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La sismicità in Emilia Romagna

La sismicità in Emilia Romagna. La mappa di sintesi individua tutte le linee di faglia attive in Regione, suddivise per colore, in base alla profondità. Le linee nere individuano le faglie più profonde: intorno agli 8-12 km di profondità.

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La sismicità in Emilia Romagna

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Presentation Transcript


  1. La sismicità in Emilia Romagna La mappa di sintesi individua tutte le linee di faglia attive in Regione, suddivise per colore, in base alla profondità. Le linee nere individuano le faglie più profonde: intorno agli 8-12 km di profondità. Le linee verdi arrivano a 4-6 km di profondità, mentrele linee rosse equelle azzurre sono le più superficiali. Le due scosse del 20 e del 29 maggio, sono avvenute sulle linee di faglia nere e verdi tra Modena e Ferrara. In entrambi i casi si è trattato di un terremoto da sovrascorrimento e non da distacco, com'è avvenuto, per esempio a L'Aquila.

  2. Macrosismica Il terremoto è avvenuto in una zona a bassa pericolosità sismica, al confine settentrionale della zona in compressione della catena Appenninica, sede in passato di alcuni terremoti storici di magnitudo inferiore o pari a 6. Nei cataloghi sismici Non sono riportati terremoti storici significativi nel raggio di circa 30 km dall'epicentro. Il tipo di movimento ricavato dal meccanismo focale del terremoto è coerente con le conoscenze sulla sismotettonica della regione.

  3. Il rischio sismico I 150 anni dall’unità d’Italia sono stati scanditi da 35 gravissimi terremoti (uno ogni 4-5 anni) con più di 1.580 località gravemente colpite, di cui 10 capoluoghi di Provincia. RISCHIO = PERICOLOSITA’ x VULNERABILITA’ x ESPOSIZIONE La pericolosità del territorio è conosciuta e cambia pochissimo nei secoli.La vulnerabilità invece dipende dalla quantità di costruzioni che sono presentisul territorio e dalla loro qualità o resistenza. 64% popolazione68% territorio Gli edifici più vecchi, poco mantenuti, costruiti con materiali poveri, oggettodi stratificazioni disordinate, sono quellipiù vulnerabili. Carta della pericolosità Nei centri storici si concentrano gli edifici e gli aggregati più vulnerabili che richiedono quindi politiche di prevenzione basate su accurati livellidi conoscenza. L’edilizia industriale, generalmente degli anni ‘70 e ‘80, subisce danni gravissimi (più di quella ordinaria) se non adeguata a resistere alle spinte sismiche.

  4. Il territorio colpito I due eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno colpito 54 comuni della pianura compresa tra le province di Modena,Reggio Emilia,Ferrara e Bologna.

  5. L’emergenza in due fasi, ma da subito la ricostruzione • 1^ fase gestita dal Dipartimento di Protezione civile(interventi di prima emergenza, campi accoglienza, rilievo danni ed inagibilità) • 2^ fase gestita dal COMMISSARIO(prosecuzione delle messe in sicurezza, gestione del CAS e contributi per la locazione, realizzazione di moduli temporanei per ospitare scuole, municipi, famiglie sgomberate). Avvio in contemporanea della ricostruzione con le ordinanze per ripristino abitazioni, edifici industriali, artigianali e agricoli. • Prosecuzione della ricostruzione gestita dalla Regione e dagli Enti locali. CONCLUSA il 29 luglio 2012 FINO al 31 maggio 2013 FINO alla conclusione

  6. Le politiche per la ricostruzione 1. In poco più di 6 mesi è stato predisposto il quadro delle regole per la ricostruzione (un quadro ancora in evoluzione): • Leggi e norme statali approvate per l’evento specifico (in assenza di una normativa nazionale sulle calamità); • Ordinanze e atti del Commissario delegato, che opera con i poteri che gli vengono conferiti dallo Stato; • Legge regionale sulla ricostruzione (prevalentemente per i centri storici e territorio rurale) 2. Un modello di governance fondato sul coinvolgimento degli enti locali nelle scelte più rilevanti - Comitato istituzionale e di indirizzo - e sul protagonismo dei cittadini; 3. Regole e procedure che assicurino equità, trasparenza, legalità e garantiscano maggiore sicurezza e qualità del patrimonio edilizio colpito.

  7. La normativa statale • Il DL 74 / L 122 che elenca i beneficiari ed i criteri per la concessione dei contributi e semplifica alcune procedure, tra cui quelle urbanistiche ed edilizie; • Il DPCMdel4 luglio 2012 che stabiliva il limite massimo dell’80% del contributo sul costo di ricostruzione ora elevato al 100% dal DPCM del 8 febbraio 2013. • Il DL 95 / L 135 che concede (art. 3 bis) il finanziamento della ricostruzione attraverso il prestito di 6 miliardi di euro erogabile attraverso le banche. • Il Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012 pubblicato che amplia la platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione, ai proprietari di seconde case, ai comodatari, ecc. ed impone il miglioramento sismico al 60%.

