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La tassazione dei fondi comuni di investimento LEZIONE 4

La tassazione dei fondi comuni di investimento LEZIONE 4. Tassazione internazionale delle società - PARTE II Clamep Economia della tassazione e della regolazione dei mercati finanziari-Clamfim 4 crediti – 30 ore 9.11.2009- 14.12.2009. Imposte e mercati finanziari.

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La tassazione dei fondi comuni di investimento LEZIONE 4

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Presentation Transcript


  1. La tassazione dei fondi comuni di investimentoLEZIONE 4 Tassazione internazionale delle società - PARTE II ClamepEconomia della tassazione e della regolazione dei mercati finanziari-Clamfim 4 crediti – 30 ore9.11.2009- 14.12.2009

  2. Imposte e mercati finanziari • Sono molteplici le imposte che possono influire sulla struttura e sull’evoluzione dei mercati: • Tassazione di dividendi, interessi, plusvalenze e prodotti derivati, interni ed esteri • Tassazione del risparmio gestito e di altri circuiti di intermediazione, considerata nei suoi tra aspetti fondamentali: raccolta, gestione, erogazione • Imposte sulle società, a cui sono solitamente assoggettate le banche e altre società di intermediazione • Forme di tassazione implicita: • Adempimenti fiscali • Regole amministrative • Imposte indirette e altri oneri specifici

  3. I fondi comuni di investimento • Specifica categoria di intermediari: organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) o organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.) • Le problematiche fiscali possono essere anche molto complesse: • il fondo può avere sede in un paese (X) • il sottoscrittore delle quote può risiedere in un altro paese in un altro paese (Y) • I titoli i cui è investito il patrimonio del fondo possono essere stati emessi in un paese ancora diverso (Z)

  4. Principio impositivo di indifferenza • Per essere neutrale, l’onere fiscale dovrebbe essere uguale nel caso di investimento diretto o tramite fondo • Pur ispirandosi a questo principio, i sistemi tributari concretamente adottati se ne scostano a volte e sono spesso resi complessi dal diverso trattamento riservato, anche nel caso di detenzione diretta dei titoli, in funzione delle diverse tipologie di redditi (dividendi, interessi e plusvalenze). • Due tipi di complessità: • Necessità di dover tenere conto della diversa natura dei redditi • Opportunità di differire il pagamento dell’imposta fino alla cessione o al riscatto della quota

  5. Principio di indifferenza per tipo di reddito • I rendimenti che affluiscono agli o.i.c.v.m. possono essere: • interessi, • dividendi • plusvalenze • Qualora fossero percepiti direttamente dai sottoscrittori, essi sarebbero sottoposti a regimi tributari fra di loro difformi. Solitamente: • i capital gains non sono tassati o sono tassati mitemente in capo alle persone fisiche, • per i dividendi esistono varie forme di integrazione fra imposta societaria e imposta personale, • gli interessi sono frequentemente sottoposti a regimi di prelievo alla fonte, talvolta differenziati in ragione dell'attività finanziaria che li genera.

  6. Principio di indifferenza per tipo di reddito • Se gli investimenti sono effettuati tramite l'intermediazione di un o.i.c.v.m. • o i rendimenti che ne derivano sono redistribuiti ai sottoscrittori come un tutto indifferenziato (un generico “provento”), ma viene meno il principio di indifferenza • o si distingue per tipo di reddito, ma a costo di complessità di rilievo diverso a seconda del reddito che si considera e degli obblighi di distribuzione del fondo. • Esempi: • Dividendi: se ci fosse credito ai dividendi, occorrerebbe riconoscerlo anche nel caso di intermediazione tramite fondo • Interessi o altri redditi con ritenuta alla fonte: se di imposta non vi sarebbero problemi, se d’acconto si, in quanto andrebbe riconosciuto il credito in capo al percettore dell’interesse • Plusvalenze: se vi fosse l’obbligo di distribuire, vi sarebbe probabilmente un diverso trattamento perché le plusvalenze su titoli detenuti direttamente sono solitamente tassate solo al momento della realizzazione.

