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La sospensione della prestazione di lavoro

La sospensione della prestazione di lavoro. prof. avv. Riccardo Del Punta (Università di Firenze). La sospensione. Sospensione del lavoro, non del rapporto Ambiguità della categoria della sospensione, sullo sfondo degli interrogativi sulla “causa” del contratto di lavoro

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La sospensione della prestazione di lavoro

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Presentation Transcript


  1. La sospensione della prestazione di lavoro prof. avv. Riccardo Del Punta (Università di Firenze)

  2. La sospensione Sospensione del lavoro, non del rapporto Ambiguità della categoria della sospensione, sullo sfondo degli interrogativi sulla “causa” del contratto di lavoro E’ ancora giustificato il ricorso all’impossibilità sopravvenuta della prestazione? Sospensioni vecchie e nuove: dalla necessità alla libertà (v., se vuoi, R. Del Punta, La sospensione della prestazione di lavoro, in A. Vallebona, a cura di, I contratti di lavoro, I, Trattato Rescigno – Gabrielli, UTET, Torino, 2009, 813 ss.)

  3. Le ipotesi legali di sospensioneper motivi inerenti al lavoratore Malattia e infortunio Maternità e paternità Richiamo alle armi Aspettative e permessi per attività sindacale o per svolgimento di funzioni pubbliche elettive Permessi per motivi elettorali Permessi per motivi di studio Congedi formativi ex artt.5 e 6, l. n. 53/2000 Congedi per motivi personali ex art.4, l. n. 53/2000 Congedi per figli o familiari con handicap grave Riposi giornalieri per donatori di sangue e permessi per donatori di midollo osseo Aspettativa per fare volontariato nei paesi in via di sviluppo Un riordino normativo in vista (art. 23, l. n. 183/2010)

  4. Eventi sospensivi: unoschema di lettura Definizione dell’evento Accertamento dell’evento (comunicazione, certificazione, controllo) Disciplina (I): diritto del lavoratore alla conservazione del posto e/o divieto di licenziamento; (II): trattamento economico/previdenziale e regime dell’anzianità di servizio; (III): persistenza di obblighi inerenti al rapporto di lavoro (es. obbligo di fedeltà e doveri di correttezza) (IV): altri istituti (es. nella maternità e paternità)

  5. Il gioco delle fonti Prevalenza della fonte contrattuale nella disciplina della malattia e dell’infortunio (salvo che per i profili previdenziali, riservati alla legge) Ruolo cruciale della giurisprudenza, peraltro con indirizzi relativamente stabili, al netto delle varietà dei casi di specie Dominio della fonte legale nella disciplina della maternità e paternità

  6. Malattia e infortunio Le fonti legislative: - art. 32 Cost. • art. 2110 c.c. • art. 53, d.P.R. n. 1124/1965 • art. 5, l. n. 300/1970 • art. 2, l. n. 33/1980 • art. 5, l. n. 638/1983 • artt. 55-septies e 55-octies, d.lgs. (TU) n. 165/2001 (modif. da d.lgs. n. 150/2009) • artt. 41-42, d.lgs. n. 81/2008 • art. 71, c.1, l. n. 133/2008 • artt. 23-25, l. n. 183/2010

  7. Malattia e infortunio Nozioni di malattia e di infortunio Comunicazione e certificazione della malattia (in particolare: la certificazione on line) Controllo della malattia: • valutazione datoriale della certificazione medica e della condotta del lavoratore malato • le fasce orarie di reperibilità Regime del comporto: diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento Trattamento economico/previdenziale (in particolare: le misure contro l’assenteismo)

  8. Malattia e infortunio: le nozioni Malattia come incapacità temporanea (fisica o psichica) al lavoro (cfr. art. 2, c. 1, l. n. 33/1980: “nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa”) Esigenze terapeutiche, cure idrotermali (art. 16, l. n. 412/1991), tossicodipendenza (art. 124, d.P.R. n. 309/1990). Malattia e infortunio: comuni e professionali Malattia e inidoneità al lavoro Malattia avente effetto sospensivo delle ferie (principio sospensivo affermato da Corte cost. n. 616/1987 e ribadito da CGUE, 10 settembre 2009, C-277/08)