  8. Le ordinanze del Commissario delegato • Ordinanza 29/2012 e s.m.i.per interventi di rafforzamento locale su edifici con esito B e C (scheda AeDES). • Ordinanza 51/2012 e s.m.i. • per interventi di miglioramento sismico su edifici con esito E (scheda AeDES) ma con danni e vulnerabilità non elevatissimi. • Ordinanza 86/2012 e s.m.i. • per interventi di ricostruzione su edifici con esito E (scheda AeDES) ma con gravi danni e vulnerabilità alta. • Ordinanza 57/2012 e s.m.i. • per interventi su edifici destinati ad attività produttiva.

  9. Elementi comuni alle ordinanze 29, 51 e 86 L’edificio è l’Unità Strutturale di riferimento per il progetto e l’intervento di riparazione. L’ordinanza comunale di inagibilità è indispensabile (schede Aedes, verifiche successive, classificazioni discordanti); • Il percorso della ricostruzione articolato in 6 tappe (dall’inagibilità al ripristino dell’agibilità): • Domanda con progetto unico per ciascun edificio (tutte le unità immobiliari sono ricomprese nella domanda); • Affidamento lavori ad un’unica impresa; • Approvazione del progetto e concessione del contributo (da parte del comune); • Erogazione del contributo ad imprese e tecnici (da parte delle banche); • Conclusione dei lavori, collaudo se necessario e ripristino agibilità; • Revoca dell’ordinanza di inagibilità; La presentazione delle domande e del progetto in formato digitale su piattaforma MUDE; I beneficiari dei contributi; Le modalità di calcolo del contributo in percentuale sul costo ammissibile.

  10. Il contributo Il costo ammissibile a contributo (C.A.) = importo minore tra: e Il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per lavori di riparazione, rafforzamento locale, miglioramento sismico o ricostruzione che riguardano le strutture dell’edificio, le parti comuni e le finiture connesse e interne di abitazioni principali o di unità produttive in esercizio. Il contributo è invece pari al 50% nel caso di edifici costituiti da seconde case e con unità produttive non in esercizio.

  11. L’ordinanza 29/2012 (esiti B e C) • Gli interventi ammissibili: "riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva alla data del 20 maggio 2012 oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale) recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale" • Il rafforzamento locale:«interventi che interessano singole parti e/o elementi della struttura o porzioni limitate della costruzione che non producano sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti» • La riduzione della vulnerabilità: in presenza di evidenti carenze nei «collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché di spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture voltate» nel limite del 40% del contributo destinato alle opere di rafforzamento locale.

  12. L’ordinanza 29/2012 (esiti B e C) • Il costo convenzionale: • per unità immobiliare destinata ad abitazione: • 370 €/mq x Sc + IVA fino a 120 mq; • 200 €/mq x (Sc-120mq) + IVA fino a 200 mq; • 100 €/mq x (Sc-200mq) + IVA oltre i 200 mq; • per unità immobiliare destinata ad attività produttiva: • 370 €/mq x Sc + IVA; • Incremento del costo convenzionale: • + 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell’art. 136 del d.lgs n. 42/2004, e dall’art. A-9 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20; • + 10% per gli edifici tutelati ai sensi dell’art. 142 del d.lgs n. 42/2004; • + 10% per cantiere disagiato; • + 10% per interventi unitari in aggregati edilizi

  13. Le ordinanze 51/2012 e 86/2012 (esito E) • Gli interventi ammissibili:riparazione e miglioramento sismico dell’edificio (punto 8.4.2 delle NTC 08), adeguamento o ricostruzione (punto 8.4.1 delle NTC 08) • Il miglioramento sismico: è finalizzato a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza dell’intero edificio, fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Fanno eccezione gli edifici dichiarati di interesse culturale. • L’adeguamento sismico:è necessario nel caso in cui l’edificio abbia subito danni gravissimi e sia molto vulnerabile o crollato parzialmente. • La ricostruzione: è prevista sono in casi di effettiva necessità e comunque quando si è in presenza di crolli molto estesi e di danni gravissimi.

