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U NIVERSIT A ’ D EGLI S TUDI DI N APOLI “F EDERICO II”

U NIVERSIT A ’ D EGLI S TUDI DI N APOLI “F EDERICO II”. Facoltà di Giurisprudenza . Urbanistica e governo del territorio nella prospettiva statale e regionale . Prof.ssa Giuliana Di Fiore. Indice.

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U NIVERSIT A ’ D EGLI S TUDI DI N APOLI “F EDERICO II”

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Presentation Transcript


  1. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” Facoltà di Giurisprudenza Urbanistica e governo del territorio nella prospettiva statale e regionale Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  2. Indice • Dall’urbanistica al governo del territorio: breve excursus storico-normativo • La pianificazione territoriale nei diversi livelli di governo • Gli strumenti comunali di pianificazione territoriale • La lottizzazione: nozione e strumenti • La l. r. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 recante “Norme sul governo del territorio” • La Denuncia di Inizio Attività Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  3. Dall’urbanistica al governo del territorio: breve excursus storico-normativo La storia dell’urbanistica può essere suddivisa in tre fasi fondamentali: 1a Fase: Gli interessi di rilievo urbanistico trovano considerazione occasionale ed indiretta nell’ambito di provvedimenti normativi disciplinanti materie diverse. 2a Fase: Grazie ad interventi normativi di carattere organico, l’urbanistica si configura come materia autonoma. 3a Fase: La materia urbanistica evolve verso la più ampia nozione di “governo del territorio”. Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  4.  L. 25 giugno 1865, n. 2359 Orientata essenzialmente alla dimensione locale, nel disciplinare l’espropriazione per pubblica utilità, introduce gli strumenti del piano regolatore edilizio e del piano di ampliamentocon il duplice scopo di “rimediare alla viziosa disposizione degli edifici” e di “provvedere alla salubrità degli abitati” L. 15 gennaio 1885, n. 2892 Promulgata per far fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare dopo lo scoppio di un’epidemia di colera nel napoletano, prevede la possibilità di risanamento dell'abitato, attraverso la dichiarazione di pubblica utilità per tutte quelle opere necessarie al risanamento (case insalubri, pozzi, acque, fognature). L. 1 giugno 1939, n. 1089  L. 29 giugno 1939, n. 1497 Dedicate rispettivamente alla tutela, su scala nazionale, delle cose di interesse “artistico, storico, archeologico ed etnografico” ed alla protezione delle bellezze naturali, prevedono procedimenti diretti ad accertare il valore dei beni, nonché poteri repressivi per controllare l'uso del bene tutelato e reprimere gli eventuali abusi, sino alla possibilità di espropriarli onde salvaguardarli. Dall’urbanistica al governo del territorio: 1a fase I provvedimenti legislativi da prendere in considerazione nella prospettiva accennata sono quattro: Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  5. L. 17 agosto 1942, n. 1150 • Fondata su una considerazione complessiva del territorio comunale, introduce due livelli di pianificazione territoriale (quello di coordinamento e quello conformativo del territorio) ordinandoli in base ad un criterio gerarchico. • Introduce l’istituto della zonizzazione che comporta l’attribuzione di specifiche vocazioni (residenziale, produttiva etc.) alle aree del territorio comunale che a detta destinazione, nella previsione normativa originaria, rimanevano vincolate sinedie(si v. C. Cost. sent. n. 55/78). • Istituisce i Piani Regolatori Generaliconfigurandoli come obbligatori per i comuni compresi negli elenchi predisposti dal Ministero LL.PP.. • Prevede che gli obiettivi della pianificazione generale vengano attuati prioritariamente attraverso Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica. • Le prescrizioni tecniche ed i criteri di sviluppo delle previsioni contenute nel PRG vengono affidate alle Norme Tecniche di Attuazione. • Ai Regolamenti Edilizi, invece, viene affidata la disciplina degli interventi sul patrimonio esistente e sulle nuove costruzioni. In essi doveva essere contenuto il programma di fabbricazione per i comuni non tenuti all’adozione del PRG. • (segue) Dall’urbanistica al governo del territorio: 2a fase Il complesso normativo sedimentatosi nel corso del tempo non si rivelò idoneo a disciplinare in maniera organica il fenomeno dell’espansione urbana dando luogo, inoltre, a rilevanti problemi di coordinamento. Ciò condusse ad un primo intervento di tipo sistematico. Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  6. Art. 117 Cost. Prima delle modifiche apportate dalla l. cost. 3/2001, l’art. 117 Cost. affida la materia “urbanistica” alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni. L. 3 novembre 1952, n. 1902 Impone ai comuni l’osservanza di misure di salvaguardiavolte a preservare il territorio nel periodo intercorrente tra l’adozione del PRG e l’approvazione dello stesso da parte del Ministero LL. PP.. L. 18 aprile 1962, n. 167 Nata come provvedimento orientato alla riduzione della rendita fondiaria, introduce la Pianificazione dell’Edilizia Economica e Popolare consentendo ai comuni di acquisire le aree necessarie alla realizzazione delle previsioni contenute nella legge stessa. I PEEP, di durata decennale, vengono collegati alla pianificazione urbanistica attraverso la loro assimilazione ai piani particolareggiati. (segue) Tra i numerosi interventi normativi successivi alla l. 1150/42, si segnalano: Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  7. L. 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. “legge Bucalossi”) L. 8 giugno 1990, n. 142 D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) Sostituisce la licenza ediliziacon la concessione:al fine di arginare il fenomeno della speculazione sulle aree di espansione urbana opera lo scorporo dello iusaedificandidal diritto di proprietà, opzione successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sent. 5/80). Impone ai comuni la predisposizione dei Programmi Pluriennali di Attuazione Nel predisporre il riassetto delle funzioni degli enti locali, introduce il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, la pianificazione territoriale delle neoistituite aree metropolitane, l’Accordo di programmacome istituto per la realizzazione di interventi che richiedano l’azione integrata di più soggetti pubblici. Riduce a due tipologie i titolo abilitativi: il permesso di costruire(dando veste normativa alla censura di illegittimità formulata dalla Corte Costituzionale) e la denuncia di inizio attività. L. 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. “legge Ponte”) Pur non realizzando, come nelle intenzioni, una riforma della l. 1150/42, presenta rilevanti elementi di novità tra i quali si segnalano: 1) introduzione di standard urbanistici minimidi servizi pubblici e di limiti tassativi di edificabilitàin assenza di PRG; 2) introduzione dei piani di lottizzazione convenzionata in alternativa ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica. Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  8. D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 Nel trasferire le funzioni amministrative alle Regioni, il dpr 616/77 definisce l’urbanistica come “la materia concernente la disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente”. Corte Costituzionale, sent. n. 239/82 Traendo spunto dall’orientamento normativo delineato in proposito dal d.p.r. 6161/77, la Corte Costituzionale afferma che l’urbanistica comprende “tutto ciò che concerne l’uso del territorio”. Dall’urbanistica al governo del territorio: 3a fase Progressivamente, attraverso un processo condizionato non solo dalla produzione normativa ma anche dalla giurisprudenza e dalla riflessione dottrinale, il concetto di urbanistica inizia ad evolvere verso formulazioni più ampie e comprensive. Queste le fasi essenziali del processo: Lo Stato ha potestà legislativa concorrentein materia di governo del territorio. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (segue) Art 117, co. 3 Cost., dopo le modifiche operate dalla l. cost. 3/01 Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  9. Corte Costituzionale, sent. n. 362/03 Corte Costituzionale, sent. n. 196/04 Corte Costituzionale, sent. n. 307/03 Afferma: “anche l’ambito di materia costituito dall’edilizia va ricondotto al governo del territorio. Del resto, anche la formula adoperata dal legislatore della riforma costituzionale del 2001 riecheggia significativamente quelle con le quali, nella più recente evoluzione della legislazione ordinaria, l’urbanistica e l’edilizia sono state considerate unitariamente”. Ribadisce che: “nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia, i poteri legislativi regionali sono senz’altro ascrivibili alla nuova competenza concorrente in materia di governo del territorio”, la cui disciplina ha ritenuto comprensiva “in linea di principio, di tutto ciò che attiene all’uso del territorio ed alla localizzazione di impianti o attività”. (segue) Definisce la disciplina del governo del territorio come “l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio”. La Corte Costituzionale è intervenuta più volte sul tema del governo del territorio contribuendo a definirne la natura e l’estensione. Tra le pronunce della Corte si segnalano, in particolare: Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  10. La dottrina giuridica (Stella Richter, Morbidelli, Giannini) ha contribuito alla delimitazione del concetto di urbanistica e dei rapporti di quest’ultimo con la nozione di governo del territorio, schematizzando le opzioni ermeneutiche emerse nel corso del tempo anche sulla base della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione e delle citate pronunce della Corte Costituzionale. 