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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA. Avv. Giuseppina Negro Castelpetroso 23 marzo 2013. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA. Nell’esercizio professionale medico si possono realizzare quattro tipi di responsabilità fondamentali:. Penale Civile Amministrativa Deontologica.

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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA

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Presentation Transcript


  1. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Avv. Giuseppina Negro Castelpetroso 23 marzo 2013

  2. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Nell’esercizio professionale medico si possono realizzare quattro tipi di responsabilità fondamentali: • Penale • Civile • Amministrativa • Deontologica

  3. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Perché il medico possa essere ritenuto civilmente responsabile di danni provocati al paziente debbono realizzarsi le seguenti condizioni: • Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale. • Si deve realizzare un danno al paziente. • Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od omissione del medico e l’evento lesivo. • L’evento dannoso deve essere prevedibile.

  4. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA • Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale. La condotta colposa può consistere in atti commissivi (culpa in agendo) o omissivi (culpa in omittendo). Distinguiamo una colpa generica, che si concretizza nella negligenza, imprudenza, imperizia e una colpa specifica che consiste nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline

  5. Ipotesi di responsabilità colposa Imperizia, Imprudenza, Negligenza Errore in diagnosi Mancata profilassi Profilassi inadeguata Trattamento inadeguato

  6. Art. 2236 Codice Civile Il medico, al pari di ogni altro professionista, ha una responsabilità piena per i casi che non presentino particolari difficoltà. Se invece l’opera professionale investe casi difficili, vale quanto stabilito dall’art. 2236 del C.C. Tale articolo prevede che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde di danno solo in caso di colpa grave, ma limitatamente alla sola imperizia ( Corte Costituzionale n. 166/1973 - Cass. Civ. n. 11440/97-n. 5945/2000- n. 9085/2006 – n.5846/2007)

  7. Codice Deontologico (art. 12) • La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. • Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso

  8. Codice Deontologico (art. 12) Le prescrizioni ed i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente

  9. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ Si deve realizzare un danno al paziente. Il danno (modificazione peggiorativa dello stato anteriore) può consistere nella morte, ovvero nell’aggravamento di una malattia in atto o la insorgenza di altra patologia. Il danno che rileva è quello ANOMALO rispetto alla normale aleatorietà che l’atto medico implica.

  10. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od omissione del medico e l’evento lesivo. • Obbligazione di mezzi: il medico si obbliga a un comportamento professionalmente adeguato, non garantisce la guarigione • Obbligazioni di risultato: il medico si obbliga anche al risultato prospettato come atteso

  11. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ L’evento dannoso deve essere prevedibile. Di fronte a un evento dannoso assolutamente imprevedibile, non si può mai invocare la responsabilità professionale del sanitario

  12. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Rilevanza Responsabilità contrattuale Scaturisce da qualsiasi rapporto obbligatorio già precostituito. Il Medico generalista si obbliga ad eseguire una prestazione professionalmente corretta. Il paziente ha l’obbligo di provare che si è rivolto al medico e che questi è stato inadempiente. Il medico deve provare che non ha colpa : ossia ha tenuto un comportamento corretto come da prassi, ovvero che è sopravvenuto un fatto imprevedibile o che il caso era di particolare difficoltà PRESCRIZIONE DECENNALE

  13. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Rilevanza Responsabilità extracontrattuale Non presuppone alcun rapporto preesistente ma deriva da un atto illecito posto in essere in violazione de principio del neminem ledere. (es. il medico che presti soccorsosenza aver avuto alcuna richiesta – il medico che svolge l’attività presso un ospedale o una casa di cura) Il paziente deve provare tutti gli elementi della responsabilità, compresa la colpa del medico. PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

  14. La presunzione di colpa negli interventi routinari • “Negli interventi routinari, l’insuccesso o il parziale successo dell’intervento, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova del nesso di causalità tra condotta del medico ed evento, giacché in ambito civilistico tale nesso consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale, del PIU’ PROBABILE CHE NON” (Cass. n. 975/2009, anche n. 12362/2006). • In pratica il paziente si limiterà a dimostrare che l’intervento era di facile esecuzione e che ha avuto un peggioramento delle sue condizioni di salute. Toccherà al medico provare che non ha colpa e che non vi è nesso causale tra la sua condotta e l’evento

  15. L’obbligo di risultato • Nella pratica giudiziaria, per quanto riguarda gli interventi routinari, l’obbligazione del medico diventa una obbligazione di risultato. Egli non è più solo tenuto a una condotta diligente, deve garantire il successo che normalmente ci si attende dall’intervento posto in essere. • Il paziente non deve provare la colpa del medico.

  16. CONSENSO INFORMATO • Il medico ha l’obbligo di acquisire il consenso in ogni attività che possa comportare un qualsiasi margine di rischio; dunque non solo se intende compiere un’attività chirurgica, ma anche per semplici esami diagnostici o strumentali (Cass. n. 364/1997) • Il consenso deve essere espresso previa adeguata informazione sul trattamento sanitario cui il paziente venisse sottoposto, coerente rispetto al livello di conoscenze del paziente stesso • Il consenso deve essere richiesto e formulato per singolo atto terapeutico o diagnostico che sia in grado di generare autonomo rischio

  17. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Attribuzione delle responsabilità. • Esercizio clinico individuale • Esercizio clinico di equipe

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