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CCNL TURISMO

IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO. CCNL TURISMO. Documento che stabilisce le regole sia normative che retributive sottoscritto dalle parti Datori di Lavoro e Lavoratori. Il giorno 20 del mese di febbraio 2010, tra

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Presentation Transcript


  1. IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CCNL TURISMO

  2. Documento che stabilisce le regole sia normative che retributive sottoscritto dalle parti Datori di Lavoro e Lavoratori

  3. Il giorno 20 del mese di febbraio 2010, tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI; la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE; la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET; la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell’Aria Aperta - FAITA; con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA; la Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità - FEDERRETI; e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL, ….. con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL); la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT CISL, ….. con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL); la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS; visto il protocollo interconfederale del 22 gennaio 2009, il CCNL Turismo 19 luglio 2003, l’accordo 12 giugno 2008 e l’accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007 si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

  4. CONTRATTI DI LAVORO • TEMPO INDETERMINATO • TEMPO DETERMINATO • TEMPO PIENO o FULL TIME • TEMPO PARZIALE o PART-TIME • CONTRATTI INTERMITTENTI o A CHIAMATA • CONTRATTI IN SOMMINISTRAZIONE • CONTRATTI A PROGETTO • APPRENDISTATO

  5. CONTRATTI DI LAVORO TEMPO DETERMINATO • Ha una durata stabilita • Durata max 36 mesi • Non prevede la possibilità di rescissione anticipata

  6. CONTRATTI DI LAVORO • TEMPO PIENO Durata dell'orario di lavoro = 40 ore settimanali • PART-TIME Durata dell'orario di lavoro < 40 ore settimanali Verticale/ Orizzontale /Misto Clausole Elastiche e Flessibili Obbligo della definizione dell'orario di lavoro nel contratto individuale • I CCNL possono normarlo ulteriormente

  7. CONTRATTI DI LAVORO • CONTRATTO A CHIAMATA • Tempo indeterminato • Tempo determinato • Regolamentato dai CCNL

  8. CONTRATTI DI LAVORO CONTRATTI IN SOMMINISTRAZIONE • Assunzione da parte delle Agenzie per il Lavoro • Lavoro presso un Utilizzatore • Applicazione del CCNL dei Somministrati e il CCNL dell'Utilizzatore

  9. CONTRATTI DI LAVORO CONTRATTI A PROGETTO CO.CO.PRO. • Progetto • Autonomia • Compenso

  10. CONTRATTI DI LAVORO APPRENDISTATO • Contratto a tempo determinato • Assolve l'obbligo scolastico da 16 a 18 anni • Professionalizzante da 18 a 29 anni • Altamente Professionalizzante • I CCNL possono normarlo ulteriormente

  11. LETTERA D'ASSUNZIONE • Dati Azienda e Lavoratore • Data inizio rapporto di lavoro e se a Tempo Determinato data fine rapporto • Tipologia: Full-Time o Part-Time • Orario di Lavoro • Se Part-Time va specificato la tipologia, l'orario giornaliero e i giorni di lavoro • Contratto applicato

  12. LETTERA D'ASSUNZIONE • Livello d'inquadramento e mansione • Periodo di Prova • Retribuzione: Paga Base, Contingenza, Superminimo • Luogo di Lavoro

  13. CCNL TURISMO Norma più settori del Turismo • Alberghi • Pubblici Esercizi • Campeggi e Esercizi Balneari • Ristorazione e Mensa • Imprese di Viaggi e Turismo Tour Operator e Network di Agenzie di Viaggi e Turismo

  14. CCNL TURISMO INQUADRAMENTO E MANSIONARIO • 10 Livelli d'inquadramento: • Quadro A e B • Poi si va dal 1° livello fino al 7° livello con due livello al 6° e 6°s • Il 7° livello è il livello più basso • Il Quadro A è il livello più alto • Ad ogni livello corrispondono più mansioni equivalenti

