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Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” FACOLTÀ DI ECONOMIA A.A. 2007-2008

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” FACOLTÀ DI ECONOMIA A.A. 2007-2008. FLESSIBILITA’ E SICUREZZA DEL LAVORO di MARCO LAI, capitolo 3: IL D.LGS. N. 626/1994 E LA SUA APPLICAZIONE. Presentato da: Luana Biagiotti. INDICE :. Introduzione ed evoluzione della disciplina

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  1. Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”FACOLTÀ DI ECONOMIA A.A. 2007-2008 FLESSIBILITA’ E SICUREZZA DEL LAVORO di MARCO LAI, capitolo 3: IL D.LGS. N. 626/1994 E LA SUA APPLICAZIONE Presentato da: Luana Biagiotti

  2. INDICE: • Introduzione ed evoluzione della disciplina • NORMATIVA GENERALE DEL D.LGS. n. 626 del 1994 E CENNI SULLA DIRETTIVA N.391/89 • Le novità introdotte dal D.Lgs. 626/94 • Orientamenti generali • Campo di applicazione • TITOLO I: La valutazione dei rischi • I profili critici del sistema • La Programmazione della Prevenzione • LA RIFORMA: IL NUOVO TESTO UNICO (o nuovo D.Lgs sulla sicurezza) • CONCLUSIONE: SISTEMA GESTIONE SULLA SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO

  3. Introduzione ed evoluzione della disciplina (1) • La tutela della sicurezza è stata sempre affiancata dai disposti della Costituzione e del Codice Civile, che obbligano i DL a garantire l'integrità psico-fisica dei lavoratori e della collettività e un ambiente di lavoro salubre. • L’art.35Costituz. dispone la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, mentre l’art.32: il riconoscimento della tutela della salute come diritto dell'individuo e della società e l’art.41: l'iniziativa economica privata è libera ma “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. • Questi articoli trovano una loro specifica applicazione nell'art.2087c.c che stabilisce l'“obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile” a carico del DL. • Infatti, Sul DL gravano sia l’obbligo di neminem laedere, dell’art.2043c.c., sia l’obbligo specifico di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art.2087c.c., la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale.

  4. Introduzione ed evoluzione della disciplina (2) • Le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro introdotte in Itala nel ‘42 col C.C. mentre le prime leggi specifiche risalgono anni’50, con i D.Lgs molto corposi e ben costituiti, ma poco applicati in Italia. • Anni ’70, l’art. 9 “Statuto dei lavoratori’’ ha reso collettive le tutele individuali contemplate nell'art. 2087 c.c., anticipando la 626; • Anni ’80 poco interesse sulla materia • Anni ‘90, dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di direttive europee, sono stati promulgati i D.Lgs: n°626/‘94 e il n°494/’96, cheobbligano le imprese, i committenti e i DL a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l'informazione sui rischi per cui, a tal fine, sono state create nuove figure professionali. • Il testo del decreto approvato il 6 marzo 2008 dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Scopo di riordino e rivisitazione armonizzando tutte le leggi vigenti in una logica unitaria ed innovativa e nel pieno rispetto delle previsioni dell’art.117 Cost., dove al 3°co.: si assicura l’applicazione sull’intero territorio nazionale dei diritti e degli obblighi di DL e lavoratori nel rispetto delle competenze tra Stato e Regioni e delle norme comunitarie ed internazionali.

  5. NORMATIVA GENERALE DEL D.LGS. 626 Il D.Lgs.626/’94 attua otto direttive comunitarie: La 89/391/CEE, direttiva madreed altre sette (direttive figlie): 89/654/CEE - 89/655/CEE - 89/656/CEE - 90/269/CEE - 90/270/CEE - 90/394/CEE - 90/679/CEE E’ composto da 9 titoli, il primo attuativo della direttiva n. 89/391 e quindi contenente i principi generali del sistema. A questi se ne è poi aggiunto un ulteriore (VII bis sulla protezione da agenti chimici) con d.lgs. n. 25 del 2002. • Disposizioni generali: Servizio di prevenzione e protezione; Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso; Sorveglianza sanitaria; Consultazione e partecipazione dei lavoratori; Informazione e formazione dei lavoratori; Disposizioni concernenti la P.A., statistiche degli infortuni e delle malattie professionali. • Luoghi di lavoro • Uso delle attrezzature di lavoro • Uso dei dispositivi di protezione individuale • Movimentazione manuale dei carichi • Uso di attrezzature munite di videoterminali • Protezione da agenti cancerogeni mutageni • Protezione da agenti biologici • Sanzioni

