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Gli adempimenti contabili ed il bilancio degli enti non profit

Gli adempimenti contabili ed il bilancio degli enti non profit. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona. 4/12/2008. Gli Obblighi contabili. LIBRI SOCIALI : Il legislatore non prevede obblighi, anche se, ai fini di una corretta amministrazione si consiglia di tenere:

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Gli adempimenti contabili ed il bilancio degli enti non profit

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  1. Gli adempimenti contabili ed il bilancio degli enti non profit Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  2. Gli Obblighi contabili • LIBRI SOCIALI: Il legislatore non prevede obblighi, anche se, ai fini di una corretta amministrazione si consiglia di tenere: • LIBRO DEGLI ASSOCIATI • LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO • LIBRO VERBALI DELLE ASSEBLEE DEGLI ASSOCIATI • LIBRO VERBALI DEI REVISORI Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 04/12/2008

  3. Gli Obblighi Contabili:Normativa contabile degli Enti Non Profit Art. 3 L. 11.8.1991 n. 266: dispone l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; L. 8.11.1991 n. 381: prevede un rinvio alle norme civilistiche in materia di libri sociali e di bilancio; Art. 20 Codice Civile: per le associazioni non profit obbligo in capo agli amministratori di convocare l’Assemblea per l’approvazione del bilancio almeno una volta l’anno. Tale norma non dispone nulla in merito alla tenuta della contabilità e alla forma del bilancio; Artt. 13 e 20 D.P.R. 600/73: l’art. 13, co. 2, lettera g) indica gli enti non commerciali tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. L’art. 20, in particolare, ribadisce tale obbligo anche per gli enti soggetti all’Ires che non abbiano per oggetto esclusivo o principale dell’attività l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali); Art. 20-bis D.P.R. 600/73: dispone l’obbligo, pena la decadenza dei benefici fiscali, della tenuta delle scritture contabili da parte delle Onlus. Art. 144 D.P.R. 917/1986: dispone l’obbligo di tenuta di una contabilità separata nell’ipotesi di esercizio congiunto di una attività non commerciale e di una commerciale. Tale disciplina tributaria del sistema contabile riguarda solo le attività commerciali dell’ente non profit. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  4. Gli Obblighi contabili:Libri contabili per l’attività istituzionale • Il codice civile non prescrive, direttamente, un obbligo di tenuta delle scritture contabili per gli enti non commerciali. • Gli strumenti contabili che, tra gli altri, possono essere adottati al fine di far emergere chiarezza nei fatti di gestione possono essere: • LIBRO CASSA (entrate/uscite) • LIBRO DELLE BANCHE (entrate/uscite) • LIBRO DI PRIMA NOTA • GIORNALE DI CONTABILITA’ (partita doppia) Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  5. LIBRO CASSA Rileva gli importi riscossi dall’ente in contanti, con l’indicazione della tipologia di entrata, e gli importi pagati dall’ente con la relativa descrizione. Qualora le entrate finanziarie si rivelassero insufficienti per coprire spese urgenti, è possibile ovviare con un’anticipazione del Presidente dell’ente o dei suoi consiglieri, infruttifera di interessi e da rimborsare appena ripristinati i normali flussi di gettito. In ogni caso è preferibile verbalizzare l’accaduto nel libro dei verbali delle assemblee dei soci o del consiglio direttivo. LIBRO DELLE BANCHE Rileva le entrate e le uscite di conto corrente dell’ente. Il saldo periodico deve bilanciare con il saldo risultante dagli estratti conto mensili o trimestrali inviati dagli istituti di credito. LIBRO DI PRIMA NOTA Vanno annotati cronologicamente tutti i movimenti di gestione, in parte già contenuti nei predetti libri (es. registrazione di una fattura di acquisto). GIORNALE DI CONTABILITA’ Il libro giornale utilizza il metodo della partita doppia per la rilevazione dei fatti di gestione, avvalendosi dell’ausilio del libro di prima nota. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  6. Gli Obblighi Contabili:Il Registro Imprese Gli enti che, nel perseguimento delle loro finalità, svolgono un’attività d’impresa sono tenuti ai seguenti ulteriori adempimenti: Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 04/12/2008

