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Disciplina fiscale delle associazioni Roma Seminario Istruttori FIGB 27 – 29 Luglio Relatore Dottor Sergio Melai

Disciplina fiscale delle associazioni Roma Seminario Istruttori FIGB 27 – 29 Luglio Relatore Dottor Sergio Melai. Costituzione associazione.

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Disciplina fiscale delle associazioni Roma Seminario Istruttori FIGB 27 – 29 Luglio Relatore Dottor Sergio Melai

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Presentation Transcript


  1. Disciplina fiscale delle associazioni Roma Seminario Istruttori FIGB 27 – 29 Luglio Relatore Dottor Sergio Melai

  2. Costituzione associazione

  3. L’attività sportiva dilettantistica, con l’introduzione della Finanziaria del 2003 (Legge n.289 de27/12/2002 articolo 90), può essere esercitata in diverse forme giuridiche di seguito indicate:

  4. associazione sportiva dilettantistica: • riconosciute • non riconosciute • società di capitali distinte in: • società per azioni • società in accomandita per azioni • società a responsabilità limitata • società cooperative

  5. ASSOCIAZIONE • L’associazione è un’organizzazione stabile di persone che, con un atto di autonomia negoziale, si impegnano a perseguire un interesse comune, dando vita ad un’organizzazione collettiva caratterizzata dalla presenza di una pluralità di organi, e che assume rilevanza esterna. • Lo scopo comune perseguito deve essere non lucrativo né mutualistico, e perciò diverso da quello delle società di capitali e mutualistiche, ossia non economico, ancorché possa essere perseguito con l’esercizio di un’attività economica

  6. Elementi necessari a)Un’organizzazione interna di tipo corporativo con un’assemblea degli associati ed un organo amministrativo (cd. elemento materiale); b)Un elemento patrimoniale; c)Uno scopo non lucrativo comune (cd. elemento spirituale); d)Una struttura aperta del rapporto, cioè, la possibilità di adesione al gruppo di nuovi membri

  7. Importanza riconoscimento • La differenza tra i due enti si riporta alla diversa rilevanza del fenomeno associativo: in virtù del riconoscimento l’associazione diventa punto di riferimento non solo dell’attività dei suoi organi, ma anche degli effetti di quella attività. Ed il fenomeno trova la sua spiegazione formale nell’esistenza di un vero e proprio soggetto dotato dall’ordinamento di capacità giuridica generale. • L’associazione non riconosciuta, invece, non ha personalità giuridica propria ed anche la sua soggettività giuridica è stata a lungo posta in dubbio.

  8. Conseguentemente, alla distinzione tra associazione riconosciuta e non riconosciuta corrisponde, come si vedrà una diversa disciplina giuridica, che trova il suo nucleo centrale nel diverso regime di responsabilità.

  9. Associazioni non riconosciute • Le associazioni non riconosciute, infatti, si caratterizzano per un regime fortemente restrittivo di responsabilità dei singoli componenti, che origina dal disposto di cui all’art.38, a tenore del quale “delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.”

  10. Associazioni riconosciute • Le associazioni riconosciute, invece, acquistano la personalità giuridica (art.12 cod. civ.) e, perciò, (art.18, 1° comma) “gli amministratori sono responsabili verso l’ente” e non verso i terzi “secondo le norme del mandato.”

  11. Associazioni riconosciute 1) costituirsi con atto pubblico; 2) chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica; 3) risultare di conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.

  12. Associazioni non riconosciute • L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute non sono imposti dalla legge, ma sono regolati liberamente dagli accordi degli associati e trovano la loro fonte, perciò, in un atto costitutivo (il documento contenente la denominazione sociale, la sede legale, i dati dei soci fondatori e dei componenti del Consiglio Direttivo) e sono organizzate mediante uno statuto.

  13. Associazioni non riconosciute • Il legislatore del codice civile non impone alcuna formalità per la costituzione di tali enti né per i singoli contratti di adesione: perciò è possibile dare vita ad un’associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale. Nella prassi, però, si usa ricorrere alla forma scritta e, più propriamente, al contratto di associazione costituito da un atto costitutivo (che dà vita all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di avvio e di riferimento) ed uno statuto, destinato a regolare il funzionamento a regime dell’associazione.