  9. Comunicazione e certificazione della malattiaLavoro privato Gli obblighi di comunicazione e certificazione della malattia nei confronti del datore di lavoro sono previsti dai CCNL; nei riguardi dell’INPS, dall’art. 2, c. 2, legge n.33/1980 Denuncia obbligatoria per infortunio sul lavoro (entro 2 giorni dalla notizia) e malattia professionale (entro 6 giorni dalla comunicazione del lavoratore al datore di lavoro): art. 53, d.P.R. n. 1124/1965 Il contenuto della certificazione e dell’attestato di malattia L’omessa indicazione dell’indirizzo di reperibilità, ove diverso da quello abituale, comporta la perdita dell’indennità di malattia INPS qualora impedisca la visita di controllo I casi di omesso o ritardato invio del certificato e di invio di un certificato inattendibile o di un certificato falso Le conseguenze sanzionatorie in caso di assenza non certificata: retributive e/o disciplinari; licenziamento per giusta causa in caso di certificato falso

  10. Comunicazione e certificazione della malattiaLavoro pubblico Gli obblighi di comunicazione (immediata) e di certificazione della malattia (entro 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza, tramite un qualunque medico) sono previsti dai CCNL di comparto Su essi si è innestato l’art. 55-septies, c. 1,TU n. 165/2001 (ma v. già l’art. 71, c. 2, l. n. 133/2008): nelle malattie oltre 10 giorni, o dopo il 2° evento di malattia nell’anno solare, l’assenza può essere giustificata soltanto con certificazione di una struttura sanitaria pubblica o di un medico convenzionato col SSN 10

  11. Alcuni chiarimenti(sull’art. 55 – septies, c. 1) Si ha assenza oltre 10 giorni sia nel caso di attestazione dell’intera assenza mediante un unico certificato, che in quello in cui la prognosi iniziale fosse inferiore ma si sia poi avuta una protrazione della malattia (v. circolare Dip. Funz. Pubblica, n. 7/2008) E’ “secondo evento” anche l’assenza di 1 giorno successiva ad un precedente e distinto evento morboso di 1 giorno (v. circolare n. 7/2008) 11

  12. Omissione o vizi della certificazione (nel lavoro pubblico) Conseguenze dell’omessa o ritardata certificazione: • retributiva, atteso che l’assenza si considera non giustificata; • disciplinare, secondo i codici disciplinari previsti dai CCNL A valere anche per una certificazione priva dei requisiti ex art. 55-septies, c. 1, cit. Certificato falso: licenziamento (art. 55-quater, c. 1) + sanzione penale e risarcimento danni patrimoniali e all’immagine (art. 55-quinquies, c. 1-2) 12

  13. Il certificato di malattia on lineLa storia normativa (lavoro privato) Art. 1, c. 149, l. n. 311/2004 , che ha sostituito l’art. 2, c. 1-2, l. n. 33/1980:  ”A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line … Il lavoratore è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione …”. La norma rinviava ad un decreto interministeriale per l’individuazione delle modalità tecniche, operative e di regolamentazione V. anche art. 50, c. 5-bis, l. n. 326/2003 (via art. 1, c. 810, l. 296/2006)

  14. Il certificato di malattia on lineLa storia normativa (lavoro privato) DPCM 26 marzo 2008 Principi generali su trasmissione dati al SAC (art. 6) Definizioni (art. 7): certificato e attestato di malattia Dati da inserire obbligatoriamente nel certificato da parte del medico curante (art. 8) Rilascio al lavoratore visitato di copie cartacee di certificato e attestato (art. 8) Rinvio a ulteriore DM, per le modalità attuative

  15. Il certificato di malattia on lineLa storia normativa (lavoro privato) Decreto Min. Salute 26 febbraio 2010 (adde circolare INPS, 16 aprile 2010 , n. 60) Il certificato di malattia è trasmesso on line dal medico (dipendente del SSN o in regime di convenzione) all’INPS, secondo le modalità di cui al disciplinare tecnico (all. 1 al decreto) Il medico rilascia al lavoratore copie cartacee L’INPS “rende immediatamente disponibile” al datore di lavoro, per via informatica, l’attestato di malattia Il lavoratore deve continuare a recapitare o inviare per racc. AR al datore di lavoro l’attestato di malattia entro 2 giorni dal rilascio, salvo il caso in cui il predetto datore richieda all’INPS la trasmissione telematica dello stesso

