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Le coperture assicurative nella Finanza di progetto

Le coperture assicurative nella Finanza di progetto. Comitato per la Promozione del Partenariato Pubblico-Privato. Seminario “ Il sistema delle garanzie nelle operazioni in Partenariato Pubblico Privato ”. Le coperture assicurative nella Finanza di progetto

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Le coperture assicurative nella Finanza di progetto

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  1. Le coperture assicurative nella Finanza di progetto Comitato per la Promozione del Partenariato Pubblico-Privato Seminario “Il sistema delle garanzie nelle operazioni in Partenariato Pubblico Privato” Le coperture assicurative nella Finanza di progetto G.L. Fiorentini(Rasini Viganò Assicurazioni S.p.A.) Roma, 9 novembre 2005 (ore 15.00)

  2. Finanza di progetto I Rischi e le coperture assicurative • Individuazione del rischio • Valutazione del rischio • La gestione del rischio

  3. Individuazione del rischio • Il project financing ha, come sua essenza, tra le altre, la comprensione e la valutazione dei rischi potenziali, sia quelli direttamente legati all’iniziativa, sia quelli indiretti relativi ad attività collaterali che possono determinare variazioni avverse nella performance del progetto. • Tanto più precisa è la valutazione dei possibili rischi che possono avere un impatto nel successo del progetto, stabilendo anche un’ideale classifica a seconda della loro possibilità di manifestarsi e del loro possibile impatto, tanto più aumenta, sotto questo aspetto, la bancabilità del progetto.

  4. Individuazione del rischio Un recente studio sui rischi legati alla sola fase di costruzione di edifici in Giappone condotto attraverso brainstorming con 40 project manager di imprese diverse, ha individuato 650 possibili "conseguenze avverse", riconducibili a 105 categorie di rischio, a loro volta raggruppabili in 8 capitoli, differenziati per natura (Tsai et al., 2002): A. Fenomeni naturaliB. Economia e finanzaC. ContrattoD. Politica e societàE. Sicurezza e ambienteF. CostruzioneG. Fattore umanoH. Partners.

  5. Individuazione del rischio • I rischicui va incontro la società di progetto possono essere: • • Rischi di natura non progettuale: riguardano la capacità dei promotori a sviluppare e sostenere l’iniziativa oppure sono legati all’evoluzione tecnica e al prodotto in produzione • • Rischi da progettazione: sono legati ad errori ed omissioni accidentali e ricadono sui promotori per via delle loro scelte imprenditoriali (scelta della società di progettazione, specifiche varie, etc.) • • Rischi da esecuzione: sono legati all’esecuzione vera e propria del progetto e ai danni indiretti, provocati ad esempio dai ritardi dell’esecuzione. • • Rischi da esercizio: sono legati all’utilizzo di tecnologie avanzate, alla forza maggiore, alla gestione, alla commercializzazione, a problemi politici o sindacali, alle forniture. • Inoltre, tutti i rischi di un project financing sono esaltati da: • la dimensione economico-finanziaria rilevante(a livello di singolo progetto) • l’intrinseca unicità ed irripetibilità(sia pure con gradi molto diversi) di ogni opera di ingegneria civile o industriale • l’orizzonte temporale, che risulta essere piuttosto esteso: anni, o decenni, per chi apporta capitali di prestito.

  6. Valutazione del rischio • Nella posizione dei finanziatori dell’iniziativa assume quindi particolare rilievo ed importanza tutto il sistema delle garanzie tendenti a gestire questi rischi. • Tale gestione si sviluppa sostanzialmente in due fasi successive: • l’analisi e valutazione del rischio (risk analysis) e • la gestione propriamente detta (risk management) • La risk analysis si occupa: • della valutazione delle conseguenze (danno eventuale) • della valutazione delle relative probabilità di accadimento • Il risk management si occupa : • della allocazione del rischio • della risposta al rischio