  15. CCNL TURISMO Ogni comparto ha un suo mansionario specifico ALBERGHIERO • 3° Livello: • 4° Livello: • 5° Livello: • Vedi pag. 143 del 2003 e 2010 ..\testo finale ccnl turismo Confcommercio_2003.pdf

  16. CCNL TURISMO PUBBLICI ESERCIZI/MENSE /RISTORAZIONE • 3° Livello: • 4° Livello: • 5° Livello: • Vedi pag.184 del 2003

  17. CCNL TURISMO APPRENDISTATO Vedi CCNL del 2007 pag.20

  18. CCNL TURISMO MALATTIA • Durata: 180 giorni nell' anno( 01/01-31/12) • Ulteriori 120 giorni di aspettativa non retribuita • Per malattie oncologiche ulteriore proroga • OBBLIGHI • Avvisare immediatamente il datore di lavoro della malattia • Inviare certificato all' INPS e al Datore di lavoro • con raccomandata A.R. Entro 48 ore

  19. CCNL TURISMO MALATTIA • Reperibilità presso il domicilio indicato sul foglio malattia tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00 • Possibilità di modificare il domicilio durante la malattia inviando comunicazione sia al Datore che all' INPS sempre per raccomandata A.R.

  20. CCNL TURISMO INFORTUNIO • Infortunio in itinere • Infortunio sul lavoro • Comunicare immediatamente all'azienda l'infortunio

  21. CCNL TURISMO RETRIBUZIONE • Paga Base • Contingenza • Superminimo • Terzo Elemento • Scatti d'anzianità

  22. CCNL TURISMO • PERIODO DI PROVA • (1) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: • Livelli Durata • A e B 180 giorni • 1 150 giorni • 2 75 giorni • 3 45 giorni

  23. CCNL TURISMO • PERIODO DI PROVA • Livelli Durata • 4 e 5 30 giorni • 6S 20 giorni • 6 e 7 15 giorni • Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

  24. CCNL TURISMO LAVORO STRAORDINARIO Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali e nel limite di due ore giornaliere. Per i lavoratori dipendenti da aziende di stagione, tale limite è fissato in tre ore giornaliere.

  25. CCNL TURISMO LAVORO STRAORDINARIO I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

  26. CCNL TURISMO DOVERI DEL LAVORATORE (1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare: a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze; b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;

  27. CCNL TURISMO c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda; d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto legge 13 novembre 1924 n.1825; e) usare modi cortesi con il pubblico;

  28. CCNL TURISMO f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto,salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge; g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto;

  29. CCNL TURISMO • SANZIONI DISCIPLINARI • (1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con: • a) rimprovero verbale; • b) rimprovero scritto; • c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro; • d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.

  30. CCNL TURISMO • (2) Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. • (3) La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.

  31. CCNL TURISMO • (4) La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze. • (5) Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. • (6) L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.

  32. CCNL TURISMO (7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che: a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi,fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

  33. CCNL TURISMO c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza; d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende; e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela; f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.

  34. CCNL TURISMO • (8) Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior • rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze. • (9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.

  35. CCNL TURISMO • (11) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. • (12) Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 7,comma 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300. • (13) Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei limiti ad esso imputabili.

  36. CCNL TURISMO • CAPO I - RECESSO • Articolo 176 • (1) Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del1970, così come modificate dalla legge n. 108 del 1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo articolo 177.

  37. CCNL TURISMO CAPO II - PREAVVISO Articolo 177 Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti: a) fino a 5 anni di servizio compiuti: Livelli preavviso A e B quattro mesi 1 due mesi 2 e 3 un mese 4 e 5 20 giorni 6S, 6 e 7 15 giorni

  38. CCNL TURISMO • b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: • Livelli preavviso • A e B cinque mesi • 1 tre mesi • 2 e 3 45 giorni • 4 e 5 30 giorni • 6S, 6 e 7 20 giorni • c) oltre i 10 anni di servizio compiuti: • livelli preavviso • A e B sei mesi • 1 quattro mesi • 2 e 3 due mesi • 4 e 5 45 giorni • 6S, 6 e 7 20 giorni

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