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GLI ENTI NON COMMERCIALI

GLI ENTI NON COMMERCIALI. Fondazioni e Associazioni - aspetti giuridici e fiscali - Seconda giornata di studio Bergamo – 27 novembre 2009. ASSOCIAZIONI.

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GLI ENTI NON COMMERCIALI

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  1. GLI ENTI NON COMMERCIALI Fondazioni e Associazioni - aspetti giuridici e fiscali - Seconda giornata di studio Bergamo – 27 novembre 2009 STUDIO MONTANELLI

  2. ASSOCIAZIONI Il Codice Civile non fornisce una definizione di associazione, i suoi caratteri identificativi possono desumersi dalle norme civilistiche che regolano le associazioni nelle sue diverse forme di: • Ente Riconosciuto • Ente non Riconosciuto STUDIO MONTANELLI

  3. ASSOCIAZIONI L’ASSOCIAZIONE può essere DEFINITA: Un’ organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura ideale o, comunque, non lucrativa. STUDIO MONTANELLI

  4. ASSOCIAZIONI L’Associazione prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di Associazione Fra i contratti l’associazione si caratterizza come un: • Contratto plurilaterale di comunione di scopo: le parti sono due o più di due le prestazioni di ciascuna sono volte al perseguimento di uno scopo comune; • Contratto di organizzazione: le prestazioni delle parti non vanno a diretto vantaggio delle altre ma sono volte allo svolgimento di una attività destinata a realizzare lo scopo comune dei contraenti. • Contratto associativo aperto: consente la possibilità di nuove adesioni STUDIO MONTANELLI

  5. ASSOCIAZIONI Le Associazioni costituiscono soggetti di diritto forniti di una capacità propria i cui elementi fondamentali sono: Elemento personale (Pluralità di persone) Elemento Teleologico ( Scopo Istituzionale) Elemento Patrimoniale (dotazione di un Patrimonio – fondo comune) STUDIO MONTANELLI

  6. ASSOCIAZIONI -Tipologie Le diverse normative che si sono susseguite negli anni hanno definito molteplici tipologie di associazione, le principali sono: STUDIO MONTANELLI

  7. ASSOCIAZIONI -Tipologie Sportiva dilettantistica - L. 21.05.2004 n. 128. ONLUS - D.Lgs 460/97 Di Volontariato - L. 266/91, L.R. 22/93 (ora L.R. 1/2008). Pro-Loco - L.R. 15/2007 Di Promozione Sociale - L. n. 383/2000, L.R. 28/96 (ora L.R. 1/2008). Di Solidarietà Familiare - L.R. 23/99 (ora L.R. 1/2008). Associazione STUDIO MONTANELLI

  8. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche DEFINIZIONE Non esiste nel panorama legislativo una definizione di attività sportiva dilettantistica, l’individuazione di tale fattispecie deve avvenire in forma residuale, ossia escludendo i settori professionistici contemplati nella legge n.81 del 1991 (calcio, pallacanestro, pugilato, ciclismo, motociclismo e golf) Il quadro normativo di tali associazioni è quello previsto dal codice civile dagli art. 14 al 35 che contempla le associazioni riconosciute e non. I contenuti dello Statuto e la forma giuridica hanno delle peculiarità specifiche rispetto alle associazioni in genere; tali specificità sono state introdotte dalla legge 128/2004 STUDIO MONTANELLI

  9. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche FORMA GIURIDICA Secondo l’art. 90 comma 17 della finanziaria 2003, e secondo la legge 128/2004; Forme giuridiche degli enti sportivi Associazione sportiva priva di personalità giuridica Associazione sportiva con personalità giuridica Società sportiva di capitali senza fine di lucro e soc. cooperative STUDIO MONTANELLI

  10. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche CONTENUTO DEGLI STATUTI Le clausole richieste negli statuti, oltre alla denominazione dell’associazione (o della società) sono le seguenti: • l’oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica. • l’attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione. Deve perciò essere indicata la figura dell’associato che ha la rappresentanza legale dell’associazione • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. STUDIO MONTANELLI

  11. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche CONTENUTO DEGLI STATUTI • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; • le modalità di scioglimento dell’associazione; • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. STUDIO MONTANELLI

