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Modulo 1. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza

CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Modulo 1. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza.

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Modulo 1. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza

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  1. CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHIai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Modulo 1. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza

  2. MODULO 2. GESTIONALE– gestione ed organizzazione della sicurezza • I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi. • La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi. • La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori. • Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie). • I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. • Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione. • Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. • La gestione della documentazione tecnico amministrativa. • L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza

  3. Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi • Fase preliminare (raccolta documentazione). • Valutazione della documentazione. • Fase analitica (studio del ciclo e delle sostanze). • Sopralluogo. • Giudizio finale e stesura del documento di cui all’art. 28 del D.Lgs 81/08). R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

  4. Individuazione del tipo di attività. Numero dei dipendenti. Orari di lavoro. Turni. Ricostruzione del ciclo tecnologico. Raccolta delle schede tossicologiche delle sostanze usate (materie prime, materiale di consumo, prodotti finiti). Planimetrie. Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi Raccolta informazioni generali R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

  5. Individuazione del tipo di attività. Certificazioni C.E. di macchine, attrezzature e DPI. Agibilità locali. Denuncia impianto di messa a terra. Certificazione Prevenzione Incendi (eventuale). Registro Infortuni. Disposizioni aziendali. Organizzazione gerarchica. Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi Raccolta informazioni tecniche R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

  6. L’analisi delle informazioni consente di valutare se dal punto di vista burocratico/amministrativo, l’azienda è in linea con il rispetto delle norme vigenti.Si tratta, infatti, della base per poi poter procedere alla integrazione/produzione della documentazione mancante. Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

  7. FASE ANALITICA Studio del ciclo tecnologico. Analisi delle schede tossicologiche. Identificazione dei pericoli. Formulazione delle ipotesi di rischio. Identificazione delle priorità di intervento. Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi SOPRALLUOGO • Consente di verificare “ sul campo” la correttezza delle informazioni raccolte. • Deve coprire nel modo più completo possibile l’intera attività e analizzare eventuali situazioni anomale o difficilmente ripetibili. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

  8. Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi A seconda delle ipotesi di rischio formulate bisogna procedere a: • a) individuare i soggetti esposti; • b) suddividere gli stessi in GRUPPI OMOGENEI di rischio; • c) quantificare i tempi di esposizione. IL DOCUMENTO E’ necessario a questo punto procedere alla stesura di una relazione conclusiva che riporti i risultati dell’analisi condotta su tutte le situazioni di rischio, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

  9. 1 1 29 29 300 300 La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi INCIDENTE E INFORTUNIO MANCATO: evento dovuto a carenze organizzative, errori umani e causa fortuita che ha la potenzialità di condurre ad un infortunio o di provocare danni alle cose. Sin dal 1931 lo studioso H. W. Heinrich, oggi considerato uno dei padri della moderna scienza della previsione degli infortuni, teorizzò la nota “piramide della sicurezza” “Ad 1 infortunio mortale oppure a 29 infortuni gravi o minori, corrispondono 300 incidenti (senza infortunio) che non vengono registrati o analizzati “ R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_B

  10. Piramide di Heinrich Dalla corretta raccolta e stratificazione dei dati (es: 5 perché) si desume che all’origine (causa-radice) c’è sempre un’azione pericolosa per scarsa informazione- formazione, per distrazione, imprudenza, mancata conoscenza, attrezzature, mancato uso dpi, ecc…. Fase reattiva l’azione correttiva serve solo a evitare che il fatto si ripeta Fase preventiva l’azione correttiva, rimuovendo la causa, evita l’istaurarsi del pericolo n.b.: ogni “fascia” della piramide contiene anche i dati delle fasce soprastanti R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_B

  11. La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori Ecco perché, imparando a riconoscere e identificare le cause-radice e impegnandosi a rimuoverle e farle rimuovere, si ha una duratura azione preventiva e reale riduzione degli eventi infortunistici Molti sono i metodi di lavoro o le procedure che possono essere adottate per raccogliere, analizzare i dati degli eventi della Piramide di Heinrich perché gli stessi diventino input per le azioni correttive e di miglioramento continuo della sicurezza nei luoghi e nelle postazioni di lavoro (particolarmente l’ergonomia) mediante il coinvolgimento fattivo degli stessi lavoratori per le segnalazioni e i preposti per le segnalazioni e per le risoluzioni R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_C

  12. ..La valutazione dei rischi dell’azienda.. (ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i.)