  16. Il certificato di malattia on lineLa storia normativa (lavoro privato) L’applicazione del DM 26 febbraio 2010 presso le singole Regioni avrebbe dovuto essere definita, peraltro, attraverso “accordi specifici” tra Min. Salute, Min. Economia e Regioni, che avrebbero dovuto essere stipulati entro il 30 aprile 2010 (allo scopo, tra l’altro, di rendere esenti i MMG dai costi della trasmissione telematica, come previsto dall’ACN del 29 luglio 2009) Nelle more, i medici avrebbero dovuto procedere comunque alle operazioni previste dalla normativa

  17. Il certificato on line si affermanel lavoro pubblico Art. 55-septies, c.2, TU n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009: “In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all’INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente …, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata” (v. circolare Dip. Funz. Pubbl., 19 marzo 2010, n. 1) La disciplina concerne soltanto il personale il cui rapporto di lavoro è stato “privatizzato” (v. circ. Dip. Funz. Pubbl., n. 2/2010)

  18. La responsabilità dei medici Art. 55-septies, c. 4, TU n. 165/2001: “L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori in malattia … costituisce illecito disciplinare, e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento, ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le ASL, della decadenza della convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi” Il CCNL 6 maggio 2010 per la dirigenza medica e veterinaria ha previsto la sospensione da 3 giorni a 6 mesi per “inosservanza degli obblighi … in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia” (art. 8, c. 8)

  19. Le conseguenze per il lavoratore pubblico Circolare Dip. Funz. Pubbl., n. 1/2010: l’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestato di malattia, o di trasmetterla tramite racc. AR alla propria PA, entro i 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, fermo l’obbligo di segnalare tempestivamente alla stessa PA la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso da quello abituale 19

  20. Dal privato al pubblico e dal pubblico al privato Art. 25, l. n. 183/2010: “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’art. 55-septies del d. lgs. n. 165/2001”

  21. Una disciplina omogenea privato-pubblico Il quid novi dell’art. 25, l. n. 183/2010, è consistito: • nella possibile estensione al settore privato della norma sulla certificazione medica nel caso di assenze per malattia superiori a 10 giorni o ripetute per 2 volte nell’anno solare; • nel fatto che, anche nel settore privato, l’INPS è divenuto tenuto a trasmettere o rendere disponibile al datore di lavoro l’attestato di malattia, esonerando il lavoratore, in prospettiva, dall’obbligo contrattuale di certificazione (ma non da quello di comunicazione); di contro, l’art. 2, c. 2, l. n. 33/1980, e il DM 26 febbraio 2010 avevano lasciato al datore la facoltà di farsi trasmettere per via telematica il certificato dall’INPS In questo modo è stata istituita, di massima, una disciplina omogenea nei settori pubblico (più avanti nella sperimentazione) e privato

  22. I medici obbligati L’obbligo di trasmissione telematica dei certificati riguarda (v. circolare Dip. Funz. Pubbl., n. 2/2010): • i medici dipendenti del SSN; • i medici convenzionati col SSN; • i medici liberi professionisti, per i quali è in corso la distribuzione delle credenziali di accesso (ad essi, peraltro, non sono applicabile le sanzioni di cui supra, e non ne sono previste altre) 22

  23. La circolare “congiunta” Un testo riepilogativo delle principali indicazioni fornite dalle circolari sinora uscite, pensato per entrambi i settori (privato e pubblico), è stato redatto con la circolare Dip. Funz. Pubbl. – Min. Lavoro, 18 marzo 2011, n. 4 In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’INPS, secondo le modalità di cui al DM del 26 febbraio 2010

  24. Il lavoratore • Il lavoratore deve fornire al medico la propria tessera sanitaria, comunicando il domicilio di reperibilità, se diverso da quello abituale • Il lavoratore, inoltre, richiede al medico il n. diprotocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può chiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere di inviare copia pdf degli stessi documenti alla propria casella di posta elettronica

