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Decreto Bersani Anticipazione manovra finanziaria Finanziaria 2007

Decreto Bersani Anticipazione manovra finanziaria Finanziaria 2007. Tre provvedimenti. D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale

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Decreto Bersani Anticipazione manovra finanziaria Finanziaria 2007

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  1. Decreto BersaniAnticipazione manovra finanziariaFinanziaria 2007

  2. Tre provvedimenti • D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in L. 24 novembre 2006, n. 286 – Disposizioni urgenti in materia fiscale • Finanziaria 2007 – L. n. 296 del 27 dicembre 2006 in GU n. 300 del 28 dicembre 2006 – S.O. n. 247

  3. Disposizioni fiscali

  4. Disposizioni fiscali introdotte dalla decretazione d’urgenza • Modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e per i relativi versamenti • Estensione degli obblighi di ritenuta alla fonte • Ampliamento dei poteri ispettivi del fisco e modifiche alla normativa in materia di razionalizzazione dell’attività ispettiva; • Tracciabilità dei compensi dei professionisti • Iscrizioni a ruolo e compensazione crediti d’imposta • Modifica della disciplina fiscale degli incentivi all’esodo • Modifica della disciplina fiscale dei piani di stock option • Modifica della disciplina fiscale delle auto aziendali

  5. Disposizioni fiscali introdotte dalla Finanziaria 2007 • Aggiustamenti relativi all’ampliamento dei poteri ispettivi del fisco • Nuovi scaglioni di reddito • Ripristino delle detrazioni di imposta in luogo delle deduzioni (no tax area e no tax family) • Addizionali comunali Irpef • Compensazioni per importi superiori a euro 10.000 • Deduzioni dalla base imponibile ai fini Irap • Varie disposizioni che apportano vantaggi fiscali come detrazione dall’imposta lorda

  6. Modifica dei termini per le dichiarazioni 31 gennaio – Approvazione dei modelli Dichiarazioni 2006 Dichiarazioni 2007 CUD 15.03.2007 28.02.2008 Cert. Autonomi 15.03.2007 28.02.2008 770 Sempl.* 30.09.2007 31.03.2008 770 Ord.* 31.10.2007 31.03.2008 730 Telematico 31.07.2007 31.07.2008 * Non sono più inseribili nel modello Unico

  7. Estensione obblighi di ritenuta alla fonte Obbligo di ritenuta per chi corrisponde redditi da lavoro dipendente esteso a: • Curatore fallimentare • Commissario liquidatore L’obbligo di operare la ritenuta alla fonte opera anche con riferimento a redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere

  8. Ampliamento dei poteri ispettivi del fisco • Ampia rilevanza viene attribuita ai questionari spediti da parte dell’anagrafe tributaria. Le notizie da essa detenute e da essa acquisite possono essere utilizzate per l’attività di riscossione (sanzione amministrativa da € 285 a € 2065 per la mancata restituzione del questionario e per la compilazione incompleta o non veritiera) • Camere di commercio: obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria dati e notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione, cancellazione • Le informazioni acquisite dall’anagrafe tributaria potranno essere utilizzate come fonti di prova in procedimenti penali e per finalità di prevenzione

  9. Ampliamento dei poteri ispettivi del fisco - Richieste sui clienti, fornitori e lavoratori autonomi, da parte dell’amministrazione finanziaria ai soggetti obbligati alla tenuta della contabilità - Avvio nel 2007 del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria - E’ previsto l’incremento dell’organico destinato all’attività ispettiva: - il 50% di unità dei carabinieri già in possesso di esperienza e capacità operativa in materia di lavoro; - 100 unità di ispettori del lavoro