  6. I principi generali ripresi dalla direttiva n. 391/89 L’adeguamento agli standard europeisulla tutela del lavoratore si basa: • principio della autotutela (ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza....); • partecipazione alla prevenzione (programmi volti alla partecipazione equilibrata dei soggetti) • stato collaboratore del DL (con strutture informative, di consulenza, assistenza …); • obbligo di valutare i rischi (costringe il DL ad un metodo di lavoro razionale ed esplicito per la riduzione dei rischi). Principi fondamentali del D.Lgs 626 (art.3: Misure generali di tutela) • Prevenzione e sicurezza globale centrata sull’uomo • un quadro complesso di soggetti interagenti con propri obblighi e responsabilità. • Dall’adempimento alla responsabilizzazione: la sicurezza è un dovere anzitutto del datore sia pur in un sistema partecipato al cui centro c’è la valutazione del rischio. Il ruolo dei lavoratori a livello individuale e collettivo. • La graduatoria dei tipi di intervento in direzione della prevenzione.

  7. I profili critici del sistema:eccesso di norme nel complesso incomplete e non applicate • Armonizzare la normativa considerando le norme precedenti, (art.98) e non abbassare gli standard di tutela acquisiti. • La diffusa inadempienza ai precetti giustificata per le sue lacune. Da qui la proposta del T.U. • <<..disporre di un sistema DINAMICO, che indichi principi e doveri, ed elimini la complessità e la confusione di un sistema cresciuto in modo alluvionale>>(Smuraglia, Conclusioni della Commissione Parlamentare del 22-07-‘97). • Attualmente, Il T.U. si dimostra innovativo in quanto è un lavoro sinergico col Ministro della Salute e una concertazione tra le parti sociali e con le Regioni.

  8. Le novità introdotte dal D.Lgs. 626/94 • Rispetto al passato, il DL non è più solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma anche partecipe/responsabile del miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro con una periodica valutazione dei rischi. • Una nuova organizzazione per la gestione della sicurezza, basata sull’attività di strutture di prevenzione permanenti: • il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); • la pianificazione della gestione delle emergenze, • la squadra di emergenza e la squadra di primo soccorso; • la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e il medico competente; • la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,col Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), etc. • l’obbligo di attivare l’informazione e la formazione del personale sui rischi lavorativi.

  9. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E LA PREVENZIONE Occorre che vengano risolti “a monte” i problemi relativi alla individuazione dei soggetti coinvolti e ciò in considerazione sia degli obblighi sia delle responsabilità su di loro gravanti. D.Lgs. 626 DATORE DI LAVORO: Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico, titolare dei poteri decisionali-di spesa e dei rapporti di lavoro con il lavoratore, con responsabilità di impresa dello stabilimento. • Lavoratori (artt. 2, 5, 21, 22, 93) LAVORATORE: Tutti i dipendenti d’impresa compresi apprendisti, lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, di reinserimento, tramite collocamento obbligatorio, soci lavoratori di cooperative e società di fatto, allievi e partecipanti ai corsi di formazione professionale. • Organismi paritetici (art. 20) • Organismi istituzionali (artt. 23-29)

  10. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E LA PREVENZIONESoggetti della sicurezza D.Lgs. 626 Medico competente (artt. 2 e 8-11) MEDICO COMPETENTE: Persona in possesso di specializzazione in medicina del lavoro o equipollente o di docenza in medicina del lavoro, specialista in Igiene e similari, nominato dal DL quando l’azienda o le attività prescrivono una sorveglianza sanitaria dei lavoratori • Servizio di prevenzione e protezione e responsabile del servizio (artt. 2 e 8 ss.) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE (E ADDETTI): Soggetto/i interno/i esterno/i all’azienda, designato/i direttamente dal DL con compiti di prevenzione, controllo e informazione riferiti alla presenza di fattori di rischio nell’azienda. • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 2, 18 e 19) RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA: Soggetto eletto o designato dai lavoratori con il compito di rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

