1 / 22

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA CRISI DI IMPRESA

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA CRISI DI IMPRESA. Lorenzo Benatti Parma, 6 marzo 2014. In professionista nella crisi. Consulente dell’impresa in crisi. Consulente del creditore di un imprenditore in crisi. Attestatore : in un concordato preventivo, in accordo di ristrutturazione,

kiley
Download Presentation

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA CRISI DI IMPRESA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA CRISI DI IMPRESA Lorenzo Benatti Parma, 6 marzo 2014

  2. In professionista nella crisi • Consulente dell’impresa in crisi. • Consulente del creditore di un imprenditore in crisi. • Attestatore: • in un concordato preventivo, • in accordo di ristrutturazione, • in un accordo stragiudiziale (piano attestato) • Curatore di un fallimento. • Commissario giudiziale in un concordato. • Liquidatore in un concordato.

  3. Consulente imprenditore • Accompagna l’imprenditore nella gestione della crisi: • individua il percorso più profittevole per il debitore; • cerca di salvaguardare il patrimonio del debitore e della sua famiglia (personalità giuridica, fidejussioni, ecc.) • evita che il debitore ponga in essere comportamenti irrazionali;

  4. Consulente creditore • Guida il creditore nelle scelte più convenienti in presenza di un debitore in crisi. • Evita che il creditore ponga in essere comportamenti irrazionali miranti esclusivamente alla vendetta. • Insieme al creditore cerca di spingere il debitore a fare le scelte più razionali per tutti i soggetti coinvoilti. • Tiene contatti con il consulente del debitore e con gli eventuali organi della procedura.

  5. Il curatore (1) • Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale (art. 27). • Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore (art. 28, 1° co.): • avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; • studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; • coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento • Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento (art. 28, 2° co.).

  6. Il curatore (2) • Al curatore è affidata l’amministrazione del patrimonio fallimentare (art. 31, 1° co.), è l’organo propulsivo della procedura alla cui iniziativa è condizionata la conservazione e la liquidazione del patrimonio del debitore. • E’ l’organo che rappresenta la procedura. • Dispone di un’ampia autonomia nella gestione liquidativa, che non è condizionata dalla disciplina del c.p.c., fermo restando che le scelte del curatore vanno inserite nel programma di liquidazione (entro 60 gg. dalla redazione dell’inventario) che deve essere approvato dal comitato dei creditori. • Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale (art. 30).

  7. Il curatore (3) • Il curatore ha diritto ad un compenso liquidato con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia (art. 39, 1° co., lf). • Il curatore risponde dell’inosservanza degli obblighi posti specificatamente a suo carico dalla legge e dal piano di liquidazione approvato, nonché della gestione della procedura con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (art. 38, 1° co.).

  8. Attestatore nelle soluzioni concordatarie • Attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ex art. 161 L.F. • Attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei ex art. 182-bis L.F. • Attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ex art. 67 L.F.

  9. Requisiti attestatore • art. 28, lett. a) e b) L.F. (requisiti nomina curatore). • art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza sindaci). • Non deve: • essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato all’ interdizione dai pubblici uffici, • essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori o del debitore , • aver prestato la propria attività professionale a favore dell’imprenditore, • essere stato coinvolto nella gestione dell’impresa durante i cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

  10. Relazione di attestazione • Prognosi ex ante sulla idoneità del piano a risanare l’impresa • Problemi: • indicazioni cautelative • orizzonte prospettico della valutazione • possibilità di sottoporre a condizioni sospensive iniziali

  11. Attestazione di Veridicità dei dati • Processo audit finalizzato alla verifica dei dati su cui si basa il piano • Analisi della situazione contabile aggiornata • Verifica del valore di beni materiali, immateriali e avviamento • Verifica della reale esposizione creditoria e debitoria

  12. Attestazione di fattibilità del piano Giudizio prognostico in ordine alla idoneità del piano al raggiungimento dei risultati esposti dal debitore Procedure: • diagnosi dello stato di crisi e dello scenario di riferimento • valutazione della situazione aziendale nelle sue componenti economiche, finanziarie e patrimoniali • valutazione del piano, con esplicitazione della realizzabilità degli interventi correttivi programmati • valutazione del piano in caso di cessione di beni con esplicitazione del valore assegnato agli assets in ragione dell'andamento del mercato e del settore L'attestazione sulla fattibilità del piano non costituisca una garanzia in ordine alla buona riuscita del medesimo ma solo una autorevole valutazione volta a guidare l'autonomo giudizio dei creditori