  7. Timing della distribuzione e tax deferral • Se non c’è distribuzione, i proventi percepiti dal fondo vengono reinvestiti e il sottoscrittore beneficia dell’aumento nel valore della quota. • Nel caso di fondi a capitalizzazione pura la percezione effettiva di tali proventi da parte del sottoscrittore è rinviata al momento in cui rivende le quote di cui è proprietario, realizzando su di esse una plusvalenza. • Possibili vantaggi fiscali: • tax deferral • se anche altri redditi assumo la forma di plusvalenze, solitamente il regime fiscale è più favorevole • Il deferral non si verifica se vi sono ritenute alla fonte (regimi sostitutivi) al momento della percezione da parte del fondo

  8. Opzioni per principio di indifferenza • Tassazione per trasparenza: è come se il sottoscrittore delle quote del fondo ricevesse i proventi nello stesso periodo in cui li riceve il fondo. Ciò implica l'imputazione al sottoscrittore dei redditi dell'o.i.c.v.m. secondo un criterio "pro-rata", applicabile sia nel caso di organismi di pura accumulazione, sia nel caso in cui si abbia distribuzione, ma solo parziale (Belgio, Danimarca e Germania); • Tassazione dei redditi non distribuiti in capo all'o.i.c.v.m. (Austria, Italia, Portogallo, Svezia) con la stessa aliquota che si avrebbe nel caso di detenzione diretta • Possibilità di aggirare il problema con la previsione di un obbligo per gli organismi in esame di distribuire l'intero ammontare dei proventi (Regno Unito).

  9. Tassazione internazionale • Tre tipologie di problemi: • Tassazione dei non residenti che investono in fondi interni • Tassazione dei residenti che investono in fondi esteri • Tassazione dei proventi che i fondi interni ottengono investendo all’estero

  10. 1. Tassazione dei non residenti che investono in fondi interni • Se il paese A tassa allo stesso modo i residenti del paese B che investono in A direttamente o tramite un fondo comune si dice che non esistono “barriere all’uscita” nell’industria dei fondi comuni. • Il principio è rispettato nella maggior parte dei paesi (principio di indifferenza) con due eccezioni: • Per tipologia di reddito: per interessi di solito non sono previste ritenute su non residenti sia nel caso di investimento diretto, sia nel caso di investimento tramite fondo. I dividendi, diversamente dagli interessi, sono spesso assoggettati a ritenute alla fonte, quando distribuiti a non residenti. L’investimento tramite o.i.c.v.m estero può dar luogo a penalizzazione quando i proventi che esso distribuisce sono assimilati a dividendi, indipendentemente dal fatto che derivino da interessi, plusvalenze o dividendi. • Per il timing della tassazione. Nel caso di fondi ad accumulazione, analogamente a quanto si verifica nell’investimento puramente domestico, anche per i sottoscrittori non residenti l’investimento tramite fondi può consentire, se i proventi sono tassati solo al momento della distribuzione, il beneficio del tax deferral.

  11. Come sono tassati i non residenti che investono in fondi italiani? • Non vi è discriminazione con residenti • Vi è tassazione in capo al fondo (risultato netto della gestione) • Al momento della distribuzione o del riscatto della quota non vi è alcuna ritenuta; al contrario, ai non residenti è riconosciuto un rimborso di imposta pari al 15% dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo (ottenuti alla distribuzione o al momento del riscatto della quota). • Regime fiscale di particolare favore per i “fondi dedicati”: o.i.c.v.m. italiani le cui quote siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti. • Questi fondi non sono tassati sul risultato di gestione • I proventi da essi conseguiti che affluiscono ai non residenti sono quindi esenti da ogni tipo di imposta italiana.

