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STUDI DI SETTORE

STUDI DI SETTORE. Strumento cardine dell’ordinamento tributario attorno al quale ruota l’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria. La Finanziaria 2005 interviene su: - Attività di revisione - Modalità di adeguamento - Meccanismo di accertamento.

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STUDI DI SETTORE

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Presentation Transcript


  1. STUDI DI SETTORE Strumento cardine dell’ordinamento tributario attorno al quale ruota l’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria. La Finanziaria 2005 interviene su: - Attività di revisione - Modalità di adeguamento - Meccanismo di accertamento Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  2. Attività di revisione Al fine di mantenere la rappresentatività degli studi. Da effettuarsi: • Ogni 4 anni dalla data di entrata in vigore del singolo studio • Ogni 4 anni dall’ultima revisione • Anche prima del quadriennio se lo studio non è più rappresentativo Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  3. Attività di revisione Da programmare entro il mese di febbraio di ciascun anno con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. N.B.: In deroga alla disposizione di cui sopra, potrà essere completata l’attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo d’imposta 2004 (si tratta della revisione di 59 studi di settore). Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  4. Modalità di adeguamento Rilevanza ai fini IRAP dell’adeguamento: • Per tutti gli anni di applicazione dello studio (quindi anche nel primo anno di applicazione e anche nel primo anno di applicazione di uno studio revisionato) • Anche per il periodo d’imposta 2004 Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  5. Modalità di adeguamento Versamento dell’IVA sull’adeguamento: • Entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (20 giugno oppure 20 luglio con interessi 0.4%) • Ciò vale anche per il periodo d’imposta 2004 Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  6. Modalità di adeguamento Senza interessi e senza sanzioni. Tuttavia per i periodi d’imposta diversi da: • primo anno di applicazione dello studio • primo anno in cui opera uno studio revisionato è dovuta una maggiorazione - valida per tutte le imposte - da versare entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi. Tale regola si applica anche per il periodo d’imposta 2004. N.B.: La maggiorazione concerne gli studi definitivi e quelli sperimentali, ma non quelli monitorati (vedi slides successive) . Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  7. Modalità di adeguamento Determinazione della maggiorazione 3% (Ricavo puntuale - Ricavo annotato nelle scritture contabili) sempreché la differenza di cui sopra sia maggiore del 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili. Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  8. Modalità di adeguamento Determinazione della maggiorazione Se la differenza “Ricavo puntuale – Ricavo annotato nelle scritture contabili” è maggiore del 10% dei ricavi annotati nelle scritture contabili, la maggiorazione del 3% si applica sull’intera differenza (e non sulla parte di essa eccedente il 10% di cui sopra). Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  9. Modalità di adeguamento Registrazioni contabili I maggiori corrispettivi dovranno essere annotati, entro il termine del versamento della maggiore imposta, in una sezione dei registri delle fatture attive o dei corrispettivi oltre ad essere riportati nella dichiarazione annuale. Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  10. Meccanismo di accertamento Imprese in contabilità ordinaria per obbligo L’accertamento può essere effettuato quando in almeno 2 periodi d’imposta compreso quello da accertare - riguardati su 3 periodi d’imposta consecutivi - l’ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei ricavi dichiarati (è la stessa regola che si applica per le imprese in contabilità ordinaria per opzione e per gli esercenti arti e professioni). Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  11. Meccanismo di accertamento Imprese in contabilità ordinaria per obbligo La regola del “2 su 3” si rende applicabile anche per il periodo d’imposta 2004 (per verificarne l’applicabilità si dovrà esaminare, quindi, il triennio 2002 – 2003 – 2004); tuttavia non è applicabile per i periodi d’imposta antecedenti al 2004. Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  12. Meccanismo di accertamento Contabilità inattendibile (DPR 16 settembre 1996, n. 570) La inattendibilità della contabilità legittima l’accertamento per le imprese in contabilità ordinaria (sia per obbligo, che per opzione) e per gli esercenti arti e professioni. Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  13. Meccanismo di accertamento Indici di coerenza Per le imprese in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) l’accertamento è legittimato da situazioni di incoerenza (anche per un solo anno) rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale. Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  14. Meccanismo di accertamento Indici di coerenza Gli indici saranno determinati (non c’è un termine per l’emanazione) con provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate sentito il parere della Commissione degli Esperti scegliendoli anche tra gli indicatori di coerenza già vigenti negli studi di settore (produttività per addetto, rotazione del magazzino, etc.). Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  15. Meccanismo di accertamento Indici di coerenza Gli indici potranno essere applicati anche al periodo d’imposta 2004. I soggetti congrui con gli studi di settore, ancorchè non in linea con gli indici di coerenza, non potranno essere sottoposti ad accertamenti sulla base degli studi di settore. Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  16. Meccanismo di accertamento L’accertamento da studi di settore non pregiudica l’ulteriore azione accertatrice a prescindere dalla conoscenza di nuovi elementi (tali elementi, pertanto, potrebbero essere già conosciuti dall’Agenzia nella fase di accertamento con studi di settore e non utilizzati al momento): • sulle stesse categorie reddituali • su altre operazioni rilevanti ai fini IVA • indipendentemente dai limiti (maggior reddito accertabile superiore del 50% del reddito definito e non inferiore a Lire 150 milioni) È incerta l’applicabilità del provvedimento anche al periodo d’imposta 2004. Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  17. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/97)(contraddittorio) Imprese in contabilità ordinaria (per obbligo e per opzione) Esercenti arti e professioni Procedura obbligatoria. Tale provvedimento ha effetto dal periodo d’imposta 2004. Imprese in contabilità semplificata Procedura non automatica (ancorchè praticabile e raccomandata dalla stessa Agenzia delle Entrate (vedi C.M. 21/2004); può essere, tuttavia, attuata su istanza del contribuente in caso di accadimenti straordinari e imprevedibili). Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  18. Studi di settore monitorati Per i professionisti e per gli imprenditori del settore “Tac” (tessile, abbigliamento, calzature) si passa alla applicazione degli studi di settore monitorati che, non costituendo presunzioni gravi, precise e concordanti, possono costituire strumento di accertamento solo se assistiti da altri elementi probatori. N.B.: una cosa analoga sussisteva, invero, anche con gli studi di settore sperimentali. Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  19. Studi di settore monitorati Rispetto alla sperimentazione, il “monitoraggio” consente la possibilità di applicare retroattivamente la versione monitorata di Gerico se più favorevole al contribuente. Con gli studi monitorati non si dà luogo alla applicazione della maggiorazione del 3% (l’adeguamento, tuttavia, ha rilevanza ai fini IRPEF/ IRES, IVA ed IRAP). Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  20. IRAP Deduzioni forfettarie Decorrenza: periodo d’imposta 2005. Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  21. IRAP Spese per personale addetto alla ricerca e sviluppo (ricerca di base e ricerca applicata) Deducibilità condizionata da apposita attestazione. Decorrenza: periodo d’imposta 2005. Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  22. IRAP Deduzioni (20.000 Euro per ogni nuovo dipendente assunto) per l’incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato rispetto al periodo d’imposta 2004. Decorrenza: dal periodo d’imposta in cui interviene l’approvazione della Commissione Europea. Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n.311) Studi di settore

  23. Menu Studi di settore Pag.1 Meccanismo di accertamento Attività di revisione Pag. 10 Pag.2 Pag. 11 IRAP Pag.3 Pag. 12 Pag. 20 Pag. 4 Pag 13 Pag. 21 Pag. 14 Modalità di adeguamento Pag. 22 Pag. 15 Pag. 5 Pag. 16 Pag. 17 Pag.6 Pag. 7 Studi di settore monitorati Pag. 8 Pag. 9 Pag. 18 Pag. 19

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