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“ Il Capitolato tipo si rinnova. La normativa che regola gli appalti dei servizi”

A cura di avv. D.Cavallo Dirigente Amministrativo Azienda Ospedaliera dei Colli “Monaldi-Cotugno-C.T.O.” - Napoli. 37° Congresso Nazionale ANMDO “Gestire il futuro in Sanità”. Bologna, 8-11 giugno 2011. “ Il Capitolato tipo si rinnova. La normativa che regola gli appalti dei servizi”.

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Presentation Transcript


  1. A cura di avv. D.Cavallo Dirigente Amministrativo Azienda Ospedaliera dei Colli “Monaldi-Cotugno-C.T.O.” - Napoli 37° Congresso Nazionale ANMDO “Gestire il futuro in Sanità”. Bologna, 8-11 giugno 2011 “Il Capitolato tipo si rinnova. La normativa che regola gli appalti dei servizi”

  2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. N.163/06 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (DPR 207/2010 in vigore dal 06 giugno) DISCIPLINA SPECIFICA DI SETTORE

  3. Unicità di disciplina nella fase esecutiva Sanificazione e Pulizia Tesoreria La gara d’appalto, nella fase di qualificazione delle imprese e nella fase di valutazione delle offerte tiene conto della diversa normativa che regolamenta lo specifico Servizio da affidare Smaltimento Rifiuti Assicurazioni Lavanolo Lavoro interinale Con l'entrata in vigore del Regolamento tutti gli Appalti dei Servizi saranno assoggettati ad una disciplina comune in relazione alla fase esecutiva del contratto Ticket mensa Vigilanza Pasti ai degenti Servizi manutentivi

  4. Buoni pasto e servizi di pulizia Per i seguenti servizi, il Regolamento prevede espressamente una disciplina particolare e, quindi, non derogabile, rispetto alle generali prescrizioni del Codice dei Contratti in relazione a: requisiti di ammissione e criteri di valutazione delle offerte Servizi Sost. Mensa ART. 294 Servizi di Pulizia ART.295

  5. Le nuove previsioni del Regolamento Esecutivoapprovato con il DPR 207/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010) UNO O PIU' SOGGETTI IN RELAZIONE ANCHE ALLE DIVERSE FASI PROCEDURALI Il direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: a) di interventi di importo superiore a € 500.000; b) di interventi di particolare importanza quali interventi di speciale complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero interventi caratterizzati dall’ utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

  6. Individuazione del Direttoredell’esecuzione(Ipotesi operative) Responsabile S.G.E.F. Tesoreria Assicurazioni Responsabile Ufficio Legale Vigilanza • Economato • Sistemi Informativi Lavoro Interinale Responsabile Servizi Infermieristici Ticket mensa Resp. S.G.R.U. Servizi manutentivi (app. elettromedicali, impianti, aree a verde) • Provv.to - Economato • S.I.C. • Ufficio Tecnico Sanificazione e Pulizia Smaltimento Rifiuti Lavanolo Pasti ai degenti • Direzione Medica di Presidio • Direzione Sanitaria Distrettuale

  7. Nomina di Assistenti e delega di attività del Direttore dell’esecuzione ART.300 co.3 In caso di contratti di particolare complessità, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti cui affida, per iscritto, alcune delle attività di competenza del direttore dell’esecuzione. ART.307 co.2: nei servizi sanitari quali, ad esempio, lavanolo, pulizia, pasti ai degenti, smaltimento rifiuti, potrebbe essere delegata ai Direttori di UOC l’attività di accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali al fine di procedere al pagamento della stessa ART.314: nei servizi non sanitari quali, ad esempio, la manutenzione della apparecchiature elettromedicali, è possibile attribuire l'incarico della verifica di conformità ad uno o più soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto.

