1 / 42

AMMINISTRATORI

AMMINISTRATORI. ASSEMBLEA. COLLEGIO SINDACALE. „GRIGLIA“. COSTITUZIONE. CONFERIMENTI. REGIME DELLA PARTECIPAZIONE. REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE. COLLEGIO SINDACALE. controllo contabile esterno. CONTROLLO. BILANCIO. MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO. controllo sulla amministrazione.

fell
Download Presentation

AMMINISTRATORI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. AMMINISTRATORI ASSEMBLEA COLLEGIOSINDACALE „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE COLLEGIOSINDACALE controllo contabileesterno CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO controllo sullaamministrazione SCIOGLIMENTO spa quotata almeno un membro effettivo eletto dalla minoranza se + 3 membri: almeno 2 sindacieletti dalla minoranza

  2. controllo sullaamministrazione vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento poteri dei sindaci atti di ispezione e di controllo chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale. convocazione assemblea (visto) promozione del controllo giudiziario sulla gestione

  3. socio X COLLEGIOSINDACALE AMMINISTRATORI ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino1/20 (o 1/50 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), il collegio sindacale deve indagaresenza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusionied eventuali proposte all’assemblea; convocazione immediata dellaassemblea se -- ravvisati fatti censurabilidi rilevante gravità -- urgente necessità di provvedere

  4. controllo contabileesterno incaricoconferito dall‘atto costitutivo dall‘assemblea, sentito ilcollegio sindacale verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale,la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione funzioni di controllo contabile verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

  5. RESPONSABILITÀ adempiere i propridoveri con diligenzaprofessionale responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.

  6. controllo GIUDIZIARIO fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate statuto:ancheminori soci che rappresentano1/10 cap. soc. 1/20 se società che fanno ricorso al mercato del capitaledi rischio possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. anche SINDACIpubblico ministero (se società chefanno ricorso al mercato del capitaledi rischio)

  7. CONSOB Capo ITesto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria Vigilanza Art. 5(Finalità e destinatari della vigilanza) l. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario

  8. Esempio di intervento della ConsobApplicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sigg.ri Gianluigi Gabetti, Franzo Grande Stevens, Virgilio Marrone, nonché delle società IFIL Investments S.p.A. e Giovanni Agnelli e C. S.a.p. (9.02.07) „..due comunicati stampa e ritenuto che tali comunicati contenevano una rappresentazione falsa della situazione all'epoca esistente, nella parte in cui in essi si dichiarava che non era stata "intrapresa né studiata alcuna iniziativa in relazione alla scadenza del prestito convertendo" FIAT S.p.A., idonea a fornire al pubblico degli investitori indicazioni fuorvianti

  9. „..che al 24 agosto 2005 (data di pubblicazione dei comunicati stampa delle società IFIL Investments S.p.A. e Giovanni Agnelli e C. S.a.p.a.) era stato studiato ed era già in corso di attuazione il progetto finalizzato a conservare al 30% la partecipazione di IFIL in Fiat, contestualmente all'esecuzione dell'aumento di capitale sociale al servizio del "convertendo" con le banche; - che tale progetto era fondato sull'esistenza del contratto di equity swap stipulato in data 26 aprile 2005 tra Merrill Lynch International ed Exor Group S.A. (società del gruppo Agnelli), avente ad oggetto 90 mln. di azioni FIAT; - che, conseguentemente, i comunicati diffusi in data 24 agosto 2005 dalle società IFIL Investments S.p.A. e Giovanni Agnelli e C. S.a.p.a. contenevano una rappresentazione falsa della situazione all'epoca esistente, nella parte in cui in essi si dichiarava che non era stata "intrapresa né studiata alcuna iniziativa in relazione alla scadenza del prestito convertendo" FIAT s.p.a., idonea a fornire al pubblico degli investitori indicazioni fuorvianti..“

