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La tariffa professionale

La tariffa professionale . Le fonti normative.Il conferimento dell'incarico.Il preventivo, trasparenza nell'informativa alla clientela.La rilevazione delle prestazione.Il contenuto della tariffa, l'applicazione analogica e la parcella.La struttura della tariffa.. Le fonti normative. L'art. 2233 del cc prevede:In primo luogo l'accordo delle parti.In subordine l'applicazione delle tariffe ove esistenti.In ultima istanza il ricorso al giudice..

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La tariffa professionale

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Presentation Transcript


    1. La Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti A cura della Commissione di Studio dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa relatore Dott. Alessandro Lini

    2. La tariffa professionale Le fonti normative. Il conferimento dell’incarico. Il preventivo, trasparenza nell’informativa alla clientela. La rilevazione delle prestazione. Il contenuto della tariffa, l’applicazione analogica e la parcella. La struttura della tariffa.

    3. Le fonti normative L’art. 2233 del cc prevede: In primo luogo l’accordo delle parti. In subordine l’applicazione delle tariffe ove esistenti. In ultima istanza il ricorso al giudice.

    4. Il conferimento dell’incarico: Il mandato La forma scritta del mandato é NECESSARIA perché: Consente di regolamentare i rapporti con il cliente in maniera chiara e trasparente. Un oggetto dell’incarico preciso e definito consente al tempo stesso sia di chiarire le esigenze del cliente che di limitare la responsabilitŕ del professionista nell’esecuzione del mandato. La forma scritta consente di superare le previsioni tariffarie (anche ai fini di un eventuale verifica da parte degli organi tributari).

    5. Il preventivo Nella redazione del mandato occorre fare attenzione alle prestazioni che vi si comprendono. Occorre soprattutto considerare quelle prestazioni che puň capitare di effettuare in maniera collaterale all’incarico per le quali solitamente: il cliente le ritiene comunque dovute perché giŕ comprese nell’incarico; si tratta in genere di prestazioni modeste ma ripetitive; di solito si forniscono “inconsciamente” perché non adeguatamente rilevate dal professionista. Pertanto č opportuno organizzare all’interno dello studio un adeguato sistema di rilevazione delle prestazioni rese

    6. Rilevazione delle prestazioni Quando, sulla base delle rilevazioni effettuate, ci si accorge che la consulenza che stiamo prestando tende ad un cambiamento di natura sia qualitativa (nuova attivitŕ) o quantitativa (maggiore impegno richiesto), occorre verificare attentamente il mandato conferito, quindi č necessario comunicare al cliente che: La nuova attivitŕ non č prevista dal mandato ed allora č necessaria una formalizzazione di un nuovo mandato (sottoscrizione di un nuovo incarico o ampliamento di quello conferito); La nuova attivitŕ, pur prevista nel mandato originario, dovrŕ essere valorizzata diversamente in virtů del maggior impegno richiesto.

    7. Il contenuto della tariffa Stabilisce i criteri e le modalitŕ per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti NON SONO COMPRESE NELLA TARIFFA prestazioni professionali pur comprese nell’ Ordinamento Professionale quali: Ausiliario del Giudice (perito, consulente tecnico) in questo caso occorre fare riferimento alla Legge 08/07/1980 nr. 319 e decreto Ministero Giustizia 30/05/2002; Curatore Fallimentare e Commissario nelle procedure di concordato preventivo e amministrazione controllata, in questi casi il riferimento č dato dal Rd. 1603/1942 n. 267 adeguato con D.M. 28/07/1992 nr. 570; Revisore enti locali (D:M: 25/09/1997 nr. 475) Applicazione analogica ex art. 16 (ad esempio per le prestazioni rese in materia di consulenza del lavoro ci dobbiamo riferire al D.Ministero Grazia e Giustizia del 15/07/1992 nr. 430)

    8. Applicazione analogica

    9. La parcella La parcella č il documento amministrativo e fiscale mediante il quale il professionista evidenzia e richiede il pagamento dei compensi che gli sono dovuti dal cliente per l’attivitŕ svolta. La parcella (od avviso di parcella) č normalmente emessa alla conclusione della pratica (art. 8). Puň essere emessa anche anticipatamente nei seguenti casi: a) per la richiesta di uno o piů acconti a norma dell’art. 2234 del C.C. (senza necessitŕ del parere del Consiglio dell’Ordine); b) trimestralmente (alla fine del trimestre) nel caso di prestazioni continuative di lunga durata (art. 9) quali ad esempio: amministrazione di aziende (art. 27), Assistenza societaria e continuativa e generica (art. 42) Consulenza aziendale continuativa e generica (art. 55) Revisioni contabili (art. 32) Impianto e tenuta della contabilitŕ (art. 33)