  10. Ampliamento dei poteri ispettivi del fisco – forme indirette - Le persone fisiche che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici al coniuge devono indicare nella dichiarazione annuale il CF del soggetto beneficiario - I professionisti sono tenuti a riscuotere i compensi in denaro solo a mezzo assegno non trasferibile, bonifico, altre modalità di pagamento bancario o postale, ovvero pagamento elettronico, con le seguenti franchigie: - fino al 30 giugno 2008 per importi superiori a € 1000,00 - 1° luglio-30 giugno 2009: per importi superiori a € 500,00 - Dal 1° luglio 2009: per importi superiori a € 100,00

  11. Iscrizioni a ruolo Prima dell’iscrizione a ruolo, invito al contribuente a fornire chiarimenti: dal 2007, indipendentemente dalla scelta effettuata dal contribuente in sede di invio delle dichiarazioni, l’invito a fornire chiarimenti viene spedito con mezzi telematici agli intermediari autorizzati e per raccomandata negli altri casi. L’iscrizione a ruolo non viene effettuata se il contribuente o il sostituto d’imposta provvedono al pagamento nel termine di 60 gg dal ricevimento della comunicazione o dalla comunicazione definitiva emessa in sede di autotutela.

  12. Pagamento mediante compensazione volontaria In sede di erogazione di rimborsi di imposta l’Amministrazione finanziaria verifica se il beneficiario è iscritto a ruolo e in caso affermativo: trasmette segnalazione all’agente della riscossione che notifica all’interessato una proposta di compensazione con sospensione dell’azione di recupero In caso di rifiuto o di ritardo nella risposta (nel termine di 60 gg dalla notifica) cessano gli effetti della sospensione

  13. Incentivi all’esodo Dal 4 luglio 2006 non è più applicabile la disposizione di favore in materia di tassazione delle somme corrisposte per incentivare l’esodo dei lavoratori (Art. 19, c. 4bis TUIR) Tassazione piena a seguito di accordi successivi al 4 luglio 2006 Tassazione al 50% (50 anni donne e 55 anni uomini) se l’accordo ha data certa anteriore al 4 luglio 2006

  14. Piani di stock option Condizioni per l’esenzione: • il lavoratore paghi almeno il valore che le azioni avevano al momento dell’assegnazione • Il lavoratore non sia possessore del 10 % del capitale della società • l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione (nuova condizione); • al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati (nuova condizione); • il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettata a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia (nuova condizione).

  15. Piani di stock option Rilevanza previdenziale del nuovo sistema di tassazione Il reddito da lavoro dipendente derivante dall’applicazione dei nuovi criteri di tassazione ha rilevanza anche ai fini contributivi ma con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente al 4 luglio 2006 e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva al 4 luglio 2006

  16. Auto aziendali Il costo delle auto aziendali concesse in uso promiscuo al dipendente è deducibile solo nella misura corrispondente al valore convenzionalmente stabilito per la rilevanza fiscale del bene in natura (50% di 15.000 KM) La disposizione produce effetto a decorrere dal periodo di imposta 2007

  17. Nuovi scaglioni di reddito Fino a 15.000 € 23% Oltre 15.000 Fino a 28.000 € 27% Oltre 28.000 Fino a 55.000 € 38% Oltre 55.000 Fino a 75.000 € 41% Oltre 75.000 € 43% Le aliquote si applicano al reddito complessivo al netto degli oneri di cui all’art. 10 TUIR Sull’imposta lorda si applicano le nuove detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni – nuovi artt. 12 e 13 TUIR

  18. Nuovi scaglioni di reddito L’imposta non è dovuta, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, o redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

  19. Detrazioni di imposta Criteri di carattere generale A) Le detrazioni devono essere richieste dal lavoratore dipendente. In mancanza, non è possibile alcun riconoscimento di detrazioni. Il lavoratore è responsabile civilmente e penalmente della dichiarazione resa e il datore di lavoro deve soltanto effettuare un controllo formale della richiesta stessa senza entrare nel merito del diritto alla percezione e senza raccogliere documentazione quali stati famiglia o dichiarazioni di responsabilità etc. B) Le detrazioni devono essere concesse fino a concorrenza dell'imposta lorda dovuta dal lavoratore. Nel senso che se il lavoratore ha diritto a euro 2.200 di detrazioni, contro euro 2.100 di imposta lorda, allo stesso lavoratore non sarà trattenuta alcuna imposta ma non verrà riconosciuta la differenza di euro 100 quale eccedenza di detrazione C) Le detrazioni non sono rapportabili alla percentuale di part-time.

