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CORSO SALVAGENTE

CORSO SALVAGENTE. A.S. 2009-2010 Formazione Insegnanti di sostegno non specializzati C.T.I. di Asolo CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP DI ASOLO E CASTELFRANCO VENETO a cura di Marina Sartor cti.asolo @mail.com.

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  1. CORSO SALVAGENTE A.S. 2009-2010 Formazione Insegnanti di sostegno non specializzati C.T.I. di Asolo CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE MINORI IN SITUAZIONE DI HANDICAP DI ASOLO E CASTELFRANCO VENETO a cura di Marina Sartor cti.asolo@mail.com

  2. Disabilità e normativa

  3. DISABILITÀ e NORMATIVA Disabilità e normativa OBIETTIVI DELL’INCONTRO: • considerare i provvedimenti legislativi…; • fare riferimento alle recenti “Linee Guida…”.

  4. LA DIMENSIONE DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 130 000 classi 150 000 alunni diversamente abili 400 000 68 000 Docenti scuola comune Docenti di sostegno • Dati tratti dall’INDIRE 2005

  5. L’integrazione scolasticaoggi Secondo i dati: metà degli alunni italiani hanno come compagno di banco un alunno diversamente abile.

  6. L’INTEGRAZIONE SCOLASTICAil passato Alcuni aspetti salienti: • CONDIZIONE; • DIRITTI-DOVERI; • CONSIDERAZIONE.

  7. L’integrazione scolastica • È il frutto di un lungo processo • Inizia tra la fine del 1800 e inizio 1900 • Si caratterizza di fasi successive • È possibile individuarne tre FASI, essenziali

  8. L’integrazione scolasticaI FASE Coincide con il periodo tra 1960/1970 OBIETTIVO Riconoscimento dei diritti minimi di cittadinanza Si passa dall’idea di aiuto e beneficenza a quella di diritto con i primi aiuti economici

  9. L’integrazione scolasticaII FASE Si riferisce al decennio degli anni ‘80 OBIETTIVO L’integrazione scolastica L’inserimento lavorativo L’abbattimento barriere architettoniche Si passa dal concetto di “menomazione” a quello di “diversità”

  10. L’integrazione scolasticaIII FASE Corrisponde agli anni ’90 OBIETTIVO Mantenere la persona disabile nel suo ambiente (familiare, sociale…) Si afferma l’attuale approccio alla disabilità

  11. Disabilità e normativa

  12. PRIMO PROVVEDIMENTO NORMATIVO R.D. n°3126 / 1923

  13. R.D. n°3126 / 1923 PREVEDE Obbligo scolastico esteso a • CIECHI • SORDOMUTI purchè non presentassero altre anormalità

  14. R.D. n°3126 / 1923 L’INSERIMENTO doveva avvenire: • per i CIECHI in Istituti individuati dal Ministero; • per i SORDOMUTI in Scuole Speciali.

  15. LA COSTITUZIONE ITALIANA1948 Art. 38 " ... Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale …"

  16. LEGGE n.18591962 Istituiva la Scuola media unica obbligatoria Era prevista la costituzioni di classi differenziali su parere dell’equipe medico-psicopedagogica

  17. LEGGE 444 1968 Art. 3 " Per i bambini dai 3 ai 6 anni affetti da disturbi dell’intelligenza, del comportamento e da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso Scuole materne statali e, per i casi più gravi, Scuole materne speciali. Per l’assistenza sanitaria specifica, il servizio medico si avvale di gruppi di esperti”. *Scuola dell’Infanzia

  18. LEGGE 1181971 Art. 28 " L’istruzionedell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica (salvo i casi gravissimi). ... Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle Scuole medie superiori ed universitarie”.

  19. LEGGE 1181971 CRITICITÀ Le Scuole speciali continueranno ancora a funzionare per qualche anno, dato che tale legge non precisa né le modalità d’inserimento, né le norme per l’adeguamento degli Edifici scolastici

  20. LEGGE n° 820 1971 Istituisce le Scuole a tempo pieno Si evidenzia la necessità di favorire le condizioni affinchè tale nuova organizzazione possa essere in grado di permettere l’accoglienza degli alunni disabili

  21. COMMISSIONE FALCUCCI1974 Nominata dal M.P.I. È una commissione di studio ESITO Rappresenta un’autentica rivoluzione Fissa i principi generali a cui doveva uniformarsi un nuovo modo di essere della scuola, come condizione della piena integrazione