  11. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA E LA PREVENZIONESoggetti della sicurezza NUOVE FIGURE INTRODOTTE NEL TESTO UNICO: • DIRIGENTE: Lavoratore in possesso di compiti di dirigenza all’interno di un’impresa, in grado di impartire ordini specifici, oltre quelli stabiliti dall’imprenditore nell’ambito dei problemi di sicurezza. • PREPOSTO: Operatore delegato dal dirigente per lo svolgimento di compiti specifici nell’ambito delle attività volte alla sicurezza.

  12. I profili critici del sistema • Il mancato decollo della “filosofia partecipativa”; poco diffusa ed efficace è la cultura della prevenzione, da più parti invocata. • Infatti il decreto presupponeva un vero passaggio dalla mera logica risarcitoria a quella preventiva a livello organizzativo, prefigurando un MODELLO DI RELAZIONI INDUSTRIALI PARTECIPATIVO* nei luoghi lavorativi, nel territorio e nazione. (*coinvolgimento consapevole e affidamento reciproco tra le parti).

  13. Campo di applicazione e aspetti critici (1)(D.Lgs 626) Tutti i DL sono soggetti all'obbligo di valutare i rischi dell'attività esercita, senza distinzioni in merito a: numero dipendenti, settore lavorativo, azienda pubblica o privata.Allarga il campo di applicazione ad imprese ed enti, anche della PA, finora poco coinvolti ed a settori nuovi.Tuttavia, per alcuni settori l’applicazione delle norme del D.Lgs 242/96 deve essere variata in base a particolari esigenze degli specifici servizi, (Forze armate e di Polizia; servizi di Protezione civile; strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle per attività istituzionali; attività degli organi con compiti; le università, le rappresentanze diplomatiche e consolari; i mezzi di trasporto marittimi ed aerei).Un'attività di informazione attiva da parte dei Servizi, soprattutto rivolta a quei settori meno coinvolti (artigianato e piccolissime imprese, P.A), è una priorità nella programmazione dell'attività dei Servizi di prevenzione e vigilanza delle Usl.

  14. Campo di applicazione (2)Nell’art. 2 del Testo Unico Ampliamento dell’applicazione:l’estensione della normativa spetta a tutti i lavoratori e lavoratrici: autonomi e subordinati nonché quelli equiparati (co.co.pro.), indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con e senza retribuzione (quindi anche volontari, tirocinanti).Particolare tutela sarà riservata ad alcune categorie di lavoratori (giovani, extracomunitari, lavoratori avviati con contratti di somministrazione…), in ragione della particolare incidenza delrischio infortunistico nei loro confronti, o ad alcune lavorazioni, inrelazione alla loro intrinseca pericolosità (cantieri).Esclusi: coloro che esplichino “piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”.

  15. I profili critici del sistema in base al tipo di impresa (1) Problema: chi è il DL nella P.A.? • D.lgs. n. 626/1994: Datore di lavoro nella P.A. è: “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, o il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente “autonomia gestionale” Per alcuni settori con esigenze particolari la disciplina è rinviata all’emanazione di appositi decreti ministeriali. • TESTO UNICO: Art.3. Occorre tenere conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs. con i decreti emanati, … Fino alla scadenza di tale termine, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’art. 1, co.2, del D.lgs. n.626; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le singole discipline speciali, integrate dai criteri e principi generali del presente decreto.

