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I principi di revisione

I principi di revisione. I principi di revisione Principi generali Principi relativi al lavoro sul campo Principi relativi alla predisposizione della relazione Sono emanati dal CNDCEC Dall’ottobre 2002 recepiscono i principi internazionali di revisione (ISA) emanati in seno all’IFA

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I principi di revisione

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Presentation Transcript


  1. I principi di revisione

  2. I principi di revisione • Principi generali • Principi relativi al lavoro sul campo • Principi relativi alla predisposizione della relazione • Sono emanati dal CNDCEC • Dall’ottobre 2002 recepiscono i principi internazionali di • revisione (ISA) emanati in seno all’IFA • La CONSOB ha raccomandato come obbligatorio il ricorso ai Principi di Revisione per la revisione legale • Il D.L. 39 del 27 gennaio 2010 (art. 11) ha formalmente introdotto i Principi di Revisione internazionali nella revisione legale

  3. I principi di revisione • Principi generali: • La revisione deve essere effettuata da un soggetto o più soggetti dotati di adeguata formazione tecnica e conoscenze specifiche di un revisore. • In tutte le questioni relative a un incarico, il revisore o i revisori devono mantenere un’indipendenza nel loro atteggiamento mentale. • Deve essere esercitata un’adeguata diligenza professionale nella pianificazione e nello svolgimento del lavoro di revisione nonché nella predisposizione della relativa relazione.

  4. I principi di revisione • Principi relativi alla predisposizione della relazione di revisione: • La relazione di revisione dovrà affermare se il bilancio è conforme ai principi contabili generalmente accettati. • La relazione di revisione identificherà le circostanze in cui tali principi non sono stati rispettati con continuità nel periodo attuale rispetto al periodo precedente. • Le note esplicative al bilancio devono essere considerate ragionevolmente adeguate se non affermato diversamente nella relazione. • La relazione di revisione dovrà contenere o l’espressione di un’opinione riguardante il bilancio, considerato nel suo complesso, o un’affermazione riguardante il fatto che non è possibile esprimere un’opinione. Quando non può essere espressa un’opinione complessiva, dovrebbero esserne spiegate le ragioni. In tutti i casi in cui il nome di un revisore è associato al bilancio, la relazione dovrebbe contenere un’indicazione inequivocabile del carattere del lavoro svolto dal revisore, se esistente, e il grado di responsabilità che il revisore si sta assumendo.

  5. I principi di revisione • Principi relativi al lavoro sul campo: • Il lavoro deve essere adeguatamente pianificato e gli assistenti, se presenti, devono essere adeguatamente supervisionati. • Deve essere ottenuta una sufficiente comprensione del sistema di controllo interno ai fini di procedere alla pianificazione del lavoro e alla determinazione della natura, della tempistica e dell’ambito delle verifiche da svolgere. • Deve essere ottenuta evidenza sufficiente e adeguata attraverso l’ispezione, l’osservazione, le indagini e le conferme per poter avere una base ragionevole su cui fondare un’opinione riguardante il bilancio sottoposto a revisione.

  6. I principi di revisione • I principi di revisione italiani (approvati da Consob con delibera 13809 del 30 ottobre 2002 e successive modifiche) si basano essenzialmente sul contenuto dei principi di revisione internazionali • ISA – International Standards on Auditing • Prassi e policies delle società di revisione • Principi di revisione Italiani

  7. I principi di revisione • I principi di revisione si articolano in tre gruppi • Norme etico – professionali, dove vengono affrontati i temi dell’indipendenza, della competenza professionale, della diligenza e responsabilità del revisore. • Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile, dove vengono disciplinate le fasi preliminari allo svolgimento del lavoro, le procedure di verifica da svolgere e la documentazione del lavoro svolto. • Norme relative all’espressione del giudizio

  8. Le responsabilità del revisore contabile (200 – 260) • PR 001 Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio • PR 002 Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 39/2010 (aprile 2011) • 100 Principi sull’indipendenza del revisore • 200 Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio • 220 Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile • 230 La documentazione del lavoro • 240 La responsabilità del Revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio • 250 Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti • 260 Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance

  9. Le norme tecniche di svolgimento del lavoro • 300 - Pianificazione della revisione contabile del bilancio • 315 - La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi • 320 - Il concetto di significatività nella revisione • 330 - Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati • 402 - Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi • 500 - Gli elementi probativi della revisione • 501 - Gli elementi probativi - considerazioni addizionali per casi specifici • 505 - Le conferme esterne • 510 - La verifica dei saldi d’apertura a seguito dell’assunzione di un nuovo incarico • 520 - Le procedure di analisi comparativa

  10. Le norme tecniche di svolgimento del lavoro • 530 - Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare • 540 - La revisione delle stime contabili • 545 - La revisione delle misurazioni del FAIR VALUE e della relativa informativa • 550 - Le parti correlate • 560 - Eventi successivi • 570 - Continuità aziendale • 580 - Le attestazioni della direzione • 600 - L'utilizzo del lavoro di altri revisori • 610 - L’utilizzo del lavoro di revisione interna • 620 - L’utilizzo del lavoro dell’esperto • 1005 - Considerazioni sulla revisione delle imprese minori • 1006 - Principio sulla revisione dei bilanci delle banche

  11. Le norme relative all’espressione del giudizio • … ad oggi non sono state ancora approvate le versioni italiane dei seguenti principi internazionali relativi a questo aspetto: • ISA 700 - The Independent Auditor's Report on a Complete Set of General Purpose Financial Statements • ISA 701 - Modifications to the Independent Auditor's Report • ISA 710 - Comparatives • ISA 720 - Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements

  12. Altri principi internazionali • Esistono poi altri principi contabili che regolamentano gli incarichi speciali assunti dal revisore, per i quali non esiste una corrispondente versione italiana, ma che comunque rappresentano il riferimento per lo svolgimento di detti incarichi: • ISA 800 - The Independent Auditor's Report on Special Purpose Audit Engagements • ISA 810 - The Examination of Prospective Financial Information • ISA 910 - Engagements to Review Financial Statements • ISA 920 - Engagements to Perform Agreed-upon Procedures Regarding Financial Information • ISA 930 - Engagements to Compile Financial Information

  13. Le responsabilità del revisore contabile (200 – 260) • I primi 6 principi si occupano degli aspetti connessi alle RESPONSABILITA’ del revisore contabile. In particolare, la responsabilità del revisore è definita attraverso i seguenti punti, descritti peraltro in altrettanti principi di revisione: • 200 Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio • 220 Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile • 230 La documentazione del lavoro • 240 La responsabilità del Revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio • 250 Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti • 260 Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance

  14. Principio 200: obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio • L'obiettivo della revisione contabile “è di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione”. • L’obiettivo definisce l’attività di revisione: • Acquisizione elementi necessari … • Valutazione del bilancio in tutti aspetti significativi … • Analisi conformità alle disposizioni … • Espressione di un giudizio professionale … • Sebbene il giudizio del revisore incida sulla valutazione dell’attendibilità del bilancio, tale giudizio non rappresenta una garanzia del futuro funzionamento dell’impresa né che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente

  15. Principio 200: obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio (2) • Principi generali a cui il revisore deve attenersi • Indipendenza • Integrità • Obiettività • Competenza e diligenza • Riservatezza • Professionalità • Rispetto dei principi tecnici

  16. Principio 200: obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio (3) • Il revisore deve operare in conformità: • alle norme di legge • ai principi generali di revisione • e, ove applicabili, alle raccomandazioni Consob • alle norme etico professionali • l’attività di revisione deve essere svolta con scetticismo professionale, cioè effettuando una valutazione critica interrogandosi sulla validità degli elementi probativi acquisiti e prestando particolare attenzione a quegli elementi probativi che contraddicono o mettono in discussione l’attendibilità della documentazione esaminata o delle attestazioni della direzione. • Un atteggiamento di scetticismo professionale deve essere mantenuto nel corso dell’intero processo di revisione …

  17. Principio 200: obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio (4) • Indipendenza: posizione di indipendenza formale e sostanziale • Competenza e diligenza: adeguato livello di competenza professionale specifica e svolgere la propria attività di revisione con diligenza professionale • Riservatezza: il revisore non può divulgare notizie riservate • Responsabilità legale: responsabilità, civile e penale, stabilita dalla legge. • Rapporti tra revisori: il rapporto deve essere improntato su basi di correttezza e collaborazione • Compenso del revisore: compenso adeguato all’incarico svolto • Utilizzazione delle prestazioni professionali di altri revisori: il revisore può utilizzare le prestazioni professionali di altri revisori nei limiti stabiliti

