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da una esigenza di semplificazione in materia di tenuta dei documenti di lavoro.

Libro Unico del Lavoro. nasce. art. 39 e 40. da una esigenza di semplificazione in materia di tenuta dei documenti di lavoro. . Gestione. legge. del. I CARDINI. n. 133. Personale. La tenuta. Il luogo. Edizione:SMA. 2008. L'esibizione. La conservazione.

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da una esigenza di semplificazione in materia di tenuta dei documenti di lavoro.

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  1. Libro Unico del Lavoro nasce art. 39 e 40 da una esigenza di semplificazione in materia di tenuta dei documenti di lavoro. Gestione legge del I CARDINI n. 133 Personale La tenuta Il luogo Edizione:SMA 2008 L'esibizione La conservazione

  2. i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa sostituiti dal “ libro unico del lavoro “ istituito con gli articoli: 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro 40 - Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali del decreto-legge n. 112/2008 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133) Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – circ. n. 20/21.08.2008 Nota: INAIL 25.08.2008 – 6792 SMA

  3. Libro unico del lavoro: Vidimazione - precisazioni Il decreto ministeriale di attuazione del “ Libro unico del lavoro “ individua l'Inail come unico ente preposto ad effettuare la vidimazione, anche nel caso quindi dei datori di lavoro che provvedevano alla vidimazione presso altri Istituti (es. i datori di lavoro agricoli presso l'Inps). A tale riguardo, è stato inoltrato quesito sia da INAIL INPS Tale operatività allo stato è impossibile per l’Istituto che non possiede una Banca dati di detti soggetti. Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Apposite istruzioni verranno impartite sull’argomento una volta acquisito il parere dal competente Ministero, al quale è stata rappresentata anche l’opportunità di mantenere l’attuale sistema di vidimazione presso L’INPS (datori di lavoro agricoli) e presso l’IPSEMA (datori di lavoro marittimi) durante il periodo transitorio (fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 e, quindi fino al 16 gennaio 2009). Nota: INAIL 04.09.2008 - 6992 SMA

  4. Libro unico del lavoro all'istituzione del libro sono tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, dell'autotrasporto e marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestici, che devono iscrivervi tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Soggetti obbligati ad alcun obbligo in tema di tenuta del libro unico le società cooperative di produzione e lavoro (salvo che non istituiscano specifici rapporti di lavoro subordinato al proprio interno), l'impresa familiare per il lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini (con o senza retribuzione), le società e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti. Non sono soggetti le pubbliche amministrazioni, che provvedono alle registrazioni con i cedolini o ruoli di paga, elaborati per ciascun dipendente. Esentate SMA

  5. Libro unico del lavoro: la tenuta Sono tre le modalità indicate per tenere il “ Libro unico del lavoro “ La prima prevede la stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo: ogni pagina deve essere numerata e il libro deve essere vidimato, prima di essere messo in uso, dall'INAIL; in alternativa, può essere numerato e vidimato durante la stampa da soggetti autorizzati dall'INAIL. 1 La seconda prevede la stampa laser: è però necessaria l'autorizzazione preventiva dell'INAIL. 2 La terza prevede l'elaborazione su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati: in questo caso, non sono necessarie autorizzazione né vidimazione, ma occorre comunicare la messa in uso alla DPL. 3 Il datore di lavoro è tenuto ad istituire e tenere un ed unico libro, anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate. Nota: INAIL 10.09.2008 - 7095 SMA

  6. Sono tre le modalità indicate per tenere il libro unico del lavoro: 1 - Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo • con preventiva numerazione dei fogli mobili e vidimazione a cura delle • Sedi INAIL. In tale caso, il Libro unico del lavoro, prima di essere messo in uso, deve essere numerato in ogni pagina e vidimato presso una qualsiasi Sede dell’Istituto dai Funzionari a ciò incaricati. • con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti autorizzati dall’INAIL, • in sede di stampa del modulo continuo In tali casi gli Utenti (datori di lavoro, consulenti del lavoro, professionisti e gli altri soggetti abilitati) debbono presentare all’INAIL una richiesta di autorizzazione in fase di stampa tipografica del tracciato dei moduli da utilizzare. A decorrere dal 16 Gennaio 2009 (termine di scadenza del regime transitorio), la vidimazione del Libro unico del lavoro va registrata in procedura Gestione Rapporto assicurativo (GRA) esclusivamente con riferimento al “Codice Cliente” e non più alla posizione assicurativa Territoriale (PAT), secondo le istruzioni tecniche che verranno impartite con successiva nota. SMA

