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ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 22.05.2003

ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 22.05.2003. Sauro Agati. APPRENDISTATO. Premessa: il contratto di apprendistato è disciplinato dall’art. 47 e ss. del D.lgs. 276/2003 Tipi di apprendistato:

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ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 22.05.2003

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Presentation Transcript


  1. ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL22.05.2003 Sauro Agati

  2. APPRENDISTATO Premessa: il contratto di apprendistato è disciplinato dall’art. 47 e ss. del D.lgs. 276/2003 Tipi di apprendistato: apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione (formazione giovani ed adolescenti) apprendistato professionalizzante apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (titoli di studio secondari o universitari)

  3. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Finalità: conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro con l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali Campo di applicazione: possono essere assunti, in tutti i settori, giovani che abbiano una età compresa fra i 19 e 29 anni Qualificazione e durata: l’art. 49 del D. lgs. 276/2003 demanda la durata alla contrattazione collettiva. Essa comunque non può essere inferiore a 2 anni e superiore a 6

  4. Regole che disciplinano il contratto: a)il contratto deve essere in forma scritta, contenere la prestazione oggetto del contratto, il piano formativo individuale, la qualifica che potrà essere acquisita alla scadenza del contratto b)è fatto divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe a cottimo c)è fatto divieto al datore di lavoro di recedere dal contratto in assenza di giusta causa o giustificato motivo d)possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermo restando il limite massimo di durata di 6 anni

  5. Formazione: il comma 5 dell’art. 49 del D.lgs. 276/2003 assegna alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano (d’intesa con le parti sociali più rappresentative sul piano regionale) la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, con l’osservanza dei seguenti principi: a) almeno 120 ore annue b)spetta ai contratti di lavoro a livello nazionale, territoriale o aziendale (tra soggetti comparativamente più rappresentativi) definire le modalità di erogazione e articolazione della formazione

  6. c) riconoscimento, in relazione ai risultati conseguiti nel percorso formativo, della qualifica professionalizzante ai fini contrattuali d) registrazione della formazione svolta nel libretto formativo e) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate

  7. ASPETTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE(Accordo 14 Novembre 2007)

  8. Secondo quanto previsto dalla tabella prima illustrata, a decorrere dalla data di inizio di ogni periodo di formazione al lavoratore sono attribuiti il pertinente livello di inquadramento e la corrispondente retribuzione base parametrale, a termini dell’art. 14 del vigente CCNL. Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti l’inizio del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano svolto le medesime mansioni o funzioni presso la stessa azienda tramite un periodo di stage, tirocinio o di contratto a tempo determinato, è riconosciuta per il medesimo periodo la corrispondente riduzione del 1° periodo di formazione e comunque fino a un massimo di 6 mesi.

  9. Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti l’inizio del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano svolto le stesse mansioni o funzioni presso altro datore di lavoro per un periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuto detto periodo, con riduzione – fino a concorrenza – progressivamente del 1° periodo e del 2° periodo di formazione. Ai lavoratori che abbiano svolto periodi di apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione sono riconosciuti tali periodi, con riduzione progressivamente del 1° periodo e del 2° periodo di formazione.

  10. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO Fatto salvo quanto specificatamente previsto dall’accordo sottoscritto in data 14 Novembre 2007, nei confronti dell’apprendista trovano applicazione le norme del presente ccnl, ivi compreso l’eventuale periodo di prova. Le indennità previste all’art. 29 (reperibilità, maneggio denaro, trasferta, mensa, rinnovo patente, ecc.) sono riconosciute a decorrere dal 2° periodo di formazione, fatta eccezione per l’indennità sgombero neve e l’indennità integrativa che sono riconosciute a decorrere dal 1° periodo di formazione. Anche l’indennità prevista per il lavoro domenicale (art. 20) è riconosciuta a decorrere dal 1° periodo.

  11. All’apprendista è riconosciuto quanto scaturisce dalla contrattazione di secondo livello ed in difetto di contrattazione è riconosciuto il premio di qualità alla prestazione. In ogni caso la retribuzione del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore a tempo indeterminato non apprendista, inquadrato nel medesimo livello e avente la stessa anzianità di servizio.

  12. Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità ed in caso di conseguimento della prevista qualificazione, con prosecuzione del rapporto di lavoro senza alcuna soluzione di continuità, l’anzianità di servizio maturata da apprendista contribuisce alla determinazione dell’anzianità per il pssaggio dalla posizione parametrale B) alla posizione parametrale A). In ogni caso di passaggio diretto di lavoratori da una ad altra azienda, il periodo di apprendistato già svolto, di cui è fornita idonea documentazione dall’azienda cessante a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell’anzianità di servizio.

  13. TRATTAMENTO PER MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO Si applica per l’apprendista, non in prova, la disciplina prevista dall’art. 39 del ccnl.

  14. TRATTAMENTO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dell’apprendista non si computano ai fini della durata del contatto di apprendistato. Si applica per l’apprendista la disciplina prevista dall’art. 42 del ccnl.

  15. TRATTAMENTO PER INFORTUNIO SUL LAVORO Si applica per l’apprendista la disciplina prevista dall’art. 40 del ccnl.

  16. FORMAZIONE L’articolato contrattuale ricalca la disciplina generale regolata dal D.Lgs. 276/2003. Le specificità significative da rilevare riguardano: l’esemplificazione della formazione formale, con la seguente articolazione: a) tematiche legate alla realtà aziendale/professionale • conoscenze dei servizi e del contesto aziendale; • conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell’apprendista; - conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;

  17. conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro • conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro • conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale • conoscenza delle innovazione di contesto, di processo e di contenuto b) tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto: - competenze relazionali - organizzazione ed economia - disciplina del rapporto di lavoro - sicurezza del lavoro

  18. L’apprendista è tenuto a frequentare le attività previste dal piano formativo, conseguentemente il datore di lavoro è tenuto controllare che ciò avvenga. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad attestare l’attività svolta.