  12. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI Il Ministero per i beni e le attività culturali ha sancito con decreto del 17 dicembre 2004, l’obbligo di copertura assicurativa di tutti gli sportividilettanti. STUDIO MONTANELLI

  13. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche COMPENSI AGLI SPORTIVI Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi” (art. 67- 1° comma, lett. m) del TUIR). Sono inoltre ricomprese nell’esercizio diretto di tali attività sportive anche la formazione, la preparazione, l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (ex art. 35 co, 5 D.L 30.12.2008 n. 207) Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono “redditi diversi”. STUDIO MONTANELLI

  14. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche COMPENSI AGLI SPORTIVI Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo). Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un’atleta professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico. STUDIO MONTANELLI

  15. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche LE IMPOSTE SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7.500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce (art. 69 comma 2 – TUIR). Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef. Tale ritenuta si effettua: • a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro; • a titolo d’acconto, se superiore a 28.158,28. Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef. STUDIO MONTANELLI

  16. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche LE SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI Il comma 18 dell’art.90 Legge n. 289/2002 elimina il divieto di erogazione di forme di compenso agli amministratori, questa disposizione trova un limite nell’art. 10 del DLgs 460/97 secondo cui la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi delle ass. sportive, di emolumenti sproporzionati rispetto a quelli dell’attività svolta costituisce presunzione assoluta di distribuzione indiretta degli utili. La tassazione delle somme che le associazioni pagano ai loro amministratori dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente tra associazione e amministratore, ma anche dall’attività abitualmente esercitata da quest’ultimo. In particolare: • se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione a progetto, il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente; • se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito. STUDIO MONTANELLI

  17. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche DIVIETO DI RICOPRIRE LA CARICA DI AMM.RE IN PIU’ ASSOCIAZIONI/ SOCIETA’ Nella Legge n.289/2002 si dispone anche il divieto per gli amministratori delle società e delle associazioni sportive di ricoprire la stessa caricain altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI oppure, nell’ambito della stessa disciplina, che fa capo ad un ente di promozione sportiva. STUDIO MONTANELLI

  18. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche ISCRIZIONE AL REGISTRO PRESSO IL CONI Secondo quanto disposto dall’art. 7 della Legge 27/07/2004 n. 186 le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche previste dall’art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni, si applicano solo alle società ed alle associazioni in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. L’iscrizione al registro è obbligatoria qualora si vogliano ottenere: • il riconoscimento dello status di associazione sportiva • Le agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti STUDIO MONTANELLI

  19. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche I BENEFICI SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI Per il sostenimento della loro attività le società e gli enti che operano nel settore dilettantistico hanno di frequente la necessità di ricorrere a risorse che possono provenire sia da persone fisiche che da persone giuridiche. Vediamo allora le principali disposizioni riguardanti due diverse forme di finanziamento: le sponsorizzazioni e la raccolta dei fondi. STUDIO MONTANELLI

  20. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche LE SPONSORIZZAZIONI La sponsorizzazione è il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte (sponsorizzato) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine. Imposte dirette Per l’associazione sportiva che riceve proventi derivanti dalla sponsorizzazione, gli stessi concorrono alla formazione del reddito. Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato sottoporranno a tassazione forfetaria, allo stesso modo dei proventi commerciali percepiti, anche i proventi delle sponsorizzazioni. STUDIO MONTANELLI

  21. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche LE SPONSORIZZAZIONI Per lo sponsor Ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito d’impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di pubblicità (art. 90 comma 8 L 289/2002). L’eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza, ha un trattamento fiscale diverso così come previsto dall’art. 108 comma 2 del TUIR. STUDIO MONTANELLI

  22. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche LE SPONSORIZZAZIONI Iva Anche per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto le sponsorizzazioni sono considerate sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere. Pertanto, per le stesse, occorre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva. In ogni caso, è sempre possibile usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, qualora si scelga il regime fiscale agevolato previsto dalla stessa norma. STUDIO MONTANELLI

  23. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche LA RACCOLTA FONDI (normativa valida per tutti gli ENC) I fondi che le associazioni si assicurano attraverso le raccolte pubbliche non concorrono a formare il reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte. Per fruire dell’agevolazione occorre però che l’evento nel corso del quale avviene la raccolta sia: • occasionale; • pubblico; • concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni. STUDIO MONTANELLI

