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INTRODUZIONE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE

INTRODUZIONE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE. Le scritture di assestamento relative alle imposte sul reddito sono le ultime ad essere composte in quanto i valori che devono essere appostati dipendono dall’imponibile fiscale dal reddito ante imposte

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INTRODUZIONE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE

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  1. INTRODUZIONE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE • Le scritture di assestamento relative alle imposte sul reddito sono le ultime ad essere composte in quanto i valori che devono essere appostati dipendono • dall’imponibile fiscale • dal reddito ante imposte • Per la valutazione in bilancio delle imposte sul reddito si devono rispettare i criteri generali utilizzati per la costruzione del bilancio e desunti da: • Codice Civile: art. 2423 Redazione del Bilancio – art. 2424 Contenuto Stato Patrimoniale art. 2425 Contenuto Conto Economico – 2427 Contenuto Nota Integrativa – 2423 bis Principi di redazione del Bilancio -

  2. INTRODUZIONE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO NELLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE • L’art. 2424 prevede le seguenti voci nell’attivo e nel passivo dello stato patrimoniale • C.II.-bis) Crediti Tributari B.2 Fondo per imposte, anche differite • C.II.4-ter) Imposte anticipate D.12 Debiti Tributari • L’art.2425 prevede le seguenti voci di conto economico • E.21 Oneri – Imposte sul reddito di precedenti esercizi • 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate. • Principi Contabili – Documento n. 25 dell’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) • Le imposte sul reddito hanno natura di oneri sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito. Per il principio della competenza nel bilancio sono recepite le imposte anticipate (competenza esercizi futuri ed esigibili esercizio in corso) e differite (competenza esercizio attuale e si rendono esigibili in esercizi futuri) • IAS n. 12 • Il criterio civilistico richiede una rappresentazione corretta e veritiera per far comprendere ai diversi soggetti economici che esprimono interessi nell’azienda la reale situazione della stessa • Dal recepimento nella legislazione nazionale della IV e VI Direttiva CEE ad oggi, il trattamento della posta “imposte d’esercizio” ha seguito una particolare evoluzione

  3. Le imposte nel bilancio d’esercizio

  4. Decreto Legge 127/1991 e L.8 agosto 1994 n.503 Il Decreto Legge 127/1991, introduce il principio della neutralità fiscale Inserimento nello schema di Bilancio delle voci: 24. Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme fiscali 25. Accantonamenti operati esclusivamente in applicazioni di norme fiscali Tali voci contengono, per la deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile, costi ad esclusiva valenza fiscale, privi di giustificazione civilistica (ammortamenti anticipati) e storni di ricavi per i quali viene sospesa l’imponibilità se contabilizzati in apposite poste patrimoniali (plusvalenze patrimoniali derivanti da cessioni di beni strumentali) Con la Legge 503/1994 vengono abrogati dallo schema di bilancio il n. 24 e 25 Viene introdotto il secondo comma dell’art. 2426 c.c. con il quale vengono ammesse nel bilancio civilistico le interferenze fiscali, purchè adeguatamente spiegate in nota integrativa. Con l’introduzione della nuova norma i valori iscritti a bilancio possono subire variazioni a causa della normativa fiscale e di conseguenza possono essere iscritti a bilancio costi per ottenerne la detraibilità

  5. Riforma del Diritto Societario L. 6/2003 • Con la riforma del diritto societario viene sancito: • il divieto di effettuare imputazioni di costi o storni di ricavi in esclusiva applicazione di norme tributarie • l’obbligo di redigere i bilanci nel rispetto delle norme del Codice Civile • Si abrogano le norme che consentono le interferenze fiscali (art. 2426 c.2 del c.c.) e si introducono le “imposte differite” (fiscalità differita) garantendo in tal modo una rappresentazione più veritiera della realtà aziendale, nel rispetto del principio di competenza civilistica

  6. Riforma del Diritto Societario L. 6/2003 A seguito dell’introduzione dei suddetti principi avremo il seguente diagramma per la determinazione delle imposte correnti d’esercizio: Reddito civilistico +/- variazioni da applicazione criteri da norme tributarie = imponibile fiscale imponibile fiscale x aliquota vigente (27,5%) = imposte correnti