  18. Indipendenza • Indipendenza (si veda anche Documento n. 100) • La norma etica sull’indipendenza prevede che il revisore contabile sia in una posizione di indipendenza formale e sostanziale nello svolgimento dell’incarico di revisione. L’indipendenza si articola, quindi, in indipendenza legale e professionale: • L’indipendenza legale consiste nell’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi di legge o di regolamento. • L’indipendenza professionale consiste nell’atteggiamento mentale indipendente nei confronti del cliente che il revisore e i suoi collaboratori devono assumere e mantenere costantemente nel corso dello svolgimento dell’incarico. • Il revisore e i suoi collaboratori devono svolgere il loro incarico con integrità e obiettività e nell’assenza di qualsiasi interesse che essi possano avere, direttamente o indirettamente, con l’azienda che ha dato l’incarico, con l’azienda il cui bilancio è oggetto di revisione (se diversa), i relativi soci, amministratori e direzioni generali.

  19. Indipendenza (2) • Nuovo documento “Principi di indipendenza del revisore” adottato da CONSOB con delibera del 5 ottobre 2005 • Minacce e rischi per l’indipendenza • Interesse personale: per esempio un interesse finanziario diretto o indiretto nei confronti del soggetto sottoposto a revisione, un'eccessiva dipendenza dai corrispettivi versati dal soggetto sottoposto a revisione per servizi di Revisione e non, l’esistenza di onorari arretrati; • Auto-riesame: si verifica quando il Revisore si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua Rete hanno contribuito a determinare; • Prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte;

  20. Indipendenza (3) • Confidenzialità: eccessiva fiducia e insufficiente verifica obiettiva (ad esempio sia nel caso di rapporti familiari, sia di rapporti troppo protratti e troppo stretti con il personale del Soggetto Sottoposto a Revisione). • Intimidazione: possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza del Soggetto Sottoposto a Revisione o in seguito a comportamenti aggressivi e minacciosi dello stesso nei confronti del Revisore.

  21. Indipendenza (4) • Aspetti che possono minare l’indipendenza del revisore • Interesse finanziario (titoli) • Relazioni d’affari • Rapporti di dipendenza o collaborazione • Funzioni direttive e di controllo • Rapporti familiari e personali • Prestazioni di non audit services (alcune attività di consulenza esplicitamente escluse: predisposizione del bilancio, progettazione e realizzazione di sistemi informativi, valutazioni, IA, ricerche del personale) • Compensi (success fees, dipendenza finanziaria, corrispettivi arretrati, • Cause in corso • Durata dell’incarico e familiarità • È rilevante la percezione dei terzi e non solo il rispetto dei vincoli formali

  22. Indipendenza – le modifiche del TUF a seguito della Riforma del Risparmio • 1- ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l’incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo: • a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; • b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; • c) servizi di valutazione e stima ed emissioni di pareri pro veritate; • d)servizi attuariali; • e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; • f) consulenze e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale • g) intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari di investimento; • h) prestazione di difesa giudiziale; • i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n.84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

  23. Indipendenza – le modifiche del TUF a seguito della Riforma del Risparmio • Nuovo articolo 160 del TUF, comma 1-quater • 1- quarter. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, ne questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sette esercizi, non potrà assumere ne continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni.

  24. Indipendenza – le modifiche del TUF a seguito della Riforma del Risparmio • Nuovo articolo 160 del TUF, comma 1-quinquies • 1- quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società con funzione di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l’incarico di revisione e delle società ad essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella società che ha conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, ne possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all’art. 93.

  25. Principio 200 – ulteriori concetti • Ampiezza del lavoro di revisione: l’insieme delle procedure di revisione che sono ritenute necessarie nelle varie circostanze per conseguire gli obiettivi della revisione. • Ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi e non una sicurezza assoluta a causa delle limitazioni intrinseche nel processo di revisione che influenzano la capacità del revisore di individuare errori significativi. Tali limitazioni possono derivare da fattori quali: • l’utilizzo di verifiche a campione; • le limitazioni intrinseche in qualunque controllo interno; • la natura persuasiva piuttosto che conclusiva di molti elementi probativi; • presenza di elementi di valutazione soggettivi.

