1 / 12

Conservazione elettronica Dott. Stefano Cesati stefano.cesati@studiopirola

Conservazione elettronica Dott. Stefano Cesati stefano.cesati@studiopirola.com. Normativa di riferimento. 2. Normativa di riferimento. 3. La prassi più recente. 4. Lo stato dell’arte. L’impresa può scegliere: con quali modalità archiviare i documenti e le scritture contabili;

fia
Download Presentation

Conservazione elettronica Dott. Stefano Cesati stefano.cesati@studiopirola

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Conservazione elettronica Dott. Stefano Cesati stefano.cesati@studiopirola.com

  2. Normativa di riferimento 2

  3. Normativa di riferimento 3

  4. La prassi più recente 4

  5. Lo stato dell’arte • L’impresa può scegliere: • con quali modalità archiviare i documenti e le scritture contabili; • quandopassare dalla metodologia di conservazione tradizionale (cartacea) a quella digitale e come (i.e. in unico tempo o progressivamente per tipologia di documenti); • quali tipologiedi documenti e scritture contabili conservare su supporti digitali; • quali modalità operative e quali supporti informatici adottare per la conservazione digitale. 5

  6. Quadro normativo sintetico • Art. 2220 del Codice civile possibilità di conservare sotto forma di registrazioni su supporti di immagini le scritture e i documenti contabili purchè • le registrazioni su supporti di immagini corrispondano ai documenti; • in ogni momento possano essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione del soggetto che utilizza detti supporti • Art. 2215-bis del Codice civile possibilità di tenuta in modalità informatica di libri, scritture e qualunque documento richiesto dalla legge, dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa purchè: • siano consultabili in ogni momento • siano adempiuti gli obblighi di vidimazione e numerazione mediante apposizione trimestrale della marcatura temporale e della firma digitale • DM 23.01.2004 prevede l’emissione, la conservazione, l’esibizione dei documenti sotto forma di documenti informatici / analogici, purché le seguenti condizioni siano soddisfatte: • immodificabilità delle immagini dei documenti; • garanzia dell’attestazione della data, dell’autenticità del documento e dell’integrità del contenuto • disponibilità dei documenti (anche per via telematica) e leggibilità(presente e futura) degli stessi su supporto cartaceo e informatico su richiesta delle autorità competenti; • ordine cronologicoe continuità di applicazione nel tempo; • omogeneità della conservazione per categorie di documenti senza soluzione di continuità per ogni periodo d’imposta • possibilità di ricerca e di estrazionedelle informazioni dagli archivi in relazione al cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data ed associazioni logiche di questi ultimi. 6

  7. L’oggetto della conservazione • Le disposizioni del D.M. 23.01.2004 si applicano alle scritture contabili, ai libri ai registri e in generale ad ogni documento rilevante ai fini tributari Ad esempio: • fatture attive/passive; • Libro giornale, libro inventari, mastri; scritture di magazzino, registro beni ammortizzabili, bilancio di esercizio; • Registri IVA, registro dei corrispettivi; • Dichiarazioni fiscali di ogni tipo; • Libro Unico del Lavoro, cedolini paga; • Con l’introduzione dell’art. 2215 bis) del codice civile il Legislatore ha previsto la possibilità di tenere in forma elettronica tutti i documenti richiesti dalla legge, dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa. Ad esempio: • Libro soci, libro CDA, Libro Collegio Sindacale • Altri libri ex art. 2421 • Contratti, lettere, telegrammi etc. FANNO ECCEZIONE: i documenti doganali e quelli relativi alle accise 7

  8. La natura dei documenti: documento analogico e documento informatico • Documento informatico: Rilevanza ai fini fiscali: per essere rilevante ai fini tributari deve rispettare le condizioni previste all’ art. 3) c. 1 lett. a) D.M. 23/1/2004 ossia • staticità: non alterabile durante le fasi di accesso e conservazione; • immodificabilità: immutabilità nel tempo. • deve essere emesso al fine di garantire : • l’attestazione della data • l’autenticità • l’integrità • Documento analogico: Definizione tecnica: documento formato utilizzando grandezze fisiche che assumono valori continui. Ai fini fiscali sono considerati analogici tutti i documenti che non rispettano le condizioni previste all’ art. 3) c. 1 lett. a) D.M. 23/1/2004 (anche se materialmente non hanno forma cartacea). NON DEVE CONTENERE MACROISTRUZIONI O CODICI ESEGUIBILI Apposizione della firma elettronica qualificata Apposizione del riferimento temporale Le modalità di conservazione dipendono dalla natura del documento: ad esempio le fatture elettroniche (documenti informatici) devono essere conservate in modalità elettronica mentre le fatture analogiche possono essere conservate in modalità elettronica 8

  9. Documenti analogici ricevuti/emessi Il processo di conservazione • Apposizione sull’insieme dei documenti(o su un’evidenza informatica contenente uno o più impronte dei documenti o di insiemi di essi)della marca temporale e della firma digitale da parte del Responsabile della conservazioneche attesta in tal modo il corretto svolgimento del processo • Archiviazione - indicizzazione: Organizzazione dei dati necessaria ai fini di consentirne un’agevole consultazione mediante indici • Memorizzazione: Processo di trasposizione su qualsiasi supporto (ad esempio CD,DVD) di documenti analogici o informatici. Abbinamento dell’immagine con i dati del documento (es. elementi della fattura, data ricezione) Scannerizzazione Documenti analogici Documenti informatici ricevuti Documenti informatici Documenti informatici emessi Indicizzazione Automatica al momento dell’emissione 9

  10. Il Responsabile della conservazione • attesta la correttezza del processo di conservazione e gestisce il sistema; • verifica la funzionalità del sistema e dei programmi; • garantisce la sicurezza e l’integrità del sistema; • richiede la presenza del pubblico ufficiale, se necessario; • definisce le procedure per l’apposizione della marca temporale; • verifica e mantiene la leggibilità dei documenti nel tempo. E’ opportuno che venga predisposto un Manuale delle procedure della conservazione digitalein cui vengano riepilogate le procedure adottate, i compiti di eventuali delegati, i controlli effettuati. 10

  11. Periodicità del processo di conservazione Documenti analogici • Il processo di conservazione può avvenire in qualsiasimomento. Documenti informatici • Fatture: • Scadenza “almeno” quindicinale; a discrezione del contribuente può avere luogo ad intervalli più ravvicinati; • effettuato entro quindici giorni dal ricevimento (per il destinatario) ovvero dall’emissione (per l’emittente) delle fatture, fermi restando i termini per l’assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dagli art. n. 23, 24, 25 del DPR 633/72; • Documenti diversi dalle fatture: Libri e registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’IVA • Scadenza “almeno” annuale, comunque non oltre 3 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni; a discrezione del contribuente può avere luogo ad intervalli più ravvicinati. • Anticipato rispetto alla cadenza stabilita nell’ipotesi di controlli ed ispezioni da parte degli organi competenti 11

  12. Altri adempimenti • Il DM del 23.01.2004 prevede inoltre: • trasmissionetelematica diuna comunicazioneall’Agenzia fiscaleentro il quarto mese successivo (art. 5 D.M. 23/1/2004 come modificato dal D.L.185/2008) alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’impronta dell’archivio informatico, alla relativa sottoscrizione elettronica e alla marca temporale; l’obbligo è sospeso in attesa di istruzioni per l’effettuare la comunicazione • la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (comunicazione preventiva e successive comunicazioni annuali all’Agenzia delle Entrate competente, versamenti in acconto e a saldo). 12

More Related