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La valutazione del rischio stress lavoro-correlato

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Gabriele Zeppa Unione Industriali Varese Gallarate, 15/12/2010. Accordo Europeo 08/10/2004 Accordo Interconfederale 09/06/2008.

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La valutazione del rischio stress lavoro-correlato

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Presentation Transcript


  1. La valutazione del rischio stress lavoro-correlato Gabriele Zeppa Unione Industriali Varese Gallarate, 15/12/2010

  2. Accordo Europeo 08/10/2004 Accordo Interconfederale 09/06/2008 • Lo stress lavoro-correlato (SLC) è stato individuato a livello europeo dalle parti sociali come oggetto di preoccupazione per datori di lavoro e lavoratori • Può riguardare ogni luogo di lavoro a prescindere dal settore, dalle dimensioni, dal tipo di contratto, ma non significa che tutti ne siano interessati • Non esiste una Direttiva europea sullo stress!

  3. Finalità e campo di applicazione • Affrontare il tema dello SLC può condurre ad una maggiore efficienza e a un miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro. • L’accordo europeo NON concerne la violenza, le molestie e lo stress post-traumatico

  4. Definizione Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.

  5. Eustress e Distress • L’individuo è in grado di sostenere un’esposizione di breve durata alla tensione,che può essere considerata positiva (eustress), ma ha difficoltà a sostenere un’esposizione prolungata a una pressione intensa (distress) • Gli individui possono reagire diversamente a situazioni simili e lo stesso soggetto può reagire diversamente a simili situazioni in momenti diversi della propria vita

  6. Precisazioni • Lo stress NON E’ UNA MALATTIA, ma una situazione di prolungata tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e determinare un cattivo stato di salute • Lo stress extraprofessionale può condurre a cambiamenti nel comportamento e modificare l’efficienza sul lavoro: non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato.

  7. Cause e concause Lo SLC può essere provocato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza della gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione ecc.

  8. Individuazione dei problemi SLC Alcuni potenziali indicatori di SLC: • Alto tasso di assenteismo; • Elevata rotazione del personale • Frequenti conflitti interpersonali; • Frequenti lamentele dei lavoratori ecc.

  9. Analisi dei fattori L’individuazione di un eventuale problema SLC può implicare l’analisi di alcuni fattori: • Organizzazione e gestione dei processi di lavoro (orario, autonomia, corrispondenza tra competenze e requisiti professionali dei lavoratori, carichi di lavoro);

  10. Analisi dei fattori • Condizioni di lavoro ed ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose); • Comunicazione (incertezza su richieste, prospettive, possibili cambiamenti) • Fattori soggettivi (emotività, sensazione di non poter far fronte, percezione di mancanza di attenzione su di sé)

  11. Obblighi di datori di lavoro e lavoratori • In base al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, tutti i datori di lavoro devono tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, anche in relazione ai problemi di SLC e tutti i lavoratori hanno il dovere di rispettare le misure attuate per prevenire, eliminare o ridurre il rischio.

  12. Testo Unico Sicurezza D. Lgs. n. 81/08 Art. 28 – Oggetto della Valutazione dei Rischi La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.

  13. Testo Unico Sicurezza D. Lgs. n. 81/08 Art. 28 comma 1-bis La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010 (proroga 31.12.2010). Art. 6 comma 8 lett. m - quater La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato

  14. Testo Unico Sicurezza D. Lgs. n. 81/08 Art. 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, é necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

  15. Linee di indirizzo • Regione Lombardia: indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo • Regione Toscana: Linee di indirizzo per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato • ASL Verona: Linee guida per la VR SLC • ISPESL:Proposta metodologica per la VR dello stress lavoro-correlato • Comitato Tecnico Interregionale: guida Operativa per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato • Linee di indirizzo della Commissione Consultiva Nazionale per la valutazione dello stress lavoro-correlato

  16. La valutazione dello SLC:la proposta ISPESL La VR da SLC si articola in due livelli: OGGETTIVA (indicatori) e SOGGETTIVA (coinvolgimento lavoratori) Scopo della VR non è definire se un lavoratore sia o meno “stressato”, ma se in un gruppo di lavoratori con mansioni omogenee vi è un rischio stress da lavoro che supera il livello di guardia L’elaborazione dei dati raccolti dovrà essere fatta tenendo quindi sempre presente il gruppo di riferimento e non i singoli componenti.

