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Lezione 2 / 5 Rito delle locazioni

Lezione 2 / 5 Rito delle locazioni. Anno Accademico 2012/2013. Ambito di applicabilità (art. 447 – bis c.p.c. L’art. 447 –bis detta lo speciale rito a tre tipologie di rapporti: Locazione di immobili urbani; Comodato di immobili urbani; Affitto di aziende.

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Lezione 2 / 5 Rito delle locazioni

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Presentation Transcript


  1. Lezione 2/5Rito delle locazioni Anno Accademico 2012/2013

  2. Ambito di applicabilità (art. 447 –bis c.p.c. L’art. 447 –bis detta lo speciale rito a tre tipologie di rapporti: • Locazione di immobili urbani; • Comodato di immobili urbani; • Affitto di aziende. Per urbani si intende non agricoli.

  3. Rapporti con la convalida di sfratto Il procedimento per convalida di sfratto è un procedimento speciale a cognizione sommaria che può essere introdotto in funzione di un provvedimento anticipatorio prima di un processo a cognizione piena di rito locazioni, il quale può eventualmente seguire il primo. Ha tuttavia un ambito di applicabilità più ristretto: non si applica il comodato;non si applica l’affitto di azienda; si applica solo a certi effetti del rapporto (rilascio alla scadenza; risoluzione per morosità; risoluzione del rapporto principale quando è rapporto accessorio) la locazione dei portieri di condominio. Al contrario le controversie del rito locazioni sono tutte quelle ce nascono dai rapporti individuati nell’art. 447-bis.

  4. Competenza per materia Nonostante non vi sia una norma espressa, la competenza è del tribunale (al quale, in occasione della riforma che ha portato all’eliminazione del pretore, ha affidato al tribunale le materie prima assoggettate alla competenza di questo giudice, fra le quali quelle delle locazioni (d. Lgs. n. 51/1998)

  5. Competenza per territorio E’ competente il giudice dell’immobile ove è posta l’azienda (art. 21 c.p.c.). Trattasi di competenza inderogabile (art. 447-bis, 2° comma c.p.c.).

  6. Rinvio al rito del lavoro Sono richiamate dall’art. 447-bis, 1° comma c.p.c., “in quanto compatibili” le norme del rito lavoro, ciò implica: - Che le norme non richiamate non si possono applicare; • Che anche le norme richiamate devono essere applicate con il criterio della compatibilità;

  7. Norme non richiamate Non è richiamato l’art. 421 c.p.c. e quindi non sono accentuati i poteri del giudice del lavoro, né questi può applicare i limiti stabiliti dal codice civile, con conseguente assimilazione in punto di prova alle regole del rito ordinario. Tuttavia il 3° comma dell’art. 447-bis c.p.c. consente un’accentuazione dei poteri istruttori del giudice, ma non consente la deroga ai limiti del codice civile.

  8. Particolarità in ordine alla prova Le informative alle associazioni sindacali diventano informative alle associazioni di categoria e l’accesso del luogo di lavoro diventa ispezioni della cosa, con recupero di tutte le prerogative officioso dell’analogo istituto nel rito ordinario (art. 447-bis, 3° comma c.p.c.).

  9. Provvedimenti interinali L’art. 447-bis,1° comma c.p.c., richiama esclusivamente la disciplina delle ordinanze delle somme non contestate, non richiama invece la disciplina delle ordinanze provvisionali, perché applicabili soltanto a favore del lavoratore (lett. A dell’art. 423, 2° comma c.p.c.)

  10. La sentenza finale La tecnica di decisione, per richiamo espresso all’art. 429, 1° e 2° comma c.p.c., è identica al rito lavoro, ovvero lettura del dispositivo, motivazioni a verbale o motivazioni entro 60 giorni. Non sono richiamate le norme a favore del lavoratore sulla rivalutazione monetaria e sugli interessi (art. 429, 3° comma) sulla liquidazione equitativa del danno (art. 432)

  11. L’esecutività della sentenza L’art. 431 c.p.c. non è richiamato perché sostituito dall’ultimo comma dell’art. 447-bis c.p.c. il quale stabilisce le seguenti regole: • La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva (analogia art. 282 c.p.c.); • Il dispositivo è sempre esecutivo qualunque sia la parte verso il quale è pronunciato; • È previsto un appello con riserva di motivi nel quale con ordinanza non impugnabile il giudice può disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione per “gravissimo danno”(formula diversa dai gravi e fondati motivi del rito ordinario e identica alla formula “gravissimo danno” del rito lavoro, da intendere come periculum particolarmente intenso per la parte che lo subisce)

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