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CORSO ONLINE R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) (D. Lgs. nr. 81 del 9 Aprile 2008)

CORSO ONLINE R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) (D. Lgs. nr. 81 del 9 Aprile 2008). Istituto Maria Montessori - Divisione Sicurezza sul Lavoro address _ via San Martino, 34 – Montesarchio (BN) phone/fax _ 0824.834153

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CORSO ONLINE R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) (D. Lgs. nr. 81 del 9 Aprile 2008)

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Presentation Transcript


  1. CORSO ONLINE R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) (D. Lgs. nr. 81 del 9 Aprile 2008) Istituto Maria Montessori - Divisione Sicurezza sul Lavoro address _ via San Martino, 34 – Montesarchio (BN)phone/fax _0824.834153 web _ www.istituto.montessori.it - e-mail _ info@ljdfksadjh.it

  2. Capitolo 3 Principi fondamentali della sicurezza sul lavoro Istituto Maria Montessori - Divisione Sicurezza sul Lavoro address _ via San Martino, 34 – Montesarchio (BN)phone/fax _0824.834153 web _ www.istituto.montessori.it - e-mail _ info@ljdfksadjh.it

  3. OBIETTIVO DEL CORSO contribuire a migliorare la sicurezza sul lavoro fornendo informazioni e formazione su: • normative • ruoli • responsabilità

  4. LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore (compresi i lavoratori assimilati e atipici) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici del proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni, alle attrezzature che deve usare e ai DPI che deve indossare.

  5. QUANDO FARE FORMAZIONE? La formazione deve avvenire in occasione: • dell'assunzione; • del trasferimento o cambiamento di mansioni; • dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

  6. QUANDO FARE FORMAZIONE? La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori 6

  7. CHI DEVE FARE FORMAZIONE? Il Responsabile S.P.P. oppure docenti formatori accreditati ed esperti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

  8. CURIOSITA’: LA SICUREZZA NON NASCE OGGI… • La Bibbia prescrive di installare parapetti (Deuteronomio 22-8): “Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue, qualora uno cada di là”. • Gli schiavi egizi che costruivano le piramidi erano assistiti da medici

  9. I RISCHI LAVORATIVI L’errore umano e’ sempre in agguato! può essere dovuto a: • fretta • distrazione • eccesso di sicurezza • scarsa informazione e formazione • negligenza, imprudenza, imperizia • tendenza all’infortunio

  10. MISURE E CAUTELE Sono indispensabili per prevenire e/o ridurre la possibilità di infortunio o malattia professionale • misure : si adottano sulle macchine (carter, schermi, filtri ecc...) • cautele: riguardano il comportamento dell’uomo (formazione, d.p.i., sorveglianza sanitaria ecc.. )

  11. UN PO’ DI STATISTICHE… Ogni 15.000 errori si verificano: • 3.000 incidenti • 29 infortuni • 1 infortunio grave ( morte o grave invalidità ) fonte: banca dati INAIL

  12. COME INTERVENIRE? • curare la formazione • individuare le situazioni a rischio • esasperare i controlli • analizzare i quasi-infortuni

  13. I “QUASI – INFORTUNI” In inglese “near miss”: • sono quelle situazioni di evento dannoso che non provocano l’infortunio vero e proprio solo per caso • sono molto frequenti e debbono comunque essere segnalati al RSPP • la loro dinamica va analizzata per evitare che diano luogo a veri e propri infortuni

  14. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di causare danni alle persone o all’ambiente RISCHIO: concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno eventuale In sintesi: il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto

  15. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHID.V.R. • va redatto a cura del RSPP, coadiuvato dal medico competente e da tecnici esperti, consultando il RLS • riporta, individua, analizza e indica i fattori di rischio in azienda • valuta i fattori di rischio rilevati • deve indicare le priorità di intervento relative alla prevenzione