  20. Detrazioni d’imposta Carichi di famiglia Coniuge e figli Dato un limite massimo di detrazione base, vengono forniti dei criteri di calcolo per determinare l’importo della detrazione in relazione al reddito secondo le seguenti formule …………………………

  21. Se il rapporto tra Reddito complessivo 15.000 Detrazione spettante = 0 0 = 1 690 euro Se è compreso tra 0 e 1 Coniuge 800 - 110 x 800 - 110 x Reddito Complessivo 15.000

  22. Coniuge Redditi tra 15.000,01 euro e 40.000 euro: Detrazione fissa di 690 euro Redditi tra 40.000,01 euro e 80.000 euro: 690 x 80.000 - Reddito complessivo 40.000 euro La detrazione non spetta per i redditi oltre 80.000 euro

  23. REDDITO COMPLESSIVO Aumento dell’importo delle detrazioni Se 29.000,01 < il reddito complessivo > 29.200 10 euro Se 29.200,01 < il reddito complessivo > 34.700 20 euro Se 34.700,01 < il reddito complessivo > 35.000 30 euro Se 35.000,01 < il reddito complessivo > 35.100 20 euro Se 35.100,01 < il reddito complessivo > 35.200 10 euro La detrazione per il coniuge è aumentata nei seguenti casi

  24. ETA’ FIGLIO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO Figlio < di 3 anni 900 euro Figlio > di 3 anni 800 euro Figlio < di 3 anni con handicap 1.120 euro Figlio > di 3 anni con handicap 1.020 euro Fino a 3 Figli a carico

  25. ETA’ FIGLIO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO Figlio < di 3 anni 1.100 euro Figlio > di 3 anni 1.000 euro Figlio < di 3 anni con handicap 1.320 euro Figlio > di 3 anni con handicap 1.220 euro Oltre 3 Figli a carico La detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio

  26. Se il rapporto tra 95.000 - Reddito complessivo _____________________________ 95.000 euro Detrazione spettante < di 0; = a 0 ; = a 1 0 Se è compreso tra 0 e 1 importo della detrazione (secondo tabella) x 95.0000 – reddito complessivo 95.000 Modalità di calcolo del 1° Figlio L’importo della detrazione attribuita a ciascun figlio a carico deve essere riproporzionata in base al reddito complessivo di ciascun contribuente

  27. Se rapporto tra 110.000 - Reddito complessivo 110.000 euro Detrazione spettante < di 0; = a 0; = a 1 0 Se è compreso tra 0 e 1 importo della detrazione (secondo tabella) x 110.0000 – reddito complessivo 110.000 Modalità di calcolo del 2° Figlio Per ciascun figlio ulteriore lo schema di calcolo è il medesimo con l’unica variante che prevede l’incremento dell’importo base di 95.000,00 euro in misura pari a 15.000,00 euro per ciascun figlio oltre il primo E così per ciascun figlio ulteriore

  28. Ripartizione detrazioni per i figli • La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato (non è più possibile, come accadeva in passato, stabilire percentuali diverse dal 50% o 100% e attribuire la detrazione in base a scelte insindacabili dei genitori). • In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. • Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della detrazione stessa.

  29. Ripartizione detrazioni per i figli • In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. • Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

  30. Se il rapporto tra 80.000 - Reddito complessivo 80.000 euro Detrazione spettante < di 0; = a 0; = a 1 0 Se è compreso tra 0 e 1 750 euro pro-quota x 80.0000 – reddito complessivo 80.000 Altre persone a carico Per ogni altra persona a carico, convivente con il contribuente, oltre coniuge e figli (genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;generi e nuore; suocero suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali)

  31. Disposizioni comuni per familiari a carico E’ fiscalmente a carico il soggetto che possiede un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentane diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili; Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste; Per la determinazione delle detrazioni per i familiari a carico, qualora il risultato dei rapporti sia maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali con troncamento.

