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Nucleo Ispettivo Tecnici della Prevenzione AUSL di Parma

Nucleo Ispettivo Tecnici della Prevenzione AUSL di Parma Relatore Tecnico della Prevenzione Micologo Giovanni Rossi Az. USL di Parma Servizio SIAN Distretto di Parma Città . DECRETO 17 gennaio 1997, n. 58

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Presentation Transcript


  1. Nucleo Ispettivo Tecnici della Prevenzione AUSL di Parma Relatore Tecnico della Prevenzione Micologo Giovanni Rossi Az. USL di Parma Servizio SIAN Distretto di Parma Città.

  2. DECRETO 17 gennaio 1997, n. 58 Il T.d.P. è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni,ufficiale di polizia giudiziaria

  3. Può coadiuvare l'amministrazione giudiziaria durante indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti. Il T.d.P. svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. E' responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.

  4. Funzioni di ispezione e controllo del T.d.P. L’attività di controllo del T.d.P. è molto ampia (ambiente, alimenti, sicurezza sul lavoro, igiene veterinaria) viene esercitata principalmente attraverso l’ispezione. Si tratta di un’attività di POLIZIA AMMINISTRATIVA O DI PREVENZIONE (art. 13 L. 689/81), in quanto compiuta in una fase preliminare all’emergenza di reato Il T.d.P. Riveste inoltre la qualifica di UPG e quindi svolge anche l’attività di POLIZIA GIUDIZIARA (artt. 55 e 57 C.P.P.)

  5. CONTROLLO UFFICIALE ALIMENTI Le amministrazioni coinvolte

  6. Organi addetti controlli -alimenti biologici- I controlli disciplinati dal regolamento CE 2092/91 sono rivolti al rispetto delle modalità di produzione e sono esercitate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dagli organismi di controllo riconosciuti idonei.

  7. Organi addetti al controllo pubblico -alimenti biologici- • Ispettorato Centrale repressioni frodi preposto alla garanzia della qualità dei prodotti agroalimentari ed alla tutela dei consumatori. • Comando Carabinieri Politiche Agricoli • Guardia di Finanza e il Corpo Forestale dello Stato hanno una specifica competenza nel reprimere le frodi agrarie.

  8. Organi addetti al controllo pubblico -alimenti biologici- organi ispettivi sanitari (T.d.P.,Veterinari,Medici) Il controllo su prodotti biologici deve essere esercitato secondo le modalità stabilite dal: Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n 123 PER CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI, SI INTENDONO: A) I PRODOTTI ALIMENTARI, IVI COMPRESI GLI ALIMENTI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE; B) GLI ADDITIVI ALIMENTARI, LE VITAMINE, I SALI MINERALI INCLUSI I SALi e DEGLI OLIGOELEMENTI E GLI ALTRI ADDITIVI DESTINATI AD ESSERE VENDUTI IN QUANTO TALI; C) I MATERIALI E GLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI DI CUI ALLE LETTERE A) E B).

  9. IL CONTROLLO HA LA FINALITA' DI ASSICURARE LA CONFORMITA' DEI PRODOTTI ALLE DISPOSIZIONI DIRETTE A PREVENIRE I RISCHI PER LA PUBBLICA SALUTE, A PROTEGGERE GLI INTERESSI DEI CONSUMATORI, TRA CUI QUELLI INERENTI LA CORRETTA INFORMAZIONE, E AD ASSICURARE LA LEALTA' DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI.

  10. CONTROLLI PRODOTTI BIOLOGICI -organi ispettivi sanitari- A) Produzione B) Commercializzazione

  11. I controlli possono essere di due tipi: a) semplici b) complessi Semplici:quando si effettua direttamente nell’attività al fine di verificare dal punto visivo l’osservanza di leggi o regolamenti.

  12. CONTROLLI SEMPLICI a) La pulizia e l’osservanza delle norme igieniche; b) I locali, le attrezzature i mezzi di trasporto ecc. ; c) l’etichettatura; d) L'esame documentale (piano d’autocontrollo, Aut. San. Ecc.)

  13. ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI Normative principali di riferimento: -Reg. CEE 2092/91 e succ. Mod. ed integrazioni -D.Lvo 220/95 -D.Lvo n. 109 del 27 gennaio 1992 succ. Mod. Ed integrazioni Il prodotto biologico deve essere stato ottenuto nel rispetto di tutte le norme di produzione e controllo stabilite dalla legislazione (reg.CEE 2092/91);

  14. Sono previste TRE categorie di etichettatura 1) Prodotti con almeno il 95%degli ingredienti agricoli che è stato coltivato secondo il metodo biologico per almeno due anni; 2) Prodotti in cuialmeno il 70%degli ingredienti è di rpoduzione biologico (due anni), il riferimento all'agricoltura biologica non si potrà fare nella denominazione di vendita, ma solo nell'elenco degli ingredienti, e nella dicitura obbligatoria “XX % degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica” Il logo europeo in questo caso non può essere usato;

  15. 3) Prodotti vegetali in conversione al biologico, si tratta di prodotti che sono coltivati secondo il metodo biologico da almeno un anno prima del raccolto. E' Obbligatoria la dicitura “Prodotto in conversione all'agricoltura biologica” Il logo europeo in questo caso non può essere usato

  16. . L'etichetta BIO In base al Decreto legislativo n.220/95 deve portare le seguenti indicazioni: -Nome dell'organismo di Controllo e suo codice proceduto dalla sigla IT; -Il Codice dell'Azienda Controllata; -Numero di Autorizzazione sia per i prodotti agricoli freschi che trasformati -La dicitura “organismo di controllo autorizzato con D.M. MIRAAF N.. del.. in applicazione del Reg. CEE n. 2092/91” -l'indicazione “Agricoltura biologica-Regime di controllo CE” (facoltativa) -Lo specifico logo comunitario che è facoltativo ma applicabile solo ai prodotti della prima tipologia (1) venduti confezionati.