  17. CONTESTO LAVORATIVO Cultura organizzativa Ruolo nell’organizzazione Sviluppo di carriera Autonomia decisionale Relazioni interpersonali sul lavoro Interfaccia famiglia/lavoro CONTENUTI DEL LAVORO Ambiente di lavoro e attrezzature Pianificazione dei compiti Carico/ritmi di lavoro Orario di lavoro I fattori di rischio SLC da analizzare

  18. Nelle imprese fino a 10 dipendenti è consentito autocertificare la valutazione effettuata. Nelle imprese con oltre 10 dipendenti occorre redigere il documento di VR. E’ compito del datore di lavoro in collaborazione con il RSPP, il medico competente, il RLS, gli ASPP, dirigenti, preposti e tutte le altre figure aziendali coinvolte, oltre ad eventuali consulenti esterni.

  19. Flussi VR SLC

  20. PRIMO LIVELLO Gli indicatori che si devono VALUTARE sono: • AZIENDALI: infortuni, assenze per malattia, ferie non godute, rotazione del personale, turnover, procedimenti e sanzioni disciplinari, richieste di visite straordinarie, istanze giudiziarie • CONTESTO DI LAVORO: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, evoluzione della carriera, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, interfaccia casa/lavoro, conciliazione vita/lavoro • CONTENUTO DEL LAVORO: ambiente e attrezzature di lavoro, pianificazione dei compiti,carico/ritmo di lavoro, orario di lavoro, ecc.

  21. PRIMO LIVELLO • Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area. • I punteggi delle 3 aree vengono sommati per ottenere il totale del punteggio di rischio espresso in % (vedi check list di indicatori verificabili)

  22. La somma dei punteggi delle 3 aree consente di identificare il posizionamento nella tabella dei livelli di rischio: • RISCHIO BASSO ≤25% • RISCHIO MEDIO >25% o ≤50% • RISCHIO ALTO >50%

  23. Livello di rischio BASSO Non si evidenziano particolari condizioni di stress LC. Occorre ripetere la valutazione e fare aggiornamento del DVR entro un periodo di tempo non superiore ai 2 anni

  24. Livello di rischio MEDIO Il risultato evidenzia condizioni che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Si devono adottare azioni di miglioramento mirate. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, si dovrà procedere al secondo livello di approfondimento (coinvolgimento dei lavoratori). Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR entro un periodo di tempo non superiore ai 2 anni.

  25. Livello di rischio ALTO Il risultato evidenzia sicura presenza di stress LC. Si deve effettuare subito il secondo livello di approfondimento con la valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. Bisogna provvedere alla verifica dell’efficacia delle azioni di miglioramento entro un anno e ripetere VR entro max 2 anni.

  26. SECONDO LIVELLO Il coinvolgimento dei lavoratori permette una lettura più completa e affidabile delle condizioni di vita e di lavoro. È da ritenersi obbligatorio quando le valutazioni hanno evidenziato un livello di rischio ALTO. Questa fase va gestita da uno specialista (psicologo del lavoro).