  7. I Regimi Contabili Contabilità Ordinaria Se ricavi di natura commerciale > di € 309.874,14, se l’attività d’impresa ha ad oggetto la prestazione di servizi; € 516.456,90, se l’attività d’impresa ha ad oggetto altre attività. • Libro giornale • Libro degli inventari • Libri Iva • Scritture ausiliarie • Scritture ausiliarie di magazzino • Registro dei beni ammortizzabili • Libro matricola e libro paga • Contabilità Semplificata • Se ricavi di natura commerciale < di • € 309.874,14, se l’attività d’impresa ha ad oggetto la prestazione di servizi; • € 516.456,90, se l’attività d’impresa ha ad oggetto altre attività. • Registri previsti ai fini Iva ed eventualmente il registro dei beni ammortizzabili • Libri paga e matricola • Registri iva delle fatture emesse • Oppure • apposito prospetto approvato con D.M. 11.2.1997 tenuto e conservato con le medesime modalità stabilite per i registri Iva • Contabilità Supersemplificata • Se ricavi di natura commerciale < di • € 15.493,71 se attività di prestazioni di servizi; • € 25.822,84 se altre attività. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  8. Approfondimento: Regime ForfetarioL. 16.12.1991, n. 398 • Società sportive dilettantistiche in forma di società di capitali o cooperativa, senza fine di lucro; • associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva; • Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali; • associazioni senza scopo di lucro e pro-loco. • CONDIZIONI OGGETTIVE • Esercizio di idonea opzione • Rispetto dei limiti dimensionali Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona REQUISITI SOGGETTIVI 4/12/2008

  9. 1. Esercizio di idonea opzione • Opzione esercitabile anche attraverso comportamento concludente; • Opzione vincolante per almeno 5 anni se esercitata dopo l’1.1.2000, o per almeno 3 anni se esercitata prima di tale data; • Comunicazione alla Siae dell’esercizio dell’opzione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale le associazioni intendono usufruire del regime agevolativo. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  10. 2. Limiti dimensionali Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona • PROVENTI COMMERCIALI NON SUPERIORI a euro 250.000,00 (conseguiti nel periodo d’imposta precedente) • Il superamento del limite nel corso del periodo d’imposta produce la cessazione degli effetti dell’opzione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato. • I proventi commerciali che partecipano al limite sono individuati in base al criterio di cassa. • Concorrono alla formazione del plafond dei proventi commerciali: • ricavi o proventi ex art. 85 Tuir che assumono natura commerciale per l’attività svolta dalle associazioni in questione; • sopravvenienze attive ex art. 88 Tuir sempre relative all’attività commerciale esercitata. 4/12/2008

  11. NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND: • Plusvalenze patrimoniali ex art. 86 Tuir (tassate separatamente); • Proventi da cessione di beni strumentali; • Proventi ex art. 143, c.1, secondo periodo Tuir: non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali delle associazioni senza scopo di lucro senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione; • Ricavi ex art. 148, c. 3 Tuir: non si considerano commerciali le attività svolte, anche se a fronte di corrispettivi specifici, purché dirette agli associati facenti parte di un’unica organizzazione locale o nazionale o agli iscritti associati di queste ultime o ai tesserati delle organizzazioni nazionali di riferimento, comprese le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni; • Sopravvenienze derivanti da attività istituzionali. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  12. Normativa IVA nella l. 398/1991 DETERMINAZIONE FORFETARIA dell’IVA DA VERSARE • Applicazione, ai proventi commerciali connessi all’attività istituzionale, delle seguenti detrazioni forfetarie: • 50% per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie; • 10% per le sponsorizzazioni; • 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti televisivi o trasmissione telefonica; • Con il metodo Iva da Iva (Iva su cessioni o prestazioni – Iva detraibile = Iva da versare) per le attività commerciali non connesse a quella istituzionale. Versamento tramite Mod. F24 trimestralmente (ento il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento) SENZA maggiorazione dell’interesse dell’1%. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Iva applicata ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali 4/12/2008