  22. C.M. n° 227 1975 Facilita l’integrazione nelle classi comuni

  23. LEGGE n° 517 1977 VALORE Innovativo a livello Europeo e Mondiale Dalla scuola di tutti alla scuola per tutti

  24. LEGGE n° 517 1977 ABOLISCE Le classi differenziali Esami di riparazione (Sc. Elmentare e Media) INTRODUCE • la programmazione educativa e didattica • flessibilità organizzativa (Es. classi aperte) • l’individualizzazione dell’insegnamento • forme di sostegno

  25. LEGGE QUADRO n° 180 “Basaglia”1978 IMPONE Chiusura dei manicomi Regolamentazione del trattamento sanitario ISTITUISCE Il Servizio Sanitario Nazionale

  26. LEGGE n° 2701982 PREVEDE Il possesso di requisiti specifici da parte degli insegnanti di sostegno

  27. Corte Costituzionale SENTENZA n° 2151987 STABILISCE che la scuola secondaria superiore debba accogliere soggetti in situazione di handicap Tale principio è stato successivamente recepito dalla C.M.262/1988

  28. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." Ha richiesto un iter parlamentare lunghissimo Legge complessa e articolata (artt. 44) Può essere distinta a seconda degli argomenti trattati

  29. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 FINALITÀ Art 1. La Repubblica: a)  previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia b)  garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia c)  persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione

  30. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 Art. 3 Soggetti aventi diritto. 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. … Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

  31. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 Art. 4 Accertamento dell'handicap (gli accertamenti sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche…) Art. 5 • Principi generali per i diritti della persona handicappata. Art. 6 Prevenzione e diagnosi precoce. Art. 7 Cura e riabilitazione (con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro) Art. 8. Inserimento ed integrazione sociale.

  32. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 Art. 12 Diritto all’educazione e all’Istruzione E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

  33. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 Art. 12 (segue) Diritto all’educazione e all’Istruzione All'individuazione dell'alunno come persona handicappata e dall'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

  34. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 Art. 13 L’Integrazione scolastica. Si realizza attraverso: la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati La dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi…ausili tecnici L’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con handicap fisici o sensoriali Sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati

  35. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 Art.13 L’Integrazione scolastica (segue) Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse , dei consigli di classe e dei collegi dei docenti

  36. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 Art. 14 Modalità dell’attuazione dell’integrazione Il Ministero della P.I. provvede alla formazione e all’aggiornamento dei docenti Attivazione di forme sistematiche di orientamento Organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata

  37. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 Art. 14 Modalità dell’attuazione dell’integrazione(segue) Garanzie per la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore Art. 15 Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica Costituzione di gruppi provinciali-gruppi d’istituto/circolo

  38. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 Art. 16 Valutazione del rendimento e prove d’esame 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte…prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

  39. LEGGE n° 10417 Febbraio 1992 Art. 17 Formazione professionale Le regioni… realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale… Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.

  40. DPR febbraio 1994Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap Art. 3 Diagnosi funzionale Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104

  41. DPR febbraio 1994 Art.4 Profilo Dinamico Funzionale Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all’articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili. Si compila dopo la D.F., viene obbligatoriamente aggiornato alla fine della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, durante la secondaria di secondo grado (già previsto dalla 104/92) verifiche/valutazioni e aggiornamenti ogni 2 anni (fine seconda e quarta scuola primaria; fine seconda secondaria di 1° grado; fine secondo e quarto anno secondaria di 2° grado)

  42. DPR febbraio 1994 Art. 5 Piano Educativo Individualizzato Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche

  43. DPR febbraio 1994 Art. 6 Verifiche 1.Con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992 , verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap. 2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all’alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l’alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.

  44. L’ACCORDO DI PROGRAMMAQUADROin applicazione della Legge 104/92 • Documento a carattere provinciale • Steso per partecipazione di diversi Enti • Per la Provincia di Treviso è in vigore il secondo • Contiene dei modelli comuni di Documentazione • Raccoglie “accordi condivisi e sottoscritti” da più Enti

  45. L’ACCORDO DI PROGRAMMAQUADRO • Il primo Accordo di Programma per la provincia di Treviso risale al novembre 1998 • Il successivo Accordo di Programma è datato Aprile 2009

  46. Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 • Scuola Secondaria di secondo grado • Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici • Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo

  47. Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 • Scuola Secondaria di secondo grado • Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe…valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali... I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte

  48. Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 Secondaria Secondo Grado • Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione • Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. • Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

  49. Legge 10/03/2000 N. 62Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. Articolo unico 3. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. 4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3.

  50. DPR 275-99Regolamento autonomia scolastica • Introduce nuove possibilità di autoregolazione delle scuole finalizzate anche ad una maggiore possibilità di individuare soluzioni organizzative e didattiche per favorire l’integrazione • Nel Piano dell’Offerta Formativa è opportuno che ogni Istituto espliciti la propria offerta per l’integrazione

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