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Tossicologia forense

Tossicologia forense. Disciplina che ha per oggetto la chimica analitica dei veleni in qualsiasi materiale contenuti con la finalità che le indagini siano eseguite a fini di giustizia

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Tossicologia forense

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Presentation Transcript


  1. Tossicologia forense Disciplina che ha per oggetto la chimica analitica dei veleni in qualsiasi materiale contenuti con la finalità che le indagini siano eseguite a fini di giustizia L’applicazione più comune è l’identificazione di qualsiasi prodotto chimico che possa essere l’agente causale di morte o di danno alla salute dell’uomo

  2. Obiettivi dell’indagine • Richieste accertamento in ambito tossicologico: • Intossicazioni acute • Monitoraggio terapeutico • Rispetto programmi terapeutici • A fini di giustizia

  3. Sia la produzione del dato nel suo complesso che la sua interpretazione devono essere finalizzati alla dimostrazione (in campo penale alla prova) dell’osservanza o meno di una norma, o del nesso causale

  4. Campi applicativi • In relazione ai risvolti giudiziari (penali, civili, amministrativi o attinenti a regole la cui inosservanza può portare a sanzioni )

  5. Problematiche • chimico-analitiche interpretative • finalità

  6. Caratteristiche del dato

  7. Scelta della procedura • SCREENING • (RIA EMIT CEDIA FPIA) • Analisi preliminare che determina, in riferimento a cut off prestabiliti, la positività o la negatività di un campione • CONFERMA • (GLC, HPLC, GC-MS) • Seconda analisi più specifica che identifica e/o quantifica la presenza di una sostanza o i suoi metaboliti

  8. Valutazioni in ambito analitico • Si devono valutare: • Obiettivi dell’indagine • Cut-off analitici • Scelta delle procedure e tecniche analitiche • Interpretazione dei risultati

  9. matrice prelievo Conc. analiti Cut off stabiliti Urina Privacy Alta Si Sangue Altam.invas Bassa Variabili Capelli Non invas. Molto bassa Variabili Saliva Non invasiv Bassa Variabili Sudore Non invasiv bassa si Tipo di matrice su cui effettuare la ricerca

  10. Fattori di rischio dei sinistri stradali • Tre determinanti causali correlate • strada comportamento • veicolo

  11. Alcool e sostanze psicoattive • Il ruolo svolto dall’alcool etilico nel determinismo della disabilità responsabile degli incidenti stradali (così come degli infortuni lavorativi ed extralavorativi) è in gran parte definito da alcuni decenni ed è stato stimolo per l’adozione di misure normative mentre il ruolo svolto dal vastissimo gruppo di sostanze psicoattive appare molto complesso da definire a causa della loro marcata eterogeneità

  12. Prospettive di interesse medico legale • Il Codice della strada e la normativa correlata trattano di alcool etilico e di sostanze psicotrope secondo due prospettive • Procedure di accertamento Requisiti fisici e psichici • della guida sotto l’influenza per il conseguimento della • dell’alcol o stupefacenti patente di guida • (art.186 e 187) (art.119)

  13. Alcool etilico • L’alcol etilico rappresenta la sostanza psicoattiva più soggetta ad abuso nella società occidentale. • Per questo motivo l’intossicazione alcolica acuta e l’abuso cronico di alcol sono internazionalmente oggetto di normazione in ambito penale, civile ed amministrativo (idoneità lavorativa, idoneità alla guida…)

  14. Alcool etilico • Assunto per via orale, è assorbito rapidamente da stomaco e primo tratto dell'intestino per diffusione semplice. • Il tempo necessario per completare il processo di assorbimento varia in funzione di fattori quali la presenza di cibo e di altri liquidi, il tempo impiegato per l'ingestione della bevanda, la variabilità biologica fra individui. • Si distribuisce rapidamente in tutti i tessuti. • La principale azione dell'alcol si esplica a livello di sistema nervoso centrale, con una duplice risposta: in un primo tempo compare uno stato euforico (il soggetto può apparire eccezionalmente brillante ed espansivo), poi si presentano sintomi da depressione psichica (diminuzione delle capacità mentali - tristezza, movimenti rallentati e impediti - fino al coma, a seconda dei livello di alcolemia).

  15. metabolismo • C2H5OH • NAD+ • ADH • H+ + NADH • CH3CHO • NAD+ • ALDH • H+ + NADH • CH3COOH

  16. Effetti • Indicativamente gli effetti osservati a crescenti livelli di alcol nel sangue si manifestano nei seguenti modi : • ·stato euforico con loquacità • ·disinibizione e rallentamento delle capacità di elaborazione mentale delle percezioni • ·stato di ebbrezza con difficoltà ad articolare i movimenti e la parola • ·ubriachezza con alterazioni di vario grado dello stato di coscienza, andatura barcollante, disturbi dell'equilibrio, difficoltà di linguaggio, frequenza cardiaca aumentata, respiro profondo e vasodilatazione cutanea • · coma · morte

  17. Alcool etilico

  18. Effetti sulla performance • Il senso piacevole che si avverte dopo l'assunzione anche di basse quantità di alcol induce a sottovalutare situazioni di pericolo • Il senso di valutazione delle distanze e delle velocità viene alterato • L'alterazione delle percezioni visive riduce il campo visivo, diminuisce la visibilità laterale (visione a tunnel) e aumenta la sensibilità all'abbagliamento nella guida notturna. • La riduzione della velocità della trasmissione nervosa rallenta i tempi di reazione (i riflessi) • L'alcol produce sonnolenza e riduce la capacità di concentrazione , • Quando il tasso alcolemico raggiunge 1 g/l il rischio di pericolosità per sé e per gli altri è aumentato di quasi 20 volte. • L’alcol potenzia l'effetto di farmaci sedativi e droghe con conseguente abbassamento della vigilanza, della coordinazione motoria e della velocità di reazione agli stimoli

  19. Art. 186: Guida sotto l'influenza dell'alcool • 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. • 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto (...) All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (...)