  13. COS’E’ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI? Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza [Definizione come da D.Lgs. n. 81/08] E’ un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

  14. OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ad esempio: • Bonifica; • Prevenzione dei rischi professionali; • Informazione dei lavoratori; • Formazione professionale dei lavoratori; • ecc. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

  15. 3 DIVERSI MODI DI EFFETTUARE L’ADEMPIMENTO Il datore di lavoro può scegliere liberamente sulla base delle condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008: valutare tutti i rischi secondo criteri liberamente definiti dal datore di lavoro,che dovrà però esplicitarli come prevede l'articolo 28 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 valutare tutti i rischi utilizzando le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'art. 29 D.Lgs. n. 81/2008 valutare tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi*. * Attività a basso rischio…decreto che dovrà essere emanato in futuro. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

  16. IL DOCUMENTO Per stimare il rischio complessivo, vengono in genere utilizzati indicatori derivanti dalla combinazione della gravità del danno potenziale (lesioni, disturbi, patologie) con il livello di probabilità di accadimento del danno stesso, ad esempio… Entità del possibile danno: • lieve (lesione, patologia o disturbo di piccola entità, rapidamente reversibile); • modesta (lesione, patologia o disturbo di non particolare gravità e durata, generalmente reversibile); • grave (lesione o patologia particolarmente significativa, di lunga durata e/o irreversibile con postumi rilevanti). R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

  17. IL DOCUMENTO Probabilità: • improbabile • possibile • probabile STIMA DEL RISCHIO COMPLESSIVO(combinazione dei giudizi di gravità e probabilità) R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

  18. MISURE DI MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO A conclusione della valutazione, è necessario indicare le misure di miglioramento e mantenimento definite, nonché il programma per la loro attuazione. La scelta e la programmazione delle misure sono generalmente dettate dai criteri contenuti nell’art. 15 del D. Lgs. 81/08 (misure generali di tutela), facendo in particolare riferimento ai principi gerarchici della prevenzione in esso indicati. Vengono quindi, definite le periodicità dei piani degli interventi di miglioramento e controllo, del piano di formazione, nonché le procedure di attuazione e i responsabili per l’attuazione degli stessi. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