  7. Valutazione del rischio • Processo di Due Diligence del Consulente Assicurativo • Tale processo fornirà all’Istituto Bancario una chiara rappresentazione degli elementi di particolare complessità/criticità associati allo sviluppo del progetto, ai fini di una corretta e completa valutazione delle caratteristiche del progetto stesso, con particolare riferimento agli aspetti di natura assicurativa. • L’analisi dei rischi consisterà nella verifica dei principali rischi connessi al Progetto, con particolare riferimento a quelli di natura tecnica, legale, fiscale e finanziaria. Per ciascuna tipologia di rischio si individueranno le opportune forme di mitigazione (anche attraverso il ricorso a strumenti assicurativi) e verrà fornita assistenza all’ Istituto Bancario nella proposta di appropriate ipotesi di allocazione sui soggetti appropriati. • In particolare il Consulente Assicurativo provvederà a svolgere le seguenti attività: • Analisi e commento della documentazione contrattuale del Progetto che abbia rilevanza ai fini della definizione della copertura assicurativa dei rischi assicurabili; • Assistenza nella definizione dei rischi del progetto assicurabili e delle modalità di copertura assicurativa degli stessi (es. contenuto minimo della copertura assicurativa);

  8. Valutazione del rischio • Analisi dei rischi durante tutte le fasi del progetto ed predisposizione del Programma di assicurazione più adeguato, con particolare attenzione alle seguenti caratteristiche: • Ampiezza delle coperture; • Security degli assicuratori coinvolti; • Livello delle franchigie; • Livello dei premi; • Durata del programma proposto; • Analisi delle alternative disponibili sui mercati assicurativi e riassicurativi; • Analisi della normativa specifica e della conformità del piano di assicurazioni proposto con la normativa vigente in materia di assicurazione.

  9. Valutazione del rischio • Assistenza nelle negoziazioni con le altri parti coinvolte nel progetto; • Analisi dei contratti di assicurazione predisposti dal cliente (inclusi i livelli di copertura, scoperto, franchigie, ecc. richiesti), nonché della loro adeguatezza rispetto ai requisiti minimi stabiliti; • Analisi, commenti ed assistenza nella predisposizione e negoziazione delle sezioni dei term sheet che direttamente o indirettamente facciamo riferimento a coperture assicurative dei rischi del progetto assicurabili, tenuto conto delle disposizioni degli altri contratti del Progetto. • Predisposizione di un Due Diligenge Report sulla copertura assicurativa dei rischi di progetto assicurabili e sulla eventuale presenza di rischi autoassicurabili e non assicurabili

  10. La gestione del rischio • La risposta ai rischi – a chiunque siano allocati - può svilupparsi in diverse maniere: • Eliminazione:attraverso modifiche radicali al progetto. • Prevenzione:attraverso tecniche di Loss Control/ Prevention, in grado di minimizzare la probabilità di accadimento. • Trasferimento contrattuale:ad esempio a fornitori, subappaltatori, ecc. • Riduzione:attraverso modifiche parziali, procedure di monitoraggio, ecc. • Ritenzione:accettando il rischio, ed eventualmente circoscrivendolo (captive company). • Trasferimento assicurativo:sottoscrivendo apposite polizze assicurative di copertura del rischio. • Approfondimento cognitivo:riavviando le fasi della risk analysis, in modo da pervenire eventualmente a più attendibili valutazioni del rischio stesso.

  11. La gestione del rischio

  12. La gestione del rischio

  13. La gestione del rischioIl trasferimento assicurativo

  14. La gestione delrischio • Rischi finanziari - Cauzioni • Questa componente riguarda le garanzie finanziarie ottenibili dal mercato assicurativo • essa ha come obiettivo la riduzione delle pressioni sul balance sheet evitando l'uso non necessario di capitale circolante e di garanzie bancarie di firma. • Prevede la messa a disposizione di cauzioni assicurative relative alla performance; bid/payment, maitenance/retention e di altre garanzie commerciali.

  15. La gestione del rischio In proposito la legge 109/94 e il regolamentodicono: Cauzione provvisoriaprevista , pari al 2% dell’importo dei lavori, ossia del valore dell’investimento diretto. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta del promotore, anche mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta. (Art. 30 1° comma) Cauzione aggiuntivaPrima dell’indizione del bando di gara – e, quindi, dopo che l’Amministrazione ha ritenuto che la proposta del promotore rivesta carattere di interesse pubblico - il promotore deve presentare una cauzione pari all’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta ( max. 2,5% del valore dell’investimento diretto ).(Art 37 quater 3° comma) Cauzione definitiva.Dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto di concessione. La cauzione definitiva, pari al 10% (*) dell’ importo dei lavori, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.(Art. 30 2° comma) Cauzione a garanzia del titolo di prezzo in corso d’operaL’erogazione di detto prezzo, ove consentita dalla legge, è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari prezzo stesso, sino all’emissione del certificato di collaudo.(art 37 quinquies – 1 ter)