  24. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche LA RACCOLTA FONDI Inoltre, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 1. il numero di eventi durante un periodo d’imposta non può essere superiore a due; 2. il limite massimo dei fondi raccolti nell’anno non deve superare l’importo di 51.645,69 euro. Per ogni raccolta di fondi, l’associazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta, un rendiconto con l’indicazione delle entrate e delle spese relative ad ogni manifestazione effettuata e una relazione illustrativa. STUDIO MONTANELLI

  25. ASSOCIAZIONI Sportive dilettantistiche EROGAZIONI LIBERALI Le erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti di società ed associazioni sportive dilettantistiche da parte di persone fisiche possono essere detratte nella misura del 19 per cento, per un importo non superiore ad euro 1.500 per ciascun periodo di imposta, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del D.P.R.  n. 917 del 22 dicembre 1986, a condizione che: • il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità certificate di pagamento, quali carte di credito, assegni bancari  e circolari non trasferibili ed altri sistemi di pagamento che possono essere stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. STUDIO MONTANELLI

  26. ASSOCIAZIONI - ONLUS DEFINIZIONE Con il Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 sono state emanate norme sulla definizione e regolamentazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). L’art. 10 del decreto in questione ha definito i requisiti qualificanti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si caratterizzano per il loro esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. STUDIO MONTANELLI

  27. ASSOCIAZIONI - ONLUS DEFINIZIONE Art. 10: Possono acquisire la qualifica di Onlus, con l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze: • le associazioni, • i comitati, • le fondazioni, • le società cooperative • gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, caratterizzate dall’assenza dello scopo di lucro, la cui attività è diretta a fini altruistici (comma 1). STUDIO MONTANELLI

  28. ASSOCIAZIONI - ONLUS DEFINIZIONE Sono esclusi: • gli enti pubblici, • le società commerciali diverse dalle cooperative, • le fondazioni bancarie, • i partiti, • i movimenti politici, • le organizzazioni sindacali, • le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria (comma 10). STUDIO MONTANELLI

  29. ASSOCIAZIONI - ONLUS DEFINIZIONE Sono considerate in ogni caso Onlus: • le “Onlus di diritto” cioè gli organismi di volontariato di cui alla Legge 11/08/91, n.266 iscritti nei registri regionali e nei registri delle province autonome di Trento e Bolzano, • le organizzazioni non governative riconosciute idonee, • le cooperative sociali che risultino iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio • i consorzi che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali (comma 8). STUDIO MONTANELLI

  30. ASSOCIAZIONI - ONLUS ONLUS PARZIALI Infine rientrano nella categoria dei soggetti c.d. “Onlus parziali” : • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese • le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (comma 9). Tali organizzazioni sono considerate Onlus limitatamente all’esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 suddivise in: Attività a solidarietà presunta Attività a solidarietà condizionata STUDIO MONTANELLI

  31. ASSOCIAZIONI - ONLUS ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ PRESUNTA attività la cui finalità è considerata immanente alle attività stesse: • assistenza sociale o socio- sanitaria; • beneficenza; • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico (7); • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; • promozione della cultura e dell’arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato (9); • ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente. STUDIO MONTANELLI

  32. ASSOCIAZIONI - ONLUS ATTIVITA’ A SOLIDARIETA’ CONDIZIONATA le quali si considerano solidaristiche soltanto se dirette ad arrecare benefici a soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno, individuati nelle “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”, ovvero nei componenti di “collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari”: • assistenza sanitaria; • istruzione; • formazione; • sport dilettantistico; • promozione della cultura e dell’arte (9); • tutela dei diritti civili. STUDIO MONTANELLI

  33. ASSOCIAZIONI - ONLUS ATTIVITA’ CONNESSE All’art. 10 viene previsto, inoltre, per le Onlus: • il divieto di svolgere attività diverse da quelle appena elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (si considerano connesse le attività a solidarietà condizionata annoverate nella seconda categoria se svolte a beneficio di persone che non versano in condizioni di svantaggio e le attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse come la vendita di depliants nei musei o magliette pubblicitarie etc.). Le attività connesse sono assoggettate ad un duplice limite quantitativo ovvero non devono risultare prevalenti rispetto alle istituzionali e non devono originare proventi superiori al 66% delle spese complessive dell’organizzazione; STUDIO MONTANELLI

