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LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica

LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2007 / 2008 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Docenti: Sergio Zucchetti e Michelangelo Nigro Castellanza, novembre 2007.

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  1. LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2007 / 2008 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Docenti: Sergio Zucchetti e Michelangelo Nigro Castellanza, novembre 2007

  2. Patto di Stabilità – Rating – Debito • Il Patto di Stabilità e di Crescita • Le analisi finanziarie delle agenzie di rating • Il debito pubblico

  3. Il Patto di Stabilità e di Crescita • A livello comunitario il Trattato di Amsterdam (1997) ha stabilito alcune importanti regole per accelerare i processi di convergenza per un risanamento rapido e costante (Patto di Stabilità e di Crescita). Tra queste è possibile citare le seguenti: • il ricorso all’indebitamento è ammesso per finanziare le sole spese di investimento • le proposte legislative che non rispettano gli equilibri finanziari fissati in bilancio, sono considerate inammissibili • Tali regole chiamano in causa governi centrali e autonomie locali • L’adesione al Patto di Stabilità e di Crescita si concretizza in un’azione di risanamento attraverso la quale Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità Montane si devono impegnare a: • ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese • ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno Lordo (PIL)

  4. I 4 parametri da rispettare • Stabilità dei prezzi: l’inflazione non deve essere superiore a quella media dei tre Paesi con i risultati migliori, aumentata dell’1,5% • Stabilità dei tassi di interesse: il tasso nominale sui titoli di Stato a lungo termine, non deve essere superiore di oltre due punti percentuali, l’analogo tasso medio dei tre Stati con i migliori risultati in termine di inflazione • Stabilità dei cambi: assenza di manovre di svalutazione rispetto ai margini di fluttuazione previsti dallo SME, negli ultimi due anni • Stabilità della finanza pubblica: alla fine del 1998, rapporto tra disavanzo pubblico e PIL non deve essere superiore al 3% e rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% REGOLEANTE EURO REGOLE POST EURO

  5. Il Patto di Stabilità e di Crescita Interno • A partire dal 1999 il Patto di Stabilità e di Crescita è stato esteso agli enti territoriali italiani, individuando con la locuzione PdSC Interno l’insieme di regole da applicare agli enti territoriali italiani • Sin da quando è stato introdotto, è stato normato di anno in anno attraverso le Leggi Finanziarie • Nel corso di tutti questi anni le regole che gli enti territoriali avrebbero dovuto seguire per rispettare i vincoli di bilancio, non sono mai state le stesse, impedendo di fatto una sana e coerente programmazione • 1999 – 2004: logica di saldi con regole quasi sempre differenti nel corso degli anni • 2005 – 2006: logica dei tetti di spesa, anche in questo caso con regole diverse tra il 2005 e il 2006 • 2007 – 2009: SI TORNA ALLA LOGICA DEI SALDI, IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

  6. Esempi di vecchie logiche dei saldi • Ad esempio, per l’anno 2003/4, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non poteva essere superiore a quello dell’anno 2001/2 • Il disavanzo finanziario era calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non erano considerati: • i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli enti che partecipano al Patto di Stabilità Interno • le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF • le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti • le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione Europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali

  7. Esempi della logica del tetto di spesa applicato nel 2005 e 2006 • La Finanziaria per il 2005 prevedeva: • Tetto di spesa determinato sulla base della media del triennio 2001 / 2003 aumentata del 10% e dell’11,5% per i comuni virtuosi • Gli enti possono eccedere i limiti di spesa solo per le spese di investimento finanziate dalle risorse comunitarie e dai proventi derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità

  8. Le vecchie sanzioni per le violazioni del Patto di Stabilità Interno • Non possono essere effettuate spese per beni e servizi superiori al corrispondente ammontare dell’esercizio in cui si è rispettato il patto; in caso di enti sempre inadempienti si procede ad un ulteriore taglio del 10% • Non si può procedere ad assunzioni di personale • Non si può ricorrere all’indebitamento