  14. Le ordinanze 51/2012 e 86/2012 Per stabilire, con criteri e parametri convenzionali e semplici, l’intensità dell’intervento di riparazione e di incremento dei livelli di sicurezza dell’edificio danneggiato si introducono: • Gli STATI DI DANNO e la VULNERABILITÀ • La definizione di danno: significativo • grave • gravissimo • superiore al gravissimo • I livelli di vulnerabilità: bassa • media • alta • I livelli operativi:E0, E1, E2,E3 dalla combinazione degli stati di danno e dei livelli di vulnerabilità; • I parametri economici: per ciascun livello operativo un costo convenzionale. Gli stati di danno 1, 2, 3 o 4 In funzione delle carenze e del fattore di accelerazione ()

  15. Gli stati di danno per edifici in muratura DANNO GRAVE Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite: - lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; - lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti; - crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti; - pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell’altezza di piano; - significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici. … … … Stato di danno 2:danno compreso tra"danno significativo "e "danno grave" … … … Stato di danno 3:danno compreso tra"danno grave "e "danno gravissimo" … … … DANNO GRAVISSIMO Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite: - lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; - lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; - lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti; - crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte); - distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; - distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo; - pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano; - elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici.

  16. La vulnerabilità determinata in funzionedelle carenze costruttive per edifici in muratura Definizione carenze: edifici in muratura Definizione del grado di carenze Definizione della vulnerabilità

  17. Le ordinanze 51/2012 e 86/2012 (esito E)

  18. Le ordinanze 51/2012 e 86/2012 (esito E)

  19. Le ordinanze 51/2012 e 86/2012 (esito E) • Gli Incrementi del costo convenzionale:

  20. Le ordinanze 51/2012 e 86/2012 (esito E) • Il contributo è destinato per almeno il 60% alle opere strutturali e per il restante alle finiture connesse, agli impianti interni ed all’efficentamento energetico. Fa eccezione la ricostruzione totale e l’adeguamento dove la percentuale si riduce al 50%. • In assenza di vincoli di tutela ed in conformità alle normative urbanistiche gli edifici classificati E0, E1, E2 ed E3, che giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso comune. Il contributo è determinato sulla base della superficie preesistente e dei parametri economici relativi al “livello operativo” attribuito in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità.

  21. I titoli abilitativi • Per interventi ex ordinanza 29/2012 (B e C) e ord. 51/2012 (E0): • Comunicazione di inizio lavori di cui all’art. 3 comma 6 del DL 74, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie • Per interventi di miglioramento sismico ex ordinanza 86/2012 (E1 E2): • Segnalazione certificata di inizio attività previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie • Per interventi di adeguamento sismico o ricostruzione ex ordinanza 86/2012 (E3): • Permesso di costruire previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie • Tutti gli interventi sono esentati dal contributo di costruzione ai sensi dell’art. 30, c.1 l.r. 31/2002

  22. I capannoni fragili • Tre carenze strutturali gravi: • mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e orizzontali • tamponature prefabbricate non adeguatamente ancorate • scaffalature non controventate • La certificazione di agibilità provvisoria • La verifica di sicurezza e la certificazione di agibilità sismica

  23. L’ordinanza 57 I parametri convenzionalidi danno e di costo dell’intervento TABELLA A Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva TABELLA CCosti convenzionali per interventi di miglioramento sismico, successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettereB) e C) della Tabella A

  24. Ricostruzione e Paesaggio • Le più recenti ricostruzioni (Friuli, Umbria e Abruzzo in parte) si sono ispirate al principio del "com’era dov’era", per salvaguardare i valori identitari e riconsociuti del territorio colpito e conservare il paesaggio caratterizzato da centri storici, borghi e case rurali. • Le ricostruzioni sono occasioni per rendere più sicuro il patrimonio edilizio colpito, ma anche per migliorare la qualità architettonica (e non sempre questa si consegue con demolizioni e ricostruzioni). • Fondamentali le linee guida, i criteri, gli indirizzi che la Regione si accinge ad emanare per assicurare una progettazione ispirata ai principi del "corretto inserimento paesaggistico", sia nelle aree sottoposte a vincolo ex art. 136 del Codice dei BB.CC. sia in quelle (assai più estese) non ricomprese nei vincoli.

  25. Ricostruzione e Paesaggio Il terremoto cambia profondamente i segni di un territorio, ma anche la ricostruzione, se non guidata, può modificare irrimediabilmente valori e strutture identitarie, specie nel territorio rurale, sia esso a trama minuta (in genere collinare) che a trama estesa (di pianura). Il Piano Paesaggistico Regionale (quello vigente, ma ancor più quello previsto dal Codice, da approvare d’intesa col MIBAC) è strumento determinante per guidare la formazione dei Piani comunali di ricostruzione e per indirizzare la progettazione degli interventi, anche fuori delle aree tutelate.

  26. L’augurio che ci facciamo è chedal paesaggio del terremoto si passi quanto primaa quello della ricostruzione

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