  34. ASSOCIAZIONI - ONLUS ASPETTI STATUTARI • il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione; • l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; • l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre Onlus o a fini di utilità sociale (sentito l’organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale); • l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; • l’obbligo di uniformare l’organizzazione a principi di democrazia interna; • l’uso dell’acronimo Onlus; • la possibilità solo per le associazioni di promozione sociale e gli enti ecclesiastici di operare anche in settori diversi da quelli propri delle Onlus; STUDIO MONTANELLI

  35. ASSOCIAZIONI - ONLUS ASPETTI STATUTARI Volendo riassumere le Onlus sono quindi subordinate al rispetto di due condizioni: • il recepimento nello Statuto dei requisiti previsti dall’art. 10; • la comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate per l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus. STUDIO MONTANELLI

  36. ASSOCIAZIONI - ONLUS Le principali agevolazioni fiscali per le ONLUS Le principali agevolazioni fiscali e tributarie previste dal D.Lgs 460/97 (art. 12-24), possono essere così sintetizzate: • L’art. 150 del TUIR prevede che non costituisce attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale; • un rilevante trattamento agevolativo per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e/o giuridiche a favore delle ONLUS; • attribuzione della facoltà da parte degli enti locali competenti di ridurre o esentare le ONLUS dai tributi locali; • Esenzione IRAP per le Onlus domiciliate in Lombardia STUDIO MONTANELLI

  37. ASSOCIAZIONI - ONLUS Le principali agevolazioni fiscali per le ONLUS • Sui contributi corrisposti dagli Enti Pubblici alle ONLUS non si applica la ritenuta d’acconto del 4% • Esenzione totale dalle tasse sulle concessioni governative per tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le ONLUS. • È prevista l’esenzione totale dell’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni o diritti a favore delle ONLUS. • Per gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare e per quelli traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, ecc.) effettuati nei confronti delle Onlus, il pagamento dell’imposta di registro è previsto in misura fissa (€ 168), a condizione che sia espressamente dichiarata nell’atto costitutivo l’intenzione di utilizzare i beni direttamente per le proprie attività ed entro due anni dall’acquisto. L’imposta fissa di registro (€ 168) si applica anche agli atti costitutivi e modificativi dello statuto dell’ONLUS. STUDIO MONTANELLI

  38. ASSOCIAZIONI - ONLUS EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività [ c.d. “+ dai – versi “], a partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge, gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono: dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). OPPURE dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS per un importo non superiore ad € 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato STUDIO MONTANELLI

  39. ASSOCIAZIONI - ONLUS EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS: possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro. OPPURE dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). STUDIO MONTANELLI

  40. ASSOCIAZIONI - ONLUS EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS • Ai fini della deducibilità/detraibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. STUDIO MONTANELLI

  41. ASSOCIAZIONI - ONLUS EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS È necessario, inoltre, che nel caso in cui il beneficiario dell’erogazione garantisca il beneficio della “+ dai – versi” : • Siano tenute scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione (contabilità ordinaria); • Sia redatto, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione. Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario. Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita STUDIO MONTANELLI

  42. ASSOCIAZIONI - ONLUS EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale (secondo la “+ dai – versi”) per il donante. Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%). La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili. Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. STUDIO MONTANELLI

  43. ASSOCIAZIONI di Volontariato DEFINIZIONE In Italia l’attività di volontariato è disciplinata dalla L. 266/1991 (“legge quadro sul volontariato”). L’art. 2 di detta legge definisce il volontariato come attività che deve essere prestata in modo: • in modo personale, spontaneo e gratuito • senza fini di lucro anche indiretto • esclusivamente per fini di solidarietà Tramite un’organizzazione che non persegua scopi di lucro (nemmeno indiretto) ma sia indirizzata verso finalità puramente di tipo solidaristico STUDIO MONTANELLI