  9. La Finanziaria 2007 – L. 27 dicembre 2006, n.296 - Art.1, cc.677/695 • Con la Finanziaria 2007, vengono ridefinite integralmente le regole per il Patto di Stabilità e di Crescita Interno applicato agli enti locali • La prima vera novità è il ritorno ai meccanismi dei saldi tra entrate e spese. Si abbandona la regola dei tetti di spesa che nel 2005 e nel 2006 ha di fatto bloccato lo sviluppo economico dei comuni italiani • La logica dei tetti di spesa non era assolutamente coerente con il principio di “autonomia finanziaria” sancito dalla Carta Costituzionale. Infatti l’articolo 119 della Costituzione sancisce piena autonomia sia di entrata, sia di spesa. In altre parole, i comuni pur avendo a disposizione entrate proprie non hanno potuto spenderle proprio per effetto dei tetti di spesa • Nella nuova logica dei saldi, si fa prevalere il senso di autonomia finanziaria e di responsabilità politica. E’ compito dell’amministrazione decidere se stanziare maggiori o minori risorse, facendo leva sulle entrate proprie del territorio. E’ compito dell’amministrazione rispondere ai cittadini su come vengono utilizzate le risorse pubbliche. • È la giusta logica del principio di federalismo che Einaudi definiva con il criterio della corrispondenza tra le responsabilità di entrata e le responsabilità di spesa

  10. Il metodo di costruzione del Bilancio 2007 • I nuovi meccanismi di calcolo prevedono di rispettare degli obiettivi programmatici che si basano sulla differenza tra una parte delle entrate e una parte delle spese, utilizzando come base di riferimento la media del triennio 2003 / 2005: MIGLIORAMENTO DEI SALDI • Le novità sono tante sia sulla fiscalità locale, sia sulla determinazione delle possibili spese di investimento • Per quanto concerne gli investimenti, l’Unione Europea invita la pubblica amministrazione a tener sotto stretto controllo il debito pubblico. A tal fine si stabilisce un principio fondamentale: gli enti possono finanziare investimenti facendo prevalere, tra le fonti, risorse Europee, Trasferimenti (es. Stato e Regione, oneri di urbanizzazione, ecc.) e alienazioni. In altri termini, si pone un limite alla spesa di investimento per tutte quelle opere pubbliche da finanziare con il ricorso al debito

  11. Il rispetto del Patto in fase previsionale • Il bilancio di previsione deve essere approvato, a decorrere dal 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in termini di competenza in misura da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del Patto determinato per ciascun anno • Gli enti che hanno approvato il bilancio prima della data di entrata in vigore della Finanziaria 2007, sono tenuti ad apportare le necessarie variazioni al bilancio

  12. Le procedure per il rispetto del Patto • OBTV. TRIMESTRALI: gli enti trasmetto trimestralmente al MEF entro 30 gg. dal termine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione della competenza e della cassa, utilizzando il web e modelli predefiniti • OBTV. ANNUALE: gli enti inviano al MEF entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile dei servizi finanziari, utilizzando appositi prospetti e modalità

  13. In caso di NON rispetto • Nell’ipotesi di mancato rispetto, il Presidente del Consiglio diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento • In caso di ulteriore inadempienza, il sindaco, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti • Se decorre anche questo termine, si applicano le sanzioni previste

  14. Le sanzioni per chi non rispetta il Patto di Stabilità nel 2007 • Il comma 561 modifica il sistema sanzionatorio per chi non rispetta il Patto nell’anno 2006: resta confermato solo il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto • Il comma 692 stabilisce la sanzione per chi non rispetta il Patto nell’anno 2007: • nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3% • nelle province, l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) è aumentata del 5%

  15. In definitiva, punti di forza e di debolezza … • F. In linea di principio la logica dei saldi responsabilizza gli enti locali ad un uso più efficiente ed efficace delle risorse pubbliche • F. – D. I meccanismi sanzionatori di incremento dell’imposizione fiscale rappresentano un ulteriore elemento che rafforza il legame diretto tra il cittadino contribuente ed utente e l’amministrazione. Si tratta di una sanzione di carattere esclusivamente politico che però si scarica sui cittadini • F. – D. Investimenti e sviluppo da un lato, debito dall’altro: tra le voci che definiscono l’obiettivo programmatico non è presente il Titolo V delle entrate, ossia tutto ciò che è definito DEBITO; in altri termini si spingono le amministrazioni pubbliche a far leva su tutte quelle spese di investimento (T.2) da finanziare con forme diverse dal debito, ossia alienazioni, trasferimenti in conto capitale, risorse comunitarie (su queste ultime è difficile calibrare i tempi della programmazione in vista del ciclo di programmazione delle risorse UE 2007/2013)

  16. Le analisi finanziarie delle agenzie di rating • Si definisce rating quel processo di analisi e valutazione, fatta da un’agenzia indipendente, sulla capacità di un ente di far fronte alle obbligazioni di natura finanziaria • Attraverso una scala di rating viene individuato il merito di credito dell’ente e la sua affidabilità finanziaria nel rimborso dei propri debiti