  14. Fondo comune • Il fondo comune è costituito dall’insieme dei contributi degli associati e dei ben acquistati dall’ente. Su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell’associazione. Va precisato che l’espressione fondo comune non va confusa con il concetto tecnico di “comunione”. Infatti, contrariamente all’istituto della comunione, gli associati (finché dura l’associazione) non possono chiederne la divisione. Il fondo comune è una dotazione patrimoniale appartenente all’associazione e “non ai suoi componenti e come tale è intangibile e ad opera di essi e dei loro creditori particolari.

  15. Autonomia patrimoniale imperfetta • Anche se la dotazione patrimoniale dell’associazione si distingue e differenzia da quello dei singoli associati, per soddisfare le obbligazioni dell’associazione sono tuttavia responsabili solidalmente e personalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art.38 cod. civ.)

  16. Capacità- legittimazione processuale • la legittimazione attiva e passiva dell’ente spetta ai Presidenti/direttori dell’associazione (art. 36 cod. civ.).

  17. Adempimenti iniziali • a) redazione atto costitutivo e statuto; • b) inizio attività IVA; • c) comunicazione Ufficio II.DD.; • d) iscrizione albo ONLUS ( solo se è prevista attività prevalentemente di utilità sociale); • e) comunicazione alla S.I.A.E.;

  18. Modalità costituzione • NON E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL NOTAIO • INSERIMENTO CLAUSOLE STATUTARIE DI CUI AL D.Lgs. 460/97 • REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO IN DUE COPIE IN BOLLO PRESSO UFFICIO REGISTRI ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO QUOTA FISSA. • CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE INDICANDO IL CODICE 92.62.1 • PARTITA I.V.A. (ATTIVITÀ COMMERCIALE SE ESERCITATA) DA RICHIEDERE ALL'UFFICIO IVA DISTINTAMENTE E SEMPRE IN AGGIUNTA AL CODICE FISCALE. • ACQUISTO LIBRI VERBALI ASSEMBLEE E SEDUTE DEL CONSIGLIO

  19. Redazione atto costitutivo Le associazioni sportive possono essere costituite : • per atto pubblico, • scrittura privata con firme autenticate • scrittura privata registrata. La forma di atto che viene più utilizzata nella realtà odierna è quella della scrittura privata registrata.

  20. CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO • LA DATA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ' • I SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO (SOCI FONDATORI) • NELLA DENOMINAZIONE SOCIALE LA DIZIONE ESPLICITA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" E LA DISCIPLINA SPORTIVA PRATICATA • L'OGGETTO SOCIALE (SCOPI ED OBIETTIVI ISTITUZIONALI) • LA NOMINA DEI PRIMI ORGANISMI DIRIGENTI.

  21. Requisiti obbligatori previsti D.lgsvo 460/97 • - divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; • - obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunquecausa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; • - disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della temporaneita’ alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d’età per l’approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

  22. Requisiti obbligatori previsti D.lgsvo 460/97 • - obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; • - eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; • - intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa

  23. Art. 90 (1)           la forma giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche, può essere quella dell’associazione non riconosciuta di cui agli artt.36 e ss. del codice civile ovvero dell’associazione riconosciuta (oltre che della società sportiva di capitali e della cooperativa); (2)           la denominazione sociale deve indicare la finalità sportiva dilettantistica e la ragione ovvero denominazione sociale dilettantistica; (3)           la denominazione sociale deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o/e comunicazioni rivolte al pubblico; (4)           l’ente deve essere affiliato alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni ovvero agli enti azionali di promozione sportiva;

  24. Art. 90 (5)           l’attività sportiva deve essere esercitata in forma dilettantistica; (6)           l’ente deve aver conseguito (nel periodo di imposta precedente) proventi commerciali per importi non superiori a determinati limiti stabiliti dalla legge [7]; (7)           lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e deve contenere alcune clausole obbligatorie di cui all’art.148 comma 8 del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (T.U.I.R.)