  19. Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Se ad oggi non sembra imposta l'adozione di un SGSL, tuttavia l'Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestionedel D. Lgs. 81/08 si preoccupa di normare i sistemi SGSL indicando quelli ritenuti conformi, (Linee guida UNI-INAIL SGSL del 28 settembre 2001 o British Standard OHSAS 18001:2007) definendone prioritariamente le caratteristiche. Leggendo quanto riportato nell'articolo 30 del D. Lgs. 81/08, si capisce che se l'Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, questa viene sollevata dalla responsabilità amministrativa in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro). Implementare un sistema SGSL testimonia concretamente e in modo oggettivo la volontà e lo sforzo organizzativo del datore di lavoro per prevenire in modo efficace gli incidenti sul lavoro. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  20. Art 30 Decreto 81/2008 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d. alle attività di sorveglianza sanitaria; e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f.  alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  21. Art 30 Decreto 81/2008 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  22. Art 30 Decreto 81/2008 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11. …..concludendo: questo modello organizzativo è un modello esimente e comporta anche l’effettività delle deleghe e l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro è attuato efficacemente R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  23. Implementare e mantenere attivo un Sistema di gestione della sicurezza consente di: • salvaguardare la salute del personale • accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; • condurre ogni funzione aziendale a gestire con responsabilità e competenza gli adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza; • garantire agli interlocutori maggiore affidabilità nella gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza dell'azienda, secondo un modello organizzativo riconosciuto a livello internazionale; • offrire garanzie oggettive alle eventuali responsabilità del top management aziendale a seguito di eventi dannosi; • monitorare continuamente la conformità legislativa (compliance); • limitare la probabilità di accadimento di eventi negativi, potenzialmente in grado di screditare l'immagine societaria, per l'impatto emotivo che può suscitare l'evento stesso in relazione alla elevata visibilità dell'azienda; R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  24. Implementare e mantenere attivo un Sistema di gestione della sicurezza consente di: • instaurare un rapporto di collaborazione con gli interlocutori interni ed esterni, pubblici o privati; • attuare un maggior controllo sui fornitori, selezionati e monitorati secondo procedure specifiche. …..inoltre. adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non sicurezza: indiretti perché riduce la probabilità di accadimento degli infortuni e i costi che ne conseguono diretti perché si può chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione dopo i primi due anni di attività (DM 12/12/2000, come modificato dal DM 3/12/2010) applicato ai sensi dell'ex art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi (MAT) R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  25. Modello 231 e Sistemi di Gestione certificati come strumenti di supporto e loro aree di integrazione SdG Qualità ISO 9001 SdG sicurez. informatica ISO 27001 Linee Guida UNI-INAIL SdG ex D.Lgs. 231/2001 SdG Sicurezza OHSAS 18001 SdG Ambiente ISO 14001 EMAS Certificazione Etica SA 8000 SdG Energia UNI CEI EN 16001 Rapporto sostenibilità ambientale Codice Etico o di condotta R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  26. Sistemi di Gestione come strumenti di supporto del modello 231 e loro aree di integrazione ISO 9001 (qualità) OHSAS 18001 (sicurezza) regolamenti volontari o requisiti contrattuali ISO 14001 (ambiente) SA 8000 (etica) Sistema di Gestione Integrato (SGI) B.S. PAS 99 R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  27. Sistemi di Gestione come strumenti di supporto del modello 231 e loro aree di integrazione Miglioramento continuo act Riesame direzione Qualità beni/servizi politica Sicurezza sul lavoro plan Protezione ambiente Controlli delle attività e misure correttive pianificazione Codice etico check Attività do R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  28. I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno standard internazionale per un sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. La norma OHSAS 18001: costituisce standard internazionale per il quale può esser rilasciata certificazione di conformità. Essa attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo e miglioramento continuo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. LG UNI-INAIL: In accordo con le Parti sociali, nonché con ISPESL e UNI, l'INAIL ha pubblicato le "Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro",  un valido aiuto per le imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza. Le stesse, di valore nazionale, hanno in comune con lo standard internazionale la filosofia di fondo, le logiche, il percorso ed in più la disponibilità di monografie di comparto produttivo. Possono anche essere utilizzata come “ponte” nel cammino di “avvicinamento” alla certificazione OHSAS 18001 R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  29. I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro I punti della norma OHSAS 18001 Come in tutti i Sistemi di Gestione. è evidente la necessità di formalismo cartacei e computerizzati ma l'uso di questi o di atri mezzi devono essere adatti al messaggio da comunicare e al pubblico per il quale è previsto, infatti è importante che la documentazione sia proporzionale al livello di complessità, ai pericoli, ai rischi associati e sia mantenuta al livello minimo necessario per efficacia ed efficienza". L’altro aspetto del formalismo riguarda le registrazioni che sono sempre necessarie per dare evidenza essenziale della conformità sia ai requisiti del sistema di gestione sia a quelli della norma. Come si potrà notare, i requisiti generali sono comuni con gli altri Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, ecc..) e, pertanto fortemente integrabili tra loro. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  30. I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 4.1 - Requisiti generali 4.2 – Politica 4.3.1 - Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e controlli 4.3.2 - Requisiti legali e altri 4.3.3 - Obiettivi e programmi 4.4.1 - Risorse, ruoli, responsabilità, posizioni, autorità 4.4.2 - Competenza, formazione e consapevolezza 4.4.3 - Consultazioni e comunicazione 4.4.4 – Documentazione 4.4.5 - Controllo dei documenti e dei dati 4.4.6 - Gestione (controlli) operativa 4.4.7 - Preparazione e risposta all'emergenza 4.5.1 - Misurazione delle prestazioni e sorveglianza 4.5.2 - Valutazione della conformità 4.5.3 - Infortuni, incidenti, non conformità ed azione correttiva 4.5.4 - Registrazioni e gestione delle registrazioni 4.5.5 - Audit (verifiche ispettive interne) 4.6 - Riesame della Direzione R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  31. Altri Sistemi di Gestione Aziendali SA 8000 (SA sta per Social Accountability) identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency) e volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa (CSR - corporate social responsibility). Questi sono: • il rispetto dei diritti umani, • il rispetto dei diritti dei lavoratori, • la tutela contro lo sfruttamento dei minori, • le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. La ISO 14001 fornisce i requisiti guida per l´implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA). è una Norma internazionale, a carattere volontario, che permette ad un´organizzazione di sviluppare una politica ambientale e di fissare che tengano conto sia delle prescrizioni legali sia degli aspetti ambientali significativi con il miglioramento continuo oltre al rispetto delle norme cogenti. La norma definisce in che modo deve essere implementato un SGA che, integrato con le altre esigenze di gestione, aiuti l´organizzazione stessa a raggiungere i propri obiettivi ambientali ed economici. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  32. Altri Sistemi di Gestione Aziendali Con la sigla ISO 9000 si identifica una serie di normative e linee guida sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), le quali definiscono i requisiti per la realizzazione, in una organizzazione, di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente. EN 16000, procedure di certificazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE), intesi come “la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere una politica energetica aziendale”. UNI CEI ISO/IEC 27001: (Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni) è una norma internazionale che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, ed include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  33. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 180001) si possono integrare perfettamente con quelli ambientali (ISO 14001 ed EMAS), dell'energia (UNI CEI EN 16001) e della qualità (ISO 9001), sia quando prendono vita contemporaneamente all'interno di un'organizzazione, sia se vengono introdotti in momenti diversi. Le norme che li definiscono, infatti, si basano su principi ispiratori comuni: - minimizzare i rischi per i lavoratori, l’ambiente e il contesto sociale; - migliorare la competitività aziendale; - creare un'immagine responsabile, credibile e affidabile sul mercato. Elementi di integrazione sono possibili anche tra questi sistemi di gestione e quello per la prevenzione degli incidenti rilevanti (previsto, per determinate aziende, dal D. Lgs. 334/99), sebbene la struttura in questo caso non sia completamente assimilabile, in quanto si fa riferimento a norme con finalità ed origini diverse. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  34. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO BS PAS 99 (Specification of common management system requirements as a framework for integration), lo standard redatto dal BSI (British Standard Institution) relativo all’integrazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente, la sicurezza, la responsabilità sociale. Questo modello utile all’integrazione dei suddetti sistemi, in quanto consente alle organizzazioni che decidono di adottarlo di: • avere un approccio finalizzato alla gestione del rischio; • ridurre i conflitti e le inefficienze tra i vari sistemi; • ottimizzare le risorse e le sinergie presenti nei differenti sistemi; • realizzare la semplificazione burocratica ed organizzativa per la loro implementazione e per il loro mantenimento; • porre la dovuta enfasi sui processi principali; • migliorare l’integrazione delle competenze; • eseguire audit interni ed esterni più efficienti ed efficaci; • migliorare l’efficienza gestionale intesa nella sua globalità. L'approccio di un sistema di gestione integrato mira dunque a strutturare un modello organizzativo complessivo che, soddisfacendo tutti i requisiti delle norme scelte come riferimento, semplifichi l'organizzazione del lavoro attraverso economie di scala e sinergie gestionali. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  35. WCM (World Class Manifacturing) Non è un sistema di gestione ma un metodo di lavoro che, laddove implementato, reca una serie di ricadute positive su tutti gli aspetti dell’organizzazione aziendali inclusa l’area della sicurezza dei lavoratori poiché • promuove i possibili margini di miglioramento • individua le fonti degli sprechi (anche i più nascosti) mediante il coinvolgimento e la motivazione di tutti i lavoratori che ritengono di parteciparvi (facendo squadra e sinergia) e che sono lì, nel quotidiano, dove gli uni e gli altri sono talvolta celati, non sempre visibili ai tecnici e spesso insospettabili. Questa metodica deriva dal Toyotismo che ha portato ai grandi risultati della Casa automobilistica ma può essere applicata, senza esclusione, in ogni organizzazione produttiva con gli adeguamenti “culturali” relativi allo specifico contesto. I lavoratori, singolarmente o in gruppo, propongono miglioramenti d’impegno differenziato (quick, standard o mayor kaizen) con una valutazione b/c (benefici/costi) di progetti realizzabili nei vari nei vari pillar tecnici. Un sistema premiante incentiva l’attività. I pillar gestionali sono invece di appannaggio dell’alta direzione e “facilitatori” di metodo. In stabilimento è previsto auding periodico e l’assegnazione di punteggio crescente in relazione al raggiungimento graduale di obiettivi prefissati (7 step) dai singoli leader dei pillar tecnici e gestionali. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  36. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  37. 2013 segnalazioni infortuni SAFETY ROAD MAP step 2 step 3 step 4 step 5 step 6 step 7 step 0 step 1 2017 Standard autonomi di sicurezza 2014 Contromisure ed estensione sulle aree simili 2015 Standard iniziali di sicurezza (lista di tutti i problemi) 2016-2 Ispezione autonoma (contromisure preventive contro i potenziali problemi) 2018 Piena implementazione del sistema di gestione della sicurezza 2016-1 Ispezione generale per la sicurezza (addestramento e formazione persone) 2012 Valutazione del posto di lavoro 2013 Analisi degli infortuni e della cause REACTIVE PREVENTIVE PROACTIVE R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  38. DASHBOARD Del perseguimento degli obiettivi aziendali, della corretta applicazione dei sistemi di gestione, del loro mantenimento, della loro efficacia e del conseguente miglioramento continuo, all’alta Direzione dello stabilimento occorre avere riscontro costante e sollecito mediante indicatori di performance (KPI) o di attività (KAI) misurabili e confrontabili nel tempo. Quadrante ENERGIA Quadrante sicurezza Quadrante AMBIENTE n° infortuni Produzione rifiuti Consumo EE Indice frequenza Consumi idrici Consumo combustibili n° ore formazione n° incidenti R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  39. GOVERNANCE E RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’ Responsabilità Sociale d’Impresa, ovvero la CSR (Corporate Social Responsibility, uno dei concetti fondanti dell’Agenda 21 = letteralmente: cose da fare nel 21 sec.), indica l’approccio volontario che un’azienda (particolarmente in quelle a proiezione sovranazionale e se comunque previsto nella propria corporate governante) adotta nella conduzione del proprio business quando, oltre a considerazioni di natura economica, include da un lato l’analisi e la valutazione degli impatti ambientali e sociali della propria attività e dall’altro tiene conto delle istanze dei portatori di interesse (stakeholders) nei confronti dell’impresa. Uno strumento idoneo a tale scopo è rappresentato dal Rapporto di Sostenibilità elaborato annualmente seguendo le linee guida del GRI (Global Reporting Initiative). R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  40. GOVERNANCE E RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’ Tra le altre, in questo documento destinato agli stakeholders, vengono illustrate le prestazioni aziendali (e la loro tendenza al miglioramento continuo) secondo le tre variabili tipiche della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. In particolare vengono raccolti i dati provenienti dai singoli stabilimenti in ordine ad esempio, a: • diminuzione incidenti sul lavoro; • diminuzione incidenti ambientali; • diminuzione emissioni di CO2; • aumento efficienza energetica; • diminuzione produzione di rifiuti; • aumento separazione e riciclo rifiuti; • diminuzione consumo risorse idriche; Il progredire nel percorso è dato dalla votazione espressa come “Livello di applicazione” delle linee guida GRI R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  41. DUE DILIGENCE SALUTE-SICUREZZA e AMBIENTE In preparazione di operazioni straordinarie, come fusioni, quotazioni in borsa o vendite, le aziende sono sottoposte a verifiche accurate da parte di esperti per stimarne correttamente il valore. La due diligence salute/sicurezza e ambiente serve ad evidenziare: • Rischi • Passività • Violazioni normative palesi o latenti in materia di sicurezza e ambiente Generalmente le attività di analisi riguardano i costi per la messa a norma di impianti, macchine e luoghi di lavoro nonché, sotto il profilo ambientale, per bonifiche, smaltimenti ecc.. L'importanza della due diligence salute-sicurezza e ambiente sta nella rilevanza economica dei risultati, che spesso incidono significativamente sul valore dell'azienda esaminata e della quale ci si deve poi far carico. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

