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legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

Osservazioni sulla legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” pubblicata nel B.U.R. del 21 maggio 2007 ed entrata in vigore il 5 giugno 2007. Paola Castellini.

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legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

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  1. Osservazioni sulla legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” pubblicata nel B.U.R. del 21 maggio 2007 ed entrata in vigore il 5 giugno 2007 Paola Castellini legge regionale n.6 del 21 maggio 2007 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

  2. La norma è stata emanata nell’ambito della competenza esclusiva delle regioni in materia di commercio a seguito della riforma costituzionale del 2001 ne consegue che le disposizioni contenute nella legge sostituiscono o integrano quelle vigenti nel territorio dell'Emilia- Romagna Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

  3. La norma contiene disposizioni in materia di: orari degli esercizi commerciali sanzioni per i pubblici esercizi validità del REC vendita dei farmaci al pubblico centri di telefonia Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

  4. Viene introdotto un articolo 16 bis alla legge regionale n.14 del 1999 che stabilisce : la giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge ( 3 settembre 2007) individua i giorni di festività civili e religiose in cui gli esercizi commerciali debbono osservare la chiusura obbligatoria domenicale o festiva, compresi quelli situati in comuni turistici e città d’arte Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : orari degli esercizi commerciali

  5. L’art.12 del decreto legislativo n. 114 del 1998 ha stabilito che nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte gli esercenti il commercio determinano liberamente gli orari d’apertura e di chiusura e possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

  6. l’art.16 della l.r. n. 14 del 1999 contiene due principi: 1. il riconoscimento regionale di comune ad economia prevalentemente turistica o città d’arte prende avvio esclusivamente da una proposta motivata del comune, essendosi ritenuta l'amministrazione di livello locale la più idonea ad individuare le esigenze e le caratteristiche turistiche e commerciali del proprio territorio. Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

  7. Ai comuni stessi spetta anche la scelta di individuare le zone e i periodi dell’anno per i quali richiedere il riconoscimento come comune ad economia prevalentemente turistica o città d’arte Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

  8. 2. Il secondo principio si sostanzia invece nella previsione secondo cui i comuni possono richiedere il riconoscimento citato soltanto dopo aver adempiuto all’obbligo di concertazione con le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori. A quest'ultimo riguardo si fa presente che il decreto Bersani prevedeva, da parte di queste tre categorie, l'espressione di un mero parere consultivo Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

  9. Nella prima fase di attuazione della legge regionale, la Giunta regionale ha riconosciuto come comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte solo quelli che avevano portato a termine con esito favorevole il procedimento di concertazione e quelli che erano già stati inseriti negli Allegati n.1 e n.2 della previgente legge regionale 40/84, per consentire ai medesimi di dare continuità alla disciplina degli orari di apertura e alla deroga alla chiusura nelle giornate domenicali e festive. Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

  10. Attualmente, ai comuni che non hanno positivamente portato a termine la concertazione, e che pertanto non possono ottenere il riconoscimento regionale, la Regione chiede di ripresentare domanda dopo avere svolto un nuovo tentativo di conciliazione; la nuova richiesta deve essere approvata con deliberazione di Consiglio comunale Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : città d’arte e comuni turistici

  11. COMUNI INSERITI NEGLI ALLEGATI N.1 E N.2 ALLA ABROGATA L.R. 40/84: 203 COMUNI AD ECONOMIA TURISTICA E CITTA’ D’ARTE AI SENSI DELLA L.R. 14/99, ART. 16: 213 DI QUESTI 213 COMUNI, 185 ERANO GIA’ PRESENTI NEGLI ALLEGATI ALLA L.R. 40/84, 28 SONO INVECE STATI RICONOSCIUTI EX NOVO. Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : orari degli esercizi commerciali

  12. la giunta regionale nel medesimo termine ( 3 settembre 2007), sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, individua le modalità e i criteri con cui i comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono derogare dall’ obbligo di chiusura Paola Castellini Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” : orari degli esercizi commerciali

  13. L’esercizio congiunto del commercio all’ingrosso e del commercio al dettaglio in sede fissa all’interno del medesimo locale è disciplinato dall’art.26 comma 2 del D.Lgs. n.114/98. La norma sopra citata stabilisce che: “ E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attivita' alla data di cui al comma 1.” Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”: esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

  14. La norma regionale fa salvo il divieto di esercizio congiunto stabilisce delle deroghe al principio generale Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”: esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

  15. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti: MACCHINE, ATTREZZATURE E ARTICOLI TECNICI PER L’AGRICOLTURA , L’INDUSTRIA IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO MATERIALE ELETTRICO COLORI E VERNICI, CARTE DA PARATI FERRAMENTA ED UTENSILERIA ARTICOLI PER IMPIANTI IDRAULICI, A GAS ED IGIENICI Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”: esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