  26. Principio 200 – ulteriori concetti • Rischio di revisione e significatività • Responsabilità del bilancio: mentre il revisore è responsabile della formazione e dell’espressione del giudizio professionale sul bilancio, gli amministratori della società sono responsabili della redazione e della presentazione del bilancio in conformità al quadro normativo di riferimento. La revisione contabile del bilancio non solleva gli amministratori dalle loro responsabilità.

  27. Principio 220 – Il controllo di qualità • Obiettivi di qualità di una società di revisione: • Requisiti professionali: il personale della società di revisione deve attenersi ai principi di indipendenza, integrità, obiettività, riservatezza e professionalità. • Preparazione e competenza • Assegnazione degli incarichi a personale di adeguato livello • Direzione, supervisione e riesame del lavoro • Consultazione su problematiche complesse • Accettazione e mantenimento della clientela: la società di revisione deve valutare ogni cliente potenziale prima di accettarne gli incarichi (indipendenza e competenza del revisore e integrità della direzione del cliente) • Monitoraggio: La società di revisione deve accertare, con controlli assidui, l’adeguatezza e l’efficacia operativa delle proprie direttive e procedure per il controllo della qualità.

  28. Principio 230 – La documentazione • Forma e contenuto delle carte di lavoro: Il revisore deve predisporre carte di lavoro che siano sufficientemente complete e dettagliate per permettere una comprensione globale della revisione. • Contenuti minimi richiesti • Pianificazione del lavoro • Natura del lavoro • Tempistica ed estensione delle procedure di revisione svolte e sui relativi esiti • Conclusioni formulate • Considerazioni del revisore su tutti gli aspetti significativi

  29. Principio 230 – La documentazione (2) • Ciascun foglio di lavoro deve includere: • Indicazione degli obiettivi di revisione coperti dal test • La fonte di selezione del documento • Il criterio seguito nella selezione del campione • Il lavoro di verifica svolto • I commenti e le conclusioni ad ogni verifica di revisione svolta • Tutti gli estremi che permettano la corretta identificazione della documentazione analizzata • OBIETTIVO  RIPETIBILITA’ DEL TEST DA PARTE DI UN TERZO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO RAGGIUNGENDO LE MEDESIME CONCLUSIONI • Riservatezza, sicurezza, conservazione e proprietà delle carte di lavoro

  30. Principio 230 – La documentazione (3) • Come sono organizzate le carte di lavoro: • carte di lavoro ad uso pluriennale: raccolta sistematica di documenti riguardanti informazioni che hanno o possono avere una rilevanza anche nello svolgimento dei successivi lavori di revisione. • carte di lavoro ad uso corrente: raccolta sistematica di documenti riguardanti informazioni di rilevanza specifica per il bilancio oggetto di revisione.

  31. Contenuto delle carte di lavoro pluriennali (cd Permanent Files) • Dati storici di base: • Atto costitutivo e statuto vigente. • Certificato di iscrizione al Tribunale, alla Camera di Commercio, ecc. • Organigramma dell'azienda. • Breve cronistoria dell'azienda e dello sviluppo della attività. • Elenco degli uffici, stabilimenti, filiali dell'azienda. • Elenco delle società controllate e collegate. • Copia o estratto dei verbali delle assemblee dei soci, dei consigli di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale che contengano argomenti di interesse pluriennale. • Elenco dei principali soci desunto dal libro soci. • Elenco dei libri sociali e date di vidimazione. • Documentazione della quotazione o richiesta di quotazione alle Borse Valori. • Copia delle più recenti relazioni sulla gestione redatte dagli amministratori

  32. Contenuto delle carte di lavoro pluriennali (cd Permanent Files) (2) • Contratti ed accordi: • Contratti di lavoro. • Contratti significativi relativi ad acquisti o vendite di prodotti o di immobilizzazioni. • Regolamenti di emissioni obbligazionarie. • Contratti di mutui e prestiti. • Contratti di affitto, locazione e leasing. • Contratti di agenzia. • Fondi pensione aziendali

  33. Contenuto delle carte di lavoro pluriennali (cd Permanent Files) (3) • Informazioni sui sistemi contabile e di controllo interno e sui principi contabili adottati: • Copia del manuale contabile della società o note sostitutive redatte dal revisore. • Copia del piano dei conti. • Indicazioni dei principi contabili adottati. • Lettere e note del revisore su importanti decisioni circa l'adozione di principi contabili. • Copia dei manuali e dei programmi di revisione interna. • Elenco delle persone con poteri e limiti di firma. • Raccolta della modulistica utilizzata dalla società rilevante ai fini della revisione. • Descrizione dei sistemi contabile e di controllo interno dei vari settori aziendali per mezzo di note o diagrammi di flusso.

