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Corso di Formazione RSPP

Modulo “ A “. Corso di Formazione RSPP. Il Sistema Pubblico della Prevenzione Rilevazione Statistica infortuni. Pianificazione. Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi. Operazione. Realizzazione. Miglioramento continuo. L’elaborazione del documento di Valutazione dei

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Presentation Transcript


  1. Modulo “ A “ Corso di Formazione RSPP Il Sistema Pubblico della Prevenzione Rilevazione Statistica infortuni Pianificazione Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi Operazione Realizzazione Miglioramento continuo L’elaborazione del documento di Valutazione dei rischi Monitoraggio - controllo Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta

  2. La salute e la sua tutela Insieme dei fattori“alimentari-ambientali“e“politici-economici “che determinano lasalute: Disponibilità del cibo Qualità del cibo e acqua Qualità delle abitazioni Disponibilità di energia Igiene dei rifiuti solidi,liquidi e gassosi Qualità del lavoro e del suo ambiente Disponibilità dei servizi sanitari Assetto demografico ed economico Tipo di aggregazione (urbano o Isolam.) Chimizzazione della vita Stile di vita, Abitudini voluttuarie I fattori elencati sono in rapporto di intercorrenza fra di loro, anzi alcuni possono essere considerati come facenti parte degli aspetti economici e sociali dello stato di salute di un paese: in sintesi dimostrano che la necessità dellaprevenzione rappresenta la via più economica e conveniente alla lotta alle malattie. Economia Qualità della vita salute Ambiente <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  3. Igiene e sicurezza sul di lavoro La normativa italiana in materia di ha subito, negli anni, una profonda evoluzione, passando da una concezione impositiva dei tradizionali metodi di prevenzione tecnica, delineati nei D.P.R. n. 547 /55 e n. 303/56, ad un sistema di sicurezza globale che pone l’uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza aziendale, con il conseguente coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al processo prevenzionale, identificato nel D. Lgs. n. 626.1994 -. Alle norme che disciplinano il singolo rischio specifico si affiancano disposizioni che puntano sulla prevenzione globale dei rischi connessi allo svolgimento di un insieme di attività produttive. Il recepimento delle direttive comunitarie, intese ad armonizzare le varie leggi degli Stati membri dell’EU ha portato in parte a compimento la dolorosa gestione della sicurezza. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  4. Il Decreto Legislativon. 626/94 e n. 494/96, superando la logica della frammentarietà degli interventi a favore della prevenzione, hanno posto al centro del sistema prevenzionale il principio della “ partecipazione e collaborazione tra il datore di lavoro e lavoratore”, soggetti protagonisti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L’informazione del rischio da lavoro, le cause e modalità di accadimento degli infortuni e delle malattie professionali rilevate statisticamente, costituisce la base di preparazione della “ cultura della prevenzione “. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  5. Lo Stato, attraverso le sue strutture di informazione, consulenza ed assistenza, assume il ruolo di collaboratore del datore di lavoro, lasciando all’ Imprenditore l’organizzazione e la gestione dell’attività lavorativa in sicurezza. Il legislatore, per la prima volta nel nostro paese,ha inteso disciplinare compiutamente l’intero sistema della PREVENZIONE, dove le parti del rapporto di lavoro “ Datore di lavoro e Lavoratori “ sono chiamate a svolgere un ruolo finalizzato al raggiungimento del- l’obiettivo comune della sicurezza nei luoghi di lavoro. La NOVITA’ Con il D. Lgs. 626/94 il Legislatore vuole che la prevenzione venga organizzata dal basso e non più impostata dall’ alto. FARE SINERGIA LaCULTURA <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  6. Prevenzione O b i e t t i v i T u t e l a R i s c h i Programmazione I n t e r v e n t i <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  7. Prevenzione: complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (D.Lgs. 626/94). Si può distinguere: Prevenzione primaria: azione diretta ad individuare le cause di rischio che possono determinare una malattia o un infortunio per eliminarle o, se ciò non è possibile, per attenuarne gli effetti. Prevenzione secondaria: consiste nell’effettuare la diagnosi del danno alla salute in una fase molto precoce: prima cioè che si manifestino i sintomi e, soprattutto, prima che il danno diventi irreversibile. Prevenzione terziaria: insieme di misure (terapeutiche, comportamentali, ecc.) che si adottano per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi, dare origine a complicanze, provocare invalidità permanenti, ecc. