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NELL’AMBITO DEL CORSO: «La Costituzione. Diritti e principi fondamentali - A019 »

NELL’AMBITO DEL CORSO: «La Costituzione. Diritti e principi fondamentali - A019 » Docente: Lara Trucco. Percorsi Abilitanti Speciali PAS 2013-2014. Daniela Colle «DALLE CARTE COSTITUZIONALI AL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DELL’UOMO»

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Presentation Transcript


  1. NELL’AMBITO DEL CORSO: «La Costituzione. Diritti e principi fondamentali - A019» Docente: Lara Trucco Percorsi Abilitanti Speciali PAS2013-2014

  2. Daniela Colle «DALLE CARTE COSTITUZIONALI AL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DELL’UOMO» Il SISTEMA GIURIDICO EUROPEO RISPETTO AL SISTEMA ARABO

  3. AVVENTO DELLA COSTITUZIONE SCRITTA ALLA BASE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO E ALL’ADOZIONE DI CODICI IN ALCUNI DEI PRINCIPALI SETTORI DEL DIRITTO

  4. I primi codici nella Francia rivoluzionaria e napoleonica tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento

  5. L’ORDINAMENTO ANTERIORE Il sistema politico dell’ancien regime si basava sul cosid- detto principio del privilegio opposto a quello odierno dell’uguaglianza formale di tutti di fronte alle legge. ART. 3 COSTITUZIONE 2° COMMA “TUTTI I CITTADINI SONO GIURIDICAMENTE E POLITICAMENTE UGUALI DI FRONTE ALLA LEGGE”

  6. I CETI PRIVILEGIATI Tra medioevo ed età moderna il capo dello Stato (re, duca) era spesso a sua volta limitato nel suo potere dai cosiddetti ceti privilegiati (nobili, ecclesiastici, burgenses). Il singolo individuo trovava quindi protezione, aiuto privilegi nell’appartenenza ad un determinato ceto o ad un certo raggruppamento sociale

  7. IL SISTEMA GIURIDICO DELL’EUROPA CONTINENTALE ANTERIORE AI CODICI È QUELLO DELLO “IUS COMUNE” (BASSO MEDIOEVO E DURA PER DUE SECOLI). SI BASA SUL CORPUS IURIS CIVILIS GIUSTINIANEO (Digesto, Codice, Istituzioni, Novelle) e CORPUS IURIS CANONICI NELL’INTERPRETAZIONE DATA DAI GIURISTI. TALI CODICI SONO STATI ALLA BASE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO SINO ALL’AVVENTO DEI CODICI

  8. DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA STATI UNITI E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

  9. COSA SUCCEDE OLTRE OCEANO?

  10. LE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI E LA PRIMA CARTA COSTITUZIONALE IN AMERICA 04 luglio 1776 venne firmata la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America (Congresso di Filadelfia) unitamente a una Dichiarazione dei diritti dell’uomo (eguaglianza, alla vita, alla libertà) . Tale dichiarazione aveva un valore politico immediato antiinglese e assumeva pure carattere universalità con riferimento a tutta l’umanità. La Dichiarazione partiva dalla premessa che un popolo possa scegliere sia chi lo comanda sia le forme del governo.

  11. IN EUROPA • LA RIVOLUZIONE FRANCESE DEL 1789 PORTO’ALL’APPROVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO • Vengono riconosciuti i diritti naturali dell’individuo (la libertà personale, la libertà di espressione e di culto, la libertà di stampa); • Viene affermata l’uguaglianza degli uomini di fronte alla legge

  12. I DIRITTI DELL’UOMO SONO UNIVERSALI? Sia la Dichiarazione americana del 1776, sia quella francese del 1789, tuttavia, si limitavano a riconoscere importanti diritti ai cittadini di singoli Stati. Non si poteva ancora parlare di diritti universali cioè di diritti riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali

  13. Dichiarazione dei diritti del 1789

  14. PRIMA CARTA COSTITUZIONALE EUROPEA (FRANCESE) Dopo la Dichiarazione dei diritti, l’Assemblea Nazionale Costituente procedette alla redazione della Carta Costituzionale. La Costituzione del 1791 prevede una monarchia limitata a cui è affidato il potere esecutivo, mentre il legislativo tocca ad un un’unica Assemblea Nazionale Legislativa).Il Re sceglie i suoi ministri, ha un diritto di veto per evitare l’applicazione di una legge votata dall’Assemblea, ma non è piu’ il Re di Francia, è il Re dei Francesi, poiché la sovranità appartiene alla Nazione e deriva la sua autorità per delega ricevuta da questa. La monarchia di diritto divino è finita

  15. L’Assemblea Nazionale Costituente

  16. COSA AVVIENE IN ITALIA ? Il Re Carlo Alberto firma lo Statuto Albertino

  17. LO STATUTO ALBERTINO 1848 Si tratta di una Costituzione concessa “octroyée” che il Re si impegna a conservare (perpetua e irrevocabile) non è previsto né prevedibile un meccanismo di revisione costituzionale. E’ flessibile era infatti modificabile con legge ordinaria Manca una dichiarazione dei diritti. Il sovrano assoluto si autolimita ma non per l’esistenza dei diritti innati. I diritti sono affiancati ai doveri e sono sbrigativamente trattati in nove articoli (24-32) dopo che la prima parte dello Statuto è stata destinata ai poteri del re (1-23)