  13. La relazione estimativa ex art. 160 • relazione giurata di stima • misura minima della percentuale di soddisfazione dei creditori privilegiati offerta dal concordato • “valori di mercato” “in caso di liquidazione”, non secondo criteri di funzionamento, ma secondo criteri di realizzo

  14. La relazione nel concordato in continuità aziendale ex art. 186-bis valore dell'azienda risanata > valore dell'azienda liquidata conformità del piano e ragionevole capacità di adempimento: • dei contratti pubblici in corso • dei nuovi contratti pubblici Il professionista “deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”

  15. Le relazioni ex 182-quinquies Due ulteriori fattispecie di attestazione: • le imprese che presentino domanda di concordato o proposte di accordo di ristrutturazione, riguarda l’attestazione che i finanziamenti per i quali l’impresa chiede l’autorizzazione a contrarre "sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori“ • le imprese che presentino domanda di concordato con continuità, e riguarda l’attestazione che, con riferimento ai pagamenti di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, le "prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori"

  16. La relazione del professionista nell'accordo di ristrutturazione dei debiti • verificare che esso sia idoneo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo entro centoventi giorni: • dall'omologazione dello stesso per i crediti già scaduti a tale data; • dalla scadenza del credito se questa avviene dopo l'omologa delle procedura. • deve verificare il quorum dei creditori aderenti • dall'attestazione dovrà emergere una doppia garanzia a favore: • dei creditori consenzienti • dei creditori dissenzienti ai quali dovrà essere garantito il pagamento integrale del loro credito

  17. Il comma 6 dell'art. 182-bis Prevede una dichiarazione del professionista avente i consueti requisiti circa la “idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”

  18. Le responsabilità del professionista attestatore Responsabilità civile • contrattuale: debitore • extracontrattuale - contrattuale (contatto sociale): creditori Responsabilità penale • Art. 236-bis “Falso in attestazioni e relazioni” • omissione di fatti rilevanti • esposizione di informazioni false • Aggravanti: ingiusto profitto, danno per i creditori

  19. Conclusioni • intenzioni del legislatore ≠ contesto reale • professionista nominato dal debitore: reale indipendenza? • contenuto relazione: assenza di linee guida • Reato di falso in attestazione e relazioni: norma poco dettagliata

  20. Commissario giudiziale • Nel concordato preventivo, nel quale le valutazioni di merito sono rimesse ai creditori, il commissario giudiziale ha il compito di informare i creditori sia al fine di esprimere il voto, sia per valutare l’opportunità di opporsi all’omologazione. • Egli dovrà predisporre una relazione da depositare prima dell’adunanza dei creditori contenente queste informazioni acquisite nell’attività di vigilanza sulla gestione, la redazione dell’inventario, la verifica dell’elenco dei creditori, ecc. • Fino all’adunanza i creditori non dispongono di mezzi per interloquire od intervenire nella procedura. • Il C.G. ha la funzione di sollecitare l’intervento dell’autorità giudiziaria quando si rilevi il compimento da parte del debitore di atti fraudolenti o di malagestio. L’intervento del Tribunale conduce all’interruzione della procedura, cui presumibilmente conseguirà la dichiarazione di fallimento, su istanza di un creditore o del P.M. • Il Tribunale può inoltre disporre la cessazione della procedura, quando risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissione.

  21. Adunanza dei creditori • Art. 175, 1° co., l.f.: nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. La proposta ed il piano possono essere modificati fino all’apertura delle operazioni di voto. • Legittimati al voto sono i creditori chirografari antecedenti alla presentazione del ricorso, tra i quali saranno compresi anche i privilegiati per la parte di credito che non si prevede di pagare in prelazione. • Il voto va espresso personalmente o per delega nell’adunanza o nei venti giorni successivi (art.178 l.f.).

  22. IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA CRISI DIIMPRESA lorenzo.benatti@unipr.it

More Related