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L’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione. Accertamento con adesione. Evoluzione storica: già previsto nel TU 4021/1877(imposta di ricchezza mobile), R.D. 560/1907, …, nell’imposta di registro e di successione (quindi natura negoziale)

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L’accertamento con adesione

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Presentation Transcript


  1. L’accertamento con adesione

  2. Accertamento con adesione • Evoluzione storica: già previsto nel TU 4021/1877(imposta di ricchezza mobile), R.D. 560/1907, …, nell’imposta di registro e di successione (quindi natura negoziale) abolito con la Riforma del 1973 per i mercanteggiamenti Fisco – contribuenti (rimane solo per imposte sui trasferimenti) • Normativa di riferimento: Legge n. 656/1994 reintroduce l‘istituto nell’ottica di un quadro collaborativo Fisco-contribuente (insieme a conciliazione giud e autotutela)

  3. …. • Ambito applicativo: - tutti i contribuenti e tutte le categorie di rd - tutti i periodi d’imposta ancora accertabili - no cause ostative (sussistenza di profili penali) - non più limitato a particolari forme – elementi dell’accertamento (anche a determinazioni induttive del rd) - x fattispecie rilevanti sia ai fini IIDD sia ai fini IVA: automatica estensione degli effetti (applicazione aliquota media) - anche nell’ambito delle imposte indirette sui trasferimenti (e anche nei cfr di uno solo degli obbligati)

  4. …. • Effetti non soggetto ad impugnazione del contribuente non integrabile – modificabile da parte dell’Ufficio, salvo deroga espressa per i seguenti casi: 1 sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi idonei ad accertare maggior rd (sup 50% di quello già definito e comunque non inferiore a 150 ml di lire) 2 siano stati definiti acc parziali 3 si sia in presenza di rd da partecipazione in società e/o associazioni 4 definizione riguardi la posizione di un socio, associato, coniuge e si accerti un maggior rd nei cfr della società di persone, associazione o azienda coniugale • No effetti extra – tributari (ad eccezione dei contributi prev e ass commisurati alla stessa base imponibile)

  5. …. • Effetti premiali rilevanti dal punto di vista amministrativo: sanzioni ridotte ad ¼ del minimo previsto dalla legge (anche se escluse da tale beneficio sanzioni applicate in sede di liq delle dich e quelle x mancata, incompleta e non veritiera risposta a questionari) dal punto di vista penale: nelle circostanze attenuanti ed effetti del pag ex art 13, I comma, D. Lgs. 74/2000 è inglobato anche estinzione db a seguito di procedure conciliative e di accertamento con adesione

  6. …. • Procedura: 2 hp (capo II D. Lgs. N. 218/1997) 1 su iniziativa dell’Ufficio Invito a comparire trasmesso al contribuente. In esso sono indicati: i periodi d’imposta, il giorno e l’ora di comparizione (equiparata anche richiesta di chiarimenti in merito a scostamento di ricavi) 2 su istanza del contribuente Sia dopo notifica avviso di accertamento, non preceduto dall’invito a comparire Sia in assenza della notifica ma in presenza di accessi, ispezioni e verifiche

  7. …. Istanza: in carta libera, indirizzata all’Ufficio competente contenuto: indica generalità contribuente, e nel caso di avvenuta notifica avviso, va inoltrata entro i termini per impugnazione e a condizione che non sia proposto ricorso Effetto dell’istanza: sospensione di 90 gg dei termini di impugnativa, pagamento, iscrizione provvisoria a ruolo Entro 15 gg dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio deve invitare il contribuente per il contraddittorio Se esito positivo: l’atto di adesione viene redatto in forma scritta, in duplice esemplare e va sottoscritto dal contribuente e dal capo ufficio o suo delegato Competenza: Ufficio locale dell’Agenzia Entrate nella cui circoscrizione il contribuente ha domicilio fiscale o – nel caso di contribuente persona giuridica - in cui ha sede la società

  8. …. • Perfezionamento: solo con pagamento delle somme concordate e nei 20 gg ss (in un’unica soluzione o previa idonea garanzia anche a rate ma con non più di 8 rate trimestrali di pari importo) • Natura giuridica: diverse interpretazioni - per principio indisponibilità e assenza discrezionalità, sarebbe atto unilaterale dell’A.F. da ricondursi al potere di riesame dell’Ufficio, ad esempio - in deroga al principio di indisponibilità, quale transazione tra Fisco e contribuente natura consensuale di determinazione del presupposto del tributo (FANTOZZI): al formarsi del consenso sul presupposto conseguono, poi, gli effetti ex lege può riguardare questioni – di fatto e di diritto – ma solo su presupposto e base imponibile

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