  16. METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione di alcuni rischi è disciplinata per legge, come per quelli riguardanti l’esposizione a: • Rumore • Piombo • Amianto per altri si fa riferimento alle norme di buona tecnica e/o di buona prassi, come per esempio: • ISO (international standard office) • CEI (comitato elettrotecnico italiano) • EN-UNI (unione europea) • norme armonizzate in altri casi si ricorre a valutazioni empiriche: • semiquantitative • occhiometriche • basate sulla pratica e sull’esperienza del valutatore

  17. VALUTAZIONE SEMIQUANTITATIVA FREQUENZA dell’evento : Si misura su valori da 1 a 4 • 1 (bassa) : 1 volta/mese • 2 (moderata) : 1 volta/settimana • 3 (elevata) : 1 volta / giorno • 4 (molto elevata) : più volte/giorno MAGNITUDO dell’evento : Si misura su valori da 1 a 4 • 1 (lieve) : prognosi < 3 giorni • 2 (moderata) : prognosi 4 - 40 gg • 3 (grave) : prognosi > 40 gg; amputazioni limitate • 4 (gravissima) : morte, perdita di un arto, di una funzione o di un senso RISCHIO = FREQUENZA x MAGNITUDO ( F x M)

  18. I “FORNITORI” DELLA SICUREZZA A seconda delle necessità, il RSPP può rivolgersi a una o più delle seguenti figure : • Chimico • Biologo • Fonometrista • Impiantista • Medico • Tecnico Incendi • Ergonomo • Ingegnere Meccanico o Civile • Aziende di smaltimento rifiuti

  19. LA NUOVA SICUREZZA: DALLA 626 AL D. Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO) Il nuovo T.U. ha rafforzato alcuni principi già esistenti : • L’autotutela • Il coinvolgimento • la necessità propedeutica di Informazione e Formazione ed ha introdotto i nuovi concetti di : • Effettività dei soggetti tutelati • Addestramento al lavoro Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta…

  20. AUTOTUTELA Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, in quanto la sua integrità fisica, la sua salute, è un “bene prezioso” che lo riguarda in prima persona e quindi interessa la sua sicurezza individuale, nel rispetto di quella collettiva.

  21. COINVOLGIMENTO La nuova sicurezza richiede la partecipazione ditutti i lavoratori che operano in ambiente di lavoro, anche gli autonomi: sono esclusi solo gli addetti ai servizi domestici e familiari Gli organi di vertice devono essere sensibilizzati per primi e … dare il buon esempio ! Lavoratore – ai fini dell’applicazione delle norme di sicurezza – è chi: • indipendentemente dall’inquadramento • con o senza retribuzione svolge attivita’ lavorativa per conto di un datore di lavoro

  22. INFORMAZIONE Occorre una decisa e precisa presa di coscienza dei rischi: l’azienda deve far conoscere a ciascun lavoratore, in modo chiaro e dettagliato, i rischi ai quali e’ esposto in relazione al suo lavoro e alle effettive mansioni svolte

  23. FORMAZIONE E’ importante creare e diffondere una mentalità safety-oriented: agire e lavorare tenendo sempre a mente la sicurezza !

  24. EFFETTIVITÀ DEI SOGGETTI TUTELATI Quello che conta – per verificare l’esposizione al rischio - è la mansione effettivamente svolta in quel momento, a prescindere dalla qualifica del soggetto: ad esempio, il dirigente che occasionalmente si arrampica sulla scala pericolante è esposto allo stesso rischio dell’operaio che lo fa (purtroppo) abitualmente.

  25. ADDESTRAMENTO AL LAVORO Il datore di lavoro è tenuto a far apprendere ai lavoratori: l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi (anche di protezione individuale) le procedure di lavoro predisposte 25

  26. COME RIDURRE IL RISCHIO La tecnologia ed i macchinari provocano infortuni “solo” per il 20%: il fattore umano provoca il rimanente 80% ! Fortunatamente, ci sono alcuni accorgimenti: bisogna però tenere sempre presente che, per quanto si possa fare, il cosiddetto rischio-zero (purtroppo) non esiste, quindi: la massima attenzione è sempre la migliore alleata contro i rischi!

