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DIRITTI: UNA CONQUISTA RECENTE

DIRITTI: UNA CONQUISTA RECENTE. Breve storia dei diritti umani Intervento degli alunni dell’Istituto Garrone nell’ambito del progetto “I diritti di tutti” 9 novembre 2006 - Sala Convegni Istituto “N. Garrone”.

corina
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DIRITTI: UNA CONQUISTA RECENTE

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Presentation Transcript


  1. DIRITTI: UNA CONQUISTA RECENTE Breve storia dei diritti umani Intervento degli alunni dell’Istituto Garrone nell’ambito del progetto “I diritti di tutti” 9 novembre 2006 - Sala Convegni Istituto “N. Garrone”

  2. Un filosofo americano contemporaneo, Richard Rorty, sostiene che, nonostante tutte le violazioni esistenti, la cultura dei diritti umani – cioè il fatto che sempre più persone siano convinte della loro importanza – sia uno degli indicatori più rilevanti del progresso morale. Ciò equivale a dire cheprogresso morale e civiltà sono possibili dove c’è un’opinione pubblica capace di sentire l’esigenza del rispetto dei diritti umani e quindi di denunciare e impedire le violazioni di questiultimi.

  3. Il punto di riferimento odierno per parlare di diritti èlaDichiarazioneuniversale dei diritti umani approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale dell’O.N.U. dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale: essa nasce quindi con l’obiettivo di rifondare su basi nuove i rapporti fra i popoli. E’ un testo di fondamentale importanza perché per la prima volta si ribadisce il carattere di universalità dei diritti umani, non in modo astratto e generico, ma come frutto di un reale consenso tra i popoli più diversi che ne sottoscrivono i princìpi fondamentali attraverso i loro governi. Vediamo che differenza c’è tra DIRITTO e DIRITTI

  4. DIRITTO OGGETTIVOE’ il diritto con la “d” maiuscola, cioè l’ordinamento giuridico di un popolo che opera in una società regolandone la vita; si dice anche diritto “positivo”, dal latino positum, cioè “posto, stabilito”

  5. DIRITTISono interessi soggettivi, di cui è titolare il singolo individuo, persona, cittadino.E’ chiaro che sotto il profilo giuridico gli unici diritti sono quelli riconosciuti dal Diritto, nel senso che essi sono tutelabili solo all’interno dell’ordinamento giuridico.

  6. Già il filosofo John Locke considera diritti fondamentali la vita, la libertà, la proprietà, ma non contempla minimamente il diritto di voto o quello del giusto salario che, invece, sono per noi assodati. La sfera dei diritti fondamentali si è dunque ampliata nel tempo e si è estesa via via a soggetti come le donne, i bambini… persino gli animali e l’ambiente! Pertanto è possibile individuare TRE FASI nell’evoluzione storica dei diritti fondamentali.

  7. 1) la fase dell’affermazione dei diritti di libertà e dei diritti civili (uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge) coincidente con la costruzione dei sistemi politici liberali tra fine Settecento e Ottocento

  8. 2) la fase dei diritti politici (diritto di votare e di essere eletti, diritto di associarsi in partiti politici e sindacati) coincidente con il passaggio ai sistemi democratici a suffragio universale tra fine Ottocento e primo Novecento.

  9. 3) La fase dei diritti sociali (all’istruzione,alla salute, alla sussistenza, alla sicurezza sociale, alla difesa dell’ambiente) caratteristica del Novecento e dell’epoca attuale

  10. Considerata questa storicità dei diritti umani, vediamo insieme le tappe della loro conquista.

  11. Quelli che vediamo rappresentati sono i documenti che riportano il testo della Magna Charta, sottoscritta dal re d’Inghilterra Giovanni senza Terra nel 1215, proprio all’indomani della sconfitta nella battaglia di Bouvines, quindi in un momento di estrema debolezza per la corona.