  16. I profili critici del sistema in base al tipo di impresa (2) Problema:Il decreto riesce ad adattarsi anche alle P.I.? Le P.I. sono le più esposte ai rischi d’infortuni e di malattie professionali e quelle dove c’è difficoltà ad adottare un Sistema di Rappresentanza e di Controllo dei lavoratori. • TESTO UNICO: Art. 11 Attività promozionali Le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: • finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure; b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b); c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

  17. I profili critici del sistema in base al tipo di impresa (3) Testo Unico focalizza l’attenzione su: «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; (VISTO IN OTTICA DI PROCESSO DI FORMAZIONE CONTINUA) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6,co.1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, co.3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

  18. TITOLO I: LA VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI,art.3 (1) • La valutazione periodica dei rischi del DL e la preparazione dei documenti è uno degli elementi di rilevanza del D.Lgs.626. Il DL è considerato l’attore attivo della prevenzione sulla organizzazione, determinando non solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considerando anche aspetti organizzativi e soggettivi dell’attività lavorativa.Quindi occorre che l’art. 4 co.1-2 trovi adeguata ed estesa applicazione, con impegno della Regione e dei Servizi di prevenzione e controllo delle Usl.Poi, nella valutazione del rischio al DL è concessa la facoltà di avvalersi delle procedure ritenute più appropriate ed efficaci. DEFINIZIONE del TESTO UNICO«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; Anche l’articolo 28 co.1 del T.U., impone al DL di considerare “tutti i rischi”, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. Gli esiti di detta valutazione confluiscono nel documento di valutazione dei rischi (co. 2), nel quale c’è l’eventuale individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

  19. TITOLO I: LA VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI (2) • Nell’art4 co 1, si indicano obblighi specifici, non delegabili, per il DL: in primo luogo, valutare tutti i rischi*causati dai processi lavorativi aziendali e dall’ambiente di lavoro e poi effettuare i conseguenti adempimenti quali: • elaborazione di un documento (nelle piccole imprese è solu un’autocertificazione) contenente i criteri adottati e l’esito della valutazione dei rischi (art. 4 co 2); • individuare le misure di prevenzionenecessarie, in base alle norme di legge e di buona tecnica; • predisporre il programma di attuazione delle misurestesse per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. (L’art.4, co 5 lett. b.: obblighi generali DL)

  20. TITOLO I: LA VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI (3) • L’obbligo del DL di valutare tutti i rischi è ora chiaramente previsto per tutti i settori produttivi di ogni tipo/natura/dimensioni dell’attività, dove vi sia anche un solo lavoratore subordinato. • Anche tutte le altre figure aziendali sono tenute a collaborare alla sua realizzazione. • Se è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il DL valuta i rischi ed elabora il documento insieme al Resp. del Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico competente, previa consultazione del RSL. • Sono esonerate dall’obbligo del documento le aziende familiari e/o con meno di 10 addetti, se non soggette a rischi rilevanti. Articolo 29, “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” del T.U., al co. 5: i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g).

  21. La Programmazione della Prevenzione (Art.3,co1,lett.d) • Nasce da una gestione condivisa con i lavoratori e i loro rappresentanti; • è un principio che integra concetto di prevenzione alle condizioni tecniche produttive dell’azienda, e anche all’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro, (e perciò: la conoscenza, il controllo e la limitazione dei rischi). La Protezione salute non è elemento a se stante ma è un obbligo di strategia pianificata (o momento dell’organizz. produttiva). • Sul piano applicativo si attuano: programmi di miglioramento, definizione e gestione procedure, formazione e modifiche di deboli politiche aziendali di prevenzione.

  22. TESTO UNICO: MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI (Art. 15) (rif.: art 3 d.lgs.626) a) la valutazione di tutti i rischi; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda e l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti, e RLS; Ecc…….. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

  23. Sintesi sulle criticità del D.Lgs 626 (Carlo Smuraglia*, 2001) • Eccesso di normazione: divenuta scusa per l'elusione della normativa; • Le problematiche interne del sistema: scarsa vigilanza, difficile formazione, carattere solo burocratico di certificazione della qualità, mancanza criteri, misure e requisiti professionali. • Il sistema repressivo • Il mancato decollo della “filosofia partecipativa” • I limiti di conoscenza e di azione a fronte dei nuovi rischi. • Adatto solo per la grande impresa industriale e quindi scarsa applicazione, soprattutto nella: piccola impresa, pubblica amministrazione; certi settori come: servizi e agricoltura. • I lavori in appalto hanno budget minimi (risparmio su materiali e misure di sicurezza). *è autore di numerose pubblicazioni giuridiche di diritto del lavoro/sicurezza del lavoro; in particolare: Il comportamento concludente nel rapporto di lavoro (1963); Indisponibilità e inderogabilità dei diritti del lavoratore (1970); La persona del prestatore nel rapporto di lavoro (1967); Riflessioni sulle indennità di anzianità (1977); La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale (1974); Il diritto penale del lavoro (1980).