  16. La gestione del rischio Le difficoltà del comparto assicurativo Nel cercare di individuare le cause del mancato decollo di alcune opere da realizzarsi attraverso il Project Financing, la Corte dei Conti ha individuato, tra le altre, la difficoltà degli istituti finanziari e assicurativi ad assumere i rischi connessi alla remuneratività delle grandi opere (delibera n. 8/05 della Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato). Nel mercato italiano si verifica molto spesso che l'assicuratore specializzato nelle garanzie cauzionali, viene coinvolto solo poco tempo prima dell'inizio delle attività di realizzazione, quando cioè tutti gli altri attori che partecipano al progetto hanno completato la loro funzione e hanno definito quale parte del rischio trasferire e quale ritenere.I responsabili delle opere realizzate con il project financing, dunque, si ritrovano all'ultimo momento a dover individuare in tempi brevissimi una compagnia che deve definire altrettanto rapidamente una soluzione assicurativa adeguata su problematiche di grandi dimensioni e complessità.

  17. La gestione del rischio CRITICITA’ E’ da notare che nel caso della garanzia prevista dall'art. 37 (quater), che prevede l'obbligo di garantire il rimborso dei costi (Cauzione aggiuntiva)che ha sostenuto il promotore, la legge dice che, in caso di aggiudicazione, il pagamento viene effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario. Tecnicamente, questo significa che le compagnie devono emettere una polizza che di fatto è già in sinistro, fatto che stride con il concetto stesso di assicurazione. E' evidente quanto questa normativa possa rendere difficile per le imprese rintracciare nel mercato le garanzie necessarie. Data la scarsa esperienza del mercato assicurativo italiano, le cauzioni vengono quasi sempre richieste con la contro-garanzia dei Soci della Società di Progetto. Non è al momento possibile ritenere che questa situazione possa mutare. L’unica strada percorribile è, a nostro avviso, quella di negoziare con uno o più assicuratori un “security package” completo al fine di ottenere tale contropartita (no recourse).

  18. La gestione del rischio • Nell’attuazione del trasferimento assicurativo, per ciascun rischio si trova il prodotto adatto: • per i rischi di progettazione si ricorre a coperture a garanzia di responsabilità professionale; • per i rischi da esecuzione si trovano coperture EAR e CAR, opportunamente ampliate per prevedere i rischi da fornitori, da trasporti etc.; per i rischi da esecuzione si farà anche ricorso ad una polizza ALOP; • per i rischi da esercizio si dovranno trovare idonee coperture Property e RCT onde garantire il piano finanziario. Il complesso di coperture assicurative indispensabili, che rendono un progetto ben tutelato e che soddisfano le richieste dei finanziatori e gli obblighi di legge, è composto, di norma, da quanto segue.

  19. La gestione del rischio • RC del progettista • Nel regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL. PP. si trovano le coperture assicurative richieste al progettista esecutivo • Al comma 5 dell’articolo 30 della legge 109/94 si chiede al progettista di assicurarsi anche per la propria responsabilità civile professionale, richiesta poi confermata all’art. 105 del D.P.R. 554/99 che, al comma 4 stabilisce: • “il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. …” • Il progettista esecutivo è quindi responsabile dei danni subiti dalle stazioni appaltanti relativamente: • ai costi per ri-progettare l’opera • ai costi necessari per eseguire le varianti, • al maggior tempo occorrente per la realizzazione nonché qualsiasi altro nocumento economico conseguente alla variante.