  12. 2. Tassazione deiresidenti che investono in fondi esteri • Se il paese B tassa allo stesso modo un residenti sia che investa direttamente in A, sia che investa tramite un fondo comune con sede in A, si dice che non esistono “barriere all’entrata” nell’industria dei fondi comuni. • Il rispetto del principio di indifferenza all’entrata incontra due ostacoli: • Possibili ritenute di ingresso: sotto questo profilo non vi è generalmente discriminazione fra un investimento diretto o intermediato. In entrambi i casi, in assenza di agenti pagatori residenti, l’applicazione del prelievo è rimessa direttamente all’investitore in sede di dichiarazione annuale. Difficile l’accertamento in assenza di scambio di informazioni • Possibilità di tax deferral. Nei Paesi in cui il tax deferral non è consentito per i fondi di diritto interno (o lo è solo per le plusvalenze, perché su interessi e dividendi si hanno prelievi alla fonte, indipendenti quindi dalla distribuzione) i fondi esteri ad accumulazione (senza ritenute alla fonte) avrebbero un vantaggio competitivo.

  13. In parte come rimedio al problema del tax deferral, le discipline di diversi Paesi, prevedono un trattamento fiscale più oneroso per i sottoscrittori di fondi esteri rispetto a quelli nazionali. • La penalizzazione fiscale può assumere varie forme e discriminazioni che determinano indesiderate segmentazioni nel mercato degli o.i.c.v.m.: in alcuni casi esse comportano doppie o triple tassazioni, che si traducono o in un disincentivo all'investimento o in una canalizzazione verso alcune tipologie di fondi. • Tali segmentazioni costituiscono barriere significative alla creazione di un mercato europeo degli o.i.c.v.m. realmente integrato.

  14. Come sono tassati i residenti in Italia che investono in fondi esteri? • La riforma Visco interveniva sul problema del tax deferral prevedendo che la tassazione all’ingresso sui proventi dei fondi comuni esteri, che avviene secondo la stessa aliquota di prelievo dei fondi interni (12,5%), fosse corretta con l’equalizzatore, in modo tale da eliminare il beneficio della loro tassazione alla realizzazione anziché alla maturazione. • A seguito dell’abrogazione dell’equalizzatore i sottoscrittori residenti di fondi esteri godono pienamente del beneficio del tax deferral. • Forte discriminazione: i sottoscrittori di fondi nazionali sono tassati con un prelievo sostitutivo proporzionale su tutti i proventi, anche semplicemente maturati, mentre i proventi derivanti dalla partecipazione a o.i.c.v.m. esteri sono tassati in capo agli investitori residenti, solo all’atto della distribuzione o del realizzo. Decreto novembre 2008: passaggio a realizzazione??? (annuncio, ma …)

  15. 3. Tassazione dei proventi che i fondi interni ottengono investendo all’estero • Il principio di indifferenza richiede che un fondo che investe in un altro paese subisca la stessa tassazione che subirebbe un investitore diretto. • Esempio: • un fondo del paese A che investe in titoli nel paese C deve essere tassato nello stesso modo in cui è tassato un soggetto residente nel paese A che investe direttamente nel paese C. • Anche in questo caso vi sono due problemi: • Confronto fra tassazione nel caso di investimento diretto e fondo • Confronto fra tassazione non residente e fondo (il problema principale qui è che le convenzioni contro le doppie imposizioni spesso non contemplano i fondi)

  16. In generale: • se i fondi sono trasparenti, non godono del trattamento convenzionale, ma questo può essere richiesto dal sottoscrittore. Alcuni Stati (Irlanda, Regno Unito) prevedono la possibilità che sia il fondo estero a presentare la richiesta del trattamento convenzionale per conto di tutti i sottoscrittori aventi diritto. Ciò contribuisce a rendere questi paesi localizzazioni favorevoli per l’investimento da parte di o.i.c.v.m. esteri • se i fondi sono tassati nel loro paese, sono ugualmente generalmente esclusi dal trattamento convenzionale in quanto beneficiari di regimi preferenziali di tassazione.