  27. COME RIDURRE IL RISCHIO Quali sono gli accorgimenti da prendere ? Prevenzione Confinamento: isolare il rischio il più possibile (ad esempio collocare macchinari rumorosi in ambienti separati o coibentati) Consultazione, partecipazione, formazione e informazione: è sempre bene condividere e diffondere informazioni importanti in tema di sicurezza e – perché no? – proporre idee e soluzioni! Sostituzione di ciò che e’ pericoloso: ad esempio, passare ad utilizzare un prodotto chimico meno aggressivo Introdurre in azienda macchinari tecnologicamente più sicuri e avanzati Quando non è possibile eliminare i rischi alla fonte e nemmeno ridurli: indossare sempre i Dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio casco, scarpe, occhiali, cinture ecc.. 27

  28. IN AZIENDA SONO INDISPENSABILI: • adeguamento di luoghi e attrezzature di lavoro alle disposizioni di sicurezza • uso di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) • ergonomia dei videoterminali • misure e cautele per limitare la movimentazione manuale dei carichi • coordinamento per le situazioni di emergenza e per le necessità di evacuazione • conoscenza da parte di tutto il personale del funzionamento degli allarmi • punti di raccolta concordati e resi noti a tutti

  29. LE FIGURE COINVOLTE NELLA SICUREZZA IN AZIENDA • Datore di lavoro • Dirigenti • Preposti • Lavoratori • Medico Competente • RSPP - ASPP - Addetti all’emergenza • Addetti al primo soccorso • RLS

  30. IL DATORE DI LAVORO E’ IL DEBITORE PRINCIPALE DI SICUREZZA È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi del T.U., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa

  31. COSA SI INTENDE PER UNITA’ PRODUTTIVA ? L’ unità produttiva e’ una sede periferica dell’azienda, dotata di: • autonomia tecnico – funzionale • autonomia finanziaria(autonomo potere di spesa del dirigente) se mancano questi elementi, la sede periferica non e’ unità produttiva

  32. UNITA’ PRODUTTIVA E SETTORE PUBBLICO Nel settore pubblico, in pratica, non esiste l’unità produttiva, in quanto quasi mai il dirigente ha un autonomo potere di spesa, ma solo di gestione: ogni Ente pubblico rappresenta quindi - dal punto di vista delle norme di sicurezza - un’unica entità, anche se suddivisa su base territoriale 32

  33. DATORE DI LAVORO PUBBLICO SECONDO IL T.U. Nella P.A. (D.Lgs. n. 165/2001 art. 1, comma 2) il “datore di lavoro” è il dirigente a cui spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale; qualora quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici in cui è svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

  34. IL DATORE DI LAVORO e’ in pratica il responsabile ultimo … …. ma non il solo: anche i dirigenti ed i preposti hanno i propri compiti, obblighi e responsabilità in materia di sicurezza !

  35. OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATORE DI LAVORO • redazione del Documento Valutazione Rischi • riduzione dei rischi in azienda • istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) • nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) • nomina del medico competente • designazione degli addetti all’emergenza • formazione e informazione dei dipendenti

  36. SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 55 T.U.) In caso di violazione delle norme di sicurezza, il nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro: • ammenda da 5.000 a 15.000 € • arresto fino a 18 mesi

  37. I DIRIGENTI sono dipendenti in diretto rapporto con il datore di lavoro • sono responsabili, in base al contratto di lavoro • devono controllare che le misure di prevenzione siano attuate • devono eliminare eventuali anomalie N.B.: in micro realtà aziendali, il direttore di stabilimento o di produzione non è identificabile come dirigente invece nelle imprese di grandi dimensioni assume anche la qualifica di dirigente responsabile e quindi di datore di lavoro.