  20. La gestione del rischio • Il testo della polizza “Merloni” RC del Progettista così recita: • La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per: • nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e • maggiori costi • per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale. • Il massimale per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione non puo’ essere inferiore: • al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa; • al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

  21. La gestione del rischio • Contractor All Risks ( C.A.R.) • Si tratta della componente principale dell' assicurazione durante il periodo di esecuzione del progetto e include la copertura completa per lavori, lavori temporanei, impianti e materiali sia in proprietà o in affitto e sia nel caso si trovino sul sito, in transito da o verso il sito o temporaneamente stoccati in luogo diverso dal sito. • Molte delle normali estensioni sono ora divenute standard e nuove caratteristiche vengono di volta in volta aggiunte sulla base dell’esperienza di progetti precedenti per assicurare che tutti i rischi siano adeguatamente coperti. • Per i danni alle opere, la portata della copertura assicurativa deve essere determinata per i danni materiali e diretti subiti dal committente, cioè dalla stazione appaltante, nei riguardi di tre voci: • opere • opere preesistenti • spese di demolizione e sgombero. • Responsabilità Civile verso Terzi • Costituisce, in genere, un’estensione della C.A.R., può essere integrata con una polizza RCO, qualora l’Impresa non ne sia già fornita.

  22. La gestione del rischio In proposito, la legge 109/94 e il regolamentoprevedono: <<Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori…. La polizza deve inoltre assicurare il concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l’assicurazione contro la RC verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 EURO, ed un massimo di 5.000.000 di EURO. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio…. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento…..>> Oggetto dell’assicurazione devono essere i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per tutti i rischi e da qualsiasi causa determinati, fatta eccezione per quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione (in quanto diversamente coperti - art. 30 comma 5), e le azioni di terzi o cause di forza maggiore.

  23. La gestione del rischio CRITICITA’ In buona sostanza, la polizza che l'impresa deve presentare per la copertura dell'esecuzione dei lavori non copre la forza maggiore e le azioni di terzi, così come non copre l'errore di progettazione, che invece necessita, come abbiamo visto, di una polizza specifica del progettista (il cui massimale può essere insufficiente). Inoltre il testo standard previsto dalla Legge Merloni è una coperta che può essere molto allargata, a tutto beneficio di una migliore tutela assicurativa. Troppo spesso purtroppo ci si rende conto di queste “scoperture" – consentite dalla normativa in vigore - solo in caso di danno o dopo l'aggiudicazione del lavoro, con la conseguente richiesta alla Società di Progetto/Impresa, da parte dell‘Ente appaltante, di provvedere a dotarsi di una copertura più ampia rispetto a quanto previsto dalla legge Merloni, in modo da cautelare l'ente pubblico da cause di forza maggiore e errori di progetto. Il risultato? L'Ente appaltante, o la Società di Progetto si troveranno a fronteggiare oneri non previsti e a discutere su chi se ne debba accollare il costo.

  24. La gestione del rischio • ANTICIPO SU INDENNIZZI • ASSICURAZIONE DELLE OPERE APPALTATE ASSICURATE, COLLAUDATE O MESSE IN SERVIZIO • BUONA FEDE • COLLAUDO • COLPA GRAVE • CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI E SUBACQUEI • COPERTURA PER OPERE PREESISTENTI E/O PROPRIETÀ' ADIACENTI • COSTI DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO • DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA • DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE • DANNI DA INTERRUZIONE DI FORNITURA O SERVIZI • DANNI INDIRETTI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ESERCIZIO • DANNI DA POLVERE • DANNI DA VIBRAZIONE • DANNI INDIRETTI - INTERRUZIONE DI ESERCIZIO A TERZI • DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI DA MATERIALI DIFETTOSI E LAVORI NON ESEGUITI A REGOLA D’ARTE. • DEFINIZIONE DI TERZI • ESTENSIONE GARANZIA FINO A COLLAUDO • GARANZIA DI FORNITURA • GARANZIA R.C.T. A SECONDO RISCHIO • IMMOBILIZZAZIONE DI ATTREZZATURE • IMPIANTI ED OPERE PREESISTENTI