  7. Un esempio di calcolo delle imposte correnti – IRES

  8. Un esempio di calcolo delle imposte correnti - IRAP

  9. Un esempio di calcolo delle imposte correnti – IRAPLe variazioni in aumento ed in diminuzione

  10. Un esempio di calcolo delle imposte correnti Irap deducibile dal’IRES

  11. Riforma del Diritto Societario L. 6/2003 ed adeguamento della normativa tributaria (Legge Finanziaria 2008 D.Lgs 344/2007) • Dall’esercizio 2004 l’informazione del bilancio, oltre a definire le imposte correnti deve pure fornire informazioni relative a: • Fiscalità differita per sfasamenti temporali di imposizione dovuti alla normativa tributaria • Valori che hanno originato la fiscalità differita • Debiti e crediti generati dalla fiscalità differita • La normativa fiscale dal 2004 al 2007 ha consentito deroghe all’obbligo di contabilizzare tutte le poste al fine della loro detraibilità, mantenendo di fatto l’interferenza fiscale per alcune poste (ammortamenti beni strumentali, rettifiche di valori, accantonamenti e svalutazioni). Con la Legge 344/2007 si elimina la possibilità di deduzione extracontabile dei costi attraverso il quadro EC del modello Unico, e si sancisce definitivamente il principio che la deducibilità fiscale è subordinata all’imputazione al conto economico. • La riforma del Codice Civile e della normativa tributaria consentono di ottenere un utile civilistico non più contaminato da valutazioni fiscali.

  12. Rapporto fra utile civilistico e imponibile fiscale Utile civilistico = imponibile fiscalesituazione teorica Utile civilistico che dipende dalla norma fiscaledipendenza rovesciata Quando il risultato civilistico è determinato da poste valutate secondo criteri fiscali (in contrasto con quelli civilistici) per ottenere benefici fiscali (es. ammortamenti anticipati). Si tratta di un criterio molto utilizzato in Italia. Il diagramma è il seguente: utile civilistico con interferenze fiscali +/- variazioni fiscali = imponibile fiscale. Utile civilistico imponibile fiscale completa autonomia fiscale Quando l’imponibile fiscale è calcolato extracontabilmente (fino al 2008 con il quadro EC). Si tratta del metodo del doppio binario, che non rappresenta in bilancio la fiscalità differita, sempre calcolata extracontabilmente.

  13. Rapporto fra utile civilistico e imponibile fiscale Imponibile fiscale che dipende dall’utile civilistico (modalità attuale calcolo e di rappresentazione della fiscalità nel bilancio d’esercizio – vedi pag.5) Quando partendo dall’utile civilistico, attraverso opportune rettifiche e con il calcolo della fiscalità differita si arriva all’imponibile fiscale secondo il seguente schema: Utile civilistico ante imposte +/- variazione di poste per effetto di norme fiscali= = imponibile fiscale

  14. Principi della normativa fiscale: la competenza • Le norme per cui i componenti positivi e negativi di reddito concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale (reddito imponibile) sono contenute nel T.U.I.R. (L.917/96 e successive modificazioni). • La competenza fiscale differisce da quella civilistica a causa delle diverse finalità del legislatore civilistico e di quello fiscale: • civilistico: rappresentazione veritiera e corretta dell’azienda • fiscale: certezza del gettito per l’erario, attraverso regole e parametri certi • Competenza fiscale: richiede deroghe per i componenti negativi incerti nell’esistenza e nell’ammontare (an e quantum non definiti o definibili). • Competenza civilistica: richiede l’imputazione dei componenti negativi certi, ma anche probabili, ed anche quelli non oggettivamente determinabili, così come non sono ammesse le imputazioni dei ricavi sperati (principio della prudenza).

  15. Il principio della competenza • Sono deducibili fiscalmente solo i costi certi e quantificabili • Alcune eccezioni al principio della competenza fiscale per i costi (deducibilità per cassa): • Compensi agli amministratori (art. 95, 5° comma Tuir) • Imposte diverse da quelle sul reddito (art. 99, 1° comma Tuir) • Contributi ad associazioni sindacali • Per i componenti positivi di reddito c’è una sfasatura inferiore fra competenza civilistica e fiscale poiché i criteri sostanzialmente coincidono. • Le maggiori differenze fra utile civilistico e imponibile fiscale nascono dalla deducibilità dei costi. Se vi fosse maggiore uniformità fra principi contabili e norma fiscale sul criterio temporale di imputazione si ridurrebbe al minimo l’impatto della fiscalità differita sulle imposte di competenza.