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  8. FIGURE coinvolte d. lgs. 626/94 IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE IL DIRIGENTE RSPP - IL RESPONSABILE del Servizio prevenzione e protezione interno IL PREPOSTO Professionisti esterni ENTI vigilanza - controllo consulenza - assistenza IL MEDICO competente RLS Il RAPPRESENTANTE dei lavoratori per la sicurezza <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  9. Figure coinvolte d. lgs. 494/96 Responsabile dei lavori Committente Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Coordinatore per la progettazione Il Datore di lavoro Accanto alle nuove figure introdotte dal D. Lgs. 494.96, rimangono presenti le altre già riconosciute dal precedente ordinamento quale il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, cui competono responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine necessarie (art. 2087 c.c. e d.lgs. 626.94, art. 3 - misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  10. Migliorare la sicurezza L’azione di valutazione consiste nel vedere le condizioni generali di igiene e sicurezza nell’azienda. Il piano di sicurezza è uno strumento procedurale che permette di scoprire la realtà, di descriverla e di stabilire l’azione da adottare. Il piano consente di agire in profondità sull’organizzazione della sicurezza con riflessi positivi sulla produttività aziendale e qualità del prodotto. Attraverso l’analisi del rischio può emergere la necessità di integrare o sostituire le capacità del servizio interno di prevenzione ricorrendo a specialisti esterni, come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 626/94. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  11. Definizione: Pericolo, Rischio, Danno, Incidente Pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (come agenti chimici o fisici, macchine, metodi di lavoro) di causare potenzialmente un danno. Rischio è la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle situazioni effettive di lavoro e nelle condizioni di impiego, nonché la dimensione possibile del danno stesso. Danno è la lesione fisica o l’alterazione dello stato di salute causata dal pericolo. Incidente: Evento dovuto a causa fortuita che ha potenzialità di condurre ad un infortunio o di provocare danni alle cose. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  12. TIPI DI RISCHIO Generico: grava sull’operaio come su ogni uomo nell’identico modo. Specifico: deriva la sua origine dalle condizioni peculiari del lavoro, grava esclusivamente o in Misura maggiore su coloro che vengono a contatto con l'attività lavorativa. Rischio Generico aggravato: il relativo rischio pur essendo generico risulta aggravato da fattori inerenti all'attività lavorativa (nota n. 2.0.2. dell’8.7.99 Inail sui criteri per La trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato, sent. n. 462/89 – principi consolidati). Rischio elettivo: è il rischio determinato da una scelta arbitraria del lavoratore. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  13. Infortunio sul lavoro evento (danno) che si produce alla persona ( lavoratore ) Infortunio sul lavoro che avviene per causa violenta azione intensa e concentrata nel tempo – fattore che agisce nell’ambito di un turno di lavoro, in occasione di lavoro. Dall’infortunio può derivare la morte, un’inabilità permanente al lavoro, parziale o assoluta, un’inabilità assoluta temporanea (di giorni o mesi) che comporta l’astensione dal lavoro, ma che si conclude con la guarigione clinica senza postumi permanenti. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoroè gestita dall’INAIL. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  14. Malattia Professionale - tecnopatia malattia contratta nell’esercizio di un’attività lavorativa e a causa dell’esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo …) presente nell’attività stessa. Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un contatto con l’agente nocivo (= esposizione) di parecchi anni. Alcune malattie professionali (es. i tumori professionali) si manifestano anche dopo il definitivo abbandono dell’attività lavorativa. Nella definizione di malattia professionale è compreso l’elemento della "causalità diluita" cioè dell’azione, espletata in un tempo (nettamente) superiore ad un turno di lavoro, lenta, prolungata, cronica, di fattori connessi con il normale svolgimento lavorativo, ma capaci di causare una determinata e, spesso, prevedibile malattia. L’assicurazione contro le malattie professionali sul lavoroè gestita dall’INAIL. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  15. L’infortunio – la malattia professionale Infortunio – Malattia professionale Trauma Energia Rumore Ipoacusia Broncopatia Polveri Amianto Mesotelioma <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  16. Registro infortuni Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ed è a disposizione dell'organo di vigilanza. (Art.4 comma 5 lettera o/D.L.626). Il RLS ha il diritto di richiedere e ricevere informazioni e la documentazione aziendale relativa agli infortuni e alle malattie professionali. (Art.19 comma 1 lettera e/D.L.626). • I.N.A.I.L. – Linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie • Conferma dell’inquadramento assicurativo nella categoria degli infortuni; • Rischio biologico - Casi di infortunio da causa virulenta a trasmissione parenterale: … ponendo l’accento • sulla opportunità che all’INAIL vengano subito denunciati – ovviamente con il corredo della scheda • diagnostica – anche gli infortuni di scarso interesse clinico (punture d’ago, ferite superficiali, ecc.) che • non comportano assenza dal lavoro o hanno una prognosi non superiore a tre giorni. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  17. Lavorazione e Rischio • IL CONCETTO DI LAVORAZIONE • E' l'insieme di operazioni necessarie a realizzare: • un ciclo industriale completo • in operazioni finalizzare alla realizzazione di un’opera o di un servizio. RISCHIO DI LAVORAZIONE - specifico si tratta della probabilità che l'evento dannoso possa verificarsi, nell'esecuzione della lavorazione. Il rischio è valutato esaminando la lavorazione nella sua interezza tecnologica e secondo la finalizzazione dell'attività. Una lavorazione presenterà un rischio maggiore di un'altra quando vi siano maggiori probabilità che si verifichino infortuni (aspetto quantitativo) o quando vi sia maggiore probabilità che gli infortuni siano più gravi (aspetto qualitativo). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  18. Rischio oggettivo E’ quanto viene razionalmente determinato dall’esame attento delle procedure di lavoro e dei materiali usati. La tipologia del rischio viene quindi stimata sulla base di una serie di azioni possibiliche determinerebbero l’innalzamento della soglia di rischio. Questo genere di valutazione viene solitamente fatta considerando un livello di standardizzazione delle operazioni e al di fuori del reale contesto lavorativo. Ciò significa che è tecnicamente possibile determinare tipologia e qualità del rischio e mettere a punto , quindi, azioni preventive possibili per ogni singola fase lavorativa. Il rischio oggettivo, dunque, deriva dallo studio attento delle operazioni lavorative e dalle variabili oggettivamente determinabili attraverso l’osservazione e il loro ordinamento. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  19. Analisi del rischio Improbabile Possibile Probabile Molto probabile Scala delle probabilità P Il rischio in funzione della probabilità che si manifesti con possibile danno lesivo viene valutato con una scala di valori/significati Trascurabile Medio Alto Molto alto Gradualità numerica Rischio R = P x D Lieve Modesta Grave Gravissima Scala dell’entità del danno D <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  20. Analisi del rischio - probabilità Probabilità Improbabile - sulla base di eventi succedutesi, poco probabile nel manifestarsi Possibile - circostanza rilevata con possibile danno anche in concomitanza di altri eventi; Probabile - circostanza rilevata con eventuale danno lesivo in un determinato ciclo di lavorazione; Molto probabile - accadimenti relativi con manifestazione di danni. Magnitudo Rischio <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  21. Analisi del rischio - magnitudo Probabilità Magnitudo Lieve - evento con possibile danno lieve senza abbandono del lavoro; Modesta - circostanza di rischio con possibile danno limitato, infortuni in temporanea o malattie professionali reversibili; Grave - circostanze verificatesi con danni lesivi temporanei o permanenti di alquanta entità, infortunio invalidante o malattie professionali irreversibili; Gravissima - danni letali ad uno o più lavoratori, infortunio con riduzione notevole delle capacità lavorative, eventi mortali. Rischio <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  22. Analisi del rischio - gradualità Probabilità Magnitudo Rischio Trascurabile - potenzialità insignificante, eventuali correzioni in fase di programmazione; Medio - rischi da considerare, migliorie nella prevenzione e protezione; Alto - necessitano misure e verificare di prevenzione e protezione; Molto alto - livello di rischio pericoloso, misure drastiche per correggere anche fasi di lavorazioni. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  23. Rischio e sua valutazione Con il termine di rischio si intende “ la possibilità che una situazione di pericolo si concretizzi in danno ” La valutazione dei rischi rappresenta il complesso delle operazioni analitiche richieste per individuare i rischi nonché le misure preventive e protettive necessarie per la salvaguardia della sicurezza: • individuare le situazioni pericolose; • identificare le persone esposte; • valutare i corrispondenti rischi, formulando un giudizio di • accettabilità; • adottare le misure di prevenzione per ridurre i rischi non • eliminabili. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  24. La valutazione dei rischi prevista dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. N. 626/94, consiste nel porre il datore di lavoro in condizione di adottare i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi provvedimenti comprendono: • la prevenzione dei rischi professionali; • l’informazione dei lavoratori; • la formazione professionale degli stessi; • l’organizzazione ed i mezzi destinati a porre • in atto tali provvedimenti. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  25. Valutazione del rischio - iter • Identificare i pericoli • Identificare le persone esposte a rischi • Definire il programma • Effettuare le scelte strutturali • Raccogliere informazioni Provvedimenti inadeguati • Valutare i rischi Provvedimenti attuali adeguati • Studiare le possibilità per eliminare o ridurre i rischi • Stabilire un elenco di azioni prioritarie e decidere le misure di intervento • Attuare le misure di controllo • Registrare le valutazioni • Misurare l’efficacia Valutazioni ancore valide • Procedere alla revisione E’ necessaria una revisione • Monitorare il programma di valutazione dei rischi <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  26. Valutazione dei rischi significativi La valutazione deve coprire i rischi “ significativi “, che derivano dall’attività lavorativa o che risultano ragionevolmente prevedibili. E’ opportuno effettuare valutazioni dei rischi attinenti a tutti i posti di lavoro, i quali potranno essere raggruppati per categorie: Impianti fissi (es.: uffici, scuole, fabbriche) Posti di lavoro soggetti a cambiamenti (es.: cantieri edili, banchine portuali, cantieri navali Posti di lavoro mobili (es,: posti di lavoro temporaneo per l’esecuzione di servizi pubblici, ispezioni, ecc. • Va sottolineato che il processo lavorativo: • può seguire un andamento predeterminato (come un impianto di produzione); • può avere un carattere mutevole e “ in progress “ (come nel caso del cantiere edile). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  27. Linee guida per la valutazione Il piano di sicurezza deve: • riguardare tutti gli impianti installati nel luogo di lavoro; • coprire le altre attività lavorative che si svolgono al di fuori • dell’azienda; • tener conto delle altre attività normali che non sono specifiche • del processo produttivo (per es. la messa in servizio di nuovi • impianti); • tener conto di situazioni prevedibili che non fanno parte del • lavoro normale ( ad es. la manutenzione straordinaria). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  28. InformazioniNecessarie Le persone che compiono le valutazioni dei rischi devono conoscere o essere informate su quanto segue: • rischi e pericoli la cui esistenza è già nota, con le modalità che ne • determinano l’insorgenza; • materiali, attrezzature e tecnologie impiegati nelle lavorazioni; • organizzazione e procedure di lavoro, nonché interazioni dei dipendenti • con gli impianti ed i materiali impiegati; • tipo, probabilità, frequenza e durata di esposizione ai vari pericoli; • rapporti tra esposizione, rischio e relativi effetti; • disposizioni normative di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, in • rapporto ai rischi presenti sul luogo di lavoro; • regole di buona tecnica , specie per i settori in cui non vi sono norme • giuridiche ovvero una specifica prassi amministrativa. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  29. Indirizziper la valutazione Per ottenere le informazioni per la valutazione si fa ricorso a: • analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti; • coinvolgimento partecipativo dei lavoratori; • dati forniti dai fabbricanti e dai costruttori; • fonti documentali ed esperienze acquisite in materia di sicurezza in • rapporto all’attività in oggetto; • riviste specializzate; • circolari, direttive ministeriali della Pubblica Amm.ne preposte nel • campo della sicurezza, della salute e dell’igiene del lavoro; • dati relativi ad incidenti industriali ed infortuni mortali e le indagini • epidemiologiche; • controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni (indici Fz – Gt); • dati conoscitivi forniti dalle ASL, INAIL, ecc.; • pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  30. Indici infortunistici - FZ L'indice di frequenza E’ definito come il rapporto tra il numero di infortuni ed una misura dell’esposizione al rischio (ore lavorate) entrambe omogemeamente delimitate nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore, ecc.). FzIndice di frequenza d numero infortuni denunciati all’Inail f’ numero infortuni denunciati all’Inail con inabilità lavorativa da 1 a 3 giorni, escluso quello dell’infortunio L numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. Indice di frequenza Fz = d - f'/ L x 106 <<< >> <<< www.marcellosantopietro.135.it

