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ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE BENI E SERVIZI

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE BENI E SERVIZI DATI FISCALI E DATI STATISTICI Novità dal 1° gennaio 2010 di Fausto TENZE – Ufficio delle Dogane di Trieste 11 marzo 2010. AVVERTENZE. La normativa completa è consultabile sul sito www.agenziadogane.gov.it

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ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE BENI E SERVIZI

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Presentation Transcript


  1. ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE BENI E SERVIZI DATI FISCALI E DATI STATISTICI Novità dal 1° gennaio 2010 di Fausto TENZE – Ufficio delle Dogane di Trieste 11 marzo 2010

  2. AVVERTENZE La normativa completa è consultabile sul sito www.agenziadogane.gov.it nel settore Intrastat/riferimenti normativi

  3. RIEPILOGO - NORMATIVA • Decreto legislativo n.18 del 11.02.2010 pubblicato in G.U. n.41 del 19.02.2010 per il recepimento delleDirettive CE n. 8,9 e 117/2008. • Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dd. 22.02.2010 in G.U. n. 53 del 05.03.2010 per l’introduzione dell’obbligo di presentazione degli elenchi Intra anche in relazione alle prestazioni di servizi intracomunitari. • Determinazione direttore Agenzia delle dogane e direttore Agenzia delle Entrate prot. 22778/RU del 22.02.2010 per l’approvazione dei modelli riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (cessioni ed acquisti di beni, prestazioni di servizio rese e ricevute).

  4. RIEPILOGO – PRASSI E DISPOSIZIONI Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 17.02.2010 che prevede una sanatoria su errori / omissioni commessi nella presentazione degli elenchi, se regolarizzati entro il 20 luglio 2010. Nota 24265/RU del 19.02.2010 Agenzia delle dogane, Area centrale Gestione Tributi: definisce le modalità di presentazione degli elenchi fino al 30 aprile 2010.

  5. I Nuovi Modelli – Beni e Servizi • Frontespizio Unico Beni e Servizi • Intra1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi) • Intra2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti) • Sezione 1 e Sezione 2 – Beni • Intra1Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento) • Intra2Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento) • Intra1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti) • Intra2Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti) • Sezione 3 e Sezione 4 – Servizi • Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento) • Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento) • Intra1Quinquies (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti) • Intra2Quinquies (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti)

  6. Intra1 – Cessioni di Beni e Servizi Resi

  7. Intra1 – Cessioni di Beni e Servizi Resi

  8. Intra1 – Cessioni di Beni e Servizi Resi

  9. Intra1Bis – Cessioni di Beni

  10. Intra1Ter – Cessioni di Beni

  11. Intra1Quater – Servizi Resi

  12. Intra1Quinquies – Servizi Resi

  13. Intra2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti

  14. Intra2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti

  15. Intra2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti

  16. Intra2 Bis – Acquisti di Beni

  17. Intra2 Ter – Acquisti di Beni

  18. Intra2 Quater – Servizi Ricevuti

  19. Intra2 Quinquies – Servizi Ricevuti

  20. Periodicità degli Elenchi • CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI:(D.MinFin.dd.22.02.10) • - trimestrali: soggetti hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 €. • - mensili: tutti gli altri ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI:(Decreto c/s) - trimestrali: come sopra; - mensili: tutti gli altri Il cambio di periodicità avviene qualora la soglia viene superata nel corso del trimestre. Il trimestre di riferimento è sempre inteso come trimestre dell’anno solare

  21. Periodicità degli elenchi e cambio nel corso del trimestre Qualora nel corso del trimestre si superi la soglia di 50.000 € anche in una sola delle due categorie di operazione, la periodicità diventa mensile dal mese successivo a quello in cui si è superata la soglia. Dovrà essere presentato un elenco trimestrale specificando se contiene i dati di un singolo mese, di due mesi o dell’intero trimestre. Gli elenchi successivi avranno cadenza mensile. ES. genn.2010 beni ceduti per 30.000€, servizi resi per 40.000 €: si rimane trimestrali. Febbraio beni ceduti 1000€, servizi resi 51.000 € : si diventa operatori mensili da marzo. Entro il 25 aprile si dovrà presentare Intra 1 trimestrale per gennaio e febbraio + Intra 1 mensile per il mese di marzo.