  19. ORE DI FORMAZIONE Le ore medie annue retribuite di formazione formale, che fanno parte dell’orario normale di lavoro, sono pari a 120, di cui 40 ore dedicate alla formazione a carattere professionalizzante in modalità teorica; fermo restando che per ogni singolo anno del contratto devono essere erogate almeno 60 ore di formazione formale, con le seguenti durate minime: -35% dedicato a contenuti di carattere trasversale -35% dedicato a contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico/scientifico ed operativo.

  20. TUTORE Come previsto dalla disciplina generale l’attivazione del contratto di apprendistato richiede la nomina di un tutore, il quale deve svolgere una formazione di 12 ore e deve possedere i seguenti requisiti: • essere inquadrato in un livello contrattuale pari o superiore a quello che potrà conseguire l’apprendista • svolgere attività coerenti con quelle dell’apprendista • possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa (si può derogare se in azienda non operano figure professionali con tale requisito)

  21. CAPACITA’ FORMATIVA DELL’IMPRESA Ai fini dell’erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna dell’azienda è espressa – oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutore – dalla capacità dell’azienda stessa di erogare direttamente interventi formativi o di organizzarne l’erogazione, avvalendosi anche di docenza esterna. Tale capacità è attestata: a)quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in aziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare; b)dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze inerenti la formazione formale da erogare.

  22. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE Le parti stipulanti si sono impegnate a definire entro il 31 Luglio 2008 lo schema del piano formativo individuale da sottoporre al parere di conformità delle Regioni e delle Provincie Autonome.

  23. SCHEMA DIFFERENZIALE DEI COSTI FRA IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO ED IL CONTRATTO TIPICO A TEMPO INDETERMINATO

  24. ORARIO DI LAVORO In applicazione degli accordi 5 Aprile e 30 Giugno 2008, per quanto attiene all’orario di lavoro (artt. 17, 18, 19, 20, 21, 23 sono state introdotte le seguenti novità: • Per i dipendenti assunti a far data dal 1 Maggio 2008in sostituzione delle festività soppresse (L. 54/1977) sono riconosciuti 3 giorni di permesso individuale che non possono essere goduti unitamente alle ferie e sono compensati ognuno con una quota giornaliera della retribuzione globale del mese di dicembre, qualora non fruiti nell’anno solare. Per le cessazioni e gli inizi di rapporto in corso d’anno i predetti giorni sono attribuiti quando cadono nel periodo di servizio prestato. Ai presenti fini non concorrono le festività del 19 Marzo e Corpus Domini.

  25. Per i dipendenti in servizio al 30 Aprile 2003sono recuperati 3 giorni di ferie con le cadenze indicate di seguito: 1 giorno dal 1 Luglio 2008 1 giorno dal 1 Gennaio 2009 1 giorno dal 1 Gennaio 2010 Trattasi delle 3 giornate di festività supplementari previste dal comma 1 dell’art 30 del ccnl 31.10.2005 poi trasformate in ferie con la nota in calce all’art 21 del ccnl 22.5.2003

  26. Per i dipendenti in servizio dal 1 Maggio 2003 al 30 Aprile 2008sono recuperate 2 giorni di ferie con le cadenze indicate di seguito: 1 giorno dal 1 Luglio 2008 1 giorno dal 1 Gennaio 2009 Trattasi delle 2 giornate di ferie previste dal comma 12 dell’art 21 del ccnl 22.5.2003. Agli stessi dipendenti con orario di lavoro articolato su 5 giorni, viene recuperata una sola giornata di ferie Per ogni fase di recupero viene corrisposto un importo, congelato, sotto forma di EDR e senza riflessi di qualsiasi istituto contrattuale di € 51,33 riferiti al 3° livello parametro A e riparametrato come da tabella contenuta nell’accordo.

  27. A regime, ovvero nel 2011, il pagamento relativo ai 3 giorni di ferie,di cui alla tabella contenuta nell’accordo 30 Giugno 2008, avverrà in modo strutturale con la retribuzione del mese di Gennaio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’importo previsto nella specifica tabella sarà corrisposto in dodicesimi

  28. E’ soppresso il prolungamento orario. • E’ stato fissato in 10 ore il tetto massimo di prestazione giornaliera ed in 50 quella settimanale. • Il monte annuo individuale di 175 ore previsto al comma 6 dell’art. 19 del ccnl 22.5.2003 è elevato a 200 ore. • In termini di flessibilità oraria disciplinata dal comma 4 dell’art. 18 del ccnl 22.5.2003, le 80 ore indennizzate al 15% divengono 100 e le 20 ore indennizzate al 20% sono incrementate fino a 50 per un totale di 150 di flessibilità.

  29. Per quanto riguarda la Banca delle Ore gli accordi 5.4.2008 e 30 Giugno 2008 contiengono le seguenti novità: • Le prime 120 ore del monte annuo individuale (200 ore) sono compensate con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. • E’ comunque facoltà del lavoratore conferire tutte le ore di prestazione straordinaria, fino al limite del monte ore annuo, nella propria Banca delle Ore. • E’ stato inoltre reintrodotto l’obbligo per le Aziende di comunicare, con cadenza quadrimestrale (gennaio, maggio, settembre) alle OO.SS. l’andamento delle prestazioni straordinarie erogate e di esperire, una volta l’anno, una esame congiunto sulla programmazione del lavoro straordinario .

  30. Infine è stata regolata la prestazione lavorativa nel settimo giorno. Nel caso ricorra tale eventualità si prevede che il recupero debba avvenire entro i 3 giorni successivi con il pagamento delle maggiorazioni previste di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.

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