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RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE. 1337 e 1338 C.C. 2 fasi in cui rileva a) svolgimento delle trattative b) formazione del contratto

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RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

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  1. RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE • 1337 e 1338 C.C. • 2 fasi in cui rileva a) svolgimento delle trattative b) formazione del contratto • Clausola di buona fede: è generale, significati diversificati nell’interpretazione giurisprudenziale, ma rifarsi a valori e comportamenti ritenuti di buona fede secondo l’ESPERIENZA SOCIALE • Nella prassi giurisprudenziale 2 requisiti per applicare 1337: 1) affidamento legittimo 2) ingiusto motivo di recesso • Responsabilità : extracontrattuale, contrattuale o tertium genus? • Interesse negativo risarcibile: spese sostenute, perdite per mancata conclusione ma mai lucro cessante.

  2. Cass. 29-9-2005 n.19024 • La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall’art. 1337 assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche quale dolo incidente (art.1440) se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole x vittima del comportamento scorretto. • 1337 assume valore di una clausola generale.

  3. Cass., Sez. Unite Civili 19 dicembre 2007, n. 26724 Intermediazione finanziaria – Operazione in conflitto di interessi – Divieto assoluto del compimento dell’operazione – Rilevanza – Modalità esecutiva dell’operazione – Irrilevanza. – Responsabilità precontrattuale – Esclusione – Responsabilità contrattuale - Rilevanza. In base alla disposizione contenuta nella lett. g) dell’art. 6 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che in mancanza di autorizzazione scritta del cliente faceva espresso ed assoluto divieto all’intermediario di dar corso all’operazione in conflitto di interessi, non sono le specifiche modalità esecutive a venire in questione, ma il compimento stesso dell’operazione che non avrebbe dovuto affatto aver luogo.Non è precontrattuale la responsabilità in cui incorre l’intermediario che compia operazioni in conflitto di interesse quando dovrebbe astenersene, ma si tratta invece di una vera e propria responsabilità da non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale d’intermediazione finanziaria in essere con il cliente: quindi di una responsabilità contrattuale, con riferimento alla quale il richiamo alla nozione di interesse negativo appare fuor di luogo.

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