  22. Modalità di presentazione EDI: invio telematico delle dichiarazioni Intra attraverso internet con le modalità previste nella normativa sull’EDI disponibile nel sito www.agenziadogane.gov.it settore EDI - servizio telematico doganale. Si possono utilizzare propri software o il software fornito dall’Agenzia delle Dogane nel rispetto dei tracciati record contenuti negli Allegati XII e XIIIalla Determinazione n. 22778/RU del 22.02.2010 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore delle Entrate e d’intesa con l’Istat. Merci: I tracciati record rimangono invariati Servizi: Nuovi tracciati record per le sezioni 3 e 4 – Nuovo record frontespizio

  23. Scadenza di presentazione • Elenchi Mensili:entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (es. mensile di gennaio 2010 entro il 25 febbraio 2010). • Elenchi Trimestrali: entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (es.I° trimestre 2010 entro il 26 aprile 2010.Il 25 è domenica) ! La scadenza in un giorno festivo nazionale slitta al primo giorno lavorativo successivo. ! Il sabato per gli uffici doganali è considerato giorno feriale.

  24. Proroga Proroga obbligo invio telematico al 30 aprile 2010. FINO A TALE DATA, oltre al sistema ordinario di presentazione per via telematica sarà possibile presentare in dogana gli elenchi, in formato elettronico (su floppy, CD, USB ecc), entro il giorno 20 del mese successivo al periodo, unitamente ai relativi frontespizi (Intra 1 e/o Intra 2) compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal delegato. NO PRESENTAZIONE SU CARTA NO INVIO PER POSTA

  25. Informative sulle scadenze Le date di scadenza per la presentazione degli elenchi Intrastat, unitamente a tutte le scadenza di adempimenti di natura doganale, sono riportate nel sito www.agenziadogane.gov.it , “ In un click” e poi in “calendario del contribuente”

  26. Delega I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia. La delega può essere conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

  27. Modalità di compilazione - Beni • Elenchi mensili: Sono tenuti alla compilazione dei dati fiscali e statistici. Per particolari operazioni commerciali possono essere tenuti alla compilazione dei soli dati fiscali o dei soli dati statistici. • Elenchi Trimestrali: Sono tenuti alla compilazione dei dati fiscali.

  28. Compilazione Beni – Dati fiscali Intra 1-bis colonne: Numero progressivo riga; Codice ISO dello Stato membro dell’acquirente; Codice identificativo dell’acquirente; Ammontare in euro della cessione; Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari). Intra 2-bis colonne: Numero progressivo riga; Codice ISO dello Stato membro del fornitore; Codice identificativo del fornitore; Ammontare in euro dell’acquisto; Ammontare dell’acquisto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all’euro). Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari).

  29. Compilazione Beni – Dati statistici Intra 1-bis colonne: Numero progressivo riga; Natura della transazione; Codice NC della merce; Peso in Kg al netto degli imballaggi se non richiesta l’unità supplementare; Quantità nell’unità di misura supplementare (es. paia); Valore statistico in euro; Condizioni di consegna; Modalità di trasporto; Codice ISO Paese di destinazione; Provincia di origine o di spedizione. Intra 2-bis colonne: Numero progressivo riga; Natura della transazione; Codice NC della merce; Peso in Kg al netto degli imballaggi se non richiesta l’unità supplementare; Quantità nell’unità di misura supplementare (es. litri); Valore statistico in euro; Condizioni di consegna; Modalità di trasporto; Codice ISO del Paese di provenienza; Codice ISO del Paese di origine; Provincia di destinazione.

  30. Compilazione Beni – Soglie statistiche Sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto i soggetti mensili che: CESSIONI: valore annuo vendite UE > 20.000.000,00 €; ACQUISTI: valore annuo acquisti UE > 20.000.000,00 €. NB: L’indicazione del valore statistico rimane comunque obbligatoria nel caso di operazioni riepilogate solo ai fini statistici.

