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La nuova disciplina degli stupefacenti

02/09/2012. Ancona. 2. La legge n. 49/2006 . La legge 21. 2. 2006 n. 49, in G.U. 27.2.2006, in vigore dal 28 febbraio 2006, apporta rilevanti modifiche alla disciplina degli stupefacenti (norme incriminatrici, esecuzione penale, ordinamento penitenziario).. 02/09/2012. Ancona. 3. La filosofia di

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La nuova disciplina degli stupefacenti

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Presentation Transcript


    1. 02/09/2012 Ancona 1 La nuova disciplina degli stupefacenti

    2. 02/09/2012 Ancona 2 La legge n. 49/2006 La legge 21. 2. 2006 n. 49, in G.U. 27.2.2006, in vigore dal 28 febbraio 2006, apporta rilevanti modifiche alla disciplina degli stupefacenti (norme incriminatrici, esecuzione penale, ordinamento penitenziario).

    3. 02/09/2012 Ancona 3 La filosofia di fondo: il proibizionismo “Tolleranza Zero” nei confronti di consumatori di tutte le sostanze stupefacenti. Non esiste altro rimedio per non incorrere nei rigori della legge che smettere di assumere sostanze stupefacenti.

    4. 02/09/2012 Ancona 4 Baruch Spinoza (1632 – 1677) Cosa ha detto 350 anni fa

    5. 02/09/2012 Ancona 5 Le novitŕ della legge

    6. 02/09/2012 Ancona 6 Tutte le droghe sono uguali davanti alla legge

    7. 02/09/2012 Ancona 7 La Cannabis, non solo droga Cenni di botanica La cannabis nei secoli Una nuova era Primi fondi regionali

    8. 02/09/2012 Ancona 8 NOZIONE LEGALE La nozione di stupefacente ha nel nostro ordinamento natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa soltanto le sostanze indicate negli elenchi (Tabelle).

    9. 02/09/2012 Ancona 9 Le Tabelle sono incomplete Non comprendono tutte le sostanze stupefacenti esistenti in natura. Il caso della salvia divinorum pianta La Salvia divinorum nelle Marche La Catha edulis pianta: (TribMI Cass1, Cass2).

    10. 02/09/2012 Ancona 10 Aggiornamento delle tabelle Avviene con DM del Ministro della Sanitŕ, pubblicato in G.U., quando se ne presenti la necessitŕ (scoperta di una nuova droga, di un nuovo abuso, di un nuovo farmaco ad azione stupefacente o psicotropa). L’aggiornamento, quindi, non č periodico.

    11. 02/09/2012 Ancona 11 I Decreti Ministeriali Per la Tabella I i decreti del Ministro della Sanitŕ fissano anche i rispettivi limiti quantitativi massimi (QLMax o soglie). DM 11 Aprile 2006 DM 4 Agosto 2006 DM TURCO Sospensione DM TURCO

    12. 02/09/2012 Ancona 12 Legge = principi attivi Mercato = quantitativi lordi Equivalenze approssimative Il consumatore spesso ignora quanto principio attivo sia contenuto nella sostanza che si accinge ad acquistare. Le qualitŕ di hashish piů pregiate arrivano ad un 20% di THC. In tal caso i 5 grammi contengono il doppio del principio attivo tollerato come uso personale.

    13. 02/09/2012 Ancona 13 … possibili conseguenze Se il presunto consumatore incappa in un controllo delle forze dell’ordine che (come prevede l’art. 75, comma 3, sequestreranno la sostanza e la faranno analizzare), invece che ritrovarsi una denuncia al Prefetto, potrŕ subire una denuncia penale: errore sul fatto costituente reato (dolo carente o eventuale: la Corte Costituzionale).

    14. 02/09/2012 Ancona 14 Le condotte illecite previste dall’art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti o psicotrope

    15. 02/09/2012 Ancona 15 Le attivitŕ illecite possono riguardare: Le sostanze stupefacenti o psicotrope; I medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; sostanze chimiche di base e i precursori utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope

    16. 02/09/2012 Ancona 16 I. - Sostanze stupefacenti o psicotrope Le condotte illecite riguardanti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope, prima elencate nell’originario comma 1 dell’art. 73, sono ora suddivise in due gruppi: il comma 1 e il comma 1-bis.

    17. 02/09/2012 Ancona 17 Le condotte del primo gruppo 17 delle 22 condotte del primo gruppo Integrano autonome ipotesi di reato e sono ex se incompatibili per una detenzione per uso esclusivamente personale.