  16. Le interferenze fiscali • L’obbligo di imputare al conto economico tutti i componenti negativi di reddito al fine della loro detraibilità fiscale è stato sancito civilisticamente dalla riforma del diritto societario del 2003 e dalla normativa fiscale dalla finanziaria 2008. • Fino al 2007 però la normativa fiscale ha consentito deroghe a tale principio, consentendo la detraibilità di alcuni costi anche se: • non imputati a conto economico nell’esercizio in cui venivano detratti (ammortamenti anticipati, rettifiche di valori, accantonamenti e svalutazione crediti, mediante l’utilizzo del quadro EC); • imputati a conto economico nell’esercizio in cui hanno avuto manifestazione ma non in quelli successivi per cui era previsto il rinvio per legge (spese di rappresentanza, manutenzioni eccedenti) o facoltativo (spese di pubblicità).

  17. Le interferenze fiscali: il caso dell’ammortamento dei beni strumentali Gli ammortamenti dei beni strumentali sono deducibili in base ai coefficienti ministeriali Gli ammortamenti potevano essere accelerati in virtù di un maggiore utilizzo del bene Gli ammortamentipotevano essere anticipati, secondo la normativa fiscale, con un coefficiente pari a 2 volte il ministeriale per i primi tre anni di vita del bene. Tale incremento non è rilevabile civilisticamente se è effettuato ai soli fini fiscali. In questo caso si effettua una deduzione extracontabile (fino al 2007) attraverso il quadro EC del modello Unico. Poiché con gli ammortamenti anticipati il bene viene ammortizzato fiscalmente prima di quanto accada civilisticamente, gli ammortamenti civilistici effettuati dopo aver terminato quelli fiscali determineranno una variazione in aumento dell’utile civilistico (fiscalità differita calcolata extracontabilmente). Stessa procedura per la svalutazione dei crediti (0,5% del totale dei crediti commerciali), nel caso in cui l’accantonamento necessario sia inferiore a quello deducibile fiscalmente.

  18. Interferenza fiscale: deducibilità dei componenti negativi non imputati a conto economico • Ai fini della deducibilità dei componenti negativi non imputati si doveva compilare un prospetto che indicasse: • valore civilistico e valore fiscale dell’imputazione • valore civilistico e valore fiscale dei relativi fondi • L’interferenza fiscale genera un utile civilistico maggiore dell’imponibile fiscale generando una quota di utili non tassati che vengono per legge vincolati nella distribuzione secondo la seguente formula: • Riserva di utili (esclusa la riserva legale)= costi dedotti in EC – imposte differite su tali deduzioni). • La finanziaria del 2008 elimina le interferenze fiscali. I disallineamenti fra valori fiscali e civilistici (es.: ammortamenti), sono recuperati o con il riassorbimento naturale dei valori e lo svincolo progressivo delle riserve attraverso l’imputazione delle imposte differite, o attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva.

  19. Il presente prospetto consente: • la deduzione extracontabile di ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati al conto economico dell'esercizio oggetto della presente dichiarazione e pur sempre nei limiti massimi consentiti dalle norme fiscali (c.d. "eccedenza di periodo"); • la rilevazione degli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle eccedenze complessivamente indicate nel Mod. Unico dell’anno precedente.

  20. Gli ammortamenti civilistici e fiscali dopo il 2008 • Il criterio di ammortamento scelto deve essere applicato con costanza da un esercizio all’altro a meno che mutate circostanze giustifichino un cambiamento. Criteri sistematici durante tutta la vita utile del bene, che deve essere determinata tenendo conto del deperimento fisico atteso, dell’obsolescenza, dei vincoli legali e/o di altro genere sul bene • Qualunque metodo di ammortamento adottato deve essere indipendente dal livello di redditività dell’impresa e da considerazioni fiscali. • Gli ammortamenti dei beni immateriali o materiali possono divergere se calcolati secondo la normativa civilistica o secondo quella fiscale Ammortamento immobilizzazioni immateriali • Diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno: civilistica secondo un piano che tiene conto della durata dell’utilità futura, fiscale sa un terzo al 50%; • Marchi e diritti simili: civilistica secondo un piano che tiene conto della durata dell’utilità futura a quote costanti, fiscale ad 1/18 del costo; • Avviamento: : civilistica secondo un piano che tiene conto della durata dell’utilità futura a quote costanti, fiscale ad 1/18 del costo

  21. Gli ammortamenti civilistici e fiscali dopo il 2008 Ammortamento immobilizzazioni materiali • Le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. • La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1988. • Le legge 244/2007 ha eliminato la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati o accelerati, non più effettuabili dall’esercizio 2008. Da tale esercizio si può non applicare la riduzione del 50% del coefficiente di ammortamento per i beni nuovi (eccetto le autovetture) entrati i funzione nello stesso esercizio. • La nuova formulazione del TUIR elimina la previsione per la quale gli ammortamenti effettuati in misura inferiore a quella massima potevano essere dedotti negli esercizi successivi ad eccezione di quelli effettuati in misura inferiore al 50% di quello massima, che determinavano l’indetraibilità fiscale di tale minore quota. L’ammortamento inferiore al 50% della misura massima è deducibile sempre che abbia un riscontro civilistico (R.M. 17.6.2005 n.78).