  38. LE DELEGHE Il datore di lavoro ha facoltà di delegare ad un dipendente il proprio ruolo e la propria qualifica Tali deleghe, tuttavia, per essere valide : • devono avere forma scritta • devono essere accettate • devono essere dettagliate • devono comportare autonomia di spesa, sia pure con un tetto • devono essere giustificate da obbiettive esigenze dell’impresa

  39. LE DELEGHE Il delegato Possiede idoneità tecnico-professionale dispone di autonomia tecnico-organizzativa non subisce ingerenze del delegante, altrimenti non può considerarsi un effettivo delegato ma un semplice “prestanome” ! 39

  40. IL PREPOSTO E’ quel lavoratore che, dipendendo dai dirigenti: • sovraintende e coordina l’attività di altri lavoratori • impartisce ordini e istruzioni per regolare il lavoro altrui • Svolge attività di controllo di tale lavoro Non si richiede alcun riconoscimento formale della qualifica di preposto: è sufficiente che un soggetto sia solito impartire ordini e che la preposizione, di fatto, risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperanza alle direttive e agli ordini da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata

  41. COMPITI DEL PREPOSTO • è responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro e dai dirigenti • informa i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti • attua le misure di sicurezza previste • esige e dispone che i lavoratori osservino le norme di sicurezza • vigila sull’uso dei DPI

  42. RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO Derivano dall’art. 4 del DPR 547/1955 e dagli art. 4 e 90 del D.Lgs 626/94 (normative oggi assorbite nel Testo Unico) Alcuni casi di condanna del Preposto effettivamente verificatisi: • Morte di un soggetto asmatico esposto al fumo passivo Il datore di lavoro non è stato neppure chiamato in causa, poiché aveva provveduto a stabilire il divieto di fumare negli ambienti di lavoro Il dirigente ed il preposto sono stati condannati, poiché non avevano fatto rispettare il divieto stabilito dal datore di lavoro Tribunale di Milano, Sentenza 1 marzo 2002

  43. RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO Preposto che mantiene in funzione macchinari privi di dispositivi di protezione Incorre in responsabilità – a prescindere dal verificarsi di incidenti – poiché è investito dell’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l’incolumità dei lavoratori. Cassazione penale, 27 gennaio 1999, n. 1142 43

  44. IL LAVORATORE è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari) Con il Decreto INAIL n. 38/2000 sono stati inclusi nella tutela assicurativa anche i collaboratori coordinati

  45. CASI PARTICOLARI Sono soggetti all’obbligo/dovere del datore di lavoro di fornire informazione e formazione alla Sicurezza sul lavoro anche: • Il lavoratore a domicilio • Il portiere (ha diritto ad una formazione di 8 ore secondo il CCNL) • Il lavoratore a contratto di somministrazione ed il precario • Il lavoratore da strutture di volontariato Sono invece esclusi: • il lavoro gratuito • lo scambio di prestazioni

  46. IL LAVORATORE INTERINALE E’ assunto dall’agenzia di lavoro interinale ma lavora per l’impresa utilizzatrice: chi lo deve tutelare? Gli oneri di sicurezza sono a carico di entrambe le Società: • l’agenzia di lavoro interinale deve fornirgli una formazione di base • l’impresa utilizzatrice deve completarla con le informazioni sui propri rischi specifici e con le relative prescrizioni, consegnargli eventuali dispositivi di protezione, curare la sorveglianza sanitaria.

  47. OBBLIGHI DEL LAVORATORE Art. 2104 Codice civile: • Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. • Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la discliplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

  48. OBBLIGHI DEL LAVORATORE • osservare le disposizioni aziendali • utilizzare correttamente le macchine • segnalare i difetti di funzionamento • usare correttamente i DPI. • ridurre i rischi, nei limiti delle proprie possibilità e competenze • Sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria (Art. 20 comma 2 lett. i) del T.U.)

  49. DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni - conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1 T.U.) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)

  50. SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.) in caso di: • violazioni delle disposizioni aziendali di sicurezza • uso improprio di macchinari ed attrezzature • mancata segnalazione di anomalie il T.U. prevede quali sanzioni a carico del lavoratore: • arresto fino ad 1 mese • ammenda da 200 a 600 €

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