  25. La gestione del rischio • INDENNITÀ’ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE • INDENNIZZO PROGRESSIVO • INTERESSI SULLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI INDENNIZZO • INTERPRETAZIONE PIÙ FAVOREVOLE • INTERRUZIONI, SOSPENSIONI DELLA COSTRUZIONE- RISCHIO “GIACENZA” • LAVORI SU FABBRICATI PREESISTENTI • MAGGIORI COSTI PER TRASPORTO AEREO • MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DELLE COSE ASSICURATE • ONORARI PERITI E CONSULENTI • PAGAMENTO DI PENALI • PROSIEGUO LAVORAZIONE SENZA PERIZIA • REINTEGRO AUTOMATICO • RICERCA DEL DANNO • RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI SPESE SUPPLEMENTARI • RINUNCIA ALLA RIVALSA • RINUNCIA FACOLTÀ DI RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO • RIPARAZIONI PROVVISORIE, MODIFICHE, AGGIUNTE PER SINISTRO • SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE, ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO ORGANIZZATO • TASSO DI PROROGA • VIBRAZIONE, RIMOZIONE, FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO • VIZI DI MATERIALE, DIFETTI DI FUSIONE, ERRORI DI PROGETTAZIONE, DI CALCOLO E DI FABBRICAZIONE

  26. La gestione del rischio Nel project financing la polizza C.A.R. può essere integrata con la copertura denominata “Advance Loss of Profit’’ (A.L.O.P.) a garanzia dei danni “indiretti” generati dal ritardato start-up conseguente ad un danno materiale e diretto alle opere (indennizzabile dalla polizza C.A.R.). Questa forma di copertura risulta tra i fattori determinanti per la concessione del credito. La polizza consente di ottenere l’indennizzo delle perdite di profitto lordosubite dall’assicurato, in conseguenza della riduzione del giro d’affari ed all’incremento dei costi di esercizio o l’impossibilità di produrre il reddito atteso da una nuova attività. L’oggetto dell’assicurazione è il volume di affari che sarebbe stato conseguito a partire dalla data prevista per l’inizio e l’avviamento della nuova attività se non si fosse verificato il sinistro, le cui cause devono essere ricercate tra gli eventi coperti dalla polizza principale (CAR o EAR).

  27. La gestione del rischio La normativa impone all’appaltatore dei lavori l’obbligo di stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione), una Polizza Indennitaria Decennale (POSTUMA) (art. 104 Regol.) per tutela contro gli obblighi derivanti dall’art. 1669 c.c. (Rovine e difetti di cose immobili) nonché una polizza per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, sempre per la durata di dieci anni (stesso art. 104). Il limite di indennizzo della Polizza Indennitaria non deve comunque essere inferiore al 20% dell'opera realizzata con un limite massimo di 14 milioni di € e quello della Polizza di RC non deve essere inferiore a 4 milioni di €. Attenzione, però, nonostante il testo di polizza concordato con i Ministeri competenti preveda che la copertura (come da art 1669 del C.C.) si riferisca a rovina totale o parziale e gravi difetti delle sole opere destinate per loro natura a “lunga durata”, le Compagnie non sono disponibili ad assicurare irilevati stradali, limitando la disponibilità alle cd. Sole “opere d’arte” (viadotti, gallerie etc.)! Il mercato assicurativo specializzato in questo comparto prevede che i lavori siano soggetti a un “Controllo Tecnico” effettuato da società specializzate. Il costo di tale controllo, al momento, ricade sulla Società di Progetto/Impresa. La copertura deve essere quindi negoziata prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.

  28. La gestione del rischio Alcune delle Clausole speciali da prevedere, caso per caso, nei Contratti assicurativi stipulati a copertura di rischi di Project Financing, a garanzia dei finanziatori e di altri soggetti interessati: Cut-through endorsement:clausola che prevede che in caso di “defaillance” della Compagnia di assicurazione (se fronting Company), il risarcimento dei danni venga effettuato direttamentedal Riassicuratore al danneggiato; Rinuncia alla rivalsaverso l’Istituto finanziatore, per evitare qualunque possibile rivalsa della Compagnia verso l’Istituto stesso; Non- vitiation (breach of condition) clause: clausola che prevede il pagamento del danno anche nell’ipotesi di possibile non risarcibilità dello stesso a seguito di acclarate false o inesatte informazioni fornite dall’assicurato in fase di assunzione del rischio, o successivamente (aggravamento del rischio) Assicurato non contraente:qualifica da definire in polizza al fine di equiparare soggetti diversi dalla Contraente nei diritti sorgenti dal contratto assicurativo Clausola di vincolo:che impegna l’assicuratore a liquidare i danni in prima battuta all’istituto finanziatore.

  29. La gestione del rischio Fine presentazione – Grazie per l’attenzione

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