  31. Indici infortunistici - Gt L'indice di gravità E' definito come il rapporto tra la misura della durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) ed una misura dell'esposizione al rischio (ore lavorate) entrambi omogeneamente delimitate nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore, ecc,). Gt Indice di gravità K’t numero di giornate di inabilità temporanea relative ai casi con inabilità maggiore di 3 giorni per i quali vige l’obbligo di denuncia all’Inail L numero ore-anno lavorate da dipendenti per i quali ricorre l’obbligo di assicurazione Inail tm tasso medio è il rapporto tra le erogazioni effettuate dall'Inail per infortuni e la massa salariale. Indice di gravità Gt = K't / L x 103 <<< << <<< www.marcellosantopietro.135.it

  32. La valutazione soggettiva del rischio dipende da un insieme di fattorisociali, individuali e culturali, che insieme determinano quella che si chiama necessità di contestualità. Tutte le persone sono portate ad inscrivere il rischio all’interno della propria esperienza personale, annullandone così la sua dimensione oggettiva. La valutazione che il lavoratore fa della propria esperienza lavorativa determina spesso un innalzamento del rischio, palesa sicurezza che in alcuni casi porta all’evento infortunio. E’ dunque opportuno osservare e ascoltare, guardare ciò che i soggetti fanno e tentare di capire le loro ragioni, adeguarsi all’azione preventiva e di controllo nell’interno del gruppo di lavoro e specifica area di produzione lavorativa. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  33. I fattori di rischio Illuminazione Rumore Vibrazioni Ambiente termico Sostanze e preparati pericolosi Aerazione, purificazione dell’aria Macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento Movimentazione manuale dei carichi Incendio - Esplosione Elettricità Attrezzature munite di schermo video (Vdt) Locali di lavoro Radiazioni ionizzanti Imprese esterne, lavoro provvisorio <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  34. Come si effettua la valutazione dei rischi ? Il modo più sicuro e corretto di effettuare tale valutazione è quello di identificare innanzitutto i rischi mediante liste di controllo ( check-list). Queste liste di controllo sono costituite da una prima colonna in cui è indicato il controllo da effettuare e da una o due colonne successive in cui sono indicati i riferimenti di legge e/o i provvedimenti da prendere in caso di risposta negativa e/o uno spazio vuoto in cui inserire eventuali annotazione. Normalmente vi è anche lo spazio per dare una valutazione “numerica” dell’entità dell’eventuale rischio. La classificazione dei rischida cui partono quasi tutte le liste di controllo è quella predisposta dall’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  35. Esempio di check-list - comportamenti <<< <<< >> www.marcellosantopietro.135.it

  36. Esempio di check-list – rif. norma <<< <<< << www.marcellosantopietro.135.it

  37. ISPESL : La classificazione dei rischi • Rischi per la sicurezza dovuti a: • A.1) Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro • Altezza dell'ambiente  • Superficie dell'ambiente  • Volume dell'ambiente  • Illuminazione (normale ed in emergenza)  • Pavimenti (lisci o sconnessi)  • Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)  • Scale  • Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi  • Solai (stabilità)  • Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)  • Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)  • Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)  • Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)  • Locali sotterranei (dimensioni, ricambi d'aria) <<< <<< >> www.marcellosantopietro.135.it

  38. ISPESL : La classificazione dei rischi segue • Rischi per la sicurezza dovuti a: • A.1) Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro • A.2) Macchine - Rischi da carenze di sicurezza su macchine e • apparecchiature relativamente a: • Protezione degli organi di avviamento  • Protezione degli organi di trasmissione • Protezione degli organi di lavoro  • Protezione degli organi di comando  • Macchine con marchio "CE". Rif. Direttiva Macchine • Macchine prive di marchio "CE". Rif. al DPR 547/55  • Protezione nell'uso di apparecchi di sollevamento  • Protezione nell'uso di ascensori e montacarichi  • Protezione nell'uso di apparecchi a pressione:(bombole e circuiti)  • Protezione nell'accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili <<< <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  39. ISPESL : La classificazione dei rischi segue • Rischi per la sicurezza dovuti a: • A.1) Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro • A.2) Macchine - Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature • A.3) Sostanze pericolose - Rischi da manipolazione di sostanze pericolose: • Sostanze infiammabili  • Sostanze corrosive  • Sostanze comburenti  • Sostanze esplosive • A.4) Impianti elettrici - Rischi da carenza di sicurezza elettrica connessa a: • Idoneità del progetto  • Idoneità d'uso  • Impianti di sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o • esplosione  • Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza <<< <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  