  22. Principi della normativa fiscale: l’inerenza • Ai fini della deducibilità di un componente negativo di reddito (costo) deve esservi inerenza fra lo stesso e l’attività dell’azienda che genera i ricavi. • I costi relativi a ricavi esenti da imposta sono indeducibili. • costi totalmente deducibili hanno inerenza con l’attività e con relativi ricavi; • costi totalmente indeducibili sono non inerenti all’attività di impresa • costi parzialmente indeducibili sono riferibili indistintamente ad attività inerenti e a non inerenti. • L’inerenza all’attività può essere oggettiva oppure determinata secondo convenzione dalla norma tributaria (ad esempio l’uso promiscuo degli automezzi e della telefonia mobile e fissa). • Altro esempio è dato dagli Enti non commerciali, con attività istituzionali e commerciali e con l’attribuzione dei costi di non diretta imputazione alle due attività.

  23. Principi della normativa fiscale: il criterio del costo Il costo (valore economico del fattore produttivo acquisito) è il criterio generale per la determinazione del reddito imponibile. Più precisamente: Costo di acquisto + oneri di diretta imputazione (non si calcolano interessi e spese generali Per la valutazione dei beni materiali ed immateriali immobilizzati si ha invece: Costo di acquisto + interessi passivi per costruzione in economia e/o + interessi passivi sul finanziamento per l’acquisto. Nel caso del criterio del costo il principio fiscale non differisce da quello civilistico.

  24. Principi della normativa fiscale: i componenti positivi di reddito • Le operazioni che generano componenti positivi di reddito sono: • cessioni di beni e prestazioni di servizi nell’attività di impresa; • cessioni di materie prime, sussidiarie e semilavorati; • cessioni di azioni, di quote di partecipazione, strumenti finanziari iscritti nell’attivo circolante; • assegnazioni di beni ai soci; • risarcimenti per perdite o danni subiti da beni propri; • contributi in conto esercizio o in conto capitale; • sopravvenienze (ricavi relativi a costi dedotti in esercizi precedenti); • plusvalenze da cessioni di beni strumentali, aziende o rami d’azienda. • Trattamento fiscale che differisce dall’imputazione civilistica: • Plusvalenze realizzate rateizzabili in cinque esercizi • Plusvalenze da cessione di partecipazioni (PEX, tassabile parzialmente purchè detenuta da più di 12 mesi ininterrottamente, iscritta da subito fra le immobilizzazioni finanziarie, la partecipata non sia società di comodo con residenza in paesi black-list.

  25. Differenza fra utile civilistico e imponibile fiscale • Riassumendo, gli scostamenti fra l’utile civilistico e l’imponibile fiscale derivano: • Da una limitata deducibilità di alcune poste (principio dell’inerenza e vincoli normativi). • Da differenze temporali tra rilevanza civilistica e tributaria ( principio di competenza; esempi: spese di rappresentanza, spese pubblicità, manutenzioni eccedenti, plusvalenze rateizzabili, compensi amministratori, imposte non sul reddito, contributi associazioni sindacali). • Da norme agevolative.

  26. Le imposte di competenza L’ordinamento fiscale prevede la determinazione dell’imponibile attraverso rettifiche in aumento ed in diminuzione del reddito civilistico ante imposte, al quale applicare l’aliquota per tempo vigente (oggi 27,5% per IRES e 3,9% per IRAP ex L.224/2007) per ottenere l’imposta lorda alla quale detrarre poi le ritenute subite ed i crediti di imposta. Schematizzando: Utile civilistico ante imposte +/- variazioni da normativa fiscale = imponibile fiscale Imponibile fiscale x 27,5% = imposta lorda Imposta lorda – ritenute subite – crediti di imposta = Imposta corrente La contabilizzazione della sola imposta corrente (metodo dell’imposta liquidata o criterio dell’ esigibilità) non consente di rispettare la competenza ed il principio della prudenza. Il Principio contabile n. 25 afferma che: nel bilancio devono essere incluse le imposte anticipate (competenza esercizi futuri ed esigibile esercizio corrente) e le imposte differite (competenza esercizio corrente ma esigibili in esercizi futuri)