1) Nozione di governo del territorio coincidente con quella di urbanistica intesa come sinonimo di pianificazione, cioè di regole sull’uso del territorio 2) L’urbanistica come settore di specie del governo del territorio che si preoccupa della sistemazione e dello sviluppo delle città 3) Nozione di urbanistica differente ed autonoma rispetto a quella di governo del territorio Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  11. Un ulteriore concetto da precisare:la nozione di edilizia EDILIZIA: Insieme di norme che riguardano la realizzazione di nuove costruzioni sul territorio ed il recupero dei volumi esistenti in relazione a quanto previsto in sede di pianificazione. Quanto ai rapporti tra edilizia e governo del territorio possono individuarsi due diverse posizioni: a) l’edilizia è parte del governo del territorio e, quindi, materia oggetto di competenza legislativa concorrenteai sensi dell’art. 117, co. 3 Cost. (tesi prevalente). b) l’edilizia ha una sua autonoma valenza ed è riconducibile nell’alveo della competenza legislativa esclusiva delle Regioni ai sensi dell’art. 117, co. 4 Cost. Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  12. La pianificazione territoriale: nozione e principi La pianificazione è l’attività attraverso la quale si definiscono gli assetti complessivi del territorio. Procedendo in maniera parallela all’evoluzione dell’urbanistica verso il più ampio concetto di governo del territorio, anche la pianificazione ha visto ampliarsi il proprio dominio di riferimento dovendo contemplare e contemperare, nelle proprie scelte, una varietà di interessi sempre maggiore. Data la necessità di tutelare interessi di dimensioni diverse, l’attività di pianificazione si distribuisce tra i diversi livelli di governo. Il modello rigorosamente gerarchico su cui, per lungo tempo (l. 1150/42), è stato fondato il rapporto tra i diversi livelli di pianificazione, è oggi mitigato dall’operatività dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazioneed adeguatezza(art. 118 Cost.) e da quelli introdotti sul piano della legislazione regionale come, ad esempio, quello di flessibilitàprevisto dalla l. r. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 recante “Norme sul governo del territorio”. In base a tale ultimo principio (art. 11) “Le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati”. Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  13. I piani territoriali: nozione ed organizzazione I piani territorialisono il risultato delle attività di pianificazione e scaturisce da un complesso procedimento di formazione cui partecipano soggetti pubblici e privati. Di seguito, un quadro dei principali piani territoriali e dei relativi strumenti di attuazione Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  14. PTR PTCP Piano Regolatore Generale vi si allegano: • Norme tecniche di attuazione • Regolamento Edilizio Piani Particolareggiati Organizzazione gerarchica degli strumenti di pianificazione territoriale Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  15. Approfondimento: il livello comunale Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  16. Approfondimento: la pianificazione comunalenella l. r. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  17. Lottizzazione: nozioni e tipologie Per lottizzazione si intende “qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall’entità del frazionamento fondiario e dal numero di proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell’insediamento”. Si possono distinguere tipologie diverse di lottizzazione:  Lottizzazione di iniziativa pubblica: Si ha quando il Comune provvede d’ufficio a predisporre un piano per la lottizzazione di una data area. In questo caso il piano è equiparabile ai piani attuativi del PRG e si pone come presupposto per il rilascio della concessione ai proprietari delle aree lottizzate. Lottizzazione convenzionata: Si ha quando il piano di lottizzazione viene proposto dai privati interessati, accompagnato da uno schema di convenzioneche regola quei rapporti tra P.A. e privati che scaturiscono dalla lottizzazione. Una volta approvato dal Consiglio comunale, il piano ha valore e vigenza di strumento urbanistico di attuazione. Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  18. La convenzione di lottizzazione: nozione e contenuto Nozione È lo strumento con il quale il Comune autorizza i privati a costruire secondo il progetto approvato e riceve in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero le aree destinate a tale scopo. Essa può risultare da una serie di atti negoziali con efficacia obbligatoria reale, che si integrano a vicenda per lo scopo ed il contenuto, nell’ambito di un negozio complessivo. • Contenuto • La convenzione di lottizzazione si articola in due parti: • Una parte necessaria, destinata alla pianificazione attuativa intesa come applicazione delle norme contenute nel PRG e nelle leggi di settore. Il contenuto di questa parte è indisponibile e non negoziabile. • Una parte disponibile di natura negoziale,relativa ai modi ed ai tempi di esecuzione del piano, dedicata, in particolare, alla cessione gratuita delle aree; all’assunzione, da parte dei proprietari, degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; alle garanzie finanziarie. Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  19. Il permesso di costruire: nozione ed ambito di applicazione Disciplinato dagli artt. 10 e ss. del d.p.r. 380/2001, il permesso di costruire è il provvedimento autorizzatorio attraverso il quale l’amministrazione comunale consente ai privati di realizzare interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Ai sensi del citato art. 10, appartengono a questa categoria di interventi:: • Interventi di nuova costruzione • Interventi di ristrutturazione urbanistica • Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d'uso. NOTA:Le regioni possono individuare con legge ulteriori interventi (connessi o meno a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti) che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  20. La Denuncia di Inizio Attività: funzione ed ambito di applicazione Disciplinata dagli artt. 22 e 23 deld.p.r. 380/2001, la DIA è uno strumento di semplificazione dell’attività amministrativa che, in ambito urbanistico, consente ai privati di realizzare, senza richiedere il rilascio di un permesso di costruire, specifiche categorie di interventi: 1. Interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 6 del d.p.r. 380/2001 (Attività edilizia libera) 2. Interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 d.p.r. 380/2001 (Interventi subordinati a permesso di costruire) • 3. Varianti a permessi di costruire che: • - non incidono sui parametri urbanistici e le volumetrie • - non alterano la sagome dell’edificio • - non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  21. La Denuncia di Inizio Attività: contenuto e documentazione allegata Ai sensi dell’art. artt. 23 del d.p.r. 380/2001, oltre a comunicare all’avvio dell’intervento, la DIA deve essere accompagnata da una serie di documenti ed informazioni: 1. Elaborato progettuale Descrive in termini tecnici la natura dell’intervento che si sta per intraprendere 2. Dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato Assevera: la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 3. Indicazione dell’impresa a cui si intende affidare i lavori Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  22. La Denuncia di Inizio Attività: iter procedimentale Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  23. La Denuncia di Inizio Attività: ipotesi particolari I commi 3 e 4 dell’art. 23 d.p.r. 380/2001, disciplinano i casi in cui l’immobile destinatario dell’intervento sia sottoposto a vincoli. La norma distingue due ipotesi per le quali sono previste discipline diverse: 1aIPOTESI L’immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale. DISCIPLINA Il termine di 30 gg. trascorso il quale è possibile dare avvio all’attività, decorre dal rilascio dell’atto di assenso. In caso di esito non favorevole, la DIA è priva di effetto. 2aIPOTESI L’immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale ed il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non è allegato alla DIA. DISCIPLINA L’ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della l. 241/90. Il termine di 30 gg. trascorso il quale è possibile dare avvio all’attività decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la DIA è priva di effetto. Prof.ssa Giuliana Di Fiore

  24. Grazie Prof.ssa Giuliana Di Fiore

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