  31. Merci escluse dalla rilevazione statistica • Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori; • Oro detto monetario; • Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate; • Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile; • Merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni: • non e' prevista ne' effettuata alcuna lavorazione, • da durata prevista dell'uso temporaneo non e' superiore a 24 mesi. • la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA. • Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario; • Purché non siano oggetto di una transazione commerciale: • materiale pubblicitario; • campioni commerciali. • Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione e' semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni; • Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano; • Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio; • Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di altri Stati membri.

  32. Variazioni a periodi precedenti - Beni • Vanno effettuate compilando i modelli Intra1Ter o Intra2Ter (sezioni 2): • le variazioni negli importi intervenuti successivamente alla presentazione degli elenchi • gli errori e le omissioni sostanziali • Vanno effettuate con una comunicazione scritta alla dogana: • le correzioni di errori formali (utilizzo di codici non validi dal punto di vista formale) in elenchi presentati su carta o mediante floppy disk • le variazioni dei dati statistici non inclusi nel modello ter

  33. Modalità di compilazione - Servizi Le informazioni richieste negli elenchi Intra-Servizi hanno valenza fiscale sebbene la colonna “codice servizio” richieda un dato contenuto nel Reg.(CE) n.451/ 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.04.2008 che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associati alle attività (CPA).

  34. Servizi Non devono essere segnalate le prestazioni accessorie ad una cessione /acquisto intracomunitario di beni (art. 12 d.P.R.633/1972) “Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento e le altre prestazioni accessorie ad una cessione, effettuate direttamente dal cedente o per suo conto non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale”

  35. Quali servizi segnalare ? Sidevono essere segnalate le prestazioni riaddebitate al mandante UE dal mandatario senza rappresentanza (art.3 c.3 ultimo periodo d.P.R. 633/1972 “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizio anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”). es. IT1 riceve una fattura di trasporto da IT2 e riaddebita il costo al mandante DE. Il riaddebito costituisce una prestazione di servizio (trasporto) autonoma in cui IT1 assume la funzione di prestatore e DE committente. La prestazione è non territoriale in virtù del nuovo art. 7 ter introdotto dal decreto legislativo in corso di pubblicazione. La prestazione dovrà essere segnalata con Intra 1 quater di periodo.

  36. Quali servizi segnalare ? Il nuovo art.50 c.6 D.L.331/1993 modificato dalla bozza del d.lvo in corso di approvazione obbliga la rilevazione dei servizi diversi da quelli elencati all’art. 7 quater e 7 quinquies. Poiché gli art. 7 sexies e 7 septies si riferiscono a committenti privati, per esclusione dovranno essere segnalati solo i servizi compresi nel nuovo art.7 ter (sia quelli prestati a committente UE sia quelli ricevuti).

  37. Quali servizi segnalare ? Art.50 comma 6 secondo periodo del DPR 633/72 come introdotto dalla bozza del d.Lvo in corso di pubblicazione impone agli Enti non commerciali in possesso di una partita IVA, per gli acquisti di beni nella UE o per i servizi ricevuti da prestatore UE di pagare l’IVA dovuta nello Stato con Mod.F24, segnalare l’acquisto con Modello Intra 2 ed inviare all’Agenzia delle Entrate il Mod. Intra 12.

  38. Quali servizi non segnalare ? L’ultimo periodo del nuovo art. 50 comma 6 D.L.331 /1993 esclude dalla rilevazione i servizi per i quali non è dovuta l’imposta nello stato membro in cui è stabilito il destinatario. Es. DE esegue una intermediazione a IT per beni esportati in Svizzera. L’operazione è territoriale in IT ma non imponibile ex art. 9 c.1 n.7 DPR 633/1972. IT non dovrebbe presentare Intra 2 quater.

  39. Quali servizi non segnalare ? Direttiva 112/2006 art. 262 : Elenchi riepilogativi. Testo: in vigore dal 01/01/2010 . Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi: a) gli acquirenti identificati ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all'articolo 138, par. 1 e par. 2, lettera c); b) le persone identificate ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 42; c) i soggetti passivi e le persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell'IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione e‘ imponibile, per i quali il destinatario dei servizi e' debitore dell'imposta conformemente all'articolo 196.