  16. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti: ARTICOLI PER RISCALDAMENTO STRUMENTI SCIENTIFICI E DI MISURA MACCHINE PER UFFICIO AUTO-MOTO-CICLI E RELATIVI ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO COMBUSTIBILI MATERIALI PER L’EDILIZIA LEGNAMI Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”: esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

  17. viene reintrodotta una possibilità già prevista nella legge 426 del 71all’art.1 tale disposizione è già stata approvata da numerose regioni( Piemonte, Liguria, Sardegna, Toscana, Marche, Puglia, Veneto, Molise) Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

  18. La disposizione va interpretata nel senso letterale e pertanto: i beni sono esclusivamente quelli indicati (non si applica il concetto di prevalenza) la norma non implica modifiche alla normativa urbanistica sulle destinazioni d’uso e pertanto salvo diversa successiva disposizione va interpretata nel senso che le attività sono ammissibili purché sussista la destinazione d’uso corretta Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

  19. In casi di violazioni delle disposizioni della norma si applicano le sanzioni di cui all’art.22 commi 2, 3 e 7 del d.lgs.114 del 1998 Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio

  20. L’articolo 3 contiene modifiche alla legge regionale n.14 del 2003 in materia di pubblici esercizi 1. Il comune è competente alla vigilanza e e al provvedimento sanzionatorio di cui all’art.180 del regio decreto 635 del 1940 (obbligo di esposizione al pubblico della autorizzazione) Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi

  21. 2. viene introdotto il principio che l’iscrizione al REC costituisce requisito a tempo indeterminato sia per gli esercenti il commercio alimentare che i pubblici esercizi Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi

  22. La lett.c) del comma 2 dell’art.6 della l.r.14/2003 prevedeva quale requisito per gli esercenti un p.e.: essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica. Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi

  23. La nuova disciplina elimina il riferimento temporale all’ultimo quinquennio e pertanto la nuova disposizione stabilisce che costituisce requisito: essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro. Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” modifiche alla legge in materia di pubblici esercizi

  24. Osservazioni 1. IL REC è soppresso dal 4 luglio 2006 Paola Castellini art.3, comma 1, lett.a) della legge 248 del 2006

  25. Osservazioni 2. I soggetti in possesso dell’iscrizione al REC per alimenti e bevande prima del 4 luglio 2006 possono essere considerati in possesso del requisito professionale a tempo indeterminato (cfr. circolare Ministero n.3603/c del 28/9/2006 p.2.2.2.): la legge tuttavia non si esprime sul punto (Vale per le Regioni che hanno ancora il REC) Paola Castellini art.3, comma 1, lett.a) della legge 248 del 2006

  26. il comma 5 dell’art.6 della l.r.14 /2003 stabilisce che il requisito di cui al comma 2, lettera a), (avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti) è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” modifiche alla legge in materia di commercio

  27. Tale disposizione viene integrata e si stabilisce che : 5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla , per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro." Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

  28. Il comma 3 dell’art.15 della l.r.14/2003 è soppresso: 3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere revocate: a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti; b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse; c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela dei cittadini contermini. Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”modifiche sanzioni pubblici esercizi

  29. Viene prevista quale sanzione nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela dei cittadini contermini la sospensione fino a tre giorni Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”

  30. Gli esercizi commerciali di cui all’ art.5 del d.l. 223 del 2006(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla legge 248 del 2006 , possono effettuare la vendita previa comunicazione, oltreché ai soggetti indicati al citato articolo 5, al Comune in cui ha sede l'esercizio. Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

  31. 2. La Giunta regionale provvede a definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge ( 3 settembre 2007)le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e delle attività di vigilanza farmaceutica. Paola Castellini “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale” attività di vendita dei farmaci al pubblico

  32. agli esercizi commerciali di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art.4 del D.Lgs.n.114 del 1998 (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) di poter effettuare la vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio. Paola Castellini art.5 della legge 248 del 2006 consente

  33. Va premesso che: La Corte di Giustizia europea era già intervenuta ammettendo la vendita via internet dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (Sentenza Corte di giustizia 322/01 del 2003) Segnalazione Antitrust AS 312 del 2005 sulla necessità di liberalizzare la vendita dei farmaci da auto medicazione Paola Castellini art.5 vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione

  34. L’art.5 ha subito, in sede di conversione del decreto, varie modifiche rispetto alla originaria formulazione.Nella vigente versione viene previsto l’obbligo della previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio viene previsto l’obbligo della presenza e delle caratteristiche di “personale e diretta” relativamente all’assistenza del farmacista Paola Castellini art.5 vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione

  35. La norma dispone che: i farmaci sono esitabili negli esercizi di vicinato, nelle medie e nelle grandi strutture di vendita. Al riguardo si deve tenere presente che i centri commerciali non costituiscono una ulteriore tipologia dimensionale ma trattasi di una aggregazione di esercizi che può corrispondere, come tipologia dimensionale, a una media o a una grande Paola Castellini art.5 vendita dei farmaci