  10. obbligo di comunicazione TRASPARENZA alla Consob ed alla società partecipata se partecipazione in spa quotata superiore al 2% se spa quotate partecipanodirettamente o indirettamente in spa non quotate o in srlin misura superiore al 10% del capitale altrimenti: votosospeso se variazioni rilevanti dellapartecipazione in spa quotata delibera assunta convoto determinante: annullabile impugnabile anchedalla Consob

  11. acquisto di partecipazione di controllo in società quotate TRASPARENZA pacchetto dicontrollo acquirente alienante P= superiore a quello risultantedalle quotazioni di borsa pacchetto dicontrollo scalate ostili varie opa concorrenti

  12. SE trasferito pacchettodi controllo offerta pubblica di acquisto obbligatoria OPA SUCCESSIVATOTALITARIA SPA con azioni ordinarie quotate socio di minoranza puòuscire dalla società chi detiene il 30% delle azioni offerta di acquisto della totalitàdelle azioni in circolazione P= media aritmetica fra il prezzo medioponderato di mercato degli ultimi dodici mesie quello più elevato pattuito nello stesso periododall‘offerente per acquisti fuori borsa chi ottiene il 98% può acquistare coattivamentele azioni residue ad un prezzo fissato da espertodel Tribunale

  13. ESENZIONI DALL‘OBBLIGO DI OPA TOTALITARIA SUPERATO IL 30% OPA a scopo di risanamentodi impresa in crisi trasferimenti fra società dello stesso gruppo ecc.

  14. SANZIONI PER NON OSSERVANZADELL‘OBBLIGO DI OPA NO esercizio di diritto di votoinerente alla partecipazione detenuta impugnabile se votodeterminante partecipazioni superiori al30% devono essere alienate

  15. REGOLE DI FUNZIONAMENTODELL‘OPA proposta irrevocabile comunicazioni alla Consob comunicazioni alla società bersaglio TECNICHE DI „DIFESA“ opa concorrente amministratori devono astenersi dalcompiere atti od operazioni in contrasto con gli obiettivi dell‘offerta acquisti azioni proprie aumenti cap. soc. salvo delibera assembleare approvata dal 30% del cap. soc „NEUTRALITÀ delmanagement“

  16. ENDESA regole spagnole sull‘OPA limite: 25% OPA: 38,75 euro ca. 39 euro? E.On. ENEL scopo: arrivare al 24, 9 % conseguenze? + Acciona 21% + SEPI 3% ? acquisto massiccio di azioni ENEL (fino al 25%) e poi „scambio“?

  17. L‘OPA nell‘Unione Europea SCOPO: permettere le acquisizioni attraverso la previsione di meccanismi di OPA efficienti regola della neutralitàdel management regola del c.d. sfondamento XIII Direttiva, molto controversa eccezione di reciprocità compromesso: disposizioniderogabili da parte degli Stati introducibili però nello statuto ma rimovibili „corsa“ nei vari Stati membri ad introdurre regole protezionistiche? Rapporto 2007 Revisione nel 2011?

  18. Diritto di recesso „GRIGLIA“ per tutte o parte delle loro azioni soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO le modificazioni dello statuto concernentii diritti di voto o di partecipazione MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO la trasformazione della società; delibera che comportal‘esclusione della quotazione trasferimento della sede sociale all’estero la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso l’eliminazione di una o più cause di recesso„rimovibili“ ovvero previste dallo statuto; la revoca dello stato di liquidazione

  19. Salvo che lo statutodisponga diversamente la proroga del termine; l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari      . Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

  20. determinazione delvalore azioni rimborsate società nonquotate determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni. SE socio contesta esperto nominatodal Tribunale società quotate esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti

  21. AUMENTO DELCAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO QUANDO le azioni precedentemente emesse sono interamente liberate. DIRITTO DI OPZIONE esclusioneper legge conferimenti in natura statuto SE soc. quotate: nei limiti del 10% preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. interesse della società (1/2 del capitale sociale) offerte ai dipendenti