  40. Quali servizi non segnalare ? … i servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione e‘ imponibile, non devono essere segnalati (né con Intra 1 quater per i servizi resi, né con Intra 2 quater per i servizi ricevuti).

  41. SUGGERIMENTO PER I SERVIZI RESI : le operazioni esenti da IVA devono essere individuate nella Direttiva 112/ 2006. Gli articoli che descrivono le operazioni più frequenti esenti da IVA nel paese del committente sono: • 146 esenzione all’esportazione • 148 esenzioni connesse ai trasporti inter.li • 151 esenzioni relative a talune operazioni connesse alle esportazioni

  42. Compilazione Servizi Intra 1-quater colonne: Numero progressivo riga; Codice ISO dello Stato membro dell’acquirente; Codice identificativo dell’acquirente; Ammontare in euro del servizio reso; - Numero fattura; Data fattura; Codice servizio; Modalità di erogazione; Modalità di incasso; Paese pagamento. Intra 2-quater colonne: Numero progressivo riga; Codice ISO dello Stato membro del fornitore; Codice identificativo del fornitore; Ammontare in euro del servizio ricevuto; Ammontare del servizio ricevuto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all’euro). Numero fattura; Data fattura; Codice servizio; Modalità di erogazione; Modalità di incasso; Paese pagamento.

  43. Compilazione Servizi - 1 Codice servizio (colonna 8): va riportato il codice a 6 cifre che identifica la tipologia del servizio secondo la classificazione CPA (classificazione dei prodotti associati alle attività). Il codice CPA è articolato in sei livelli: 21 sezioni identificate da una lettera (dalla A alla U); 88 divisioni identificate da un codice numerico di due cifre; 261 gruppi identificati da tre cifre; 575 classi identificate da quattro cifre; 1342 categorie identificate da cinque cifre; 3142 sottocategorie identificate da sei cifre. Esempio:

  44. Compilazione Servizi - 2 • Modalità di erogazione (colonna 9): va indicata la modalità con cui viene erogato il servizio: • I = Istantanea • R = A più riprese • Modalità di incasso (colonna 10): va indicata la modalità di pagamento: • A = Accredito • B = Bonifico • X = Altro • Paese pagamento (colonna 11): va indicato il codice ISO del paese dove viene effettuato il pagamento. Per la Grecia va utilizzato il codice GR.

  45. Variazioni a periodi precedenti - Servizi • inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza: vanno registrati nei modelli Intra1Quater o Intra2Quater (sezioni 3) specificando nel frontespizio relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto • modifiche di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei modelli Intra1 Quinquies o Intra2 Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelli precedentemente dichiarati (colonne 6-15) • cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei modelli Intra1 Quinquies o Intra2 Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le successive informazioni (colonne 6-15)

  46. Inoltre dal 2010… Negli elenchi vanno riepilogate ai soli fini statistici nelle sezioni 1 e 2 le operazioni commerciali relative allo scambio di energia elettrica e di gas. Per le lavorazioni i soggetti mensili dovranno registrare l’operazione ai fini statistici nelle sezioni Beni e ai fini fiscali nelle sezioni Servizi. La tardiva presentazionedegli elenchi Intra Beni e Servizi viene gestita direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

  47. I Paesi dell’Unione Europea * San Marino non è un paese UE nonostante ciò esistono accordi per quanto riguarda gli scambi di merci con l’Italia ed in particolare vanno dichiarate le cessioni di beni dall’Italia verso San Marino.

  48. Controllo partite iva comunitarie E’ possibile controllare la validità di una partita iva comunitaria verificando che il codice è formalmente valido ed attribuito ad un soggetto passivo d’imposta. Si può accedere al servizio fornito dall’Agenzia delle Entrate direttamente all’indirizzo internet: http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm Si può accedere al servizio fornito dall’Unione Europea direttamente all’indirizzo internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=IT

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