  7. Sono tre le modalità indicate per tenere il libro unico del lavoro: 2 - “ STAMPA LASER “ Per questo sistema di tenuta del libro unico del lavoro, è prevista una iniziale richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa. • Tutti i soggetti autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser sono tenuti • al rispetto delle seguenti condizioni: • la stampa del tracciato deve essere conforme al fac-simile autorizzato; • il programma di elaborazione deve prevedere la data e l’ora di stampa di • ogni foglio; • su ogni foglio devono, inoltre, essere riportati il numero progressivo della • pagina, il numero di autorizzazione attribuito, la data di autorizzazione • e il codice della Sede INAIL che ha rilasciato l’autorizzazione. Rispetto ai previgenti adempimenti viene meno l’obbligo di produrre il prospetto riepilogativo mensile delle retribuzioni, nonché l’obbligo di inoltrare alla Sede INAIL, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, detto prospetto riepilogativo. SMA

  8. Sono tre le modalità indicate per tenere il libro unico del lavoro: 2 - “ STAMPA LASER “ Notifica provvedimento autorizzazione Modello richiesta di autorizzazione SMA

  9. Sono tre le modalità indicate per tenere il libro unico del lavoro: 3 - “ Supporti magnetici e sistemi di elaborazione automatica dei dati “ Il Libro unico del lavoro può essere tenuto con modalità informatiche e precisamente: • su supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento • informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. • Il documento informatico deve avere la forma di documento statico non modificabile • e deve essere emesso, al fine di garantirne l’attestazione della data, l’autenticità e • l’integrità, con l’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale. • con sistemi di elaborazione automaticadei dati che garantiscono la consultabilità • dei dati in ogni momento, l’inalterabilità e l’integrità dei dati, nonché la sequenzialità • cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal • Codice dell’Amministrazione digitale. Queste modalità informatiche di tenuta del Libro unico del lavoro sono sottratte all’obbligo di vidimazione e di autorizzazione da parte dell’INAIL. Prevista la comunicazione alla DPL prima della messa in uso. SMA

  10. Libro unico del lavoro • Nome e cognome • Codice fiscale • Qualifica e livello di inquadramento • Retribuzione base • Anzianità di servizio • Posizione assicurativa e previdenziale • Somme e valori erogati dal datore di lavoro, compresi i rimborsospese • Trattenute effettuate a qualsiasi titolo • Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario • devono essere indicate specificamente • Il calendario delle presenze con l’evidenza delle ore di straordinario, le assenze • a qualsiasi titolo anche se non retribuite • Per i lavoratori a domicilio dovranno essere evidenziate data e ora di consegna • e riconsegna del lavoro e descrizione dello stesso e specifica annotazione della • quantità e qualità del lavoro eseguito. Le registrazioni Le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo, possono essere oggetto di registrazione differita i soli dati variabili retributivi. SMA

  11. Libro unico del lavoro I dati sono gli stessi già contenuti in un normale cedolino paga quelli anagrafici le somme in danaro o in natura le relative trattenute un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro (o la presenza per i mensilizzati) e di assenze effettuate da ciascun lavoratore subordinato. Il “ Libro unico del lavoro ” ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa. SMA

  12. Libro unico del lavoro:Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono: a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente; b) inviare, in via telematica, al l'INAIL con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi; c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b). SMA

  13. Libro unico del lavoro: Luogo Il libro unico è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese anche cooperative. L'esibizione Il datore di lavoro deve esibire tempestivamente il libro unico agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, se si tratta di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica. Per le attività mobili o itineranti, il datore che detiene il libro presso la sede legale lo deve esibire entro il termine assegnato dagli organi di vigilanza. SMA

  14. Libro unico del lavoro: “ Obbligo di conservazione “ Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione di cui all'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e alle disposizioni del presente decreto. SMA