    18. 02/09/2012 Ancona 18 Esempio : La coltivazione Integra comunque l’ipotesi di reato prevista dall’art. 73, comma 1, a prescindere dall’estensione e dal numero delle piante. Rimangono escluse soltanto le condotte in cui non vi sia alcuna portata lesiva della coltivazione (Cass, MI, Semi).

    19. 02/09/2012 Ancona 19 Le condotte del secondo gruppo Le condotte illecite del secondo gruppo (5) sono considerate compatibili con la detenzione per uso personale, ma la rilevanza penale o amministrativa di dette condotte dipende dal quantitativo e dal concorso degli altri criteri indiziari (c.d. normativizzazione degli indizi).

    20. 02/09/2012 Ancona 20 La normativizzazione degli indizi Oltre al superamento della soglia, sono considerati definenti per lo spaccio i seguenti ulteriori indizi: le modalitŕ di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, le altre circostanze dell’azione (TU073-1BIS-LETT_A).

    21. 02/09/2012 Ancona 21 Due interpretazioni. La prima Se il LQMax indicato nel D.M. č superato, la detenzione costituisce comunque reato perché si presume destinata ad uso non esclusivamente personale. Se il LQMax non č superato, il giudice verificherŕ la sussistenza degli altri criteri indiziari (frazionamento, peso lordo, modalitŕ della condotta).

    22. 02/09/2012 Ancona 22 La seconda interpretazione Il dato quantitativo non č ex se definente per la sussistenza del reato. Č solo un indizio utilizzabile insieme ad altri, non solo quelli di natura oggettiva indicati nella norma, ma anche quelli di natura soggettiva elaborati dalla prassi giudiziaria (dipendenza, capacitŕ reddituali, possesso ingiustificato di valori).

    23. 02/09/2012 Ancona 23 Formulazione ambigua Il contrasto interpretativo č emerso giŕ in sede di lavori preparatori. Significativo č lo scambio di battute tra gli Onorevoli Pecorella e Bonito). Nessun aiuto, dunque, dai lavori parlamentari. Contributi milanesi. Una diversa costruzione sintattica.

    24. 02/09/2012 Ancona 24 Riepilogando … cum grano salis 1) se il quantitativo č superiore a LQMax, detentore = presunto spacciatore; 2) se il quantitativo č inferiore e ricorrono gli indizi, detentore = presunto spacciatore; 3) se il quantitativo č inferiore e mancano gli indizi, detentore = presunto consumatore(illecito amministrativo).

    25. 02/09/2012 Ancona 25 Le conseguenze pratiche Anche per quantitativi superiori ai LQM, č possibile ancora tentare di dimostrare la destinazione ad uso personale della sostanza (onere di allegazione da parte dell’imputato). Analogamente, in possesso di una quantitŕ inferiore a LQM, il PM puň ancora tentare di dimostrare che la sostanza č destinata a terzi. La soglia drogante nella giurisprudenza della Cassazione.

    26. 02/09/2012 Ancona 26 Il convincimento del giudice espresso nella motivazione L’espressione avverbiale “in particolare”, riferita al dato quantitativo e non agli altri criteri indiziari, impone al giudice l’obbligo di motivare “in special modo” su tale dato nel giudicare sulla destinazione della sostanza. La motivazione sarŕ tanto piů facile quanto maggiore č il margine di superamento della soglia, e piů impegnativa quando il dato quantitativo č inferiore alla soglia.

    27. 02/09/2012 Ancona 27 Parificazione sostanze: effetti Essendo scomparsa ogni distinzione fondata sul tipo di sostanza, la condotta che eventualmente investa sostanze stupefacenti di tipo diverso integra un unico reato e non piů, come in passato, piů reati unificati nel vincolo della continuazione (alleggerimento della risposta sanzionatoria)(Cass).

    28. 02/09/2012 Ancona 28 I medicinali Le condotte illecite riguardanti i medicinali sono le stesse viste per gli stupefacenti, e cioč la distinzione tra primo gruppo, comprendente le attivitŕ qualificate ex se dalla destinazione a terzi, e secondo gruppo, costituito dalle attivitŕ compatibili con l’uso personale. Le attivitŕ del secondo gruppo, se riguardano i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella Tabella II, sezione A, sono sanzionate quando eccedono il quantitativo prescritto e la pena č ridotta da un terzo alla metŕ (Art. 73, comma 1-bis, lett. b)).