  25. La posizione del lavoratore: esonero e obblighi • L’invio telematico del certificato soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite racc. AR al proprio datore di lavoro, entro i 2 gg. (o 3,4,etc.) successivi all’inizio della malattia • Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso da quello abituale (nonché – nel settore privato – di fornire, qualora espressamente richiesto dal datore di lavoro, il n. di protocollo identificativo del certificato, comunicato dal medico)

  26. Il lavoratore e l’INPS • L’INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti • Il lavoratore può prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia, accedendo a www.inps.it tramite il proprio CF e il n. di protocollo del certificato, fornito dal medico • Inoltre, registrandosi preventivamente al sito INPS, il lavoratore può prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l’invio automatico alla propria PEC

  27. Se il certificato è cartaceo … • Nel caso in cui il medico non proceda all’invio telematico del certificato di malattia (es. perché impossibilitato ad utilizzare il sistema di trasmissione telematica, o per insorgenza della malattia all’estero) ma rilasci la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l’attestazione al datore di lavoro e, ove tenuto, la certificazione di malattia all’INPS, secondo le modalità tradizionali

  28. … è monitorato • Inoltre, a fini di monitoraggio, il datore di lavoro pubblico segnala entro 48 ore via PEC, all’Azienda sanitaria di riferimento del medico, di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica

  29. L’INPS e il datore di lavoro • L’INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti: • mediante accesso diretto al sistema INPS (“Servizi alle aziende – Consultazione attestati di malattia”), tramite apposito PIN concesso dall’INPS medesimo (v. circ. INPS 16 aprile 2010, n. 60); • mediante invio alla casella PEC indicata dal datore di lavoro (v. circ. INPS 7 settembre 2010, n. 119) • I datori possono avvalersi dei servizi INPS anche tramite gli intermediari ex art. 1, c. 1 e 4, l. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, e, per imprese artigiane e piccole imprese, società di servizi o CAF istituiti dalle rispettive associazioni di categoria)

  30. Il periodo transitorio • Per 3 mesi decorrenti dalla pubblicazione della circolare, avvenuta sulla GU n. 135 del 13 giugno 2011, ergo fino al 12 settembre 2011 (v. chiarimento ministeriale reso il 16 giugno 2011), è riconosciuta, al datore di lavoro privato, la possibilità di chiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell’invio telematico della certificazione di malattia, ovvero successivamente scaricata dal lavoratore dal sito INPS

  31. A regime • Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione della attestazioni di malattia dei propri dipendenti esclusivamente tramite i servizi INPS • E’ in ogni caso riconosciuta, al datore di lavoro privato, la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il n. di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica

  32. Richiesta on line di visite fiscali • L’adesione da parte dei datori di lavoro privati ai servizi INPS per la trasmissione telematica delle attestazioni di malattia consentirà di usufruire del nuovo servizio (in fase di sperimentazione) messo a disposizione dall’Istituto per la richiesta di visite fiscali on line

  33. Certificati ospedalieri La circolare del Dip. Funz. Pubbl., n. 2/2010, ha precisato che, durante il monitoraggio e sin quando non saranno decise misure ad hoc, per i certificati di pronto soccorso, di ricovero ospedaliero, di dimissione da struttura ospedaliera (con relazione di accompagnamento), debbono essere ancora seguite la forma cartacea e la modalità di trasmissione tradizionale 33

  34. Certificati con diagnosi Il dipendente pubblico è interessato a far conoscere la diagnosi della malattia alla PA nei seguenti casi: • esenzione dalla decurtazione della retribuzione accessoria nei primi 10 giorni di assenza (v. art. 71, c. 1, l. n. 133/2008), che si ha nei casi di assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, ricovero ospedaliero o day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita; • esenzione dall’obbligo di reperibilità patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie con causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi a invalidità; dipendenti già visitati per il periodo di prognosi indicato nel certificato 34

  35. Certificati con diagnosi Nei casi predetti, come precisato dalla circolare del Dip. Funz. Pubbl., n. 2/2010, il certificato deve essere trasmesso e ricevuto dalla PA per via telematica, ma il medico deve “stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato cartaceo che il lavoratore avrà l’onere di far pervenire tempestivamente alla PA secondo le tradizionali modalità (PEC, fax, raccomandata, consegna a mano)” 35