  8. Il Direttore dell’esecuzione: Art.119 Codice dei Contratti DIRETTORE DELL’ESECUZIONE ASSICURA LA REGOLARE ESECUZIONE del contratto provvedendo al coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione. REDAZIONE DEL VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (FACOLTATIVO) ARTT.302-305

  9. Il Direttore dell’esecuzione: compiti e responsabilità VERIFICA DI CONFORMITA’ E CONTROLLI A CAMPIONE diretti a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. DISCIPLINA DETTAGLIATA artt.312-325 il Direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni nonche’ (per appalti sottosoglia) l’attestato di regolare esecuzione (entro i successivi 45 gg.) I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità’ e qualità’, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE -redazione di verbale di sospensione e ripresa- - In virtù di circostanze particolari dettagliando ragioni e imputabilità delle stesse - redazione di una variante in corso di esecuzione - per ragioni di pubblico interesse o necessità

  10. La verifica di conformità affidata al Direttore dell’esecuzione La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto (art.313) a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale; E’ obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione (con redazione di verbale da trasmettere entro 15 gg al RUP) b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

  11. Rapporti con il RUP Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione. Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Il direttore dell’esecuzione invia al RUP i verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto Il direttore dell’esecuzione invia al RUP i verbali di verifica di conformità in corso di esecuzione nonché le contestazioni opposte dall’esecutore Il direttore dell’esecuzione emette i certificati di verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione da trasmettere al RUP per la conferma

  12. Le varianti. ART.114 CODICE VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DUE TIPOLOGIE RINVIO AL REGOLAMENTO (art.310-311) ART. 76 CODICE VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA IL BANDO NE INDICA I REQUISITI MINIMI E LE MODALITA’ - IN ASSENZA NON SONO AMMESSE

  13. Le varianti in corso di esecuzione del contratto LE VARIANTI IN CORSO DI CONTRATTO SONO AMMESSE NEI SEGUENTI CASI TASSATIVI: NEI LIMITI DI 1/5 DEL CONTRATTO NEI LIMITI DEL 5% DEL CONTRATTO per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari se, in aumento o in diminuzione, risultano finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. per cause impreviste o imprevedibili per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene

  14. Prescrizioni da inserire nel Capitolato Speciale che disciplina l’affidamento dei servizi TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI COMPITI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E DEGLI ASSISTENTI NORME CSA (ELENCO TIPO) Legge 13 agosto 2010 , n. 136 -Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia- (La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 L.136/2010, si completa con l'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217) Art.1 - Oggetto e durata dell’appalto Art.2 - Termini per l’esecuzione Art.3 - Modifiche in corso di esecuzione. Penali e Risoluzione. Art.4 - Collaudo e verifica di conformità Art.5 - Pagamenti, fatturazione e interessi di mora. Revisione prezzi. Art.6 - Norme in materia di sicurezza e manodopera Art.7 - Garanzia definitiva e Polizza assicurativa. Art.8 – Disciplina del subappalto, cessione del contratto e dei crediti Art.9 - Responsabili del contratto Art.10 - Controversie Art.11 - Spese contrattuali, imposte e tasse Art.12 - Rinvio alla legislazione vigente Art.13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa. Art.14 - Dichiarazioni e norme finali

  15. L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO -SINTESI-

  16. Considerazioni finali. • Con l’entrata in vigore del Regolamento esecutivo, le procedure finalizzate all’affidamento degli appalti di servizi dovranno prevedere una netta distinzione tra Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto (e suoi Assistenti), con oneri e obblighi procedurali a carico di ciascuno di essi ben definiti dalla norma. • Al fine di evitare, quindi, l’insorgere di contenziosi con le imprese in occasione del verificarsi di inadempimenti contrattuali, occorre, in questa prima fase di applicazione delle richiamate disposizioni regolamentari, procedere ad una corretta e completa attività informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti (Dirigenza Medica, Direzioni Sanitarie, Strutture centrali) affinché ciascuno eserciti in maniera corretta il proprio ruolo nel corso dell’esecuzione del contratto senza creare dubbi o conflitti su competenze e relative responsabilità. • … Grazie per l’attenzione

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