  42. Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione Tornando all’art. 26 del testo Unico, occorre quindi individuare e prevenire i rischi di interferenza tra materiali e strumentazioni, il cui contatto potrebbe rivelarsi deleterio e pericoloso. È quindi una valutazione dei rischi, da scrivere, mostrare, e tener sempre presente. Il documento va allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. È responsabilità del committente, del titolare del potere decisionale o di spesa, ed è parte integrante del rapporto di lavoro con le ditte appaltatrici che devono utilizzarlo come punto di riferimento per la conoscenza della valutazione dei rischi, e prima di iniziare la lavorazione valutarlo e accettarlo e condividerlo all’interno della propria organizzazione. Sono esentati dalla stesura del modello DUVRI i servizi di natura intellettuale, le forniture di materiali o attrezzature, servizi di due giorni o meno, che non siano però in ambienti a rischio. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

  43. Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione TITOLO I – Principi comuni – Capo I - disposizioni generali 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto. da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 € - art. 55, comma 4, lett.d). R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

  44. Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione TITOLO I – Principi comuni – Capo I - disposizioni generali 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: …. Continua …. b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. (sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 € - art. 55, comma 4, lett. d) R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

  45. Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. (sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 € - art. 55, comma 4, lett. d) R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

  46. Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al co.2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. (per la sanzione vedasi l’articolo 18, comma 1, lettera p) R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

  47. Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

  48. Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullitàai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

  49. Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

  50. Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. (la violazione del comma 8 comporta per Datore di lavoro e Dirigente: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 € per ogni lavoratore – art. 55, co. 4, lett. m). R.S.P.P._Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

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