  13. N. B. Esonero dalla Dichiarazione Iva Annuale per le associazioni in regime 398/1991, salvo che le stesse non effettuino attività commerciali non connesse all’attività istituzionale. In quest’ultimo caso l’associazione presenterà la dichiarazione Iva limitatamente alle attività in relazione alle quali l’Iva non viene calcolata in modo forfetario. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  14. Reddito Imponibile ai fini Ires(l. 389/1991) REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES = (PROVENTI COMMERCIALI x 3%) + PLUSVALENZE PATRIMONIALI Ai fini del calcolo dell’IRAP le associazioni in regime 398/91 devono partire dall’ammontare del reddito determinato forfetariamente ai fini Ires ed effettuare le variazioni disposte ai fini IRAP. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona Applicazione di un coefficiente di redditività (3%) ai proventi commerciali 4/12/2008

  15. Disposizioni Contabili ex l. 398/1991 • ESONERI DA: • Tenuta delle scritture contabili; • Presentazione della dichiarazione Iva, annuale e periodica; • Certificazione dei corrispettivi relativamente a scontrini e ricevute fiscali. • ADEMPIMENTI: • Annotazione dei proventi commerciali nell’apposito prospetto approvato con D.M. 11.2.1997, anche con scrittura cumulativa, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (D.P.R. 544/1999) • Annotazione separata di: proventi non imponibili; plusvalenze patrimoniali; operazioni intracomunitarie segue Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  16. OBBLIGO DI FATTURAZIONE DELLE SEGUENTI OPERAZIONI ATTIVE: • Sponsorizzazioni; • Cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica; • Proventi commerciali generici, comprese le prestazioni pubblicitarie Le fatture emesse e ricevute devono essere numerate progressivamente per anno solare ex art. 39 D.P.R. 633/1972 INCASSI/PAGAMENTI: obbligo di conservazione di copia della documentazione per il periodo di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (art. 43, D.P.R. 600/1973) Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  17. L’art. 20, comma 1, D.P.R. 600/73, prevede l’obbligo delle scritture contabili solo per le attività commerciali eventualmente esercitate . Gli Obblighi Contabili(art. 20 c.1 D.P.R. 600/73) Obbligo delle scritture contabili? Solo se l’associazione svolge un’attività commerciale 1. l’associazione che non esercita attività commerciale non deve tenere alcuna contabilità fiscale, anche in presenza di redditi quali quelli fondiari, di capitale o diversi; 2. lo svolgimento di attività commerciale occasionale non comporta alcun obbligo contabile. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  18. Obbligo di tenere la contabilità commerciale separata da quella istituzionale attraverso: Gli Obblighi ContabiliContabilità separata (art. 144 co. 2 D.P.R. 917/1986) Predisposizione di due sistemi contabili distinti per l’attività commerciale e per l’attività istituzionale oppure Predisposizione di un sistema contabile unico con adozione di un piano dei conti con specifici sottoconti distinti per l’attività commerciale, istituzionale e promiscua. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  19. Gli Obblighi ContabiliPrincipi di rilevazione della contabilità • PRINCIPIO DI CASSA: si rilevano solo i costi e ricavi (pagamenti e incassi) che hanno avuto effettivamente luogo entro la chiusura dell’esercizio. • PRINCIPIO DI COMPETENZA: i costi e i ricavi devono essere contabilizzati nell’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento dell’effettivo incasso o pagamento. Il legislatore ha indicato espressamente che le associazioni devono redigere un rendiconto economico finanziario, quindi un bilancio che contenga SP e CE, dunque il principio contabile da seguire è quello della competenza. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  20. Applicazione dell’imposta e documentazione delle operazioni di natura commerciale attraverso l’emissione della fattura; tenuta dei registri Iva; redazione della comunicazione e della dichiarazione annuale. Gli Obblighi ContabiliAdempimenti Iva La soggettività passiva IVA degli enti non profit, seppur limitatamente alle attività fiscalmente considerate commerciali, comporta i seguenti obblighi: Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  21. Detraibilità Iva per Enti Non Commerciali che l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa alla attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20 bis del d.P.R. 600/73. che la contabilità istituzionale dell’ente, se obbligatoria a norma di legge o di statuto, sia regolarmente tenuta La detrazione dell’imposta relativa agli acquisti “commerciali”, spetta alle seguenti condizioni(art. 19 ter d.P.R. 600/73): CONTABILITA’ SEPARATA: non è necessario tenere registri e scritture contabili separati per l’attività commerciale e per quella istituzionale. È sufficiente che il sistema contabile permetta di distinguere, la natura commerciale, non commerciale o mista, di ogni singola operazione. La “separazione” contabile dei fatti amministrativi tra la sfera dell’attività commerciale e istituzionale può avvenire, pertanto, mediante l’adozione: - di due sistemi contabili distinti, di cui solo quello relativo all’attività commerciale fiscalmente rilevante; - di un unico sistema contabile, che attraverso l’utilizzo di accorgimenti pratici (ad es. conti e sottoconti specifici), distingua le operazioni “istituzionali” da quelle “commerciali”. