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Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico

Azione Pegaso 2013 Seminario di studio n. 6. Francesca Romana Ciangola. Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico. In collaborazione con. Giovedì, 3 Ottobre 2013 ITCG “Aterno – Manthonè” ( Pescara). Programma. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

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Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico

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  1. Azione Pegaso 2013 Seminario di studio n. 6 Francesca Romana Ciangola Leincompatibilitàdel pubblico impiego edel personale scolastico In collaborazione con Giovedì, 3 Ottobre 2013 ITCG “Aterno – Manthonè” (Pescara)

  2. Programma 1 2 3 4 5 6 8.30 – 9.00 Incompatibilità: ragioni e attualità di un divieto. 9.00 – 10.00Attivitàconsentite, attività consentite previa autorizzazione, attività vietate. 10.00 – 11.00 Temperamential divieto: il regime di favore per i docenti e il part-time. Il docente avvocato. 11.00 – 11.30 Coffee break 11.30 – 12.00Adempimentiprocedurali: le autorizzazioni e le comunicazioni. 12.00 – 13.00Dirigenti scolastici: inconferibilità e incompatibilità (Decreto legislativo 39/2013). 13.00 – 14.00Casipratici: rassegna giurisprudenziale e confronto.

  3. Relatore Francesca Romana Ciangola è responsabile del controllo di regolarità amministrativadegli atti di Roma Capitale, presso la Direzione Generale. Laureata in Giurisprudenza, Master in Comunicazione istituzionale, collabora dasettembre 2010 con il mensile Sinergie di Scuola: sulle sue pagine firma la rubrica“Focus Lavoro”, oltre a diversi approfondimenti sugli atti amministrativi e sullagestione del rapporto di lavoro. Sempre per Sinergie di Scuola, lo scorso marzo ha pubblicato la monografia“Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico”. Dal settembre 2012 cura il blog “Leggi che fare: Analisi e ipotesi di sopravvivenzaper gli operatori della p.a. nella stagione dei decreti” (www.leggichefare.it).

  4. SEZIONE 8.30 – 9.00 1 Incompatibilità:ragioni e attualità di un divieto

  5. 1. Ragioni e attualità di un divieto Art. 98 Costituzione Il regime delle incompatibilità è fondato sull’articolo 98 della Costituzione: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. È una concezione quasi sacrale del pubblico impiego: esisteva infatti già nel TU del 1908. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  6. 1. Ragioni e attualità di un divieto Dovere di esclusività La Giurisprudenza si è espressa più volte sul tema. Tra tutte, la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna (n. 818/2007): Il dipendente pubblico deve dedicare all’ufficio tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  7. 1. Ragioni e attualità di un divieto Art. 97 Costituzione L’incompatibilità è connessa ai canonidi buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. L’impiegato al riparo da interferenzeè un impiegato indipendente. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  8. 1. Ragioni e attualità di un divieto Il conflitto di interesse La legge anticorruzione (190/2012) ha evidenziato il principio del conflitto di interesse, anche potenziale, che è diventato un generale parametro di incompatibilità. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  9. 1. Ragioni e attualità di un divieto Regime derogatorio Come vedremo, esistono eccezioniper la generalità dei pubblici impiegatie per il corpo docente in particolare. Pescara, 3 ottobre 2013 Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  10. 1. Ragioni e attualità di un divieto I dipendenti pubblici hanno più doveri degli altri? Negli ultimi anni si è assistito a un inasprimento dei doveri, dei controlli e delle sanzioni nel pubblico impiego. Di pari passo, sono state attivate misure contenitive delle retribuzioni. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  11. SEZIONE 9.00 – 10.00 2 Attività consentite,attività vietate

