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Contratto a tempo determinato

Contratto a tempo determinato. L.n. 230 del 1962 D.lg.vo n. 368/2001 (di attuazione della direttiva 28.6.1999, n. 99/70) L.n. 247 del 2007 L.n. 133 del 2008. Evoluzione storica. Art. 2097 c.c. : tutela formale del lavoratore

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Contratto a tempo determinato

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Presentation Transcript


  1. Contratto a tempo determinato L.n. 230 del 1962 D.lg.vo n. 368/2001 (di attuazione della direttiva 28.6.1999, n. 99/70) L.n. 247 del 2007 L.n. 133 del 2008

  2. Evoluzione storica • Art. 2097 c.c. : tutela formale del lavoratore • L.n. 230/1962: atto scritto; elenco casi specifici apposizione del termine • Evoluzione successiva: autorizzazione da parte della autorità amministrativa o della contrattazione collettiva a stipulare contratti a tempo determinato = progressivo ampliamento ‘controllato’ delle possibilità di contrarre a termine • Attuale normativa: d.lg.vo n. 368/2001 (direttiva 28.6.1999, n. 99/70); l.n. 247/2007; l.n. 133/2008 = liberalizzazione del contratto a termine

  3. Nodi normativi • Requisiti per l’apposizione del termine e limitazioni quantitative all’apposizione del termine • Proroga del termine e successione di assunzioni a tempo determinato • Disciplina del rapporto

  4. D.lg.vo n. 368/2001 “… flessibilità non può essere confusa con precarietà. A titolo di esempio si può rammentare l’attento equilibrio fra esigenze organizzative di elasticità della forza lavoro e rafforzamento dei diritti (collettivi ed individuali) dei lavoratori che emerge dalla riforma del part time … (d.lg.vo 25 febbraio 2000, n. 61), in contrapposizione alla liberalizzazione incontrollata delle assunzioni a termine …” M. Roccella, Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, 2005, p. 15

  5. Termine:definitivo abbandono del principio di tassatività È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

  6. L.n. 247/2007 “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato” Comma 01. premesso al comma 1 dell’art. 1 del d.lg.vo n. 368/2001

  7. Art. 21 l.n. 133/2008 • All‘articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» sono aggiunte le seguenti: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».

  8. Art. 1 d.lg.vo n. 368/2001(dopo le modifiche del 2007 e del 2008) Apposizione del termine 01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. 1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro

  9. Art. 2 d.lg.vo n. 368/2001 Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali 1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma

  10. Contratto a termine: causali giustificative Il signor Berti, per il terzo anno consecutivo, viene assunto in qualità di autista dalla società di trasporto Moving srl con contratto a tempo determinato della durata di tre mesi, da aprile a giugno, motivato da non meglio precisate ragioni attinenti all’organizzazione dell’impresa. E’ legittima l’apposizione del termine al contratto del signor Berti? Ballestrero, De Simone,Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.

  11. Giurisprudenza Corte di Cassazione sulla causale del d.lg.vo n. 368/2001, prima delle modifiche del 2007 e 2008 • Natura eccezionale del contratto a tempo determinato • Giustificazione del termine è delimitata da un parametro che richiama le ragioni giustificatrici del trasferimento del lavoratore ex art. 2103 c.c. o del licenziamento per g.m.o.

  12. Opzioni interpretative prima delle modifiche del 2007 e del 2008 • “… l’apposizione del termine resta vincolata all’esistenza obiettiva di una causa giustificatrice della temporaneità del rapporto, la cui individuazione concreta è rimessa … in definitiva, alla scelta del datore, sul quale incombe l’onere della prova di tale causa … “ (argomento ex clausola 3 della direttiva) G. Ghera, Diritto del lavoro, Cacucci, Bari, 2006, p. 324. • In mancanza della causale di apposizione del termine il contratto si considera a tempo indeterminato

  13. Contingentamento contratti a termine I CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono prevedere limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato

  14. Esenzioni da limiti quantitativi per i contratti conclusi (l.n. 247/2007): • nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici • per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità • per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi • con lavoratori di età superiore ai 55 anni

  15. Divieto di contratti a termine • a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero • b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato • c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine • d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi

  16. Forma scritta • La apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale ne sono specificate le ragioni. • Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. • La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni. • Assenza di forma scritta: il contratto si considera a tempo indeterminato

  17. Proroga del termine • Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. • In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. • Con esclusivo riferimento a tale ipotesi, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore a tre anni

  18. Scadenza del termine(continuazione senza soluzione di continuità) • Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. • Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

  19. Successione di contratti a termine(nuovo contratto con e senza soluzione di continuità) • Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. • Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

  20. Successione contatti a termine: le maglie larghe della legge Se, dunque, il nuovo contratto viene stipulato oltre i 10 (o i 20) giorni successivi alla scadenza del termine del primo contratto, il secondo contratto è legittimo

  21. I limiti della l.n. 247/2007 • Ferma restando la disciplina della successione di contratti efatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (l.n. 133/2008),qualora, per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro abbia superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato dalla scadenza dei 36 mesi

  22. I limiti della l.n. 247/2007 • Deroga:un ulteriore successivo contratto a termine può essere stipulato una sola volta, purché presso la DPL e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato; la durata di tale contratto è stabilita a livello sindacale. Se la procedura o il termine fissato non vengono rispettati, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. • Deroga ----- tali norme non si applicano: alle attività stagionali; a quelle individuate a livello sindacale.