  27. Le imposte di competenza La differenza fra reddito civilistico ante-imposte e l’imponibile fiscale comporta un prelievo fiscale che non corrisponde a quello teorico o determinano uno spostamento di tassazione fra diversi esercizi. Il disallineamento può essere permanente (non riassorbibile) o temporaneo (fiscalità differita con riassorbimento futuro). Differenze permanenti: natura definitiva e sorgono quando la normativa fiscale prevede l’esclusione perpetua di alcuni componenti negativi o positivi di reddito dal bilancio. Costi e ricavi di competenza che non entreranno mai nella base imponibile fiscale. Differenze temporanee: determinano lo spostamento della tassazione da un esercizio ad un altro a causa delle diverse modalità di imputazione dei costi e dei ricavi civilistica e fiscale. Lo sfasamento temporale comporta un anticipo o un differimento del momento impositivo rispetto alla competenza civilistica. L’effetto si annulla nel tempo perché i valori diventeranno imponibili o deducibili negli esercizi successivi.

  28. Le differenze permanenti • Differenze permanenti positive: relative ad alcuni tipi di sopravvenienze quali: • versamenti a fondo perduto o in conto capitale dei soci (non passa più dal conto economico) • rinuncia dei soci ai propri crediti • riduzione dei debiti a seguito di procedura concorsuale (art. 88 4° comma TUIR) • proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta • proventi derivanti da immobili che non sono beni strumentali dell’attività • proventi derivanti dalla cessione di beni non rientranti nell’attività • dividendi (soggetti a pex e quindi in esenzione parziale) • Differenze permanenti negative: sorgono per effetto di indeducibilità parziale o totale dei costi inseriti in conto economico (non inerenti o indeducibilità per norma) • Interessi passivi (proporzionali ai ricavi esenti, thincapitalization (fino al 2007), attualmente 96% per le banche, per le imprese la parte eccedente il 30% del ROL, che genera differenze temporanee negative • Erogazioni liberali eccedenti i limiti del 2% del reddito imponibile • Imposte sul reddito (IRES-IRAP) e comunale sugli Immobili (ICI) ora IMU • Costi per automezzi, per telefonia, spese non inerenti

  29. Differenze temporanee Il principio contabile O.I.C. n. 25 considera le differenze temporanee positive (tassabili) e deducibili (negative). Differenze temporanee positive: generano valori in diminuzione della base imponibile. Si deducono componenti positivi di reddito iscritti civilisticamente che saranno ripresi a tassazione in esercizi successivi (ricavi differiti fiscalmente). Si riduce il reddito imponibile del primo esercizio e si aumentano quelli degli esercizi futuri (passività per imposte differite). Differenze temporanee negative: generano valori in aumento della base imponibile I componenti negativi di reddito contabilizzati civilisticamente nel primo esercizio saranno fiscalmente deducibili in esercizi futuri (costi differiti fiscalmente). Si aumenta il reddito imponibile del primo esercizio e si diminuiscono quelli degli esercizi futuri (attività per imposte anticipate).

  30. Differenze temporanee positive • Generano diminuzione di imponibile nell’esercizio 1 ed un aumento di imposizione in quelli futuri (n+1; n+2, ecc…) attraverso ricavi differiti fiscalmente e con contabilizzazione della fiscalità differita per passività per imposte differite (Imposte differite a passività per imposte differite). • Il reddito ante imposte è > dell’imponibile fiscale • Si hanno nei seguenti principali casi: • Plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR) con facoltà di suddividerle per la tassazione in 5 esercizi • Contributi in conto capitale (art. 88 TUIR) e con esclusione di quelli ottenuti per acquisto di beni strumentali) • Dividendi che concorrono al reddito secondo il principio di cassa e non di competenza • ammortamento anticipato (fino all’esercizio 2007, abolito dalla finanziaria 2008)