  12. 2. Attività consentite, attività vietate Le norme Disposizioni fondamentali sulle incompatibilità nel pubblico impiego: Art. 60 del D.P.R. 3/1957 Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 Per i docenti, Art. 508, comma 10, del D.Lgs. 297/1994 1 2 3 Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  13. 2. Attività consentite, attività vietate Prima distinzione Possiamo distinguere tre casi: Attività incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (art. 60del D.P.R. 3/1957; art. 508, comma 10, del D.Lgs. 297/1994) Attività consentite:sono le attività per cui non è necessaria l’autorizzazione (art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001) Attività consentite previa autorizzazione: tutte le altreattività (i casi possono essere molteplici) 1 2 3 Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  14. 2. Attività consentite, attività vietate Attività incompatibili Neppure dietro autorizzazione, per tutti i dipendenti pubblici: Art. 60 D.P.R. 3/1957 (richiamato dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001): l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghialle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Statoe sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente Nota ministeriale n. 1584 del 2005 e Art. 508, comma 10,D.Lgs. 297/1994: dispongono norme pressoché uguali all’art. 60 a b Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  15. 2. Attività consentite, attività vietate Attività consentite collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali partecipazione a convegni e seminari incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione a b c d e f g Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  16. 2. Attività consentite, attività vietate Aspettativa Attività consentite 1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto contodelle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. 2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in temadi incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. È un caso previsto anche dall’art. 18 Legge 183/2010 (Collegato lavoro). Sono così consentite attività altrimenti vietate. Per in Consiglio Nazionale Forense (parere n. 7 del 28/03/2012) questa facoltà non vale per esercitare la professione di avvocato. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  17. 2. Attività consentite, attività vietate Attività consentite previa autorizzazione Comprendono tutte le altre attività. I criteri-guida per concedere l’autorizzazione sono: norme di legge sulle attività incompatibili analisi della disciplina generale e di settore, compresii pareri USR ricerca di casi singoli simili trattati dalla giurisprudenza assenza dei caratteri di imprenditorialità, subalternità e subordinazione assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale una maggior apertura, nei casi di part-time non superiore al 50% 1 2 3 4 5 6 Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  18. 2. Attività consentite, attività vietate Attività consentite previa autorizzazione Attenzione! Motivare sempre in manieraarticolata e precisa i dinieghi. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  19. 2. Attività consentite, attività vietate Attività consentite previa autorizzazione Il conflitto di interessi La legge 190/2012 prevede che si escludano: […] situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente […] Inoltre: […] ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  20. 2. Attività consentite, attività vietate Conseguenze per l’inosservanza delle regole Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  21. 2. Attività consentite, attività vietate Conseguenze lavorative Conseguenze per l’inosservanza delle regole La contravvenzione al divieto comporta la diffida dell’amministrazione dal proseguire l’attività incompatibile o non autorizzata. Se non ottempera alla diffida, l’impiegato decade dall’impiego. Sono fatte salve le sanzioni disciplinari previste dal contratto, nel caso in cui l’impiegato ottemperi alla diffida entro 15 giorni. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  22. 2. Attività consentite, attività vietate Conseguenze economiche Conseguenze per l’inosservanza delle regole Art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001: In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  23. SEZIONE 10.00 – 11.00 3 Il regime di favoreper i docenti