  15. Libro unico del lavoro “ Il regime transitorio “ In via transitoria, a decorrere dal 18 agosto 2008 e fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 e quindi fino al 16 gennaio 2009, i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del Libro unico del lavoro attraverso la corretta e regolare tenuta del libro paga e presenze, secondo le disposizioni attuali. A decorrere dal 18 agosto 2008, le Sedi territoriali dell’Istituto non debbono più vidimare il libro matricola, in quanto abrogato. Pertanto, durante il periodo transitorio, le Sedi dell’Istituto provvedono, per tutte le aziende che ne facciano richiesta (comprese quelle di nuova Istituzione), alla vidimazione del libro paga e presenze. Nota: INAIL 19.09.2008 - 7357 SMA

  16. Assunzione lavoratore - modalità Dal 1° marzo 2008 è obbligatoria la trasmissione delle comunicazioni per via informatica ovvero mediante i servizi informatici messi a disposizione, con standard omogenei, dalle Regioni e Province Autonome (DM 30.10.07). L'elenco dei servizi informatici e le modalità di accreditamento di ciascun sistema sono reperibili alla sezione del sito dedicata www.lavoro.gov.it/co. I soggetti obbligati devono effettuare la comunicazione di assunzione, previo accreditamento al sistema informatico di competenza (quello della Regione ove è ubicata la sede di lavoro), attraverso i moduli di comunicazione Unificato-Lav, Unificato-Somm e Unificato Urg. La comunicazione data attraverso i sistemi informatici viene protocollata e contrassegnata da un codice univoco, è valida ai fini dell’obbligo di comunicazione e non deve essere seguita dalla trasmissione di alcun documento cartaceo. SMA

  17. Assunzione lavoratore - oggetto L'obbligo di comunicazione vige nel caso di instaurazione di (DL 510/1996, art. 9 bis, convertito dalla L. 608/1996, c. 2, modificato da 296/2006, art. 1, comma 1180): • rapporto di lavoro subordinato • collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità • del lavoro a progetto • rapporto di lavoro con un socio lavoratore di cooperativa • associazione in partecipazione con apporto lavorativo • tirocinio di formazione e orientamento finalizzato all'inserimento • lavorativo e ogni altro tipo di esperienza assimilabile

  18. Assunzione lavoratore - accentramento La procedura di accentramento delle comunicazioni consente ai datori di lavoro e ai soggetti abilitati, che operano su due o più regioni, di utilizzare un solo Sistema informatico regionale per l'invio delle comunicazioni obbligatorie, indipendentemente dal numero di sedi di lavoro gestite a livello nazionale. Possono chiedere l'accentramento: i datori di lavoro, che hanno sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi, hanno la possibilità di accentrare l‘invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi di lavoro; i soggetti abilitati possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale le agenzie di somministrazione possono accentrare l'invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli dove è ubicata una delle loro sedi operative L'accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti il contratto di apprendistato (che deve essere effettuata secondo le modalità previste da ciascuna Regione di competenza) e soggetti obbligati e abilitati che operano anche nella Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto la Provincia non ha ancora aderito alla norma. SMA

  19. Assunzione lavoratore - efficacia Le comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti di: • Direzione regionale e provinciale del lavoro • Inps • Inail • altre forme previdenziali sostitutive o esclusive • Prefettura, in caso di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro • con lavoratori extracomunitari, ai sensi del TU n. 286/1998, art. 22, c. 7, • come modificato dalla L. 189/2002 e dal Dpr 39/1999 In caso di assunzione di un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia è necessario trasmettere il nuovo contratto di soggiorno allo Sportello Unico, al fine di attestare la condizione alloggiativa e la responsabilità del pagamento delle spese di rientro in patria del lavoratore (Circolare 29 gennaio 2008 n. 465) SMA

  20. Assunzione lavoratore edile – ulteriori adempimenti Dal 1° ottobre 2006 permane l'obbligo, per il datore di lavoro edile, di munire i lavoratori, compresi gli autonomi, di tesserino di riconoscimento completo di generalità, nominativo del datore di lavoro e fotografia del lavoratore; il tesserino deve essere esposto da ogni lavoratore (Legge 248/2006, art. 36 bis comma 3 e 4). Le imprese edili con meno di 10 dipendenti possono ovviare a tale norma annotando giornalmente le generalità dei lavoratori, compresi quelli autonomi, su un apposito registro di cantiere, vidimato dalla D.P.L. del lavoro territorialmente competente; tale registro dovrà essere conservato sul luogo di lavoro. SMA