  31. Differenze temporanee negative • Generano aumento di imponibile nell’esercizio 1 ed una diminuzione di imposizione in quelli futuri (n+1; n+2, ecc…) attraverso costi differiti fiscalmente e con contabilizzazione della fiscalità differita per attività per imposte anticipate (Crediti per imposte anticipate a imposte anticipate). • Il reddito ante imposte è < dell’imponibile fiscale • Si hanno nei seguenti principali casi: • Costi deducibili per cassa : compensi amministratori • imposte diverse da quelle sul reddito • contributi associativi • Costi con deducibilità parziale obbligatoria: spese di manutenzione eccedenti il 5% • spese di rappresentanza • Costi con deducibilità parziale facoltativa: Pubblicità e propaganda • Studi e ricerche • Spese di impianto • Limitazione della deducibilità per rettifiche: ammortamenti civilistici > fiscali • Accantonamenti a fondi del passivo: Accantonamenti civilistici per rischi > fiscali • Riporto a nuovo di perdite fiscali: illimitato (primi tre esercizi) o limitato.

  32. Le imposte differite e anticipate in sintesi Differenze temporanee positive=Utile civilistico>imponibile fiscale = imposte differite Le imposte differite vengono accantonate in apposito fondo (Imposte differite (CE 22) a Fondo per imposte differite (SP B2)) che verrà utilizzato per i maggiori versamenti che dovranno essere effettuati negli esercizi successivi a causa dell’incremento di imponibile fiscale, senza che ciò gravi sul conto economico Differenze temporanee negative=Utile civilistico<imponibile fiscale = imposte anticipate Il debito tributario è maggiore di quello da inserire a bilancio per imposte correnti e si creerà quindi un credito per imposte anticipate con la seguente scrittura (credito per imposte anticipate (SP C2-4ter) a Imposte anticipate (CE 22)). Tale credito (non esigibile) verrà utilizzato quando negli esercizi futuri l’azienda verserà imposte in misura inferiore a quelle imputate civilisticamente

  33. La rilevazione delle imposte • Le imposte sono un costo per l’impresa e devono essere imputate secondo la competenza civilistica. • Modalità di rilevazione: • metodo dell’imposta liquidata: contabilizza il dato del modello unico; non rispetta il principio della competenza civilistica • metodo del differimento: contabilizza gli sfasamenti temporali rilevando oneri e proventi da essi derivanti ed il relativo effetto patrimoniale • metodo del debito fiscale: evidenzia soprattutto gli effetti patrimoniali delle imposte, ed i debiti ed i crediti vengono rettificati di esercizio in esercizio delle imposte imputate nuovamente.

  34. Schema di rilevazione delle imposte • Le imposte sul reddito danno origine a due classi di rilevazione: 1. la rappresentazione degli acconti, delle ritenute e dei saldi 2. l’imputazione delle imposte differite e lo storno delle imposte anticipate • Le scritture d’esercizio relative alle imposte sui redditi riguardano: a. gli acconti di imposta b. le ritenute alla fonte subite c. la liquidazione del debito tributario che porta alla formazione del costo per le imposte correnti d. la compensazione fra crediti e debiti di imposta e. il pagamento del debito tributario netto

  35. La rilevazione delle imposte differite Principi di rilevazione stabiliti dal Principio contabile O.I.C n. 25: Il carico fiscale per imposte differite si calcola con l’aliquota vigente al momento in cui le differenze temporanee generano il debito di imposta. Le passività per imposte differite non devono essere contabilizzate se è improbabile che il debito fiscale insorga nei periodi successivi. Si sostiene che in previsione di perdite sia opportuno evitare l’accantonamento delle imposte differite. Il valore accantonato per imposte differite è un valore presunto e pertanto va iscritto a fondo (voce B dello stato patrimoniale) e non a debito (voce D dello stato patrimoniale)

  36. La rilevazione delle imposte anticipate Principi di rilevazione stabiliti dal Principio contabile O.I.C n. 25: Con le imposte anticipate si ha una iscrizione di attività nello stato patrimoniale ed una diminuzione del costo per imposte nel conto economico. Non è ammesso lo stanziamento in bilancio se non vi è la ragionevole certezza che il valore iscritto sia recuperabile in futuri esercizi, attraverso il reddito in essi generato. Se l’impresa non genera imponibile fiscale capiente negli esercizi successivi non dovendo pagare imposte non potrebbe utilizzare il credito contabilizzato con gli sfasamenti temporali dei costi o con le perdite riportabili. Il valore accantonato per imposte anticipate è tenuto separato dagli altri crediti tributari (voce C2) II-4-ter) a causa della diversa natura trattandosi di credito non riscuotibile ma piuttosto di un minor importo da pagare in futuro.