    29. 02/09/2012 Ancona 29 Gli abusi dell’autorizzazione Invariato č rimasto il trattamento sanzionatorio delle condotte illecite tenute dai soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 17 (giŕ severo: reclusione da 6 a 22 anni in considerazione del maggior disvalore). Č stata adeguata la sola pena pecuniaria (multa da euro 26.000 a euro 300.000) (art. 73, comma 2 e comma 3).

    30. 02/09/2012 Ancona 30 Le sostanze chimiche di base e i precursori La novitŕ consiste nell’aver esteso il predetto trattamento (abusi dell’autorizzazione) a condotte illecite aventi ad oggetto le sostanze chimiche di base e ai precursori. Č stato all’uopo introdotto il nuovo comma 2-bis dell’art. 73.

    31. 02/09/2012 Ancona 31 Stesse pene per droghe leggere o pesanti Nell’ipotesi piů frequente (art. 73) da 6 a 20 anni, € da 26.000 a 260.000. A tale risultato si perviene: inasprendo le pene per le attivitŕ illecite concernenti le droghe c.d. leggere (prima da 2 a 6 anni); alleggerendo le pene per le attivitŕ illecite concernenti le droghe c.d. pesanti (prima da 8 a 20 anni).

    32. 02/09/2012 Ancona 32 … con le seguenti differenze Stupefacenti: anche per dosi singole e con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da 26.000 a 260.000; Medicinali: se il quantitativo detenuto, qualunque esso sia, eccede il quantitativo prescritto e con le pene sono ridotte da un terzo alla metŕ (art. 73, commi 1 e 4).

    33. 02/09/2012 Ancona 33 …stesse sanzioni amministrative In caso di detenzione per uso personale, possono essere applicate, anche congiuntamente: Misure interdittive, applicate dal Prefetto (art. 75); Misure limitative della libertŕ personale, applicate dal Questore (art. 75-bis).

    34. 02/09/2012 Ancona 34 Gli illeciti amministrativi riguardanti i medicinali Le condotte illecite del 2^ gruppo (ossia le attivitŕ non qualificate ex se dalla destinazione a terzi), se relative ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella Tabella II, sezioni B e C, costituiscono illeciti amministrativi.

    35. 02/09/2012 Ancona 35 Le rimanenti Sezioni D e E La detenzione di medicinali contenenti sostanze appartenenti alle residue Sezioni D e E non dŕ luogo ad alcun tipo di illecito, né penale né amministrativo, sia in assenza di regolare prescrizione medica che per quantitativi esorbitanti la stessa.

    36. 02/09/2012 Ancona 36 Il lavoro di pubblica utilitŕ Č mantenuta ferma l’attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 73.5 t.u., ma, nella impossibilitŕ di fruire della sospensione condizionale della pena, puň essere chiesto il lavoro di pubblica utilitŕ (art. 73.5-bis) per un periodo corrispondente alla pena inflitta (Applicazione).

    37. 02/09/2012 Ancona 37 Il nuovo regime cautelare Gli arresti domiciliari diventano la regola per il drogato che sia in trattamento o che intende sottoporvisi (Art. 89 del testo unico) Se ricorrono esigenze di eccezionale rilevanza e nei casi di rapina e estorsione, deve disporsi la custodia domiciliare in un comunitŕ terapeutica. Ne sono esclusi tutti gli altri reati previsti dall’art. 4-bis O.P. Sono escluse anche la rapina e la estorsione, qualora l’accusato risulti collegato con la criminalitŕ organizzata o eversiva (4-bis O.P.). Riepilogo

    38. 02/09/2012 Ancona 38 La sospensione dell’esecuzione Le condanne definitive fino a 6 anni per reati comuni, fino a 4 per reati particolari (art. 4-bis O.P.) possono essere sospese per 5 anni su istanza dell’interessato, documentata con il certificato attestante l’esito positivo di un programma eseguito ovvero la permanenza della tossicodipendenza, il programma terapeutico prescelto, la struttura ove il programma viene eseguito (art. 90 t.u.).

    39. 02/09/2012 Ancona 39 L’affidamento in prova Per condanne definitive fino a 6 anni per i reati comuni, fino a 4 per i reati particolari (art. 4-bis O.P.), č prevista la misura alternativa dello affidamento in prova in casi particolari presso la comunitŕ o sul territorio (SERT) quando il tossicodipendente, che ne fa richiesta, abbia in corso un programma di recupero documentato o intenda sottoporvisi (art. 94 t.u., 656.5 c.p.p.).