  27. Come procedere • Pianificazione dell’intervento con definizione di fasi e tempi necessari • Definizione dei soggetti da indagare • Scelta dello strumento da utilizzare (questionario, focus group, intervista) • Modalità di rilevazione in modo da garantire a tutti i lavoratori l’informazione, la partecipazione e l’anonimato • Modalità di analisi dei risultati • Restituzione dei risultati ai dipendenti

  28. NB: I questionari non hanno la funzione di identificare problemi dei singoli lavoratori, ma di consentire la rilevazione della percezione dello stress LC dei dipendenti di una determinata area, reparto, servizio.Contribuiscono ad identificare le condizioni legate al contesto e al contenuto del lavoro su cui intervenire per eliminare, ridurre o gestire la condizione di stress correlato al lavoro

  29. Misure di prevenzione e protezione Le misure di prevenzione e riduzione dello SLC già programmate con la valutazione oggettiva, si integrano con quelle derivanti dalla valutazione soggettiva e possono essere organizzative o gestionali o di entrambi i tipi e vanno introdotte come specifiche misure mirate a modificare i fattori stressogeni individuati dalla VR

  30. Pianificazione dell’intervento • Interventi di prevenzione primaria (che mirano al cambiamento del contenuto del lavoro) • Interventi di prevenzione secondaria (volti al miglioramento del contesto lavorativo) • Interventi trasversali • Formazione dei dirigenti e dei lavoratori, per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress • Informazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

  31. Linee guida Lombardia • La Regione Lombardia con decreto 13559 del 10/12/2009 ha approvato gli “Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell’Accordo europeo 08.10.2004”

  32. Linee guida Lombardia • Il documento è stato elaborato dal gruppo regionale “stress e lavoro” cui hanno collaborato oltre alla Regione, alle U.O.O.M.L. e alle ASL provinciali, anche le parti sociali • Dopo una analisi dettagliata dell’Accordo Europeo, la Regione indica le principali fonti di SLC e la metodologia di valutazione

  33. Linee guida Lombardia

  34. Indicazioni metodologiche Commissione Consultiva Nazionale • Lo SLC è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro. • La VR SLC viene effettuata da DL con RSPP e MC, consultato RLS. • La VR va fatta su tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti, suddivisi per gruppi omogenei (mansioni, settori)

  35. Metodologia • Valutazione preliminare E’ necessaria e consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numerabili, appartenenti a tre famiglie: • Eventi sentinella: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del MC, lamentele specifiche e formalizzate) da valutarsi in base a parametri omogenei (es. indici infortunistici aziendali)

  36. Metodologia • Fattori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario e turni, corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti • Fattori di contesto del lavoro: ruolo nell’organizzazione, autonomia decisionale e di controllo, conflitti interpersonali, evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza sulle prestazioni richieste). NB:Per la valutazione preliminare si possono usare liste di controllo (es. check-list ISPESL). Sui punti 2 e 3 occorre sentire i lavoratori (campione rappresentativo per aziende grandi) e/o i RLS.

  37. Metodologia Se dalla valutazione preliminare NON EMERGONO elementi di SLC tali da richiedere azioni correttive, il DL ne dà conto nel DVR e prevede piano di monitoraggio. Se EMERGONO elementi di SLC, il DL pianifica AZIONI CORRETTIVE (interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi ecc.). Se tali azioni risultano inefficaci, si passa alla seconda fase.

  38. Metodologia b) E’ eventuale e prevede la analisi della PERCEZIONE SOGGETTIVA dei lavoratori, attraverso questionari, focus group, interviste semistrutturate sui fattori prima indicati NB: analisi per gruppi in cui sono emersi elementi di SLC e non per singoli!

  39. Metodologia • Nelle aziende grandi si può fare per gruppi rappresentativi; in quelle fino a 5 lavoratori si può fare una riunione in cui il DL garantisce il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca di soluzioni e nella verifica di efficacia. • Il 31.12.2010 è la data di AVVIO della VR SLC, il DVR deve contenere programma temporale e data finale • Chi ha già fatto la VR SLC sui contenuti dell’Accordo Europeo 08/10/04 non deve rifarla, ma deve fare gli aggiornamenti (art.29 D.Lgs. n.81/08).

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