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  22. DICHIARAZIONE DEI REDDITIUnico Enti Non CommercialiModello Unico ENC Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  23. Modello Unico ENC • Modello per la dichiarazione dei redditi (quadri R) • Modello per la dichiarazione annuale Iva (quadri V) • Modello per la dichiarazione IRAP (quadri I) • Modello 770 ordinario per la dichiarazione dei sostituti d’imposta (quadri S) Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  24. Unico ENC: Modalità e termini di presentazione della dichiarazione (d.P.R. 322/1998) • SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA I SEGUENTI SOGGETTI: • Contribuenti tenuti alla presentazione delle dichiarazione Iva (escluse persone fisiche con volume d’affari minore o uguale a euro 10.000) • Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (art. 4 d.P.R. 322/1998) • società ed enti ex art. 87, c.1, lett. a) e b) del Tuir (spa, srl, sapa, enti commerciali) • soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore. • Entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (se telematica) • Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (se cartacea). • PRESENTAZIONE: • Tramite intermediario abilitato • Telematica diretta Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  25. Unico ENC: Versamenti da dichiarazione • Entro il 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (compreso il primo acconto); • Entro il 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto per gli enti che approvano il documento oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (saldo dovuto). Se il bilancio o rendiconto non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve effettuarsi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. • I versamenti possono essere effettati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e primo acconto) dello 0,4% a titolo di interessi. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  26. Unico ENC: Soggetti obbligati Sono obbligati tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all’IRES, esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni. • PRECISAZIONI: • Si considerano residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. • Ai fini della qualificazione fiscale dell’ente (commerciale o non) non rileva la natura pubblica o privata del soggetto. • Enti residenti: l’oggetto esclusivo o principale dell’attività è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto se redatti in forma pubblica; in assenza delle predette forme (o per gli enti non residenti) l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente esercitata. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  27. Unico ENC: Soggetti esonerati Sono esonerati dall’obbligo di presentazione gli ENC che possiedono solamente entrate di tipo istituzionale (art. 1 d.P.R. 600/73) • PRECISAZIONI: • Non costituiscono reddito imponibile gli interessi sui depositi bancari e postali, essendo soggetti a ritenuta a titolo di imposta; • Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse le occasionali, devono presentare la dichiarazione indipendentemente dalla presenza di reddito imponibile; • Gli enti che non hanno esercitato attività commerciale non devono presentare la dichiarazione; • Gli enti che hanno esercitato attività commerciale in modo occasionale devono presentare la dichiarazione solo in presenza di reddito imponibile; • Gli enti che non hanno svolto attività commerciali in via continuativa o occasionale, ma hanno goduto di un reddito fondiario o di capitale o diverso devono presentare la dichiarazione. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  28. Unico ENC: REDDITO COMPLESSIVO (art. 143 Tuir) • Il reddito complessivo, da assoggettare ad IRES, è dato dalla somma tra redditi fondiari, redditi da capitale, redditi d’impresa e redditi diversi, determinati secondo le norme previste dalla disciplina dell’IRPEF. • NON si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. • NON sono tassabili: • i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, c. 7, d.lgs. 30/12/1992, n. 502, come sostituito dall’art. 9, c. 1, lettera g), d.lgs. 7/12/1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. • Non rilevano né il luogo di produzione, né la destinazione dei redditi. • Non concorrono alla formazione del reddito complessivo della fondazione i redditi esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  29. Unico ENC: REDDITO COMPLESSIVO (art. 148 Tuir)Enti di tipo associativo Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  30. Unico ENC: REDDITO COMPLESSIVO (art. 148 Tuir)Enti di tipo associativo Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  31. Unico ENC: DETERMINAZIONE DELL’IRES Per gli enti non residenti nel territorio dello Stato il reddito complessivo è dato dalla somma dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, eccetto i redditi esenti e soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  32. N.B.: la ripartizione degli acquisti utilizzati promiscuamente interessa anche la disciplina Iva. Unico ENC: DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PROMISCUI (art. 144 c. 4 Tuir) In presenza di spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio di attività commerciale e istituzionale è prevista una detrazione in misura percentuale determinata in base al seguente rapporto: Ricavi commerciali Ricavi commerciali + Ricavi istituzionali Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  33. Unico ENC: DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO D’IMPRESA Solo per gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 600/1973, il reddito d’impresa può essere determinato forfetariamente (art. 145 Tuir) come segue. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  34. IRAP PER GLI ENTI NON COMMERCIALI Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  35. IRAP ENC: Metodi di determinazione della Base Imponibile Attività istituzionale esclusiva SISTEMA RETRIBUTIVO Attività istituzionale e attività commerciale (non prevalente) SISTEMA MISTO Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  36. IRAP ENC: Sistema retributivo Per gli ENP che svolgono esclusivamente attività non commerciali la base imponibile dell’imposta è costituita dall’ammontare delle somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  37. IRAP ENC: Sistema retributivo • Nell’ammontare di tali compensi non vanno compresi: • i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; • le spese relative agli apprendisti; • le spese relative al personale assunto con contratti di formazione lavoro; • le spese relative a lavoratori disabili; • i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, purché l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, da un professionista iscritto all’Albo o da un responsabile Caf. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  38. IRAP ENC: Sistema misto Gli ENP che, oltre all’attività istituzionale, svolgono anche un’attività commerciale (es. attività connessa) devono determinare due basi imponibili IRAP: una per l’attività commerciale e una per quella istituzionale; tali basi, successivamente, dovranno essere sommate. B.I. ATTIVITA’ COMMERCIALE + SISTEMA RETRIBUTIVO, o, in mancanza di specifica riferibilità dei compensi e delle retribuzioni imputabili all’attività commerciale, in base al seguente rapporto: B.I. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  39. IRAP ENC: Determinazione dell’imposta Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  40. IRAP ENC: Deduzioni Forfetarie Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  41. ENC COME SOSTITUTO D’IMPOSTA Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  42. Enc come sostituto d’imposta Qualora gli enti non commerciali, anche non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, abbiano dipendenti, paghino compensi a collaboratori, ecc. assumono tutti gli obblighi contabili e di dichiarazione dei sostituti d’imposta. • Emolumenti tipicamente erogati da un ente non profit a terzi sono: • emolumenti a lavoratori dipendenti • emolumenti a lavoratori autonomi e professionisti abituali • emolumenti a lavoratori autonomi occasionali (compensi a soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo) • emolumenti a collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  43. Enc come sostituto d’imposta: lavoratori dipendenti In caso di regolare rapporto di lavoro con dipendenti, gli enti non commerciali hanno gli stessi obblighi di qualsiasi altro datore di lavoro, sia verso i dipendenti, sia verso gli enti previdenziali. • OBBLIGHI DELL’ENTE: • Libro paga e libro matricola • Operare le ritenute ex art. 23 d.P.R. 600/73 • Compilazione modello 770 • Compilazione e rilascio al lavoratore del modello CUD (entro il 15 marzo) • Compilazione dichiarazione annuale all’INAIL Per i dipendenti va effettuata una ritenuta sullo stipendio al netto delle trattenute previdenziali ed in base alle aliquote progressive. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  44. Enc come sostituto d’imposta: lavoratori autonomi Nei confronti di soggetti che svolgono abitualmente nei confronti dell’ente un’attività di lavoro autonomo deve essere trattenuta una quota pari al 20% del compenso pattuito, a titolo di ritenuta d’acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 600/1973. L’ente, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della prestazione, deve versare, tramite modello F24, l’importo della ritenuta. Il lavoratore autonomo ha l’obbligo di rilasciare la fattura soggetta ad Iva in misura del 20% Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  45. Enc come sostituto d’imposta: lavoratori autonomi occasionali Sono lavoratori autonomi occasionali quei soggetti che non esercitano abitualmente nessuna attività artistica e/o professionale e che, quindi, sono remunerati per aver effettuato nei confronti dell’Enc delle prestazioni professionali saltuarie, senza vincolo di subordinazione. Ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 600/1973, per le prestazioni occasionali di lavoro autonomo non occorre assoggettare a ritenuta i compensi fino a euro 25,82. Negli altri casi si applica la ritenuta del 20% (per il percettore trattasi di Reddito Diverso). Il compenso erogato NON è assoggettato ad Iva per mancanza del presupposto soggettivo della abitualità dell’attività (art. 5 d.P.R. 600/1973). Al superamento del limite di euro 5.000 annue per percipiente è dovuta l’Inps secondo l’aliquota prevista dalla gestione commercianti. Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  46. Enc come sostituto d’imposta: MODELLO 770 Gli enti non commerciali che effettuano ritenute, sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, devono presentare annualmente la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), riepilogativa delle ritenute d’acconto versate nell’anno. • La dichiarazione è suddivisa in 2 modelli: • MODELLO 770 – SEMPLIFICATO • MODELLO 770 - ORDINARIO Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  47. Mod. 770 semplificato Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona • Utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare telematicamente i dati relativi alle ritenute alla fonte e/o contributi previdenziali e assistenziali corrisposti nel periodo d’imposte all’Agenzia delle Entrate. • Si compone dei seguenti quadri: • FRONTESPIZIO • COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE • COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI • PROSPETTO ST (quadro riepilogativo delle ritenute alla fonte e relativi versamenti, trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive) • PROSPETTO SX (prospetto riepilogativo dei dati relativi alle compensazioni effettuate) • Presentato solo telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati, all’Agenzia delle Entrate, ma NON assieme all’UNICO ENC. 4/12/2008

  48. Mod. 770 semplificato: Contribuenti interessati • Sono obbligati alla presentazione del 770 semplificato gli ENC che nell’anno hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dei seguenti articoli del d.P.R. 600/1973: • art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) • art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) • art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) • art. 25bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari) • art. 29 (Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). • Sono inoltre obbligati coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, INPDAP, INPDAI, e/o premi assicurativi all’INAIL. • Sono obbligate anche le Associazioni e Società sportive dilettantistiche Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

  49. Mod. 770 ordinario: Contribuenti obbligati Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona • Sono obbligati alla presentazione i soggetti che nell’anno di imposta hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte su: • Redditi di capitale • Compensi per avviamento commerciale • Contributi da enti pubblici e privati • Riscatti da contratti di assicurazione sulla vita • Premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli da partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, utili da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. • I sostituti d’imposta tenuti a presentare il modello 770 semplificato devono presentare anche quello ordinario se hanno corrisposto nell’anno anche una o più delle altre somme o valori sopra citati. 4/12/2008

  50. Raccolte Pubbliche Di Fondi Dott. Comm. Orietta Zagaglia Studio FDZ Ancona 4/12/2008

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