  36. Una circolare praeter legem? • Prevedendo (anche nel settore privato) l’esonero del lavoratore dall’obbligo contrattuale di certificazione, la circolare n. 4/2011 è andata oltre il segno? • Nel momento in cui l’art. 55-septies, TU n. 165/2001, ha previsto l’invio della certificazione, da parte dell’INPS, alla PA datrice di lavoro, e tale modalità è stata poi estesa al settore privato, l’incidenza sugli obblighi legali e contrattuali di certificazione, di fatto adempiuti da un terzo qualificato, è un’implicazione naturale del nuovo meccanismo

  37. Il coordinamento con i CCNL • E’ allo studio, in ogni caso, un’ipotesi di accordo interconfederale “ponte”, al fine di prevedere che: • restano in vigore gli obblighi contrattuali di comunicazione della malattia e dell’eventuale domicilio non abituale; • il lavoratore adempie all’obbligo di certificazione comunicando al datore di lavoro, nei tempi e con le modalità previste dai CCNL, il n. di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico; • ove la trasmissione telematica non avvenga, resta la modalità tradizionale di trasmissione del certificato, che il medico è tenuto in quel caso a rilasciare su supporto cartaceo

  38. Facoltà del datore di lavoro di valutazione della malattia Il datore di lavoro può contestare l’attendibilità del certificato medico presentato dal lavoratore, e di conseguenza considerare ingiustificate le corrispondenti assenze dal lavoro, ai fini retributivi e/o disciplinari, in caso di: • certificazione formalmente carente e/o non attestante un’incapacità al lavoro e/o attestante una prognosi eccessivamente “a ritroso”; • Conoscenza (e prova in giudizio) di elementi di fatto che comprovino l’inesistenza della malattia, o inerenti allo svolgimento, da parte del lavoratore, di attività incompatibili con lo stato di salute denunciato

  39. Malattia e svolgimento di altre attività Lo svolgimento di attività lavorative ricreative etc., in pendenza di malattia, può: - dimostrare l’inesistenza della malattia, rendendo ingiustificata l’assenza dal lavoro (v. i CCNL o, per il lavoratore pubblico, l’art. 55-quater, c. 1, lett. b), TU n. 165/2001); - violare il dovere di non compromettere la guarigione (artt. 1175-2105 c.c.), integrando una giusta causa di licenziamento; - violare l’obbligo di reperibilità domiciliare (v. infra)

  40. Controllo sanitario della malattia Diritto di controllo del datore di lavoro vs. obbligo del lavoratore di sottoporsi al controllo Divieto di ricorrere a medici di fiducia del datore di lavoro (art. 5, c. 1, l. n. 300/1970), con visite effettuabili soltanto tramite medici “pubblici” (dei servizi sanitari indicati dalle Regioni e delle liste speciali INPS: artt. 5 c. 2 l. n. 300/1970, 2 c. 4 l. n. 33/1980, 5 c. 12 l. n. 638/1983) Un’”eccezione”: le visite sull’idoneità del lavoratore tramite il medico competente (artt. 41-42, d.lgs. n. 81/2008) Libera sindacabilità del certificato “pubblico” Parità (teorica) di valore probatorio (in caso di conflitto) fra certificato privato e pubblico Il CTU come medico di ultima istanza Giustizia vs. certezza?

  41. Fasce orarie di reperibilità Lavoro privato Natura e funzione dell’obbligo di reperibilità domiciliare nel lavoro privato (10-12 e 17-19, anche nei giorni festivi) Non vale per i lavoratori infortunati sul lavoro (ma per essi le fasce sono istituibili dal CCL: Cass. n. 15773/2002) Richiesta scritta della visita di controllo (anche per le malattie “feriali” ed anche per lavoratori non aventi diritto all’indennità di malattia) all’INPS competente in relazione al luogo di reperibilità del lavoratore Inoltro della richiesta a: • medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni • medici iscritti nelle liste speciali INPS

  42. Fasce orarie di reperibilità Lavoro privato Assenza domiciliare e assenza dal lavoro Contenuto dell’obbligo: “disponibilità” alla visita di controllo “Giustificato motivo” di assenza come clausola elastica Sanzioni: • decadenza dal trattamento di malattia (pubblico e privato): in caso di assenza all’unica o prima visita, 100% per i primi 10 gg.; di assenza alla seconda visita, 50% oltre i primi 10 gg. e fino alla conclusione evento; interruzione sanzione in caso di presentazione alla visita ambulatoriale • disciplinari (conservative)