  24. 3. Il regime di favore per i docenti Temperamenti al divieto:eccezioni e deroghe Le eccezioni al regime delle incompatibilità riguardano essenzialmente il personale docente per i casi di: lezioni private libera professione part-time professione forense incarichi di direzione A B C D E Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  25. 3. Il regime di favore per i docenti A. Lezioni private • Solo il personale docente (art. 508 D.Lgs. 297/1994), con i seguenti limiti: • mai ad alunni del proprio istituto • va informato il Dirigente scolastico (è comunicazione, non autorizzazione) • solo per motivate esigenze il Dirigente può vietarle (ammesso il ricorso all’Ufficio scolastico provinciale) • nessun alunno può essere giudicato dal docentedal quale abbia ricevuto lezioni private (sono nulligli scrutini o le prove di esame svolti incontravvenzione a tale divieto) • il personale ispettivo e direttivo non puòimpartire lezioni private 1 2 3 4 5 Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  26. 3. Il regime di favore per i docenti B. Libera professione • Pur ammessa per il personale docente, sussiste un contrasto apparente,a proposito dell’attività professionale, nel TU 297/94: • il comma 10 dell’art. 508 vieta l’attività professionale • il comma 15, invece, prevede la possibilità di svolgere, previa autorizzazione, la libera professione Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  27. 3. Il regime di favore per i docenti B. Libera professione Per l’USR dell’Emilia Romagna (parere n. 742/2006), si deve distinguere tra attività professionale (subordinata, quindi vietata) e libera professione (finalizzata all’ampliamento delle proprie competenze culturali e professionali, non subordinata, quindi ammessa). Per il T.A.R. Sicilia (sez. Palermo, n. 874 del 1983) le libere professioni tradizionali incrementerebbero l’esperienza del docente e il suo prestigio. La giurisprudenza sul punto è stata altalenante. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  28. 3. Il regime di favore per i docenti B. Libera professione Per il personale scolastico non docente valgono le ordinarie norme in temadi incompatibilità vigenti per tutto il pubblico impiego. La libera professione è sempre incompatibile. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  29. 3. Il regime di favore per i docenti C.Part-time Lavoro inferiore al 50%: si applica l’art. 1, commi 56 e ss., della legge n. 662/1996, richiamata dal parere Funzione Pubblica 220/2005, per cui: I dipendenti a tempo parziale al 50% godonodi un regime di maggior favore in ordinealle incompatibilità. I lavoratori in part-time possono svolgere attività libero professionali e subordinate con limitazioni: vale per le attività che le amministrazioni di appartenenza abbiano individuato come non interferenti coni propri compiti istituzionali. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  30. 3. Il regime di favore per i docenti C. Part-time È sempre vietato il cumulo di impieghi pubblici. Conflitto di interesse: in questo caso le amministrazioni possono negare la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  31. 3. Il regime di favore per i docenti C. Part-time CCNL comparto scuola, a proposito del personale docente (art. 39, comma 9) e del personale ATA (art. 58, comma 9) in regime di part-time: [È consentito], previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili conle attività d’istituto. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  32. 3. Il regime di favore per i docenti D. Professione forense • Il personale docente gode di un trattamento di favore. • L’attività forense è consentita, per i professori universitarie degli istituti secondari dello Stato, fin dal RegioDecreto Legge n. 1578/1933. • Oggi questa possibilità è ribadita dall’art. 19 dellaLegge 247/2012 (legge di riforma forense), per cui: • si riserva la compatibilità ai soli casi di insegnamentodi materie giuridiche • si escludono, di conseguenza, gli altri docenti • La Cassazione (n. 22623/2012) aveva invece ammesso la compatibilitàper una docente elementare. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  33. 3. Il regime di favore per i docenti D. Professione forense Patrocinio contro la pubblica amministrazione Problema complicato: ammesso da alcune sentenze e da un parere CNF. Vietato dalla legge 662/1996, art. 1 comma 56 bis: Vietato dall’USR Sicilia (decisione n. 6133/2010). Oggi sembra vietato definitivamente per ipotesi di conflitto di interessi (prevista dalla legge anticorruzione). Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  34. 3. Il regime di favore per i docenti D. Professione forense Personale non docente L’art. 2, comma 3, del D.P.R. 137/2012 (riforma degli ordinamenti professionali) sembra liberalizzare l’accesso alle professioni da parte dei pubblici impiegati: L’art. 18 della Legge 247/2012 (riforma forense) torna indietro e dispone: 1. La professione di avvocato è incompatibile: […] d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente. La Corte Costituzionale, con la sentenza 166 del 20 giugno 2012, ha ritenuto costituzionalmente legittimo questo divieto (caso del part-time). Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  35. 3. Il regime di favore per i docenti D. Professione forense Personale docente a tempo determinato Il Consiglio Nazionale Forense (nota di commento all’art. 19, pubblicata il 22 gennaio 2013) specifica che: Con l’espressione “docenti” di cui al comma 2 si intendono i professori ordinari ed associati di ruolo. L’attività forense sarebbe preclusa al personale a tempo determinato (previsione in contrasto con il D.P.R.di riforma sulle professioni). Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  36. 3. Il regime di favore per i docenti E. Incarichi di direzione Il D.Lgs. 150/2009 aveva vietato di assumere incarichi dirigenziali a soggetti che negli ultimi due anni avessero rivestito incarichi sindacali o politici (e relative consulenze). Dal divieto sono stati successivamente esclusi i Dirigenti scolastici (circolare Ministero PA 11/2010). Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  37. Pausa Caffè