  25. CONTENUTI DELLO STATUTO • ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO • DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, ANCHE INDIRETTA, DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE • SCOPI SOCIALI ED OGGETTO DELL’ATTIVITA’ • DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DELLE MODALITA’ ASSOCIATIVE (SOCI MAGGIORENNI: UGUALI DIRITTI ATTIVI E PASSIVI) • * INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANO SOCIALE DEPUTATO A DETERMINARE LE QUOTE SOCIALI (TESSERE) E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (ATTIVITA')

  26. CONTENUTI DELLO STATUTO •   DIVIETO DI TRASMISSIONE E RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA/CONTRIBUTO ASSOCIATIVO •   REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI (ASSEMBLEA-CONSIGLIO- ECC.......) •   DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO •  MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA •   OBBLIGO DI REDAZIONE ANNUALE DI UN RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO •   SCIOGLIMENTO (PATRIMONIO RESIDUO ATTIVO: FINI UTILITA' GENERALE, SENTITO L’ORGANISMO GARANTE

  27. Registrazioni registro Coni • 1)      che l’attività, l’organizzazione e la composizione dell’associazione sportiva rispetti i principi fondamentali fissati dal Consiglio nazionale del CONI; • 2)      che la Federazione Nazionale Sportiva sia affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestisca l’attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza; • 3)      che l’attività sportiva e le relative attività di promozione siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché con quelle della rispettiva Federazione internazionale, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI; • 4)      che lo Statuto della federazione sportiva nazionale rispetti i principi fondamentali fissati dal Consiglio nazionale del CONI;

  28. Lo Statuto ed il Regolamento devono contenere a)      l’obbligo di rispettare il principio di democrazia interna, b)      l’obbligo di rispettare il principio di partecipazione all'attività' sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, c)       l’obbligo di rispettare le norme dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, d)      l’obbligo di assicurare forme di equa rappresentanza di atlete e atleti, e)      le regole per stabilire le modalità di esercizio dell’elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI, f)        procedure elettorali che garantiscano, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale,

  29. g)      regole ispirate al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore, h)      l’obbligo del tentativo di conciliazione delle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, ovvero il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 dello statuto CONI, i)        (se il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto a voto è superiore a 2000), la possibilità di istituire un’assemblea di secondo grado, formata da delegati eletti a livello territoriale, j)        l’obbligo di tener conto anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina.

  30. Costituzione di una società sportiva di capitali L’articolo 90 della Legge 289 del 27/12/2002 prevede l’introduzione di altre forme societarie per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica: •   la società per azioni; •   la società in accomandita per azioni; •   la società a responsabilità limitata; •   società cooperative

  31. Principi cui uniformarsi - assenza dello scopo di lucro: questo principio è obbligatorio per tutti gli enti sportivi riconosciuti dal CONI. - rispetto del principio di democraticità: questo principio può essere applicato solo dalle associazioni e dalle cooperative, in quanto nelle società per azioni o a responsabilità limitata i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni o alle quote sottoscritte e tale principio risulta di difficile applicazione. - Organizzazione, avvio, aggiornamento e perfezionamento di attività sportive dilettantistiche: questo deve essere l’oggetto principale indicato nello statuto di una società sportiva dilettantistica.

  32. - Divieto per gli amministratori di una società sportiva dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche: tale divieto fa riferimento non solo nell’amministrare un’altra società o associazione sportiva dilettantistica, ma anche nel possedere quote o azioni di un’altra società sportiva dilettantistica. - Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio sociale in caso di suo scioglimento: è un principio già obbligatorio per le associazioni sportive dilettantistiche il cui statuto è adeguato al D.Lgs 460/97. - Obbligo di conformarsi alle disposizioni del CONI e ai regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi

  33. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

  34. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE • Istituito dall’art. 5, comma 2, lett. C) del D. Lgs. 242 del 23 luglio 1999 • Regolamentato dalla Deliberazione Coni del 11 novembre 2004

  35. Rassegna Normativa .1 • art. 90 - L. 27 dicembre 2002 n° 289 commi 20, 21 e 22 Istituzione presso il CONI di un apposito Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche (anche in forma telematica) distinto in tre sezioni a cui iscriversi obbligatoriamente per poter accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura. • L. 21 maggio 2004 n° 128 – conversione D.L. n° 72/04 • L'articolo 4 apporta modifiche ed integrazioni all’articolo 90 della Legge n° 289/02. • Abrogazione dei commi 20, 21 e 22.