40. ISPESL : La classificazione dei rischi segue • Rischi per la sicurezza dovuti a: • A.1) Strutture – Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro • A.2) Macchine - Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature • A.3) Sostanze pericolose - Rischi da manipolazione di sostanze pericolose • A.4) Impianti elettrici - Rischi da carenza di sicurezza elettrica • A.5) Incendio-esplosioni - Rischi da incendio e/o esplosione per: • Presenza di materiali infiammabili d'uso  • Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e • di areazione)  • Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali, • di ventilazione e di ricambi d'aria) • Carenza di sistemi antincendio • Carenza di segnaletica di sicurezza <<< <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  41. ISPESL : La classificazione dei rischi segue B) Rischi per la salute dovuti a: • B.1) Agenti chimici - Rischi di esposizione connessi con l'impiego di • sostanza chimiche, tossiche o nocive in relazione a: • Ingestione  • Contatto cutaneo  • Inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma • di: polveri, fumi, nebbie, gas, vapori • B.2) Agenti fisici - Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono • in vari modi con l'organismo umano: • Rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento) • Vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti)  • Radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze ecc.) • Microclima (carenze nella climatizzazione dell'ambiente) • Illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro -in relazione • alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.-). Non osservanza delle indicazioni tecniche previste • in presenza di videoterminali: Posizionamento, Illuminotecnica, Postura, Microclima • Radiazioni ionizzanti(disposizioni del DPR n° 185/64) <<< <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  42. ISPESL : La classificazione dei rischi segue B) Rischi per la salute dovuti a: • B.1) Agenti chimici • B.2) Agenti fisici • B.3) Agenti biologici. Rischi connessi con l'esposizione a organismi e • microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, • presenti nell'ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e • manipolazione • Emissione involontaria(impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.)  • Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali • infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.) • Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per • ricerca sperimentale in vitro o in vivo o in sede di vera e propria attività • produttiva (biotecnologie)  <<< <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  43. ISPESL : La classificazione dei rischi segue C) Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a : • C.1) Organizzazione del lavoro: • Processi di lavoro usuranti: per esempio lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro • notturno  • Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: • programmi di controllo e monitoraggio • Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza • Procedure adeguate per far fronte agli incidenti ed a situazioni di • emergenza  • Movimentazione manuale di carichi  • Lavoro ai videoterminali (es. data entry) • C.2) Fattori psicologici: • Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro  • Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di • conflittualità  • Complessità di mansioni e carenza di controllo • Reattività anomala a condizioni di emergenza <<< <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  44. ISPESL : La classificazione dei rischi segue C) Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a : • C.1) Organizzazione del lavoro • C.2) Fattori psicologici • C.3) Fattori ergonomici: • Sistemi di sicurezza ed affidabilità delle informazioni  • Conoscenze e capacità del personale  • Norme di comportamento  • Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili  • Conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in • condizioni di sicurezza • Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro • Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza • C.4) Condizioni di lavoro difficili: • Lavoro con animali  • Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale  • Condizioni climatiche esasperate  • Lavoro in acqua: in superficie (es .piattaforme) ed in immersione <<< <<< << www.marcellosantopietro.135.it