  17. Le agenzie internazionali di rating • Attualmente sul mercato sono presenti diverse agenzie domestiche e internazionali, ma quelle riconosciute a livello internazionale sono tre: • Moody’s • Standard & Poor’s • FitchRatings

  18. Il ricorso al rating • Il ricorso al rating da parte degli enti territoriali è diventato, per certi versi, indispensabile per affrontare una serie di operazioni che richiedono l’accesso ai mercati finanziari • Il rating rappresenta un veicolo di fondamentale importanza e necessità per approdare sui mercati nel miglior modo possibile

  19. Il processo di rating, gli elementi valutati • Le agenzie di rating, per poter definire il grado di affidabilità di un’amministrazione pubblica, valutano: • il bilancio (non meno di 6 annualità, di cui 3 Consuntivi e il bilancio triennale) • la flessibilità sul fronte delle politiche fiscali e tariffarie • la struttura del debito • il modello di programmazione degli investimenti • la capacità di realizzazione degli investimenti • il management presente nella struttura • le strategie di rilancio delle aziende pubbliche • l’affidabilità del contesto politico istituzionale

  20. I benefici derivanti dal rating • Il risultato più immediato che un’amministrazione pubblica ottiene attraverso un “voto” espresso da un’agenzia di rating, è quello di beneficiare di notevoli risparmi nella raccolta di capitali presso i mercati finanziari • Non da ultimo, sul piano del marketing e della comunicazione, l’amministrazione acquisisce una maggiore visibilità internazionale

  21. La valutazione di rating • La valutazione è fatta utilizzando una scala graduata di semplice comprensione e valida a livello internazionale, attraverso la quale è possibile individuare il merito di credito dell’ente valutato • La simbologia utilizzata dalle tre agenzie di rating è molto simile. Qui di seguito si specifica la scala adottata da Moody’s: • Le categorie sono nove, passando dal minor rischio (valutato con “Aaa”) al maggior rischio (valutato con “C”). Considerato che il rating misura la capacità di onorare il debito, questa è la definizione attribuita alle diverse valutazioni, tenendo conto che le categorie che vanno dalla “Aaa” alla “Baa” fanno parte della fascia cosiddetta “investimento” e che dalla “Ba” alla “C” rientrano nella fascia cosiddetta “speculativa”

  22. La scala di rating di Moody’s

  23. … la scala di rating di Moody’s • A ciascuno dei gradi compresi tra “Aa” e “Caa” vengono aggiunti i numeri 1, 2, e 3, che denotano delle diverse sfumature all’interno della stessa categoria: • Aa1 Aa2 Aa3 • A1 A2 A3 • Baa1 Baa2 Baa3 • … … … • Caa1 Caa2 Caa3 • Il numero “1” rappresenta l’estremo superiore della categoria di appartenenza; il numero “2” rappresenta la fascia intermedia; il numero “3” si posiziona sull’estremità inferiore

  24. Il debito pubblico • Il finanziamento pubblico attraverso il debito • Nozione di debito pubblico • La consistenza del debito pubblico • Inquadramento giuridico e classificazioni del debito pubblico locale e delle spese di investimento • La Finanziaria 2004 e il debito • La Finanziaria 2004 e gli investimenti • Le altre definizioni di spesa di investimento • Le condizioni per l’indebitamento degli enti locali

  25. Nozione di debito pubblico • Lo Stato e gli altri enti pubblici possono finanziarsi prendendo a prestito capitali sui mercati finanziari nazionali e internazionali • Il costo del debito pubblico è espresso dal tasso di interesse remunerato ai sottoscrittori • Il costo del debito può essere condizionato dalla valutazione del merito di credito (rating) LA CONSISTENZA DEL DEBITO PUBBLICO

  26. Inquadramento giuridico e classificazioni del debito pubblico e delle spese di investimento • Le definizioni secondo la Legge Finanziaria del 2004 di debito e investimenti • Le altre definizioni di spesa di investimento • Il D.P.R.194/1996 • Circolare Cassa depositi e prestiti

  27. La Finanziaria 2004 e il debito (1 …) • La definizione del debito e degli investimenti (art.3, cc. 16-21): • Possono ricorrere al debito (Ambito soggettivo): • regioni a statuto ordinario, • comuni, • province, • città metropolitane, • comunità montane e isolane, • unioni di comuni, • consorzi cui partecipano enti locali (con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale), • regioni a statuto speciale e province autonome, • aziende speciali e istituzioni; • fanno eccezione le società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.