  24. LE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO TESTO UNICO D.Lgs. 6 marzo 2008, n.233 (1) ABROGAZIONE del D. Lgs. 626/1994 Predisposizione di norme che si realizzeranno con l’ottimizzazione delle risorse, l’eliminazione delle sovrapposizioni e il miglioramento dell’efficienza degli interventi previsti: • Ampliamento dell’applicazione: sono ridefiniti tutti i soggetti; in particolare, il LAVORATORE è “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge attività lavorativa nell’impresa di un D.L. pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Compreso anche: socio di coop., associato in partecipazione, volontario, tirocinante.

  25. LE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO TESTO UNICO D.Lgs. 6 marzo 2008, n.233 (2) • alleggerimento degli adempimenti burocratici a carico delle imprese. • valorizzazione di accordi aziendali, di codici di cotta ed etici e delle buone prassi; • razionalizzazione e coordinamento dei controlli ispettivi e rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria (MC); • razionalizzazione del sistema pubblico di controllo; • Sistema informativo: promozione fondamentale per la cultura della prevenzione attraverso: • progetti formativi; • finanziamenti delle piccole e medie imprese che investono in salute e sicurezza; • promozione all'interno dell'attività scolastica ed universitaria; • RLS: rafforzamento del ruolo e della diffusione dei RLS, sopratutto territoriale ed introduzione del RLS di sito produttivo, che sia presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (come ad es. le aree portuali).

  26. LE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO TESTO UNICO D.Lgs. 6 marzo 2008, n.233 (3) • Revisione delle Sanzioni, calibrate sulla gravità della violazione delle norme. Infatti, il D.L. che non abbia effettuato la valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori potrà incorrere in diverse sanzioni come arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000€. Le sanzioni amministrative salgono fino a 1.500.000 € e con la sospensione dell'attività in caso di incidenti mortali e colpa dell'azienda. • SOSPENSIONE ATTIVITA': In caso di violazioni gravi, gli ispettori possono disporre la sospensione dell'attività imprenditoriale; in particolare quando risultino in nero, oltre il 20% dei lavoratori. • Valorizza il ruolo della bilateralità. • Revisione della normativa su appalti con misure volte a: 1. migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore; 2. modificare il sistema degli appalti pubblici con assegnazioni al massimo ribasso. E’ previsto che il datore di lavoro promuova e coordini l’attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e rediga un “documento unico di valutazione dei rischi”, che dovrà essere allegato al contratto di appalto.

  27. L’INTERAZIONE TRA NORME SULLA SICUREZZA E L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: IL SGSL Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l’impresa si è data in un’efficace prospettiva costi/benefici. • Pianificazione • Coinvolgimento del personale • Formazione, addestramento e consapevolezza • Comunicazione, flusso informativo e cooperazione • Documentazione • Integrazione della salute e sicurezza • Monitoraggio interno e Piano di monitoraggio • Riesame del sistema T. U. Art. 27:Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi Con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è fondato sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati…. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare per gli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

  28. SGS FINALITÀ SGS: • ridurre progressivamente i costi d’incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi. • Aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa • contribuire a migliorare i livelli di salute/sicurezza sul lavoro • Migliorare l’immagine interna/esterna dell’impresa. La capacità di raggiungere gli obiettivi pianificati deriva dall’impegno e dal coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali e soprattutto del livello più elevato. Nel def. o aggiornare la politica SGSL si dovrebbe considerare: • attività svolta e dimensione aziendale • natura ed livello dei rischi presenti • tipologia dei contratti di lavoro • risultati dell’analisi iniziale o del monitoraggio successivo

  29. Conclusione In sintesi, le parole chiave del nuovo “Testo Unico” sono: • riordino, • innovazione, • coordinamento, • semplificazione, • tutto è finalizzato ad una maggiore prevenzione, a controlli più efficaci e alla diffusione di una cultura della sicurezza. Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, “Linee guida per il Testo Unico”.

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