  18. LO STATUTO ALBERTINO

  19. La monarchia è costituzionale ma il re esercita il potere Esecutivo attraverso i suoi ministri che nomina e revoca. Interviene nel campo legislativo con la convocazione e lo scioglimento delle Camere e col potere di sanzione sulle leggi. Il Re entra a fondo nell’esercizio di ciascuno dei tre poteri dello Stato: si autolimita ma non è annullato nella sua posizione preminente

  20. I DIRITTI DEL CITTADINO NELLO STATUTO ALBERTINO

  21. Lo statuto corrisponde a ciò che si definisce una costituzione breve: si limita ad enunciare i diritti (che sono per lo più libertà dallo Stato) e ad individuare la forma di governo, ma non si pone il fine di raggiungere obiettivi di convivenza, né di prefigurare i rapporti dei consociati (Stato-comunità) tra di loro e tra questi e lo Stato-apparato. Riconosce il principio di eguaglianza (art. 24: «tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge. [...] Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessi alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi»), ma si limita ad affermare un'eguaglianza formale. Riconosce formalmente la libertà individuale (art. 26), l'inviolabilità del domicilio (art. 27), la libertà di stampa (art. 28), la libertà di riunione (art. 32), ma le riserve di legge ivi previste si risolvono nel ben più blando e meno garantista principio di legalità, mentre è sconosciuto l'istituto della riserva di giurisdizione: in definitiva, il vero cardine del sistema dei diritti statutari è costituito dal diritto di proprietà (art. 29).

  22. DALLO STATO LIBERALE ………. Lo Stato liberale quindi è uno Stato di diritto, in quanto pone chi governa (re compreso) sotto il controllo della legge, che ne indica i compiti e i poteri

  23. Lo stato liberale fu una grande conquista con esso il suddito divenne cittadino. Lo Stato aveva il compito di garantire le libertà del singolo individuo, non di intervenire per modificare la società ad esempio aiutando o assistendo le classi più deboli. Nell’ottocento con lo sviluppo dell’industria, si diffusero in Europa le fabbriche nelle quali gli operai lavoravano in condizioni drammatiche: orari di lavoro massacranti, salari bassi etc.

  24. Il Quarto Stato di Giovanni Pelizza da Volpedo • In questa situazione nacquero i sindacati, i partiti socialisti ed il movimento operaio e socialista che divenne sempre più forte avanzando: • - Rivendicazioni economiche • Rivendicazioni politiche

  25. Lo Stato liberale entra in crisi…. Dopo la prima guerra mondiale che devasto’ l’Europa ed esasperò le tensioni sociali, in molti paesi europei lo Stato liberale non resse alla prova e crollò. In Russia 1917 la rivoluzione creò lo Stato socialista basato sulla proprietà collettiva. Questa forma di Stato ha posto forti limiti alle libertà fondamentali (di stampa, di parola, di associazione).

  26. In altri paesi, come l’Italia, la Germania, la Spagna Le classi dirigenti impaurite dalla prospettiva di una rivoluzione socialista abbatterono le istituzioni liberali creando Stati totalitari, cioè dittature rette dal potere assoluto di un solo uomo: In Italia Mussolini, in Germania Hitler. Furono abolite le libertà di manifestazione del pensiero e di stampa, attraverso il controllo degli organi di informazione (giornali, radio). In Germania, inoltre, fu progettato e realizzato da Hitler e dal partito nazista lo sterminio degli ebrei. Anche l’Italia di Mussolini seguì la Germania su questa strada.

  27. Nasce la democrazia italiana Il 25 aprile 1945 l’Italia fu liberata dall’occupazione tedesca e in quella data nasceva una nuova Italia democratica.

  28. Il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a votare per scegliere la monarchia o la repubblica (scelsero la Repubblica) e nella stessa data votarono per eleggere l’Assemblea Costituente con il compito di elaborare la Costituzione del nuovo Stato italiano I

  29. Il 22 dicembre 1947 l’Assemblea approva la Costituzione a larghissima maggioranza, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948

  30. La Costituzione italiana è: votata: cioè approvata dal popolo attraverso l’Assemblea Costituente scritta, cioè contenuta in un testo scritto facilmente consultabile lunga perché si compone di molti articoli rigida, in quanto non può essere modificata dalle leggi ordinarie, ma solo da leggi costituzionali che richiedono un lungo elaborato procedimento (aggravato) di revisione costituzionale Programmatica, perché fissa obiettivi di lunga durata Compromissoria, in quanto il testo nasce dal compromesso fra le idee delle varie forze politiche elette nell’Assemblea Costituente

  31. La COSTITUZIONE ITALIANA La Costituzione è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. Artt. 1-12 Principi fondamentali Artt. 13-54 Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini Artt. 55-139 Parte seconda: Ordinamento della Repubblica

  32. La Costituzione è al primo posto della gerarchia delle fonti giuridiche, è come un “faro” per il legislatore: tutte le leggi dello Stato e delle Regioni e ogni norma giuridica devono essere conformi ai principi in essa contenuti.

