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La formazione professionale nella Ce

La formazione professionale nella Ce. Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli professionali) Diventa strumento per l’ingresso e il reingresso nel mercato del lavoro (per accrescere la competitività Ue)

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Presentation Transcript


  1. La formazione professionale nella Ce • Nasce in funzione di integrazione dei mercati e della libera circolazione (disciplina del riconoscimento dei titoli professionali) • Diventa strumento per l’ingresso e il reingresso nel mercato del lavoro (per accrescere la competitività Ue) • Infine strumento di sviluppo delle capabilities – dilibertà del singolo (certificazione – continuità - Fse) • Concezione della formazione come bene pubblico – destinato ai singoli e non alle imprese • Collegata più all’istruzione che al diritto al lavoro • DIRITTO ALLA FORMAZIONE COME DIRITTO SOCIALE DI CITTADINANZA

  2. E NELLA COSTITUZIONE • ARTICOLO 35 • La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. • Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. • LA FORMAZIONE E’ UN DIRITTO FONDAMENTALE • STRUMENTALE RISPETTO AL DIRITTO AL LAVORO (COME DIRITTO AL REDDITO E COME DIRITTO ALLA SCELTA EFFETTIVA) • DI CARATTERE PROGRAMMATICO (VA V. LE TESI DEL SUO SUPERAMENTO FINO A CONFORMARE IL CONTRATTO DI LAVORO) • ART. 117 COST: ATTRIBUISCE LA COMPETENZA ALLE REGIONI

  3. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLA LEGISLAZIONE • L. QUADRO 845/78 • ART. 17 L. 196/97: prevede il riordino della materia e l’integrazione con il sistema scolastico • Art. 45 l.n. 144/99 nuovo riordino

  4. OBBLIGO FORMATIVO FINO A 18 ANNI –L.N. 144/99 –L.N. 53/03 – L.N. 296/06 • Può essere adempiuto: • a) nel sistema di istruzione scolastica; • b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; • c) nell'esercizio dell'apprendistato. L'obbligo si intende comunque assolto in 1O anni o con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata triennale.

  5. Rapporti con finalità formative SINORA CONOSCEVAMO: • l’apprendistato • Il contratto di formazione e lavoro • Gli stage o tirocini ORA ABBIAMO: • Contratti di apprendistato • Contratti di inserimento • Tirocini estivi di orientamento • Gli stage o tirocini

  6. Il vecchio CFL REQUISITI: • Giovani tra i 16 e i 32 anni • Approvazione del progetto da parte delle Commissioni regionali per l’impiego • Retribuzione ridotta tramite inquadramento a un livello inferiore • Agevolazioni contributive differenziate per territorio, per settore e per tipo di contratto RIMANE SOLO PER LA P.A

  7. CFL TIPO A • 1) acquisizione di professionalità intermedie; con almeno 80 ore di formazione distinta dall’attività lavorativa • 2) acquisizione di professionalità elevate; con almeno 130 ore di formazione distinta dall’attività lavorativa Hanno durata massima di 24 mesi

  8. CFL TIPO B • mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo • Aveva durata massima di 12 mesi • Formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica

  9. Vecchio apprendistato • Giovani tra i 16 e i 24/26 anni • Autorizzazione dell’ispettorato del lavoro • Durata da 18 a 48 mesi • Impegno formativo tra 120 e 80 ore annue • Limitazioni di orario • Retribuzione in percentuale ridotta

  10. Nuovo apprendistato • a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; • b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; • c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

  11. Disciplina unica per tutti i tipi di apprendistato • Obbligo di stipulare il contratto in forma scritta (indicazione della prestazione, del piano formativo e della qualifica finale) • Limitazione del numero di apprendisti proporzionata al numero di lavoratori specializzati e qualificati presenti in azienda (100%) • Divieto di retribuire il lavoratore a cottimo • Recesso solo in presenza di g.c. o g.m. durante il rapporto e libero al termine del periodo di apprendistato • Riconoscimento della qualifica professionale al termine del rapporto e dei crediti formativi • registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; • presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

  12. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI • La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. • Le modalità di riconoscimento saranno definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome

  13. Incentivi • Retributivi: è previsto l’inquadramento al massimo di due livelli inferiore alla categoria • Esclusione dal computo dei limiti numerici • Previdenziali: sono temporaneamente confermati quelli vigenti, subordinati alla verifica dell’effettivo svolgimento della formazione

  14. SANZIONI In caso di mancata effettuazione della formazione: • versamento dei contributi agevolati maggiorati del 100% • Possibilità per il lavoratore di agire per ottenere il riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (problema del riconoscimento dei crediti)

  15. contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione • Giovani che hanno compiuto i 15 anni • Durata massima: 3 anni • Fine: acquisizione di una qualifica professionale o del titolo di studio • Formazione sia interna sia esterna all’azienda che sarà definita a livello regionale sulla base dei limiti che verranno definiti a livello nazionale in attuazione della l.n. 53/03.