  43. Fasce orarie di reperibilità Lavoro pubblico Art. 55-septies, c. 5, TU n. 165/2001:L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Quali esigenze funzionali e organizzative? Es. il lavoratore potrebbe essere assente dal domicilio per procurarsi il certificato medico DPCM 18 novembre 2009, n. 206: 9-16 e 15-18 (da 11 ore, ex l. 133/2008, a 7), anche nei giorni lavorativi e festivi Esclusioni: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie con causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi a invalidità; dipendenti già visitati per il periodo di prognosi indicato nel certificato

  44. Fasce orarie di reperibilità Lavoro pubblico Il costo delle visite A seguito della sentenza 10 giugno 2010, n. 207, della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 17, c. 23, lett. e), d.l. n. 78/2009, conv. con l. n. 102/2009, le visite fiscali sono tornate a carico delle PA, e non più delle Aziende USL 44

  45. Fasce orarie di reperibilità Lavoro pubblico La responsabilità del dirigente Art. 55-septies, c. 6, TU n. 165/2001: Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare … le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 (decurtazione retribuzione di risultato fino a 80%) e 55-sexies, c. 3 (sospensione disciplinare fino a 3 mesi per omesso esercizio azione disciplinare + sospensione retribuzione di risultato per il doppio della sospensione) 45

  46. Malattia e diritto del lavoratore alla conservazione del posto Fonti del “comporto” (art. 2110, c. 2, c.c.): contratto collettivo ed equità Il tramonto dell’”eccessiva morbilità” Comporto commisurato nel part-time verticale (anche in assenza di CCL: Cass. n. 27762/2009) Criteri di computo del comporto (anche in relazione all’eziologia della malattia) Irrilevanza delle malattie “ambientali” In scadenza di comporto: ferie residue e aspettativa Il comporto del co.co.pro. (art. 66, c. 2, d.lgs. n. 276/2003) è pari a 1/6 della durata del contratto o a 30 giorni

  47. Malattia e licenziamento Licenziamento per superato comporto: motivazione (= indicazione delle assenze e del periodo di riferimento) e spatium deliberandi Precedente inapplicabilità art. 6 l. n. 604/1966 (Cass. n. 1861/2010); ma v., ora, art. 32 c. 2, l. n. 183/2010 Nullità del licenziamento “per malattia” Inefficacia temporanea del licenziamento non motivato dalla malattia ma in pendenza di essa, ed effetto sospensivo del preavviso Eccezioni all’inefficacia: giusta causa, cessazione di attività dell’azienda, scadenza del termine

  48. Inidoneità psico-fisica e licenziamento L’inidoneità permanente come giustificato motivo oggettivo di licenziamento, a prescindere dalla scadenza del comporto Difficoltà di stabilire la linea di confine tra inabilità e inidoneità Legittimità dei “patti di demansionamento”

  49. Il regime dell’inidoneitànel lavoro pubblico Situazione attuale: i CCNL prevedono che lo stato di permanente inidoneità psico-fisica sia accertato a cura della PA su richiesta del dipendente e dopo i primi 18 mesi di assenza per malattia, durante i quali si ha diritto alla conservazione del posto. In caso di accertamento positivo, la PA può concedere altri 18 mesi di assenza (non retribuita), oppure può risolvere il rapporto 49

  50. Il regime dell’inidoneitànel lavoro pubblico L’art. 55-octies, TU n. 165/2001,preannuncia l’emanazione di un regolamento che, fermo che la PA è abilitata a licenziare il dipendente accertato inidoneo al servizio (senza più i 18 mesi allo stato garantiti dai CCNL), dovrà prevedere: • l’accertamento dello stato di inidoneità permanente anche ad iniziativa della PA; • la possibilità per la PA di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio in attesa della visita; • il contenuto e gli effetti dei provvedimenti (sia cautelari che rivolti alla risoluzione del rapporto); • la possibilità di licenziare il dipendente nel caso di reiterato rifiuto di sottoporsi alla visita di idoneità 50

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