  33. La Costituzione italiana si apre elencando i Principi fondamentali: 12 articoli che indicano i valori su cui si basa il nostro Stato e fanno sì che il nostro Stato sia basato sulla democrazia, sull’eguaglianza tra i cittadini, sul riconoscimento e la tutela delle libertà fondamentali. .

  34. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO Il 10 dicembre 1948 gli Stati aderenti all’ONU adottarono la Dichiarazione Universale dei diritti umani. Si compone di 30 articoli e riconosce il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di opinione, di espressione e di associazione………

  35. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali E’ stata stipulata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa e resa esecutiva in Italia nel 1958 Si propone di prendere misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di diritti enunciati nella Dichiarazione Universale. Garantisce 1) libertà negative (es. liberta personale, di domicilio 2) diritti sociali (solo in parte)

  36. Carta sociale europea 1961 I diritti sociali (lavoro, giusta retribuzione, sicurezza, salute) trovano riconoscimento Istituisce 1) Commissione europea dei Diritti dell’Uomo: alla quale si rivolgono non solo le parti ma coloro che ritengono essere stati vittima di violazioni imputabili ad una delle parti 2) Corte europea dei Diritti dell’Uomo: in caso di fallimento di soluzione bonaria della controversia – è definitiva

  37. Altre Convenzioni e Dichiarazioni hanno contribuito ad arricchire e diffondere la cultura rispetto dei diritti umani Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (ONU 1979) Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU 1989) Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo (1992)

  38. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea Anche l’Europa riconosce e tutela i diritti umani……. È stata sottoscritta e proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000. Si compone di un Preambolo e 54 articoli, che coprono l’insieme dei diritti politici, sociali, civili ed economici garantiti dall’Unione europea ai suoi cittadini.

  39. DIRITTO ISLAMICO SHARIA: La retta via, regole morali La Sharia è una strada da seguire, un insieme di regole divine rivolte ai credenti Allah: Iddio Comandi morali ed etici. La vita dell’ISLAM è improntata su tutto questo DIRITTO collegato alla divinità

  40. SHARIA COME OBBEDIENZA ASSOLUTA ALLA DIVINITA’ E’ un complesso di norme Fonte primaria è il CORANO.

  41. c Fonte primaria è il CORANO. Non è solo fonte generale in quanto delle 700 norme solo 50 sono prettamente giuridiche

  42. CORANO DISCENDE DAL CIELO, il monoteismo islamico è assoluto MAOMETTO è solo un profeta. Attraverso la Sunna, con i suoi comportamenti e silenzi, integra il Corano. ANALOGIA: Gli elaboratori della Sharia integrano ad esempio per adeguare determinate leggi al tempo CONSENSO DEI DOTTI: Intervengono se manca il dato testuale o non è chiaro

  43. La legge non è creata dal Parlamento Ci sono gli esperti dei testi sacri e gli esperti del diritto I Sistemi giuridici improntati sulla religione devono affrontare l’impatto con ciò che è nuovo o diverso I non Islamici sono considerati infedeli ,

  44. Le rivoluzioni politiche nel Maghreb non affrontano in maniera significativa il nodo dei diritti fondamentali della persona umana nelle Costituzioni Le rivoluzioni delle masse popolari nei paesi arabi del Magreb sono un segnale auspicabile dell’avvio di un processo di riforma del mondo arabo. Ad oggi non hanno ancora fornito indicazioni concrete in relazione ai temi cruciali della libertà religiosa e dei diritti fondamentali della persona: questioni da cui dipende in massima parte il dispotismo politico e il sottosviluppo socio-economico di quei Paesi

  45. Il CORANO limita il numero delle moglie a un massimo di 4 ed esisteva anche il matrimonio temporaneo. I matrimoni potevano essere sciolti per danno grave alla donna ( es. prima moglie non era contenta che il marito prenda una seconda moglie) Si potevano prendere fino a 4 mogli solo se si era giusti.

  46. La TUNISIA ha vietato la poligamia In Marocco la legge sullo Status prevede di poter sciogliere il matrimonio in caso di poligamia ma solo a determinate condizioni In Arabia Saudita le donne non possono guidare e devono portare il burka

  47. In molte costituzioni è stabilito che la sharia fonte di tutte le norme, in altre è fonte supplettiva

  48. In alcuni Paese islamici non sono accettate: • LA LIBERTA’ DI RELIGIONE • L’UGUAGLIANZA TRA UOMO E DONNA

  49. E’ un mondo giuridico fondato sulla religione che si evolve senza contraddirsi né negarsi. Il ripudio Lo scia di Persia nel 1958 ripudio’ la moglie Soraya perché non poteva avere figli. Nei paesi musulmani ul matrimonio può essere sciolto esclusivamente per volontà del marito. Tali paesi si stanno organizzando per permettere anche alle donne di sciogliere il matrimonio unilateralmente

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