  22. AUMENTO DELCAPITALE SOCIALE GRATUITO imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.

  23. RIDUZIONE DELCAPITALE SOCIALE REALE mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, mediante rimborso del capitale ai soci No sotto il limite legale CREDITORI possono fare opposizione si procede se società presta idonea garanzia,

  24. RIDUZIONE DELCAPITALE SOCIALE NOMINALE (per perdite) perdita superiorea 1/3 MA minimo legalenon intaccato convocazione senza indugiodell‘assemblea opportuniprovvedimenti se entro l‘esercizio successivoperdita non ridotta a meno di 1/3 assemblea che approva il bilancio DEVE ridurre il capitalein proporzione delleperdite accertate

  25. perdita superiorea 1/3 e minimo legale intaccato convocare l’assemblea per deliberare la riduzionedel capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazionedella società.

  26. TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice SOCIETÀ DIPERSONE società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata SOCIETÀ DI CAPITALI società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società per azioni europea

  27. RIFORMA SOSTANZIALEDELLE REGOLE: Ragioni? incentivo piccola/media impresa semplificazione delle regole (non più„piccola spa“ maggiore flessibilità minori costi?

  28. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE 10.000 euro capitaleminimo CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO ANCHE srl unipersonale SCIOGLIMENTO versamento 100% pubblicità sanzione:responsabilità illimitata..

  29. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO fideiussione bancaria MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO 25% versato SCIOGLIMENTO alternativa polizza di assicurazione prestazione d’opera o di servizi a favore della società SI fideiussione bancaria valore garantito da se atto cost. lo consente:denaro a titolo di cauzione polizza di assicurazione

  30. finanziamento dei soci POI socio creditori Società PRIMA 10.000 Euro se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società,. deve essere restituito in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

  31. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLAPARTECIPAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE FRAZIONE DI CAPITALESOTTOSCRITTA REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. SCIOGLIMENTO l’amministrazione della società PERÒ l’atto costitutivo PUÒ prevedere l’attribuzione a singoli socidi particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili modificabile con il consenso ditutti i soci salvo statuto

  32. DIRITTO DI RECESSO secondo atto costitutivo società a tempo indeterminato inderogabili ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci all‘aumento del capitale sociale conesclusione del diritto d‘opzione

  33. ESCLUSIONE L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.

  34. TRASFERIMENTO DELLAQUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSENSO con effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizionenel libro dei soci L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito.

  35. intrasferibilità delle partecipazioni STATUTO clausola dimero gradimento ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

  36. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI PARTECIPAZIONE SRL REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE COLLEGIOSINDACALE AMMINISTRATORI ASSEMBLEA particolarità

  37. DECISIONIDEI SOCI NO amministratori COMPETENZAINDEROGABILE l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utilI la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori le modificazioni dell’atto costitutivo la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione. +

  38. DECISIONIDEI SOCI mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ASSEMBLEA le modificazioni dell’atto costitutivo voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomentooggetto della decisione ed il consenso alla stessa. richiesta da uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

  39. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STATUTO comunque assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare in mancanza mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci MAGGIORANZEPIÙ ELEVATE rispetto a spa STATUTO II convocazione

  40. INVALIDITÀ DELLE DECISIONI impugnabili che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo dai soci che non vi hanno consentito, entro 90 giorni da ciascun amministratore dal collegio sindacale che possono recare danno alla società assunte con voto determinante del socio in conflitto di interessi aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione entro tre anni da chiunque vi abbia interesse di modifica dell’oggetto socialeprevedendo attività impossibili o illecite. sempre

  41. AMMINISTRATORI salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci in carica a tempoindeterminato metodo collegialederogabile mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. amministrazioneanche disgiuntiva progetto di bilancio se prevista da statuto progetto di fusione e scissione salvo (metodo collegiale) aumento del capitalesociale per delega

  42. AMMINISTRATORI: RESPONSABILITÀ NO menzione nei confronti deicreditori della società azione sociale di responsabilità promossa anche da singolo socio chiedere anche, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente decisoo autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

More Related