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DIRITTO Alcune nozioni per incominciare..........

DIRITTO Alcune nozioni per incominciare. a.s. 2013/3014 classe 1 A Ludovico Rea. Che cos’è il diritto?. Il diritto è l’insieme delle regole poste e imposte dallo Stato.

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DIRITTO Alcune nozioni per incominciare..........

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  1. DIRITTO Alcune nozioni per incominciare.......... a.s. 2013/3014 classe 1 A Ludovico Rea

  2. Che cos’è il diritto? Il diritto è l’insieme delle regole poste e imposte dallo Stato. Lo stato non è l’unico soggetto che pone regole di comportamento, ma è sicuramente l’unico che può imporne il rispetto anche con l’uso della forza. Le funzioni principali del diritto sono: garantire la pacifica convivenza; disciplinare l’organizzazione dello Stato e l’attività dei suoi organi; favorire la crescita economica e sociale del Paese.

  3. Cosa sono il diritto positivo e il diritto naturale: -Diritto positivo: è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale in un determinato spazio di tempo, posto dal potere sovrano dello Stato mediante  norme generali ed astratte contenute nelle leggi; -Diritto naturale: è un espressione impiegata per indicare un diritto universale ed eterno composto da regole che la natura infonde nell’uomo.

  4. Norma giuridica Per norma giuridica si intende un precetto legislativo avente la capacità di determinare l’ordinamento giuridico generale (ossia il diritto positivo). -Norma vuol dire semplicemente regola; -Giuridica è un aggettivo che deriva dal latino jus, che in epoca classica indicava il diritto. Quindi la norma giuridica è pertanto, regola di diritto.

  5. Inoltre tutte le leggi sono norme giuridiche, ma non tutte le norme giuridiche sono leggi. La diversa denominazione assunta dalle norme giuridiche ci consente di individuare la fonte da cui provengono. Quindi le norme giuridiche possono nascere da fonti diverse e le fonti sono ordinate secondo una scala gerarchica.

  6. La gerarchia delle fonti Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti).

  7. -Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la Costituzione e le leggi costituzionali (fonti primarie). La Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139 articoli. -Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, che possono presentarsi sotto forma di regolamenti o direttive. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate dai Parlamenti di ogni paese facente parte dell’Unione Europea in un determinato arco di tempo.

  8. -Seguono le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento, le cui fasi essenziali sono così articolate: 1)L'iniziativa di legge, ovvero la presentazione di un progetto di legge, può essere assunta dal Governo (in tal caso, quel progetto è detto disegno di legge), da ciascun membro del Parlamento (il progetto è chiamato proposta di legge), dai Consigli regionali, da 50.000 elettori. 2)L'approvazione del testo di legge è affidata alle due Camere del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica);

  9. 3)la promulgazione del Presidente della Repubblica, ovvero l’apposizione della sua firma; 4)la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che determina la decorrenza del termine (di regola 15 giorni) necessario perché le leggi entrino in vigore. Questo periodo (detto vacatio legis) serve ai cittadini per poter conoscere il testo della nuova legge.

  10. -Al di sotto delle fonti primarie si collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici e all'ultimo livello della scala gerarchica, si pone la consuetudine (norma non scritta) prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta.

  11. Diritto pubblico e diritto privato Le norme che compongono l’ordinamento giuridico sono suddivise in due grandi gruppi che prendono il nome di diritto pubblico e diritto privato: -Diritto pubblico comprende le norme che regolano l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici e le situazioni nelle quali gli enti pubblici possono esercitare un potere di comando e supremazia nei confronti dei cittadini; -Diritto privato comprende le norme che regolano soprattutto i rapporti tra privati cittadini.

  12. Il codice Codice: è la raccolta di leggi comprendente la maggior parte delle norme che regolano una data materia. I principali codici in vigore in Italia sono: -Codice Civile del 1942, contiene norme giuridiche che regolano i rapporti tra le persone e associazioni in materia civile; -Codice di procedura civile del 1942, contiene le norme che regolano il giudizio da emettere nelle controversie di natura civile.

  13. -Codice penale del 1931, determina i comportamenti che integrano un reato e le pene relative. Si divide in tre libri: reati in generale, delitti in particolare, contravvenzioni. -Codice di procedura penale del 1931, regola la nascita, lo svolgimento e l’estinzione del processo penale. -Codice della navigazione del 1942, tratta la navigazione marittima, aerea e delle acqua interne e le relative disposizioni penali in materia.

  14. -Codice penale militare in tempo di pace e Codice penale militare in tempo di guerra (1941). -Codice di procedura penale militare: regola il processo militare -Codice di diritto Canonico, contiene norme attinenti alla vita della Chiesa ed ai religiosi.

  15. Diritto oggettivo e diritto soggettivo -Diritto oggettivo: è l’insieme delle norme giuridiche che regolano l’agire umano e la vita collettiva in uno Stato;-Diritto soggettivo è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico.

  16. Tempo di durata dei diritti soggettivi La prescrizione nell‘ordinamento giuridico civile italiano indica l'estinzione di un diritto conseguente al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo. Il periodo di tempo varia a seconda delle diverse fattispecie . Ove la legge non disponga nulla in ordine al periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione si applica il termine di prescrizione ordinaria che è di dieci anni.

  17. La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio. Inoltre può essere stabilita anche nell'interesse di uno dei soggetti del rapporto e può essere stabilita anche convenzionalmente dalle parti (decadenza legale e decadenza convenzionale).

  18. Obbligo , dovere e onere L'obbligo è la situazione giuridica soggettiva del soggetto che deve tenere un certo comportamento imposto dalla norma nell'interesse di uno o più soggetti determinati . L'obbligo può essere positivo, quando il comportamento imposto dalla norma consiste in un fare o dare, oppure negativo, quando invece consiste in un non fare; nel primo caso è detto anche comando, nel secondo divieto.

  19. -Il dovere è la situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che deve tenere un determinato comportamento imposto dalla norma. Il dovere può essere positivo, quando il comportamento imposto dalla norma consiste in un fare o dare, oppure negativo, quando invece consiste in un non fare; nel primo caso è detto anche comando, nel secondo divieto. -L'onere è la situazione giuridica soggettiva passiva caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto ad un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza non si produrrebbe un effetto giuridico a lui favorevole.

  20. I genitori hanno diritti e doveri nei figli minorenni? I genitori hanno sicuramente dei doveri: essi devono assistere i propri figli, istruirli ed educarli. -Potestà, è un complesso di poteri e di doveri accordato a un soggetto per la tutela di un interesse altrui. -Soggezione, è la situazione in cui viene a trovarsi chi è soggetto all’altrui potestà.

  21. Tratto da: Res Pubblica di Paolo Monti e Wikipedia FINE Ludovico Rea 1°A

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