  45. Documento (valutazione rischi) Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente e del responsabile del S.P.P. e previa consultazione del RLS, deve elaborare un documento contenente: 1. una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata (risultati delle misurazioni ecc.), specificando i criteri adottati per la valutazione stessa; 2. l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e delle attrezzature di protezione utilizzate; 3. il programma che indichi i tempi di attuazione delle misure di prevenzione e protezione; Il documento è custodito presso l'azienda, a disposizione dei controlli dell'Organo di Vigilanza (ASL). Copia del documento deve essere consegnata al RLS (art.19/626 comma e).Il documento e la valutazione dei rischi devono essere aggiornati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  46. Redigere il documento di sicurezza In esito alla valutazione del rischio sarà redatto il documento previsto dall’art. 4 comma 2, D.Lgs. n. 626.94 (piano di sicurezza). Sul documento vanno riportate le misure di prevenzione e bonifica da adottare. I dati del documento possono essere usati come base di: Informazione, sul rischio specifico del posto di lavoro da dare ai lavoratori interessati Monitoraggio, per valutare se le misure richieste sono state introdotte Prova, di quanto è stato fatto, da conservare nel luogo di lavoro ed esibire, a richiesta, all’autorità di vigilanza Revisione o modifica del piano richiesta dalle circostanze (introduzione di nuove tecnologie) <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  47. Provvedimenti da prendere in ordine di priorità Completati l’esame e la valutazione dei rischi, occorre stendere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale devono essere specificati i criteri utilizzati per la valutazione stessa. Bisogna quindi procedere all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare conseguentemente alla valutazione effettuata. Eliminazione dei rischi I provvedimenti da prendere con ordine di priorità sono: Riduzione dei rischi alla fonte Sostituzione di ciò che è più pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; Privilegio delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale. L’urgenza con cui dovranno essere adottate le misure prioritarie deve risultare dal piano di sicurezza attraverso apposito scadenzario. <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  48. Esempidi provvedimenti da prendere in ordine di priorità Per l’eliminazione del rischio (non del pericolo!) vale l’esempio della sostanza chimica chiusa in un contenitore che non è assolutamente possibile aprire con mezzi normali. Un classico esempio di riduzione del rischio alla fonte è quello della riduzione della rumorosità di una macchina con l’applicazione di silenziatori.   Per la sostituzione di ciò che è più pericoloso con ciò che lo è meno si può fare l’esempio della sostituzione, per le operazioni di pulizia, della varechina pura con altri prodotti. Una misura di protezione collettiva può essere quella di costruire una “cabina” insonorizzata intorno ad una macchina rumorosa in modo tale che solo l’operatore della macchina, ovviamente dotato di cuffie auricolari, sia soggetto al rischio (l’alternativa, che non dovrebbe essere scelta, sarebbe quella di non costruire la “cabina” e di dare le cuffie a tutto il personale). <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  49. Come implementare le procedurepreviste dal D. Lgs. n. 626.94 Si valuta lo stato di applicazione della normativa antinfortunistica, il cui rispetto, oltre a evitare pesanti sanzioni, è prerequisito all'applicazione del D.Lgs. 626/94; nell'ambito dell'analisi vengono proposti gli eventuali interventi di adeguamento necessari. Conformità legislativa E’ l'adempimento fondamentale previsto dal D.Lgs. 626/94, consiste nell'esame sistematico dei processi produttivi aziendali individuando e valutando i rischi ad esso connessi, sia di tipo tecnologico (macchine, impianti) sia di tipo sanitario che organizzativo. La metodologia di valutazione tiene conto anche di quanto previsto dalle linee guida emanate dagli enti di controllo per i diversi settori produttivi, l'analisi viene riportata nel Documento di valutazione previsto dall’ art. 4 del D.Lgs. 626/94, che costituisce la base e il cardine per ogni successivo adempimento gestionale. Analisi del rischio <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

  50. Come implementare le procedurepreviste dal D. Lgs. n. 626.94 Viene definito un piano di intervento mirato alla riduzione del livello di rischio, o al suo mantenimento se considerato residuo. Il piano è parte integrante del Documento di valutazione previsto dall’ art. 4del D.Lgs. 626/94 e costituisce una linea guida aziendale nell'ottica del miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro. Definizione del piano di sicurezza Il D.Lgs. 626/94 impone la formazione per i lavoratori, che non deve essere limitata ad un generico intervento iniziale, ma deve essere continua e capillare, così da far crescere la “Cultura della Sicurezza”, riconosciuta come valido mezzo di prevenzione. Formazione permanente Il D.Lgs. 626/94 impone un continuo aggiornamento e manutenzione del sistema di gestione della sicurezza, prevedendo l'obbligo di revisioni periodiche del documento di valutazione (riunioni periodiche, indicazioni del medico competente, corretta applicazione del piano di sicurezza). Manutenzione del sistema <<< << >> www.marcellosantopietro.135.it

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