  28. La Finanziaria 2004 e il debito (… 2) Sono considerate operazioni di debito *: • assunzione di mutui • emissione di prestiti obbligazionari • cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata • cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato • cartolarizzazioni con garanzie fornite da altre amministrazioni pubbliche • cartolarizzazioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche * Il testo è stato modificato dalla Finanziaria 2007, art.1, commi 739 e 740

  29. La Finanziaria 2004 e gli investimenti • Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: • a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; • b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; • c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; • d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; • e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; • f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; • g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; • h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; • i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

  30. Le altre definizioni di spesa di investimento (1 …) • In base al D.P.R.194/1996, si definiscono spese in conto capitale secondo la riclassificazione economico funzionale: • Acquisizione di beni immobili • Espropri e servitù onerose • Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia • Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia • Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche • Incarichi professionali esterni • Trasferimenti di capitale • Partecipazioni azionarie • Conferimenti di capitale • Concessioni di crediti e anticipazioni

  31. Le altre definizioni di spesa di investimento (… 2 …) • La Cassa Depositi e Prestiti può finanziare, mediante mutui aventi specifica destinazione, gli investimenti attivabili per il perseguimento delle finalità pubbliche affidate alla cura dei soggetti mutuatari, tra i quali: • Opere pubbliche; • Conferimenti o partecipazioni di capitale a S.p.A. o S.r.l. costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente; • Interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali; • Fondo rotativo per la progettualità. • Sono finanziabili tutte le spese che concorrono a determinare il costo dell'opera finanziata, purché le stesse risultino previste nel quadro economico progettuale (originario o aggiornato), che non siano esplicitamente escluse da norme e che non abbiano natura risarcitoria.

  32. Le altre definizioni di spesa di investimento (… 3 …) • Sempre per la Cassa depositi e prestiti il Decreto 7 gennaio 1998, articolo 1, stabilisce che la Cdp può erogare finanziamenti, “nell’ambito delle finalità pubbliche”, per la copertura di specifiche spese così classificate: • la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili; • l'acquisizione di aree e di altri beni immobili; • l'acquisto e la realizzazione di attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili; • gli altri investimenti di interesse pubblico e gli interventi consentiti da norme comunitarie, statali e regionali, ivi compresi i conferimenti o le partecipazioni al capitale di società per azioni o a responsabilità limitata, costituite in base alle facoltà concesse ai medesimi enti mutuatari dalla legislazione vigente.

  33. Le altre definizioni di spesa di investimento (… 4) • Con la Circolare n. 1253 emessa dalla Cdp il 29 luglio 2003 si definiscono le linee guida sugli investimenti finanziabili dalla Cassa. • La Cassa innanzitutto definisce cosa si deve intendere per spesa di investimento: trattasi di spese in conto capitale che producono una crescita patrimoniale dell’ente che le sostiene. • La Circolare individua alcune fattispecie in cui, a prescindere dall’incremento patrimoniale del pagatore, si può comunque ricorrere al debito: • Il capitale erogato deve essere destinato dall’ente titolare del debito al finanziamento di spese per investimento del soggetto beneficiario (es. Conferimenti di capitale); • La spesa può produrre una crescita patrimoniale differita nel tempo. È il caso delle “Concessioni di lavori pubblici”. • I “Trasferimenti di capitale” possono essere finanziati attraverso il debito Cdp, solo in due casi: • i soggetti coinvolti nell’operazione devono appartenere al settore delle pubbliche amministrazioni; • la destinazione del trasferimento deve essere a favore di soggetti concessionari di lavori pubblici, o di proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all’erogazione del servizio, i quali realizzano degli investimenti che alla scadenza del contratto devono retrocedere al finanziatore / committente.

  34. Le condizioni per l’indebitamentoarticolo 203 del TUEL • Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: • a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; • b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. • Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

  35. La capacità di indebitamentoarticolo 204 del TUEL • Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione

  36. Il limite per il ricorso al debito Previsionale 2008 Cons. 2006 Anno 2007 Tit. V Bil. 2008 31 dicembre 2007 Interessi passivi sullo stock di debito Interessi passivi sul nuovo debito da assumere + ≤ 15% ENTRATE CORRENTI

  37. … le altre condizioni • I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cdp, dall'INPDAP e dall'ICS, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: • a) l'ammortamento non può avere durata inferiore a CINQUE anni; • b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. IN ALTERNATIVA, LA DECORRENZA DELL’AMMORTAMENTO Può ESSERE POSTICIPATA AL 1° LUGLIO SEGUENTE O AL 1° GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO E, PER I CONTRATTI STIPULATI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO, Può ESSERE ANTICIPATA AL 1° LUGLIO DELLO STESSO ANNO ; • c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; • d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; • e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; • f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio Decreto.

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