  36. La norma dispone che: i farmaci sono quelli di automedicazione o da banco (gli OTC) e quelli senza obbligo di prescrizione o “da consiglio” (i SOP) definiti all’art.87, comma e) del d.lgs.219 del 2006 Paola Castellini art.5 farmaci vendibili

  37. la circolare ha fornito indicazioni sui prodotti INDUSTRIALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA VENDIBILI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI: medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui agli art.87,comma 1 lett.e) e all’art.96 del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. farmaci industriali vendibili senza prescrizione medica inseriti in fascia A e quindi dispensati in farmacia a carico del SSN ( in tale caso possono essere venduti fuori dalle farmacie ma non a carico del SSN). Le ricette solo in farmacia!! Paola Castellini art.5 farmaci vendibili

  38. medicinali per uso veterinario (poiché non sono dal decreto 226/2006 esplicitamente esclusi) non soggetti a prescrizione prodotti omeopatici quando sono classificati come vendibili senza ricetta Paola Castellini art.5 farmaci vendibili

  39. la circolare ministeriale indica che non sono vendibili negli esercizi commerciali le preparazioni medicinali non industriali ( i galenici o magistrali) , anche quando siano preparate in una farmacia e, per composizione, siano vendibili senza ricetta medica Paola Castellini art.5 farmaci non vendibili

  40. la circolare ministeriale fornisce indicazioni relativamente alla comunicazione di inizio attività. Il decreto subordina l’inizio dell’attività alla previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio. La circolare indica che la comunicazione deve inoltre essere inoltrata a: Agenzia italiana del farmaco ( domanda senza allegati) Paola Castellini COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’

  41. Comune ( per conoscenza) ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza sulla vendita al pubblico (OCCORRE PREVISIONE NORMATIVA DELLA REGIONE!!!!!!!!!) le modalità di invio devono essere inquadrate nel progetto tracciabilità del farmaco LE DOMANDE GIA’ INVIATE ANDAVANO SANATE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2006 Paola Castellini COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’

  42. La norma dispone che: la vendita deve essere effettuata nell'ambito di un appositoreparto e quindi in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti  non è ammesso pertanto la collocazione degli espositori del prodotto sul banco - neanche nelle erboristerie o in altra attività commerciale di cui sia titolare un farmacista) Paola Castellini vendita dei farmaci: apposito reparto

  43. Sulla locuzione di “apposito reparto” la circolare fornisce alcuni elementi: deve trattarsi di uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e alla conservazione dei farmaci vendibili può assumere forme diverse in base alla tipologia di esercizio può essere un apposito corner o un singolo scaffale o anche parte di uno scaffale purché gli spazi siano chiaramente separati così da escludere la commistione dei prodotti Paola Castellini vendita dei farmaci: apposito reparto

  44. qualora sia uno spazio aggiuntivo alla superficie di vendita autorizzata vanno avviati i procedimenti di legge per ampliamento (s.v. alimentare) Paola Castellini vendita dei farmaci: apposito reparto

  45. La norma dispone che: l’esercizio può vendere al pubblico ma non ad altri rivenditori (l’esercizio all’ingrosso è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art.100 del d.lgs. 219 del 2006 e non può avvenire nei medesimi locali (art. 26,comma 2 del d.lgs.114 del 1998) Paola Castellini art.5 vendita dei farmaci

  46. La norma dispone che: la vendita è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale Paola Castellini art.5 vendita dei farmaci

  47. la vendita a libero servizio è ammessa in farmacia ai sensi dell’art.9-bis del d.l. 18 settembre 2001 n.347. Su questo punto la circolare del ministero della Salute del 3 ottobre 2006, n.3 esprime l’orientamento che tale previsione sia da intendersi estensibile anche agli esercizi commerciali. Paola Castellini art.5 self service

  48. La norma dispone che: la vendita deve essere effettuata alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine  il farmacista pertanto non è assimilabile al responsabile di reparto e l’attività di vendita non può essere svolta da semplici commessi Paola Castellini art.5 presenza del farmacista

  49. Sulla presenza del farmacista la circolare chiarisce che: La presenza deve essere garantita per tutto l’orario di apertura Il farmacista è obbligato ad una assistenza “attiva” ( consigli quando richiesti ma anche a fronte di una incertezza nell’acquirente) che può anche non corrispondere alla consegna personale a tutti i clienti di ogni singola confezione Paola Castellini art.5 presenza del farmacista

  50. Il farmacista deve indossare il distintivo professionale e deve essere chiaramente distinguibile dall’altro personale che lavora nell’apposito spazio( va però ricordato anche che il codice deontologico impone il camice) Il titolare dell’esercizio è tenuto a comunicare all’Ordine la generalità del o dei farmacisti Paola Castellini art.5 presenza del farmacista

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