  34. Contenuto delle carte di lavoro pluriennali (cd Permanent Files) (4) • Informazioni sulle componenti storiche del bilancio: • Formazione delle immobilizzazioni tecniche e dei relativi fondi di ammortamento. • Formazione delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi ammortamenti. • Dati storici per la valutazione a LIFO delle rimanenze di magazzino. • Movimenti dei fondi svalutazione e dei fondi rischi e oneri. • Composizione dei debiti a medio-lungo termine. • Movimenti dei conti di capitale. • Elenco delle restrizioni alla disponibilità delle riserve di capitale o di utile. • Elenco delle partecipazioni dirette ed indirette. • Elenco delle garanzie prestate e ricevute.

  35. Contenuto delle carte di lavoro pluriennali (cd Permanent Files) (5) • Informazioni di carattere tributario: • Riassunto della posizione fiscale. • Copia delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni IVA e di altri rilevanti adempimenti tributari. • Copia degli accertamenti degli eventuali ricorsi e delle decisioni intervenute. • Copia dei certificati relativi alle definizioni delle imposte e tasse. • Elenco dei libri obbligatori agli effetti fiscali e date di vidimazione. • Pareri dei consulenti tributari. • Copia dei verbali di verifiche tributarie. • Documentazione delle eventuali agevolazioni.

  36. Principio 240 – Le frodi • Anche se il termine "frode" rappresenta, da un punto di vista giuridico, un concetto più ampio, il revisore è interessato a quelle frodi che comportano la presenza di errori significativi in bilancio. • Errori in bilancio possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali. Ciò che distingue le due categorie di errori è l’intenzionalità o meno dell’atto che determina errori in bilancio. • Un errore dovuto a frodi è originato da un atto intenzionale, dolosamente posto in essere, al fine di ottenere un vantaggio ingiusto o illecito. • Due tipi di errori dovuti a frodi rilevanti per il revisore: • falsa informativa economico-finanziaria • e appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa.

  37. Principio 240 – Le frodi • La falsa informativa economico-finanziaria: • manipolazioni, falsificazioni (incluse le contraffazioni) o alterazioni delle scritture contabili, ovvero della relativa documentazione di supporto utilizzata nella redazione del bilancio; • rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali nei bilanci di fatti, operazioni o altre informazioni significative; • applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili agli importi, alle classificazioni delle voci, alle modalità di rappresentazione e all'informativa in bilancio.

  38. Principio 240 – Le frodi • Alcune delle tecniche possibili per alterare l’informativa: • la registrazione di scritture contabili fittizie, in particolare in prossimità della fine di un periodo contabile, al fine di alterare i risultati operativi o di raggiungere altri obiettivi; • l’indebita modifica delle assunzioni e delle valutazioni utilizzate per le stime di bilancio; • l’omessa, anticipata o ritardata rilevazione in bilancio di fatti o operazioni che sono avvenuti nel periodo di riferimento; • l’occultamento o la non adeguata rappresentazione di fatti che possono influenzare i valori contabilizzati nel bilancio; • la realizzazione di operazioni complesse strutturate al fine di fornire una rappresentazione distorta della posizione e della performance economico-finanziaria dell’impresa; • l’alterazione delle registrazioni contabili e dei termini e condizioni contrattuali relativi ad operazioni significative ed inusuali.

  39. Principio 240 – Le frodi • L’appropriazione illecita di beni e attività comporta la sottrazione di beni dell'impresa ed è spesso commessa da dipendenti per valori relativamente piccoli e non significativi. • L’appropriazione indebita dei beni è spesso accompagnata da registrazioni contabili o da altra documentazione falsa o fuorviante, al fine di dissimulare la sottrazione di beni e attività o il fatto che tali beni e attività siano stati impegnati come garanzie senza la necessaria autorizzazione.