  23. Art. 4-bis. (L.n.133/2008) Disposizione transitoria concernente l’indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine • Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604… • Gli artt. 1, 2 e 4 riguardano:l’apposizione del termine e la disciplina della proroga! • Scopo: chiudere il contenzioso!!!

  24. La disciplina del rapporto Principio di non discriminazione Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

  25. La disciplina del rapporto Formazione Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

  26. La disciplina del rapporto Scioglimento del contratto ante tempus: • si ammette in via interpretativa l’applicazione del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. • si esclude l’applicazione dell’art. 2118 c.c., recesso unilaterale con preavviso

  27. Diritto di precedenza nelle assunzioni: la vecchia normativa • (È affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi di attività stagionali e di punte periodiche) • (In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso).

  28. Diritto di precedenza nelle assunzioni: la nuova normativa (l.n. 247/2007) • Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato la attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (l.n. 133/2008), nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate nei rapporti a termine; il diritto di precedenza deve essere manifestato dal lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto e comunque si estingue entro 1 anno • Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine, da parte dello stesso d.l. per le medesime attività stagionali; il diritto di precedenza deve essere manifestato dal lavoratore entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto e comunque si estingue entro 1 anno

  29. Criteri di computo Ai fini di cui all’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - applicazione Titolo III S.L. Attività sindacale - i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

  30. Dirigenti • È’ consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell’articolo 2118 c.c. (preavviso) • Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del d.lg.vo n. 368/2001, salvo per quanto concerne le previsioni sul principio di non discriminazione e sui criteri di computo

  31. Lavoro intermittente Artt. 33 ss. D.lg.vo n. 276/2003

  32. Le oscillazioni del pendolo • La legge n. 247/2007 abroga il lavoro intermittente • Il d.l. n. 112/2008, conv. dalla l.n. 133/2008 reintroduce il lavoro intermittente

  33. La forma dell’acqua ** A. Camilleri Lo schema proposto può assumere i contenuti del lavoro a tempo parziale, del lavoro a tempo pieno, del lavoro a termine o a tempo indeterminato; eventualmente con pagamento di un’indennità di disponibilità, similmente a quanto avviene nella somministrazione.

  34. La forma dell’acqua E’ stato sottolineato come nel contratto di lavoro intermittente la “detipizzazione” del contratto di lavoro subordinato “risponde unicamente all’intento del legislatore di mettere a disposizione dell’imprenditore tanti tipi negoziali quante sono le modalità economicamente ed organizzativamente convenienti di alienazione del lavoro” (V. Pinto)

  35. Definizione – Art. 33 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all’articolo 34. 2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.

  36. Art. 33 - Definizione ASSENZA DI OBBLIGHI RECIPROCI, SALVA LA PATTUIZIONE DELL’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’

  37. CASI DI RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE – Art.34 • 1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale • 2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento

  38. Divieti È vietato il ricorso al lavoro intermittente: • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; • salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o all’intervento della cassa integrazione guadagni nelle stesse mansioni che interessano il lavoro intermittente; • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

  39. Forma – Art. 35 Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: • indicazione della durata e delle ipotesi di ricorso alla fattispecie • luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; • trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e indennità di disponibilità, ove prevista

  40. Forma – Art. 35 Segue: • indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; • i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; • le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto

  41. Lavoratore che si obbliga a rispondere alla chiamata del d.l.- Art. 36 Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  42. Lavoratore che si obbliga a rispondere alla chiamata del d.l. • Il contratto in questo caso deve stabilire: • luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore • preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo

  43. Lavoratore che si obbliga a rispondere alla chiamata del d.l. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.

  44. Lavoratore che si obbliga a rispondere alla chiamata del d.l. • In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. • Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. • Ove il lavoratore non provveda ad avvisare il d.l. della temporanea indisponibilità, perde il diritto alla indennità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

  45. Lavoro intermittente per periodi predeterminati – Art. 37 Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro

  46. Trattamento del lavoratore intermittente – Art. 38 Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte

  47. Trattamento del lavoratore intermittente Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali

  48. Trattamento del lavoratore intermittente Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità

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