  12. Si tratta di un documento di straordinaria importanza storica perché per la prima volta una monarchia (cioè un’ istituzione considerata di carattere divino) riconosce e mette per iscritto i diritti inviolabili dei freemen, cioè non ancora di tutto il popolo, ma almeno degli uomini liberi.

  13. Art. 1 Abbiamo anche concesso a tutti gli uomini liberi del nostro regno […] tutte le libertà sottoscritte, che essi ed i loro eredi ricevano e conservino , da noi e dai nostri eredi. Art. 39 Nessun uomo libero sia arrestato, imprigionato, spossessato [dei suoi beni], della sua libertà, […] messo fuori legge o esiliato o danneggiato in alcun modo,[…] se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese.

  14. Altro documento importante nella storia dei diritti è il Bill of rights, atto fondamentale del nuovo stato inglese nato dalla “gloriosa rivoluzione” del 1688: esso definisce con precisione i forti limiti al poteredel ree i nuovi diritti del Parlamento. Del resto poco prima di detta ‘carta’, la monarchia inglese ha ribaditol’ Habeas corpus, il documento che tutela già nel Medioevo i sudditi da arresti arbitrari e garantisce un processo veloce.

  15. Ma è con la Dichiarazione di Indipendenza americana del 1776 che si registrano le novità più sostanziali, per esempio il fatto che si parli di diritti inalienabili di tutti gli uomini. Vediamo come nel preambolo della Costituzione del 1787sono recepitiquesti principi.

  16. Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti d'America.

  17. Due novità importantissime si registrano con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino elaborata dai rivoluzionari francesi nel 1789:1. viene sottolineato il carattere diuniversalità della carta (almeno in linea teorica)2. si fa avanti la distinzione tra diritti dell’uomo e quelli del cittadino

  18. I Rappresentanti del Popolo Francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei dirittidell’uomo sono le uniche cause delle sciagurepubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili esacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei princìpi semplici e incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.

  19. Vedete qui di seguito alcuni articoli di detta dichiarazione:Art. 1Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti.Art. 2Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà,la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

  20. Art. 6La legge è espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essadeve essereuguale per tutti […]

  21. Art. 11La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. Art. 17La proprietà, essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente[…]

  22. Nel 1941, ancora in piena Seconda Guerra mondiale, Roosevelt e Churchill affermano nella Carta Atlantica il principio del diritto di tutti i popoli all’autodeterminazione, un altro passo verso un allargamento del concetto di diritti. Ma è comunque nel preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 che si evince l’inscindibilità tra dignità dell’uomo e fruizione di diritti universali.

  23. Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; considerato che la violazione e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie […] considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

  24. Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire […] il rispetto e l’osservanza universale deidiritti umani e delle libertà fondamentali; considerato che una concezione comune di questi diritti e libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di quegli impegni;l’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale … Art. 1Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti

  25. Art. 2Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.Art. 3Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

  26. Nella Dichiarazione vengono ribaditi i diritti fondamentali (libertà di pensiero, di proprietà, di opinione ed espressione, di associazione) ma ad essi se ne aggiungono di nuovi: diritto ad avere una personalità giuridica, alla cittadinanza, al giusto processo, alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di un paese, all’asilo in caso di persecuzione, a contrarre matrimonio, a partecipare al governo del proprio Paese, al lavoro, ad una vita dignitosa, all’istruzione.

  27. Della difesa di tutti questi diritti si fa interprete con grande sensibilità anche la Costituzione della Repubblica Italiana.Art. 2La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica , economica e sociale del Paese.

  28. Art. 3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che […] impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

  29. L’ultima carta, ma solo in ordine di tempo, che ribadisce i diritti umani è la Costituzione Europea, sottolineando “che l’ Europa è un continente portatore di civiltà” e pertanto, “ispirandosi alle [sue] eredità culturali, religiose e umanistiche” […] fa propria la “percezione del ruolo centrale della persona, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e del rispetto del diritto”.

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