  40. Principio 240 – Le frodi • Diverse modalità: • la distrazione di incassi (per esempio, appropriandosi di incassi da clienti o dirottando su conti personali incassi a fronte di crediti già stralciati); • il furto di beni materiali o di proprietà intellettuali (per esempio sottraendo merci di magazzino per uso personale o per rivenderle, appropriandosi di scarti di produzione per rivenderli o accordandosi con un concorrente per rivelare informazioni tecnologiche riservate dietro pagamento); • pagamenti da parte dell’impresa per beni e servizi non ricevuti (per esempio pagamenti a fornitori inesistenti, tangenti pagate dai fornitori ai responsabili degli acquisti in cambio di prezzi gonfiati, pagamenti a dipendenti inesistenti); • l’utilizzo dei beni e delle attività dell’impresa per finalità personali (per esempio come garanzia di un prestito personale o di un prestito ad una parte correlata).

  41. Principio 240 – Le frodi • La frode presuppone un incentivo o una pressione per commetterla, la percezione di un’occasione per perpetrarla, e la possibilità di giustificare l’atto.

  42. Principio 240 – Le frodi • La responsabilità principale in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi compete alla direzione ed ai responsabili delle attività di governance. • L’obiettivo della revisione contabile è quello di consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione economico-finanziaria applicabile. A causa dei limiti intrinseci all’attività di revisione contabile vi è un inevitabile rischio residuo che alcuni errori significativi presenti nel bilancio non siano individuati anche se la revisione è stata correttamente pianificata e svolta in conformità ai Principi di Revisione. • Il rischio di non identificare un errore significativo derivante da frodi è maggiore rispetto a quello di non rilevare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali in quanto le frodi possono essere accompagnate da schemi organizzativi sofisticati e attentamente progettati al fine di occultarle…

  43. Principio 240 – Le frodi • La successiva scoperta nel bilancio di un errore significativo dovuto a frodi non indica di per sé che la revisione contabile non sia stata svolta secondo i principi di revisione. • Quali sono tuttavia i compiti del revisore secondo il Principio 240? • Utilizzare lo scetticismo professionale lungo tutto il processo di revisione, mantenendo un approccio dubitativo e una valutazione critica degli elementi probativi acquisiti. • Discussione tra i membri del team di revisione circa la possibilità che il bilancio dell’impresa possa contenere errori significativi dovuti a frodi. • Indagini e comprensione della supervisione esercitata dai responsabili delle attività di governance sulla possibilità che esista un rischio di frode (Fraud assessment programs and controls)

  44. Principio 240 – Le frodi • Individuare e considerare la presenza di fattori di rischio di frodi in termini di incentivi o opportunità/occasioni, ad esempio: • la necessità di soddisfare le aspettative di terzi per ottenere la ricapitalizzazione dell’impresa può spingere a commettere una frode; • il riconoscimento di premi significativi legati al raggiungimento di risultati economici non realistici può rappresentare un incentivo a commettere frodi; • un ambiente di controllo non efficace può fornire un’occasione per la realizzazione di frodi. • Tenere in considerazione l’emergere di relazioni inusuali ed inattese tra grandezze contabili e non contabili nel corso della revisione. • Valutare il rischio di frode alla luce di quanto sopra

  45. Principio 240 – Le frodi • Le possibili risposte da dare in presenza di rischio di frode rilevante: • Assegnare all’incarico persone maggiormente esperte; • Introdurre elementi di imprevedibilità nella natura e nella tempistica di svolgimento delle procedure di revisione • Procedure specifiche: • Scritture contabili e le rettifiche • Stime contabili • Operazioni significative e inusuali e relativa motivazione economica • …

  46. La responsabilità del revisore • Responsabilità in sede civile • Presupposto della negligenza professionale = mancata applicazione dei principi di revisione • Obbligazione di mezzi (svolgimento delle procedure di revisione ed espressione del giudizio) e non obbligazione di risultato (interesse del committente) • Obbligo di risarcire il danno • Frodi: non è compito del revisore, ma … • Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale • Significatività dell’errore (legge 61 del 2002 sul falso in bilancio) • Responsabilità penale  reato di false comunicazioni sociali (art 2621 del codice civile): • Esposizione di fatti non rispondenti al vero • Omissione di informazioni imposte dalla legge • Non punibilità entro certe soglie (5% del risultato e 1% del patrimonio) • Vigilanza della CONSOB (sospensione e cancellazione, …)

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