  37. La rilevazione delle imposte: le procedure • La rilevazione delle imposte deve raggiungere tre obiettivi: • la quantificazione delle imposte di competenza civilistica, con individuazione delle imposte corrente, differite e anticipate (effetto delle sfasature temporali); • la definizione nello stato patrimoniale del debito nei confronti dell’erario così come risulta dalla dichiarazione dei redditi (per effetto dell’utilizzo del fondo imposte differite e del credito imposte anticipate negli esercizi n+1 e successivi); • una adeguata informazione sulla fiscalità differita nella nota integrativa. • In conclusione partendo dall’utile civilistico ante-imposte per effetto delle rettifiche permanenti si ottiene l’imponibile fiscale a cui applicare l’aliquota vigente; se non esistono differenze temporanee si ottiene così l’imposta corrente, corrispondente al debito verso l’erario (da versare con F24 al netto di crediti di imposte e ritenute). Se vi sono differenze temporanee si rilevano contabilmente le imposte differite (segno più; aumentano le correnti) e le imposte anticipate (segno meno; diminuiscono le correnti).

  38. La rilevazione delle imposte: l’informazione in bilancio • La nota integrativa, al punto 14 dell’art. 2427 c.c., richiede l’inserimento di un prospetto nel quale devono essere indicati: • i valori che hanno originato le differenze temporanee che hanno generato imposte differite e/o anticipate • l’aliquota applicata • le variazioni rispetto all’esercizio precedente • gli importi inseriti in conto economico (voce 22) • le variazioni intervenute nelle voci di debito, fondi (D 12 – B2) e credito (CII 4 ter) • le caratteristiche principali dei debiti tributari di particolare rilevanza.

  39. I principi contabili internazionali - IAS 12 Il principio contabile n.12 del 1996 (revised), con le modifiche del SIC 21 ed il SIC 25 del 2000 applica il metodo del debito fiscale e definisce che si devono rilevare per tutte le differenze temporanee passività fiscali differite e attività fiscali differite. Mentre la prima stesura dello IAS 12 parlava di differenze temporali che emergevano fra il conto economico e valori fiscali, la stesura “revised” evidenzia le differenze temporanee fra i dati dello stato patrimoniale ed i debiti tributari. Differenza fra IAS e OIC: la prassi internazionale applica il principio del fair value, (valore corretto) che aumentando il reddito civilistico non dovrebbe, nella maggior parte dei casi, determinare differenze nella determinazione dell’imponibile fiscale; e l’impairment test che prevede la verifica del valore di una attività e la sua svalutazione nel caso di perdita permanente di valore. In tal caso la perdita imputata a bilancio non è deducibile fiscalmente in quanto non realizzata.

  40. I principi contabili internazionali: paragoni con i principi italiani OIC n.25 • Imposte correnti fra i costi d’esercizio • Le attività per imposte anticipate da contabilizzare se il loro recupero è ragionevolmente certo (principio della prudenza) • Il punto 3) dello Ias 12 vale pure per i principi italiani • Le attività e passività fiscali non devono essere attualizzate • Le attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili sono iscrivibile se c’è ragionevole certezza di redditi futuri IAS n12 • Imposte correnti fra i costi d’esercizio • Le attività per Imposte anticipate da contabilizzare se il loro recupero è probabile • Le passività per imposte differite devono essere rilevate contabilmente sempre (con eccezione dell’ ammortamento indeducibile dell’ avviamento) • Le attività e passività fiscali non devono essere attualizzate • Per l’iscrizione di attività anticipate in caso di perdite sono richieste la verifica dell’esistenza di differenze temporanee positive da tassare in futuro capienti per il recupero delle perdite ed una pianificazione fiscale che preveda redditi imponibili futuri

  41. Le imposte di competenza: le imposte correnti, differite e anticipate – un caso pratico Imposte gravanti sulle imprese sono IRES con aliquota al 27,5% e IRAP con aliquota al 3,9%. quadri F ed N del modello UNICO Reddito complessivo: Reddito ante imposte (civilistico) + variazioni in aumento – variazioni in diminuzione Imposta lorda = reddito complessivo x 27,5% Imposta netta = imposta lorda – credito di imposta – ritenute d’acconto – oneri detraibili definiti specificamente dalla normativa