  21. Assunzione lavoratore - termine La comunicazione deve essere effettuata entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti. Il termine di comunicazione scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello dell'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro ( circ. 07.01.2007) In deroga sono ammesse due ipotesi (Circolare ministeriale 14 febbraio 2007) assunzione d'urgenza connessa ad esigenze produttive: la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, salvo l'invio, entro il giorno antecedente, della comunicazione sintetica provvisoria contenente la data di inizio della prestazione, le generalità del Lavoratore e del Datore Lavoro 1 assunzione per causa di forza maggiore: quando l'evento è di natura imprevedibile tale da essere impossibile la previsione nel giorno precedente e improcrastinabile l'assunzione. In questo caso non vi è l'obbligo di una comunicazione preventiva sintetica, ma occorre procedere nel primo giorno utile successivo all'assunzione 2 SMA

  22. Sistema informatico in “ Tilt “ assunzioni In caso di malfunzionamento, il soggetto obbligato può adempiere all’obbligo inviando, nei termini di legge, una comunicazione d’urgenza utilizzando il modulo Unificato Urg ad un numero fax server nazionale (848 800 131). Permane l’obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile. L’ipotesi di malfunzionamento può riguardare: 1 Il servizio informatico al quale il soggetto abilitato è registrato 2 Oppure il temporaneo non funzionamento del sistema informatico di quest’ultimo. Nel primo caso l’anomalia dovrà essere attestata dall’amministrazione ricevente. Mentre nel secondo dovrà essere cura dell’utente interessato documentar le cause del non funzionamento. SMA

  23. Nuova dichiarazione di assunzione All'atto dell'assunzione, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori: • copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro • (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 39, c. 5, convertito in Legge n. 133 • del 6 agosto 2008; D.M. 9 luglio 2008) • copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro • (D.Lgs n. 181/2000, art. 4-bis, c. 2, come modificato dal D.L. 112/2008, • art. 40, c. 2) Consegnando copia della comunicazione il datore di lavoro adempie anche l'obbligo di informazione su alcuni elementi del contratto (D. Lgs. n. 152 del 26 maggio 1997). L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il D.L. consegni al lavoratore, prima dell'inizio delle attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni dovute ai sensi del D.Lgs. 152/1997 (D.L. 112/08, art. 40, comma 2). Non sussiste più l'obbligo di tenere il libretto di lavoro del lavoratore assunto, poiché il D. Lgs. n. 297/2002 ha abrogato la legge che lo istituiva (Legge 10 gennaio 1935, n. 112). SMA

  24. … nuova dichiarazione di assunzione La nuova disciplina comporta anche un'importante conseguenza sulla lotta al lavoro sommerso: essendo venuto meno l'obbligo di tenere il libro matricola e di iscrivere preventivamente, prima dell'immissione al lavoro, i lavoratori occupati nei documenti di lavoro, il personale ispettivo dovrà fondare l'accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero solo sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro previsto dalla L. 296/2006. In caso di ispezione, i funzionari preposti inviteranno il datore di lavoro a fornire prova della avvenuta comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, e successivamente l'esibizione del libro unico del lavoro. SMA

  25. Denuncia nominativa soci, collaboratori, coadiuvanti artigiani e non artigiani • I datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare: • collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari • coadiuvanti delle imprese commerciali • soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, alla denuncia nominativa all'INAIL, qualora gli stessi rapporti di lavoro non siano oggetto della comunicazione preventiva di cui all'art. 9-bis, c. 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. Al momento la denuncia nominativa può essere presentata a mezzo fax L'obbligo della denuncia nominativa decorre dal 18.08.2008 (DM 9.07.08).  Nota: INAIL 25.08.2008 - 6793 SMA

  26. Denuncia nominativaassicurati soci collaboratori coadiuvanti artigiani e non artigiani SMA

  27. Nuove modalità di ispezione La nuova ispezione si concentrerà su tre distinti momenti: L’accesso ispettivo in cui l’obiettivo unico ed esclusivo è la tutela del lavoro regolare e sicuro, quindi al contrasto al lavoro sommerso e a quello illegale; a) b) Le verifiche postume, le quali completeranno l’ispezione mediante gli esami e le analisi documentali; La definizione dell’accertamento, momento focale e culminante dell’attività ispettiva nel quale si determina la notificazione dell’illecito amministrativo. c) Particolare rilievo assume il “ primo accesso “ per il quale il Ministero del lavoro emanerà a breve apposito modello universale di verbale e per il quale, pertanto, verranno dettate apposite istruzioni. Nota: INAIL 08.09.2008 - 7081 SMA