  36. Rassegna Normativa .2 • art. 7 - D. L. 28 maggio 2004 n° 136 (convertito con L. 27 luglio 2004 n° 186) - -Le agevolazioni fiscali si applicano alle associazioni e società sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI; -Il CONI trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportive

  37. Il Registro .1 • Il Registro: -è pubblicato sul sito del CONI www.coni.it -è suddiviso per comitati provinciali -è distinto in tre sezioni: • associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; • associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; • società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

  38. Il Registro .2 • parte generale - accessibile a qualunque utente internet e contenente informazioni di base su ciascuna società iscritta: il numero di iscrizione, la sezione di appartenenza, la denominazione completa, la città e la provincia della sede, l’indicazione della FSN o DSA e/o EPS cui l’associazione/società è affiliata; -è articolato in due parti:

  39. Il Registro .3 • parte analitica - riservata ad utenti selezionati, contenente informazioni più dettagliate tra cui, ad esempio, riferimenti circa la natura dell’Atto Costitutivo/Statuto, estremi eventuali iscrizioni di legge (Registro delle Persone Giuridiche oppure Registro delle Imprese), codice fiscale e/o partita IVA, sede legale (e recapito corrispondenza e domicilio fiscale se diverso dalla sede), legale rappresentante con codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici. Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione.

  40. Il Registro .3 • La validità dell’iscrizione è annuale e coincide con quella dell’affiliazione • Le FSN/DSA/EPS proseguiranno a ricevere, a controllare e conservare gli atti costitutivi/statuti dei propri affiliati e le eventuali modifiche agli stessi

  41. L’iscrizione al Registro .1 L’iscrizione al Registro è obbligatoria per godere delle agevolazioni fiscali per ottenere lo status di associazione/società “sportiva”

  42. L’iscrizione al Registro .3 • L’iscrizione avviene attraverso il web • L’iscrizione è contraddistinta • dal rilascio di un codice • identificativo alfa-numerico FIRSI00000

  43. L’iscrizione al Registro .4 • Se l'associazione/società promuove più attività sportive o risulta affiliata a più Federazioni / Discipline / Enti, dovrà effettuare una iscrizione per ciascuna attività sportiva e per ciascuna affiliazione. piu’ codici alfa-numerici POLISPORTIVE

  44. Requisiti per l’iscrizione .1 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, COMPRESA L’ATTIVITÀ DIDATTICA

  45. Requisiti per l’iscrizione .2 STATUTI CONTENENTI I REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 90 DELLA L. 289/2002

  46. Requisiti per l’iscrizione .3 STATUTI CONTENENTI I REQUISITI RICHIESTI DAL CONI E DALLE FSN E DSA E/O EPS

  47. Modalità di iscrizione .1 RICONOSCIMENTO PROVVISORIO Concesso dalle Federazioni/enti/discipline associate previa verifica della documentazione della società/associazione ELENCO PROVVISORIO http://www.coni.it/index.php?id=1228

  48. Modalità di iscrizione .2 RICONOSCIMENTO DEFINITIVO Avviene con l’iscrizione al Registro ELENCO DEFINITIVO

  49. Rinnovo dell‘iscrizione • Al termine del periodo di validità dell'iscrizione al Registro, l'associazione/società è posta in "attesa" fino alla compilazione della richiesta di rinnovo per il quale si prevede analogo iter; • Le associazioni/società che non avranno provveduto al rinnovo, rimarranno in "attesa" sino al provvedimento di cancellazione del Consiglio Nazionale; • In fase di rinnovo, l'autocertificazione da consegnare al Comitato Provinciale attesterà la regolarità dell'affiliazione e le eventuali modifiche apportate al Database;

  50. Variazioni dell‘iscrizione • Le associazioni/società iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste precedentemente tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento

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