  44. ASSOCIAZIONI di Volontariato DEFINIZIONE Deve trattarsi di un’attività personale ovvero resa da una persona fisica, pertanto una società o ente non può svolgere attività di volontariato. Deve inoltre trattarsi di un’attività gratuita, prestata senza alcun guadagno o vantaggio economico. La norma è particolarmente rigida stabilendo la possibilità di rimborsi spese a favore dei volontari purché: • le spese risultino effettivamente sostenute ovvero documentate con documenti fiscalmente rilevanti (i cosiddetti rimborsi a piè di lista); • le spese non devono superare i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione ovvero esse devono essere state in qualche modo autorizzate dagli organi direttivi dell’associazione. STUDIO MONTANELLI

  45. ASSOCIAZIONI di Volontariato ASPETTI COSTITUTIVI Le associazioni di volontariato possono assumere qualsiasi veste, purchè compatibile con lo scopo solidaristico. Nell’atto costitutivo o nello statuto deve essere obbligatoriamente prevista: • L’assenza di fini di lucro • La democraticità della struttura • L’elettività delle cariche associative • La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti • I criteri di ammissione e al contempo di esclusione degli aderenti • Gli obblighi e i diritti degli aderenti stessi • L’obbligo di formazione del bilancio • Le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti STUDIO MONTANELLI

  46. ASSOCIAZIONI di Volontariato SOGGETTI ADERENTI Nelle organizzazioni di volontariato, la figura principe è quella del volontario a quet’ultimo possono essere rimborsate le spese effettivamente documentate. La figura del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’organizzazione di cui fa parte. tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte e non, hanno l’obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le organizzazioni di volontariato dovranno conservare uno speciale registro, preventivamente numerato e vidimato, ove dovranno essere annotati di volta in volta le adesioni e le uscite dei volontari. STUDIO MONTANELLI

  47. ASSOCIAZIONI di Volontariato RISORSE ECONOMICHE Le risorse tipiche sono: • contributi degli aderenti; • contributi da privati; • contributi dallo Stato, enti o istituzioni pubbliche; • contributi di organismi internazionali; • donazioni e lasciti testamentari; • rimborsi derivanti da convenzioni; • entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali STUDIO MONTANELLI

  48. ASSOCIAZIONI di Volontariato REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO L’ art. 6 della L. 266/1991 prevede “i registri delle organizzazioni di volontariato”: Trattasi di registri la cui tenuta spetta alle regioni e alle province autonome. In particolare, all’iscrizione si ricollegano i seguenti benefici: • accesso ai contributi pubblici; • possibilità di stipulare convenzioni con lo stato, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, purché le organizzazioni dimostrino attitudine e capacità operativa; • godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 266/91 e dal D.Lgs. 460/97; • diritto a partecipare alla consultazione per la programmazione degli interventi in cui l’organizzazione di volontariato opera; • diritto all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi; • possibilità di elaborare progetti sperimentali da sottoporre all’approvazione dell’Osservatorio nazionale per il volontariato. Si fa presente che l’iscrizione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo. STUDIO MONTANELLI

  49. ASSOCIAZIONI di Volontariato REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO La Regione Lombardia ha istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, suddiviso in sezioni territoriali (11 provinciali e 1 regionale) e 4 sezioni tematiche o aree di intervento (D.G.R. n. VII/4142 del 6.4.2001, in applicazione dell'art. 4 della l.r. 1/2000). Le 11 sezioni territoriali provinciali corrispondono a ciascuna Provincia: in esse possono iscriversi le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio provinciale con attività rientranti nelle prime tre sezioni tematiche: • sociale, • culturale, • civile. STUDIO MONTANELLI

  50. ASSOCIAZIONI di Volontariato REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO La Regione gestisce la sezione territoriale regionale del medesimo registro a cui si possono iscrivere: • le organizzazioni di volontariato operanti in almeno 2 province • Le organizzazioni a carattere nazionale con sede legale ad altra regione, purché posseggano sedi operative per lo svolgimento della propria attività in almeno due province della regione, • le organizzazioni che operano nella sezione tematica, o area di intervento Servizio Volontario di vigilanza ecologica Rimangono ancora di competenza regionale, ma non all'interno di questo Registro, le organizzazioni di Protezione civile per le quali è stato istituito un apposito albo regionale del volontariato di protezione civile attribuito alla Direzione generale opere pubbliche. . STUDIO MONTANELLI

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