  32. Detrazioni da lavoro dipendente Qualora alla formazione del reddito complessivo, concorrano uno o più redditi di: lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR con l’esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) che riguardano le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da Co.co.co., Co.co.pro. ,borse di studio, compensi per LSU, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: 1.840 euro se il reddito non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore a euro 690. Mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1380 euro.

  33. Detrazioni da lavoro dipendente 1338 euro aumentata del prodotto tra 502 e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro In formula Se 8000< reddito complessivo > 15.000 1338 euro + 502 x 15.000 – Reddito complessivo 7.000 euro

  34. Detrazioni da lavoro dipendente 1338 eurose il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. In formula Se 15.000< reddito complessivo > 55.000 1338 euro x 55.000 – Reddito complessivo 40.000 euro Tale ultima detrazione è aumentata……………………………

  35. REDDITO COMPLESSIVO Aumento dell’importo delle detrazioni Se 23.000,01 < il reddito complessivo > 24.000 10 euro Se 24.000,01 < il reddito complessivo > 25.000 20 euro Se 25.000,01 < il reddito complessivo > 26.000 30 euro Se 26.000,01 < il reddito complessivo > 27.700 40 euro Se 27.700,01 < il reddito complessivo > 28.000 25 euro Detrazioni da lavoro dipendenteAUMENTI DELLA DETRAZIONE DI 1338 EURO

  36. Assegni per il nucleo Con decorrenza 1° gennaio 2007 1) rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell’assegno con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore e senza componenti inabili (ex tabelle 11 e 12 Inps ma riferite solo alle famiglie senza componenti inabili e non in situazione di vedovanza, separazione ecc.); 2) Introduzione di un assegno aggiuntivo per i nuclei con un solo genitore e almeno tre figli minori; 3) Rivalutazione del 15% degli importi degli assegni di tutte le altre tipologie di nuclei familiari; 4) Nuovi criteri di individuazione degli appartenenti al nucleo nel quale siano presenti più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti. Ai fini della determinazione dell’assegno si tiene conto anche dei figli tra i 18 e i 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti

  37. Conseguenze della nuova decorrenza 1) Incremento del netto in busta già dalla prima decorrenza utile 2007 2) Necessità di comunicare al proprio datore di lavoro o all’Inps le eventuali modifiche al proprio nucleo familiare che dovessero scaturire dalla nuova disciplina, per consentire l’erogazione dell’assegno nella nuova misura generalizzata.

  38. Consigli pratici La legge impone all’Inps l’elaborazione delle diverse tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Operativamente, si consiglia di non modificare l’importo dell’assegno per il nucleo familiare in corso di erogazione e attendere la pubblicazione della tabelle da parte dell’Inps e della relativa modulistica aggiornata per consentire a tutti i dipendenti di proporre nuova domanda per l’eventuale concessione della nuova prestazione familiare.

  39. Addizionali comunali • Sblocco degli aumenti delle aliquote • Il limite complessivo di variazione dell’aliquota è innalzato a 0,8 punti percentuali • L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno al quale si riferisce l’addizionale • L’addizionale viene calcolata sull’imponibile determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili

  40. Addizionali comunali • L’aliquota da utilizzare è quella dell’anno di riferimento se la deliberazione da parte del Comune è intervenuta entro il 15 febbraio, altrimenti si usa l’aliquota dell’anno precedente • Il versamento avviene mediante un acconto pari al 30% del dovuto, determinato applicando l’aliquota al reddito imponibile dell’anno precedente, trattenuto in massimo nove rate a decorrere dal mese di marzo • Il saldo è determinato in sede di conguaglio e trattenuto in undici rate a partire dal periodo di paga successivo • In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua è trattenuta in unica soluzione

