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49° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE di GENOVA

49° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE di GENOVA. Le DOGANE e la NAUTICA DA DIPORTO. Matilde Misitano Direzione Regionale per la Liguria. Nautica da diporto e Dogane. Navigazione delle unità da diporto. fonte normativa internazionale

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Presentation Transcript


  1. 49° SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE di GENOVA Le DOGANE e la NAUTICA DA DIPORTO Matilde Misitano Direzione Regionale per la Liguria

  2. Nautica da diporto e Dogane Navigazione delle unità da diporto • fonte normativa internazionale Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, • Montego Bay 10 dicembre 1982 . • Convenzione relativa all’ammissione temporanea • Istambul 26 giugno 1990 • fonte normativa comunitaria • Reg.CEE n.2913/1992 art. 137 • Reg.CEE n.2454/1993art. 553 e sgg

  3. Nautica da diporto e Dogane • fonte normativa nazionale • Codice Navigazione artt.213/218 • D.Lgs. 18 luglio 2005 n.171 • Codice della navigazione da diporto • D. Interm. 29/7/2008 n. 146 • Regolamento di attuazione D.P.R 23 gennaio 1973 n.43 T.U.L.D

  4. Nautica da diporto e Dogane Convenzione Montego Bay Per tutte le imbarcazioni comprese quelle da diporto Navigazione in alto mare stretto collegamento tra nave e bandiera, comprovato dai documenti di bordo (Le unità non iscritte nei registri non sono autorizzati a navigare fuori dalle acque territoriali) Navigazione nelle acque territoriali Libertà di “ passaggio inoffensivo”

  5. Nautica da diporto e Dogane • D.P.R. 26 aprile 1977 n.816 art.1 determinazione delle linee di base a partire dalle quali e' misurata la larghezza del mare territoriale italiano. (12 miglia)

  6. Nautica da diporto e Dogane Posizione giuridica delle unità da diporto nelle nostre acque • bandiera italiana • bandiera Stato membro UE • C) bandiera Stato extra-UE • A e B = libera permanenza nelle acque territoriali e nelle acque interne (tra gli Stati Membri libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali – Art 3 lett.c Trattato C.E) • C = regime di ammissione temporanea

  7. Nautica da diporto e Dogane Articolo 3 un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla ibera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; l

  8. Nautica da diporto e Dogane Comunità Europea e Territorio della Comunità • “Stato membro e territorio di uno Stato membro, il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all’art.299…..” • (art.5 p.2 Dir. 2006/112/CE)

  9. Nautica da diporto e Dogane PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI (Non appartenente alla C.E) • Articolo 182 T.C.E. • Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato.

  10. PAESI E TERRITORI D'OLTREMAREALLEGATO II T.C.E

  11. Nautica da diporto e Dogane TERRITORI CHE FANNO PARTE DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA’ NON ARMONIZZATI IVA (art.6 p.2 Dir. 2006/112/CE) • Monte Athos • Isole Canarie • Dipartimenti francesi d’oltremare • Isole Aland • Isole Anglo-Normanne • Gibilterra è un territorio d’oltremare del Regno Unito (ex Art.227 T.C.E.) ma non fa parte dell’unione doganale (Merci soggette a Dazi)

  12. Regime dell'ammissione temporanea art. 137 Reg. CE 2913/92 Il regime dell'ammissione temporanea permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunita', in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne e' fatto. Nautica da diporto e Dogane

  13. AMISSIONE TEMPORANEA IMBARCAZIONI Unità commerciali (commercial Yacht) Unità ad uso privato (pleasure Yacht) Immatricolate fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio(art. 558 CDC) Nautica da diporto e Dogane

  14. Durata del regime di ammissione temporanea per le unità ad uso privato: PRECEDENTE NORMATIVA Convenzione di Ginevra 1958: Mesi 6 nelle acque territoriali Interruzione termini (con decorrenza di un nuovo periodo) mediante rimessaggio con procedura prevista da Circ.n.26 prot. N.424/IX del 01.09.1981 Nautica da diporto e Dogane

  15. NORMATIVA ATTUALE (Reg.CE 2454/93 DAC) 18 mesi nel territorio della Comunità (art.562 lett.e) Le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale periodo per la durata durante la quale le merci non vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite (art.553 c.2) Cfr.nota Ag.Dogane prot.n.4499 14 gennaio 2002 Nautica da diporto e Dogane

  16. MANCATO APPURAMENTO DEL REGIME art. 216 DPR 23 gennaio 1973T.U.L.D. Il Ministro per le finanze puo' stabilire che per l'importazione temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di New York 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, nonche' degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si prescinda dalla emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie. I mezzi di trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana; per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni citate nel predetto comma resta ferma l'applicabilita' delle pene stabilite per il reato di contrabbando. Nautica da diporto e Dogane

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