  16. Apprendistato professionalizzante • Giovani tra i 19 e i 29 anni (17 per giovani che hanno già una qualifica professionale) • Durata: è stabilita dai contratti collettivi tra i limiti di 2 e 6 anni (si computano anche gli eventuali periodi di apprendistato effettuati con il contratto di tipo a) • Fine: conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali • Formazione: sarà stabilita a livello regionale garantendo almeno 120 ore annue interne/esterne (come media?). Le modalità di erogazione saranno stabilite dai contratti collettivi in attesa della legislazione regionale

  17. La legislazione regionale • Leggi che disciplinano solo l’apprendistato: • Puglia (aumento della formazione per contratti di 6 anni) • Lazio • Trento • Bolzano • Leggi a contenuto più vasto (mercato del lavoro e formazione) • Marche • Toscana • Emilia-Romagna (rinvio pieno alla contrattazione collettiva sulla scelta interno/esterno) • Friuli Venezia Giulia • Sardegna • Lombardia

  18. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione • Giovani tra i 18 e i 29 anni (17 per giovani che hanno già una qualifica professionale) • Durata: non precisata – dovrebbero applicarsi le norme per l’apprendisttao professionalizzante • Fine: conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, o universitario o di alta formazione, specializzazione tecnica superiore • Formazione: sarà definita a livello regionale in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative

  19. Contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro E’ un contratto a termine Possono essere assunti: • a) giovani tra i diciotto e i ventinove anni; • b) disoccupati di lunga durata (da 12 mesi) da ventinove fino a trentadue anni; • c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; • d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; • e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; • f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Durata: da 9 a 18 mesi (elevati a 36 per i portatori di handicap)

  20. Limitazioni • avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti • Possibilità di utilizzare i fondi interprofessionali per la formazione continua • I contratti collettivi possono stabilire percentuali massime

  21. Incentivi • Retributivi: è previsto l’inquadramento al massimo di due livelli inferiore alla categoria • Esclusione dal computo dei limiti numerici • Previdenziali: sono temporaneamente confermati quelli vigenti per i CFL (ma non per i lavoratori giovani) • Possibilità di utilizzare i fondi interprofessionali per la formazione continua

  22. requisiti • Obbligo di forma scritta • Redazione del progetto individuale di inserimento, secondo le indicazioni che saranno elaborate dai contratti collettivi o, in mancanza, con d.m. • In caso di effettuazione di formazione: obbligo di registrazione sul libretto formativo

  23. sanzioni In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto: • versamento dei contributi agevolati maggiorati del 100% • Possibilità per il lavoratore di agire per ottenere il riconoscimento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato • Costituzione di un rapporto a tempo indeterminato in caso di violazione dei requisiti di forma

  24. TIROCINI • TIROCINI O STAGE • TIROCINI ESTIVI O DI ORIENTAMENTO Non sono rapporti di lavoro: • Non vi è vincolo di subordinazione • Non vi è retribuzione Finalità: realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

  25. Limiti • Limiti numerici: • a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; • b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; • c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente • .

  26. limiti • Limiti di durata: • a) 4 mesi per studenti della scuola secondaria • b) 6 mesi per inoccupati o disoccupati • c) 6 mesi per allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione; • d) 12 mesi per gli studenti universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; • e) 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate della l.n. 381/91 • f) 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

  27. Come si attivano • Occorre una convenzione con un’istituzione scolastica, di formazione o un centro per l’impiego pubblico o privato autorizzato che indica: • a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; • b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale; • c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3; • d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; • e) il settore aziendale di inserimento. • Il soggetto promotore assicura il lavoratore all’INAIL

  28. Obblighi Del soggetto promotore: • Assicurare il lavoratore presso l’INAIL • Designare un tutor Del soggetto ospitante: • Designare un responsabile

  29. caratteristiche • Il tirocinio può essere gratuito • Oppure al lavoratore può essere corrisposta un’indennità o un rimborso, che non ha carattere retributivo

  30. TIROCINIO ESTIVO • SI APPLICANO LE REGOLE GENERALI IN MATERIA DI TIROCINIO MA: • ha durata massima di tre mesi • i compensi erogati al lavoratore non possono superare l’importo di 600 euro • I contratti collettivi possono modificare i limiti percentuali

  31. LA FORMAZIONE CONTINUA • Art. 5 l.n. 53/2000: congedo per la formazione (per la scuola dell’obbligo o per altri titoli di studio o per attività formative diverse). Spetta ai lavoratori che hanno almeno 5 anni di anzianità aziendale, per un periodo anche frazionato di 11 mesi – non è retribuito • ART. 6, L.N. 53/00: prevede percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in àmbito nazionale ed europeo – su iniziativa del lavoratore o del datore di lavoro – sulla base della contratatzione collettiva

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