  41. Alcune considerazioni 1) Le addizionali regionali non sono state toccate dalla manovra. Determinazione e versamento avvengono sulla base del domicilio fiscale del contribuente al 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’aliquota di compartecipazione va deliberata dalla Regione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’aliquota si riferisce. 2) La base imponibile viene unificata a quella Irpef con conseguente aumento dell’imposta 3) Diversità di valutazione per effetto della residenza anagrafica

  42. Compensazioni per importi superiori a € 10.000 I titolari di partita IVA che intendano effettuare operazioni di compensazione per importi superiori a € 10.000 comunicano in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno antecedente l’importo e la tipologia dei crediti L’Agenzia può rispondere entro il terzo giorno successivo a quello di invio In mancanza di risposta vale il silenzio-assenso

  43. IRAP - Cuneo fiscale Incentivazione dei contratti a tempo indeterminato Tre nuove deduzioni dalla base imponibile Irap: 1) 5.000,00 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, impiegato nel periodo di imposta; 2) 10.000,00 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ma entro i limiti del de minimis 3) Contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato

  44. IRAP - I soggetti beneficiari Tutti i datori di lavoro privati ad esclusione di alcuni settori: Banche, Assicurazioni, Imprese in concessione e a tariffa operanti nei settori dell’energia, dell’acqua, delle poste e telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti

  45. IRAP - Come opera il cuneo per le nuove deduzioni in cifra fissa • Le deduzioni sono alternative tra loro. • Spettano in misura ridotta al 50% a decorrere da febbraio 2007 e per l’intero da luglio 2007, ragguagliate ad anno • Sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel periodo di imposta • Per i lavoratori part-time sono ridotte in misura proporzionale

  46. IRAP - esempi Lavoratore ATI dal 1.1. 2007 al 31.12.200 2.500:12 X 11 = 2.291,67 2.500:12 X 6 = 1.250,00 Deduzione per il 2007 3.541,67 Lavoratore ATI dal 1.5.2007 al 31.12.2007 2.500:12 X 8 = 1.666,67 2.500:12 X 6 = 1.250,00 Deduzione per il 2007 2.916,67 Il calcolo può essere anche effettuato in giorni dividendo gli importi per 365 e moltiplicando per i giorni di durata del rapporto Per i part-time gli importi vanno riproporzionati

  47. IRAP - Le altre deduzioni 1) Contributi per l’assicurazione Inail 2) Spese relative a apprendisti, disabili e personale assunto con contratto di formazione e lavoro (e inserimento), personale di ricerca (alternativa rispetto a quelle nuove) 3) Le indennità di trasferta previste contrattualmente per le imprese di autotrasporto 4) 8.000 euro fino a 180.759,91; 6.000 euro da 180.759,91 a 180.839,91di base imponibile; 4.000 euro da 180.839,91 a 180.919,91 di base imponibile; 2.000 euro oltre 180.919,91 di base imponibile

  48. IRAP- Le altre deduzioni 5)Un importo annuale pari a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, per l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti assunti nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale (alternativa rispetto a quelle nuove) 6) Importo aumentato a 100.000 euro nelle aree obiettivo 1 e a 60.000 euro nelle aree obiettivo 2 (alternativa rispetto a quelle nuove) 7) In alternativa, importo aumentato a 140.000 euro e a 100.000 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratori svantaggiati (alternativa rispetto a quelle nuove)

  49. IRAP - Costi non deducibili • Costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente • I costi addebitati dal distaccante al distaccatario non sono ammessi in deduzione e per il distaccante non concorrono alla formazione della base imponibile

  50. IRAP - Clausola di salvaguardia Nella determinazione dell’acconto Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007 può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le nuove deduzioni Per il periodo d’imposta successivo può assumersi come imposta del periodo precedente la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove deduzioni, senza tenere conto delle limitazioni previste dalla legge (regola del de minimis e spettanza per intero a decorrere dal mese di luglio)

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