  17. Come sono tassati i fondi esteri che investono in titoli italiani? • In Italia gli investitori istituzionali esteri (tra i quali i fondi) sono stati inseriti tra i soggetti non residenti che la normativa fiscale italiana esenta dal prelievo sugli interessi e sulle plusvalenze, indipendentemente dalla tassazione cui gli investitori medesimi sono soggetti nel Paese di insediamento (e quindi indipendentemente dal possesso dei requisiti formali generalmente richiesti dalle convenzioni). • Sotto questo profilo, quindi, l’Italia rappresenta oggi una delle localizzazioni ottimali per l’investimento obbligazionario da parte dei fondi esteri.

  18. La direttiva EUSD 2003/48/CE e i fondi • Ai fondi a distribuzione la direttiva si applica sempre. I fondi in questione sono considerati trasparenti, e gli adempimenti della direttiva riguardano esclusivamente la quota dei proventi distribuiti derivante dai pagamenti ricevuti dal fondo a titolo di interessi. Viene lasciata agli Stati membri la possibilità di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva i fondi a distribuzione per i quali la quota di patrimonio investito in strumenti che generano interessi non superi il 15%. Si tratta di un’opzione che, se esercitata da uno Stato membro, vincola anche gli altri Paesi rispetto ai fondi insediati in quello Stato. • Ai fondi a capitalizzazione, invece, la direttiva si applica solo se l’attivo patrimoniale del fondo è investito per oltre il 40% (25% dal 1 gennaio 2011) in strumenti di debito. Anche a tali fondi viene esteso l’approccio della trasparenza: lo scambio di informazioni (o la ritenuta nel caso dei Paesi esonerati per il periodo transitorio) deve riguardare la sola quota dei proventi derivante dagli interessi ricevuti dal fondo, come nel caso di proventi distribuiti. Le percentuali relative alla composizione dell’attivo patrimoniale del fondo vengono determinate sulla base della politica di investimento enunciata nel regolamento o nei documenti costitutivi degli organismi interessati. Solo in assenza di indicazioni specifiche si ha riguardo all’effettiva composizione dell’attivo. In mancanza di informazioni circa la composizione dell’attivo patrimoniale del fondo, però, tutti i proventi conseguiti vengono assimilati ad interessi e fatti rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva.

  19. La direttiva EUSD 2003/48/CE e i fondi • Potenziali problemi: • segmentazioni di mercato (ad alcuni problemi fanno fronte le proposte di modifica novembre 2008): • discriminazioni tra fondi basate sia sulla natura degli investimenti (prevalenza o meno di strumenti di debito), sia sulla tipologia dei sottoscrittori (dal momento che la direttiva riguarda ovviamente i soli sottoscrittori europei) • spinte alla ricomposizione dei patrimoni dei fondi (l’inclusione nella direttiva dei soli fondi a prevalenza obbligazionaria potrebbe indurre i gestori a costituire organismi che si attestino immediatamente al di sotto della soglia rilevante (40%) di investimenti in titoli di debito…) • incentivi alla sostituzione dell’investimento in fondi con altre forme di risparmio intermediato (polizze unit-linked, fondi pensione, ecc.) che, pur presentando caratteristiche analoghe in termini di composizione dei flussi reddituali, non sono ricompresi nella direttiva. • oneri amministrativi e costi di compliance legati all’adozione dell’approccio di trasparenza

  20. La società di gestione • La tassazione di tali società non si differenzia, solitamente, da quelle delle altre imprese della nazione di residenza. • Il trattamento privilegiato di tali società ha contribuito a determinare due poli di attrazione per l’industria del risparmio gestito all’interno della Ue: l’Irlanda e il Lussemburgo (vedi esempio). • Italia: Ires 27,5%, Irap 3,9%; dividendi dall’estero tassati solo per il 5% (direttiva madri-figlie)

  21. La società di gestione: un confronto

  22. Riferimenti bibliografici M.C. Guerra, • Lettura 9, La tassazione dei fondi comuni di investimento www.assogestioni.it

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