  17. . ESEMPIO di etichetta di un prodotto con almeno il 95% POMODOR Passata di pomodoro da agricoltura biologica Agricoltura Biologica Regime di controllo (CEE) Controllato da XXXX delXXX IT CPB Z123 F000001 DEVONO INOLTRE ESSERE RIPORTATE TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI ETICHETTATURA ALIMENTI

  18. . ES. etichetta di un prodotto con almeno il 70% BISCOTTI CRIC Ingredienti:farina di frumento tipo”O” , farina di frumento integrale*,olio di semi di mais,livito di birra, sale * da agricoltura biologica Prodotto da forno-Fette biscottate il 75% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme dell'agricoltura biologica DEVONO INOLTRE ESSERE RIPORTATE TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI ETICHETTATURA ALIMENTI

  19. . ES.: Prodotti in conversione. PISELLI Piselli Lessati-Prodotto in conversione all'Agricoltura Biologica Agricoltura Biologica- regime di controllo (CEE) Controllato da XXXX Aut. Mi.P.A.F. n. xxx del xxx IT CPB 123 FOOOOO1 Ingredienti:pisellio in conversione all'agricoltura biologica,acqua,sale. DEVONO INOLTRE ESSERE RIPORTATE TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI ETICHETTATURA ALIMENTI

  20. Esame Documentale Documentazione dell’attività di controllo Tutta l’attività svolta nell’ambito del controllo deve essere descritta nel relativo “Verbale Ispettivo” nel quale sono anche indicati gli eventuali provvedimenti amministrativi (sanzioni, prescrizioni, proposte di ordinanze ecc.) o penali e o le successive indagini. Il verbale è un atto con fede privilegiata esso fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.civ )

  21. CONTROLLO COMPLESSO Complessi:quando richiedono particolari cognizioni tecniche e professionali specifiche con l’utilizzo anche di particolari strumentazioni:

  22. IL PRELIEVO DI CAMPIONI -IL PRELIEVO DI CAMPIONI NON PUO’ ESSERE IMPEDITO DALLA PARTE (art.4 L.283/62) -IL CAMPIONAMENTO VIENE EFFETTUATO SULLA BASE DI PROCEDURE UFFICIALI DI PRELIEVI -Di TUTTE LE OPERAZIONI COMPIUTE SI REDIGE UN APPOSITO VERBALE DI PRELIEVO -IL CAMPIONE VIENE SUDDIVISO IN DIVERSE ALIQUOTE TUTTE SIGILLATE CON RIVETTI E CARTELLINI D’UFFICIO • UNA O PIU’ RESTA ALLA PARTE • DUE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LE ANALISI • UNA RESTA A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ GIUDIZIARIA O AMM.VE e PER LA REVISIONE D’ANALISI

  23. Normativa principale L.283/62 -DPR 327/80 Residui di prodotti fitosanitari Decreto 23 luglio 2003Ministero della Salute Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine animale e vegetale Micotossine: Decreto 23 dicembre 2000 Ministero della Salute Recepimento della direttiva 98/53/CE della Comm. che fissa i metodi per ilprelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari. Decreto 17 novembre 2004 Ministero della Salute Recepimento direttiva 2003/78/CE della Comm. 11.12.2003 relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari Contaminanti ambientali: Decreto 17 novembre 2004 Ministero della Salute -Recepimento della direttiva 2003/121/CE della Com del 15.12.03 che modifica la direttiva 98/53/CE,che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari

  24. IRREGOLARITA‘

  25. Principali irregolarità BIO Etichettatura non conforme Etichettatura falsificata o contraffatta Prodotti venduti per biologici con presenza di residui fitosanitari Altre irregolarità: contaminanti ambientali accidentali presenza di micotossine presenza di parassiti o larve presenza di muffe ecc. Comunicazione irregolarità: Legge 441/63 D.Legge 282/86 D.Lgs 123/93

  26. CONCLUSIONI La sfida che ci attende come organi di controllo anche alla luce dei nuovi regolamenti CE (Reg. CE 852/04 -882/04) sarà sempre una maggiore collaborazione e coordinamento degli interventi ispettivi di tipo sanitario non disgiunto nel tutelare gli INTERESSI DEI CONSUMATORI INERENTI LA CORRETTA INFORMAZIONE E ALLA LEALTA' DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI.

  27. CONCLUSIONI Il 17 giugno 2004 è stato istituito il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute a seguito dell’intesa tra il: Ministro della Salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. WWW.SICURALIMENTARE.IT

  28. Grazie

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