    40. 02/09/2012 Ancona 40 Sospensione dell’esecuzione anche in caso di recidiva reiterata Il divieto di sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata (divieto introdotto dall’art. 9 della legge n. 251/2005 c.d. ex Cirielli) non si applica ai tossicodipendenti che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma di recupero (art. 4 L. 49-2006).

    41. 02/09/2012 Ancona 41 Il nuovo ruolo delle Comunitŕ Terapeutiche La certificazione dello stato di tossicodipendenza non č piů di esclusiva competenza del servizio pubblico, ma anche le strutture private possono certificarlo ai fini delle misure cautelari, delle misure alternative al carcere e della sospensione della esecuzione della pena. Per le comunitŕ terapeutiche si apre un periodo davvero prosperoso (affari d’oro!).

    42. 02/09/2012 Ancona 42 In nome della certezza della pena … La legge n. 49/2006 dapprima prevede una rigorosa punizione di comportamenti che giudica particolarmente gravi e, quindi, tali da suscitare spiccato allarme sociale. Ma, una volta irrogata la sanzione, la svuota di ogni pregnanza, favorendo l’accesso a misure alternative al carcere a persone condannate anche per rilevanti e gravi reati, aprendo una breccia amplissima nel sistema dell’esecuzione penale: un indulto permanente, doppio rispetto a quello della legge n. 241/2006 (le favole, la cruda realtŕ).

    43. 02/09/2012 Ancona 43 Le attivitŕ “sotto copertura” L’art. 97 del t.u. č stato modificato sia nella rubrica (“attivitŕ sotto copertura” in luogo di “acquisto simulato di droga”) sia nell’ambito di operativitŕ. La scriminante č stata, infatti, estesa allo scopo di dare maggiore sicurezza agli operatori di polizia e di superare incertezze interpretative che si erano poste nella vigenza della vecchia normativa (art. 97 , Le principali innovazioni).

    44. 02/09/2012 Ancona 44 La continuazione Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato in giudizio e nella fase esecutiva, vi č la consumazione di piů reati in relazione allo stato di tossicodipendenza (art. 671 c.p.p.) (Cass).

    45. 02/09/2012 Ancona 45 Ipotesi lieve: meno ampia? Ma, se al criterio ponderale č attribuita una “speciale attenzione”, la fissazione di rigidi LQMax non puň non incidere sugli ambiti di applicazione della attenuante, rendendoli meno ampi. Ma la prassi va in direzione opposta. Le maglie, specie per le droghe c.d. leggere, sono sempre piů ampie, come č dimostrato dal fatto che non vi sono ancora pronunce della Suprema Corte.

    46. 02/09/2012 Ancona 46 Ipotesi lieve e recidiva reiterata Tre orientamenti diversi: 1) se la recidiva non č significativa, č possibile la prevalenza delle attenuanti (Cass1); 2) la comparazione č obbligatoria, facoltativo č solo l’aumento (Cass2); 3) la recidiva del 4^ comma č facoltativa, per cui viene meno la comparazione (Cass3).

    47. 02/09/2012 Ancona 47 La ex Cirielli in pillole L’incontro con gli Avvocati di Ancona del 16 Gennaio 2006 (Il sito della Procura Generale); La Corte Costituzionale (Ordinanza nr. 33 del 2008).

    48. 02/09/2012 Ancona 48 La testimonianza dell’acquirente Chi, sorpreso con sostanze stupefacenti in modica quantitŕ per uso personale, si rifiuta di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, incorre in reato di favoreggiamento. Eccezione: puň restare in silenzio se questo serve a salvare se stesso da gravi conseguenze per la libertŕ e l’onore (CassSU).

    49. 02/09/2012 Ancona 49 Uso di gruppo, solo un ricordo? La dicitura “uso esclusivamente personale”, introdotta dalla nuova legge (art. 73-1bisA) recupera alla rilevanza penale tutti quei comportamenti riconducibili all’acquisto di sostanze stupefacenti per uso di gruppo. Non vi sono ancora pronunce della Cassazione, ma solo avvisaglie di un possibile cambiamento (Cass, P.G.).

    50. 02/09/2012 Ancona 50 De hoc satis …

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