  42. Calcolo delle imposte della soc. Alfa Spa

  43. Il caso pratico: informazioni ulteriori Beni materiali ammortizzabili iscritti a registro all’1.1 €. 500.000 Valore nominale crediti iscritti a bilancio €. 1.000.000, fondo svalutazione €.40.000 Perdite su crediti riferiti a soggetta ammessi a procedure fallimentari nell’esercizio Compensi corrisposti agli amministratori €. 55.000 Ammortamento attrezzature effettuato con aliquote > del fiscale per €. 5.000 Acquisito nell’esercizio un ramo d’azienda con avviamento pagato per €. 100.000 Debiti verso associazione di categoria a fine esercizio per €. 1.000 Partecipazione totalitaria in società interamente partecipata che ha subito una perdita durevole di valore (impairment test) per €. 35.000 per effetto della quale viene contabilizzata la svalutazione Plusvalenza patrimoniale derivante da cessione a titolo oneroso di bene strumentale posseduto da più di 5 anni per €. 35.000, che gli amministratori decidono di rateizzare in 5 esercizi (imposte differite e per imposte differite) Nell’esercizio x-3 è stata realizzata una plusvalenza di €50.000 anch’essa rateizzata in 5 esercizi

  44. Il caso pratico: le variazioni in aumento o in diminuzione

  45. Il caso pratico: dal reddito civilistico ante imposte al reddito imponibile

  46. Il caso pratico: Imposte correnti differite e anticipateesercizio x Calcolo delle imposte correnti: R.I. 571.400 x 27,50% = 154.278 (imposta corrente IRES) Imposte anticipate: compensi amministratori 5.000 x 27,5%= 1.375 Ammortamento avviamento 14.400 x 27,5%= 3.960 Ammortamento Impianti 5.000 x 27,5%= 1.375 Contributo associativo sindacali 1.000 x 27,5%= 275 Totale imposte anticipate 6.985 Imposte differite: Plusvalenze cessione beni strumentali 16.000 x 27,5%= 4.400 Storno di imposte differite: quota plusvalenza da eser. X-3 10.000 x 27,5%= 2.750 Utile ante imposte 495.000 Imposte correnti Ires -154.278 Imposte differite -4.400 imposte di competenza Imposte anticipate +6.985 Storno imposte differite +2.750 Utile netto 346.057

  47. Il caso pratico: Imposte correnti differite e anticipateesercizio x+1 Calcolo delle imposte correnti: R.I. 100.000 x 27,50% = 27.500 (imposta corrente IRES) Imposte anticipate: Ammortamento avviamento 14.400 x 27,5%= 3.960 Storno imposte anticipate: contributo associativo sindacali 1.000 x 27,5%= 275 compensi amministratori 5.000 x 27,5%= 1.375 Totale storno imposte anticipate 1.650 Imposte differite: 0 Storno di imposte differite: quota plusvalenza da eser. x-4 10.000 x 27,5%= 2.750 Plusvalenze cessione beni strumentali x 4.000 x 27,5%= 1.100 Totale storno imposte differite 3.850 Utile ante imposte 90.000 Imposte correnti Ires -27.500 Storno imposte anticipate -1650 Imposte anticipate +3960 imposte di competenza Storno imposte differite +3.850 Utile netto 68.660

  48. Le imposte differite: il caso delle plusvalenze rateizzate • Esercizio x: Imposte Differite (22 CE) a Fondo imposte differite (B2) SP 4.400 • Esercizio x+1: Fondo Imposte Differite a Imposte Differite 1.100 • Esercizio x+2 Fondo Imposte Differite a Imposte Differite 1.100 • Esercizio x+3 Fondo Imposte Differite a Imposte Differite 1.100 • Esercizio x+4 Fondo Imposte Differite aImposte Differite 1.100

  49. Le imposte anticipate: il caso dell’avviamento (coefficiente civilistico 20% - coefficiente fiscale 5,55%)

  50. Le imposte anticipate: l’avviamento le registrazioni contabili • Esercizio x Crediti x imposte anticipate (C II 4ter) a Imposte anticipate (CE22 ) 3.960 • Esercizio x+1 Crediti per imposte anticipate a Imposte anticipate 3.960 • Esercizio x+2 Crediti per imposte anticipate a Imposte anticipate 3.960 • Esercizio x+3 Crediti per imposte anticipate a Imposte anticipate 3.960 • Esercizio x+4 Crediti per imposte anticipate a Imposte anticipate 3.960 • Esercizio x+5 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+6 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+7 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+8 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+9 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+10 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+11 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+12 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+13 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+14 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+15 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+16 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529 • Esercizio x+17 Imposte anticipate a crediti per imposte anticipate 1.529

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