  28. L’Organo di vigilanza All’accesso nel luogo di lavoro l’Ispettore PROVVEDE all’acquisizione delle informazioni da parte dei soggetti trovati intenti al lavoro REDIGE Un “ VERBALE DI PRIMO ACCESSO ISPETTIVO “ nel quale identifica, anche con documento di identità, i lavoratori; indica le mansioni, operazioni e attività svolte; dà conto di eventuali modalità e/o utilizzo di dispositivi individuali di sicurezza (DPI). SMA

  29. … L’Organo di vigilanza l’Ispettore INVITA il Datore di Lavoro a provare l’avvenuta comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro CHIEDE Al Datore di Lavoro o al Consulente del lavoro o Al Servizio di Associazione di Categoria l’esibizione del “ Libro unico del lavoro “ post regime transitorio - altrimenti libro matricola e paga Se i lavoratori risultano occupati in assenza di comunicazione preventiva, non vi è annotazione nel “ Libro unico del lavoro “, né è possibile rilevare da altri adempimenti obbligatori precedenti la volontà di non occultare i rapporti di lavoro, si “ CONTESTA “ l’illecito impiego sommerso e sussistendone le condizioni si sospende l’attività dell’impresa SMA

  30. Sanzioni - libro unico del lavoro • La Legge 133/2008 specifica che sono oggetto di sanzione le omesse e infedeli • registrazioni che direttamente comportano un disvalore ai fini retributivi, • previdenziali (contributivi e assicurativi) o fiscali relativamente al singolo • rapporto di lavoro, ovvero un occultamento ai fini legali: si tratta di due distinte • ipotesi di violazione: • una di tipo omissivo (i dati non sono stati registrati); • una di tipo commissivo (i dati sono registrati non corrispondenti al vero). • A integrare la condotta concorre l’omissione o l’infedeltà nella registrazione • di uno qualsiasi dei dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati • alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro, • senza che la violazione possa ritenersi realizzata per ciascun dato omesso o • infedelmente trascritto. • La sanzione pecuniaria amministrativa è distinta in base alla gravità della • condotta, sulla scorta del numero di lavoratori interessati dalle omesse o infedeli registrazioni sostanziali: • fino a dieci lavoratori l’importo della sanzione da da 150 a 1.500 euro; • da undici lavoratori in su va da 500 a 3.000 euro. SMA

  31. … sanzioni - libro unico del lavoro Competenti a constatare e contestare gli illeciti Amministrativi relativi agli obblighi di istituzione, tenuta, registrazione, esibizione e conservazione del Libro unico del lavoro, nonché alla conseguente irrogazione delle sanzione pecuniarie amministrative, sono tutti gli Organi di Vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza sociale. Il datore di lavoro non può essere punito per gli errori di carattere meramente materiale o formale e per le omesse registrazioni che non incidono sui trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Non sono punibili le condotte dovute ad incertezze interpretative su modifiche legislative, amministrative o contrattuali ….…o per la difficoltà di individuare correttamente la natura delle prestazioni di lavoro rese (es. straordinari giornalieri e settimanali) SMA

  32. … sanzioni - libro unico del lavoro SMA

  33. … sanzioni - libro unico del lavoro SMA

  34. … sanzioni - libro unico del lavoro Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – 30.10.2008 Nota: INAIL 03.11.2008 - 8362 SMA

  35. I contenuti del presente lavoro ha una valenza unicamente informativa: fanno fede soltanto i testi di legge pubblicati nella G.U. Riferimenti normativi Decreto legge 25 giugno 2008 , n. 112 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008 Art. 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro DM 30 ottobre 2002 “ Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola “ Legge 15 marzo 1997, n. 59 Art. 15 comma 2, prevede che gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati, con strumenti informatici o telematici, nonché la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Legge 11 gennaio 1979 n. 12 Art. 1 - Esercizio della professione di consulente del lavoro Legge 30 aprile 1969, n. 153 Art. 42 – conservazione dei libri matricola e paga DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 artt. 20,21,25,e 26 (istituzione libri paga e matricola Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta

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