  38. SEZIONE 11.30 – 12.00 4 Autorizzazioni e comunicazioni

  39. 4. Autorizzazioni e comunicazioni Le autorizzazioni • L’autorizzazione a svolgere altri incarichi può essere richiesta: • dall’amministrazione (pubblica o privata) che intende beneficiare delle prestazioni • dal dipendente stesso Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  40. 4. Autorizzazioni e comunicazioni Le autorizzazioni Sulla richiesta l’amministrazione deve pronunciarsi entro 30 giorni. Il silenzio sulla richiesta, scaduto il termine, si intende come assenso in caso di richiesta da amministrazione pubblica, e rigetto se privata (ipotesi di silenzio rigetto). Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  41. 4. Autorizzazioni e comunicazioni Obbligo di comunicazioneper le attività consentite Anche le attività “libere” sono soggette a obbligo di comunicazione. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) prevede all’art. 6: 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che egli abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  42. 4. Autorizzazioni e comunicazioni Comunicazione di conferimento incarichi • In quest’ambito, sono molte le modifiche disposte dalla legge 190/2012. La nuova disciplina prevede: • Incarichi ai dipendenti pubblici • Incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche ai dipendenti • Incarichi non conferiti o autorizzati nell’anno precedente • Compensi percepiti per incarichi ulteriori • Incarichi relativi a compiti o doveri d’ufficio • Consulenze e collaborazioni esterne A B C D E F Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  43. 4. Autorizzazioni e comunicazioni A. Incarichi ai dipendenti pubblici Comunicazione di conferimento incarichi Per incarichi conferiti da amministrazioni pubblicheo strutture private, i compensi vanno comunicati all’amministrazione di appartenenza, da parte dei soggetti pubblici o privati eroganti, entro 15 giorni dall’erogazione. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  44. 4. Autorizzazioni e comunicazioni B. Incarichi ai propri dipendenti conferiti da amministrazioni pubbliche Comunicazione di conferimento incarichi Gli incarichi, anche gratuiti, conferiti o autorizzati ai propri dipendenti da amministrazioni pubbliche vanno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblica entro 15 giorni (si presume dal conferimento o autorizzazione). Va allegata una relazione con i relativi dati. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  45. 4. Autorizzazioni e comunicazioni C. Incarichi non conferiti o autorizzati nell’anno precedente Comunicazione di conferimento incarichi Anche nel caso di mancato conferimentoo autorizzazione, va effettuata la comunicazione entro il 30 giugno. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  46. 4. Autorizzazioni e comunicazioni D. Compensi percepiti da dipendenti pubblici per incarichi ulteriori Comunicazione di conferimento incarichi Tutti i compensi percepiti dai dipendenti nell’anno precedente, sia conferiti che autorizzati, vanno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblicaentro il 30 giugno di ogni anno. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  47. 4. Autorizzazioni e comunicazioni E. Incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio Comunicazione di conferimento incarichi I compensi derivanti da incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio dei propri dipendenti vanno comunicati al Dipartimento Funzione Pubblicaentro il 30 giugno di ogni anno. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  48. 4. Autorizzazioni e comunicazioni F.Collaboratori esterni e incarichi di consulenza Comunicazione di conferimento incarichi Vanno comunicati, insieme all’ammontare dei compensi e alle ragioni dell’incarico, ogni sei mesial Dipartimento Funzione Pubblica. Le stesse informazioni vanno rese pubblichein banche dati accessibili in via telematica. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  49. 4. Autorizzazioni e comunicazioni Anagrafe delle prestazioni Deve essere utilizzato il sitoPerla Pa – Anagrafe delle prestazioni, appositamente modificato in virtù della nuova legge con un ulteriore campo obbligatorio da compilare nominato “Relazione di accompagnamento”. Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

  50. 4. Autorizzazioni e comunicazioni Inadempienza agli obblighi di comunicazione • Ogni anno, entro il 31 dicembre, il Dipartimento Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti «l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare,in tutto o in parte, le informazioni […]» relative ai collaboratori e consulenti. • In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione le sanzioni sono: • economiche (art. 53, comma 9, del D.Lgs. 165/2001): l’amministrazione è soggettaal pagamento del doppio degli emolumenti corrisposti, su provvedimento del Ministero Finanze (vale anche per i soggetti privati) • amministrative (art. 53, comma 15, del D.Lgs. 165/2001): «Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi dall’11 al 14, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono». Pescara, 3 ottobre 2013 Sinergie di Scuola www.sinergiediscuolait Francesca Romana Ciangola f.ciangola@sinergiediscuola.it ITCG “Aterno – Manthonè”

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