    10. Prescrizione del compenso Il diritto del professionista al compenso si prescrive entro tre anni dalla data di compimento della prestazione. (prescrizione presuntiva ex art. 2956 cc. punto 2.) La prescrizione decorre quindi dal giorno in cui l’intero incarico e da ritenersi espletato (quindi in caso di un incarico che preveda piů prestazioni correlate tra loro occorre distinguere se ci troviamo di fronte ad un unico incarico con pluralitŕ di prestazioni tra loro correlate oppure ad una serie di incarichi autonomi l’uno dall’altro) Qualora il cliente non faccia valere la prescrizione triennale, il diritto al compenso é soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cc. La prescrizione non opposta non puň essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 2938) La parcella (o l’avviso di parcella) puň essere contestata dal cliente entro tre mesi dall’emissione, trascorsi i quali si applicano gli interessi di mora al tasso legale per la parte non pagata. In sede giurisdizionale o transattiva si puň richiedere sia la rivalutazione monetaria che il risarcimento del danno.

    11. Classificazione dei compensi I compensi si classificano in: Rimborsi per spese di viaggio e soggiorno sostenute in relazione all’esecuzione dell’incarico (art. 18). Indennitŕ sono dovute a fronte di oneri sostenuti, anche se non direttamente riconducibili alla pratica Onorari che si distinguono in onorari specifici o graduali, spettano per lo svolgimento della pratica (art. 20) ONORARI GRADUALI, si riferiscono alle singole prestazioni svolte per l’esecuzione della pratica, sono cumulabili con gli onorari specifici, salvo espressa esclusione. (Artt. 37-parzialmente, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52) ONORARI SPECIFICI, si riferiscono all’incarico nel suo complesso.

    12. Art. 18 Spese di viaggio e soggiorno 1. Al dottore commercialista, che per l’adempimento dell’incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. 2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato. 3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle. 4. Č inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie. Trattandosi di compenso e non un rimborso spese anticipate, spetta per ciascun cliente e per ciascuna pratica svolta (ad esempio, qualora nel caso di una trasferta si svolgono piů pratiche relative a diversi clienti il rimborso ex art 18 spetta per ogni cliente)

    13. Art. 19 indennitŕ 1. Al dottore commercialista spettano le seguenti indennitŕ: a) per l’assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessitŕ: 1) del dottore commercialista: € 51,65 per ora o frazione di ora, € 413,17 per l’intera giornata; 2) dei collaboratori e sostituti: € 18,08 per ora o frazione di ora, € 139,44 per l’intera giornata; b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: € 51,65; c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all’originale: € 2,58 per ogni facciata; d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da € 15,49 a € 103,29 mensili. L’indennitŕ per assenza dallo studio tende a risarcire le diseconomie dovute all’assenza del professionista; L’indennitŕ per la formazione del fascicolo e la rubricazione remunera i costi sostenuti per la presa incarico di una nuova posizione in archivio; L’indennitŕ per la predisposizione di copie č dovuta per la remunerazione dei costi di segreteria ; L’indennitŕ per la domiciliazione del cliente remunera il sostenimento dei costi del personale e le limitazioni dello spazio disponibile

    14. Onorari:criteri per la determinazione Natura e caratteristiche della pratica svolta: Delicatezza e riservatezza, originalitŕ e accuratezza delle prestazione, responsabilitŕ assunte dal professionista Durata della pratica Valore della pratica: Occorre fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della tariffa Se il valore č indeterminato o indeterminabile si assume come valore massimo il terzo scaglione dell’art. 26 (€ 154.937,07) Risultato economico e vantaggi anche non patrimoniali conseguiti dal cliente

    15. Struttura della tariffa TITOLO I - NORME GENERALI (artt. 1-14) TITOLO II - RIMBORSI DI SPESE (artt. 17-18) TITOLO III - INDENNITA’ (art. 19) TITOLO IV ONORARI CAPO I - NORME GENERALI (artt. 20-24) CAPO II - ONORARI GRADUALI (artt. 25-26) CAPO III - ONORARI SPECIFICI (artt. 27- 55) TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE (art. 56)

    16. TARIFFA PROFESSIONALE REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEGLI ONORARI, DELLE INDENNITŔ E DEI CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’art. 1 della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l’art. 47 dell’ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067; Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessitŕ di adeguare la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1987, n. 309; Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; Visto il parere espresso il 17 marzo 1993 dal Comitato interministeriale prezzi, ai sensi dell’art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 24 marzo 1994 e del 22 settembre 1994; Ritenuto di recepire le indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, salvo quella concernente la determinazione dell’onorario secondo equitŕ su richiesta del solo cliente, perché č apparso equo stabilire tale possibilitŕ anche a favore del professionista; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del tesoro; EMANA il seguente regolamento:

    17. NORME GENERALI Articolo 1 - Contenuto della tariffa 1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalitŕ per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti. Articolo 2 - Classificazione dei compensi 1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al dottore commercialista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per: a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno; b) indennitŕ; c) onorari. 2. I compensi per rimborsi di spese e per indennitŕ sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non č prevista un’espressa deroga, con gli onorari. Articolo 3 - Criteri per la determinazione dei compensi applicabili 1. I compensi per rimborsi di spese e per indennitŕ sono determinati in misura fissa. 2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente. Articolo 4 - Valore della pratica 1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa. 2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all’art. 26. 3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equitŕ tenuto conto della gravitŕ della sperequazione, nonché dell’entitŕ dell’impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio dell’ordine di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.

    18. Articolo 5 - Onorari massimi 1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell’art. 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati. Articolo 6 - Maggiorazioni particolari 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessitŕ o difficoltŕ, a tutti gli onorari massimi puň essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%. 2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi puň essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%. 3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro. Articolo 7 - Onorari minimi - riduzioni particolari 1. Il dottore commercialista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 puň applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%. 2. Il dottore commercialista iscritto all’albo da meno di cinque anni puň applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%. 3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso. Articolo 8 - Emissione della parcella 1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall’art. 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art. 9, la parcella (o l’avviso di parcella) puň essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.

    19. Articolo 9 - Parcelle periodiche 1. Quando l’incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista puň presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre. Articolo 10 - Termine di pagamento delle parcelle 1. Trascorsi tre mesi dall’emissione della parcella o dell’avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruitŕ dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva. Articolo 11 - Pluralitŕ di professionisti - collegio di dottori commercialisti 1. Quando un incarico č affidato a piů professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l’opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale. 2. Quando la pratica č stata svolta da piů dottori commercialisti riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennitŕ spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un dottore commercialista con l’aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa. Articolo 12 - Incarichi connessi di piů clienti 1. Quando il dottore commercialista riceve da piů clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa puň essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

    20. Articolo 13 - Incarico non giunto a compimento 1. Quando l’incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente. Articolo 14 - Incarico giŕ iniziato da altri professionisti 1. Per l’incarico giŕ iniziato da altri professionisti, al dottore commercialista spettano i compensi corrispondenti all’opera prestata, tenuto conto anche dell’eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell’incarico. Articolo 15 - Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi 1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l’opera del dottore commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al dottore commercialista oltre ai rimborsi di spese, alle indennitŕ ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%. 2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennitŕ ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%. Articolo 16 - Applicazione analogica 1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe. 2. L’applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali č limitata alle prestazioni previste o permesse dall’ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.

    21. ONORARI CAPO I - PRINCIPI GENERALI Articolo 20 - Classificazione degli onorari 1. Gli onorari si distinguono in: a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all’esecuzione dell’incarico; b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l’adempimento dell’incarico. Articolo 21-Cumulabilitŕ degli onorari graduali 1. Gli onorari graduali di cui all’art. 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie. 2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell’art. 26. Articolo 22- Onorari preconcordati 1. In alternativa agli onorari di cui all’art. 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, č comunque ammesso di preconcordare gli onorari. 2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all’art. 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all’art. 7 della presente tariffa. 3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all’art. 23 e non sono cumulabili con le indennitŕ di cui all’art. 19. Articolo 23 - Maggiorazione degli onorari 1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerositŕ dell’esercizio della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di € 516,46 per parcella. Articolo 24 - Modalitŕ tecniche di determinazione degli onorari 1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entitŕ numeriche. 2. Qualora il dottore commercialista preconcordi l’applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2),dell’art. 19.

    22. CAPO II – ONORARI GRADUALI Articolo 25 - Norma di rinvio 1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiaritŕ, sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48. Articolo 26 - Altri onorari graduali 1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l’adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al dottore commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento. 2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica č determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall’art. 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o societŕ o enti, il valore della pratica č determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica č determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.

    23. Capo III Onorari Specifici – Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni (artt. 27-30) – Perizie e valutazioni (art. 31) – Lavori contabili e bilanci (artt. 32-35) – Avarie (art. 36) – Funzioni di sindaco e revisore (artt. 37-38) – Arbitrati (art. 39)

    24. Capo III Onorari Specifici – Operazioni societarie (artt. 40-42) – Componimenti amichevoli (art. 43) – Procedure Concorsuali (art. 44) – Consulenza contrattuale (art. 45) – Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria (artt. 46-49) – Sistemazioni di interessi (artt. 50-52) – Consulenze ed assistenze varie (artt. 53-55)

    25. Grazie per l’attenzione www.ugdc.pi.it

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