  20. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. • 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento

  21. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge(....).

  22. 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. • 7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

  23. 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. • 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.».

  24. Markers di uso e abuso • Relapse markersState markers • (test sensibili alla presenza ( test che indicano processi di ogni singola assunzione)metabolici anomali o • di malfunzionamento di un organo per assunzione protratta di alcool) • etanolo GGT • 5HTOL MCV CDT • *Helander A Jones A.W.

  25. Art. 187 Guida in stato di alterazione psico - fisica per uso di sostanze stupefacenti • 1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. • 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

  26. 3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche (..) per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

  27. 4. Le strutture sanitarie su richiesta degli organi di Polizia stradale (...) effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche (..) essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’art.186. • 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge(....). Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmesso al Prefetto (...) • 6. Il Prefetto, sulla base della certificazione rilasciata, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione della patente (...)

  28. Problematica • Nell’art.186 viene espressamente indicato il valore della concentrazione ematica dell’alcol seppure determinata in modo indiretto come esplicitato nel regolamento di attuazione. Tale limite è tassativo ed oggettivo a prescindere da qualsiasi valutazione relativa alle condizioni verificate del soggetto. • Relativamente all’art.187 la norma richiede una attenta analisi anche testuale poichè non fa semplicemente riferimento all’uso delle sostanze, bensì al fatto che le stesse abbiano prodotto uno stato psicofisico tale da interferire con la capacità alla guida nel momento in cui l’accertamento è eseguito.

  29. Art. 187: difficoltà applicative • Come per l’alcol anche per le sostanze stupefacenti la valutazione potrà utilizzare solo il sangue perchè soltanto la concentrazione in tale substrato consente deduzioni sullo stato psicofisico. • Genericità del termine “sostanze stupefacenti o psicotrope”: tale generica definizione andrebbe rapportata alla disciplina di cui al D.P.R. 309/90 seppure con doverose precisazioni e limitazioni. • Il richiamo alle “condizioni psicofisiche” presuppone anche un’attività di valutazione clinica adeguata oltre quella puramente analitica

  30. Guida e Cannabis • La variabilità degli effetti varia a seconda della dose assunta e alle condizioni del soggetto al momento della guida • Dopo l’assunzione per circa un'ora si è portati a sopravvalutare le proprie capacità e a sottovalutare situazioni di pericolo • Si ha un'alterazione della coordinazione motoria, della percezione del tempo e dell'attenzione • A dosaggi moderati, la percezione più acuta dei contorni, dei colori e della profondità, riduce la performance di guida Ad alti dosaggi provoca allucinazioni.

  31. Guida e cocaina • Chi la usa prova una sensazione soggettiva di aumento delle capacità intellettive con euforia ed è portato a sottovalutare le conseguenze di alcuni comportamenti, generando delle situazioni molto rischiose (sorpassi azzardati, attraversamento di un incrocio con semaforo rosso) • Con l’esaurirsi dell’effetto si manifestano sonnolenza, incapacità di concentrazione, alterazione dei riflessi.

  32. Guida e ecstasy • L'euforia e l'eccitazione, la mancanza del senso di fatica inducono a sottovalutare situazioni di pericolo. • I possibili effetti allucinatori e i disturbi nella percezione modificano il senso di valutazione delle distanze e della velocità, la visibilità laterale (visione a tunnel), aumentano la sensibilità all’abbagliamento nella guida notturna e rallentano i tempi di reazione

  33. Guida e eroina • L’eroina produce sonnolenza e riduce la capacità di concentrazione • L’alterazione della coordinazione motoria, la riduzione del livello di attenzione, il rallentamento dei riflessi inducono a sottovalutare situazioni di pericolo.

  34. Guida e farmaci • Da studi sperimentali risulta che causano peggioramento della performance i seguenti farmaci: • · Sedativi, Ipnotici, Barbiturici, Benzodiazepine • · Antistaminici • · Antidepressivi • · Stimolanti • · • Molti farmaci provocano sonnolenza e riducono la capacità di concentrazione influenzano i riflessi e quindi allungano il tempo di reazione modificando la performance di guida • L'alterazione della coordinazione motoria e della capacità di giudizio influenza il senso di valutazione delle distanze e delle velocità • Gli effetti di tutti i farmaci sopramenzionati sono soggettivi e variano molto con la dose, l'ambiente e le condizioni fisiche dell'individuo. Non vanno mai associati all'alcol o ad altre sostanze psicoattive.

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