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Dotazioni e provviste di bordo

Nautica da diporto e Dogane. Dotazioni e provviste di bordo. 49° Salone Nautico Internazionale di Genova Martedì 6 ottobre 2009 – ore 10.30.

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Dotazioni e provviste di bordo

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Presentation Transcript


  1. Nautica da diporto e Dogane Dotazioni e provviste di bordo 49° Salone Nautico Internazionale di Genova Martedì 6 ottobre 2009 – ore 10.30

  2. I concetti giuridici di provviste e dotazioni di bordo, di massima estranei alla normativa IVA, non possono che essere mutuati dalla definizione data a fini doganali

  3. Al Capo IV del Titolo V - Procedure e regimi doganali particolari - del T.U. delle disposizioni in materia doganale viene disciplinata in maniera organica la delicata materia delle provviste e provvigioni di bordo

  4. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale 267. Definizione. Agli effetti doganali costituiscono dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore in esercizio i macchinari, gli attrezzi, gli strumenti, i mezzi di salvataggio, le parti di ricambio, gli arredi ed ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata, destinati a servizio od ornamento del mezzo di trasporto.

  5. Costituiscono dotazioni di bordo quando destinati a servizio od ornamento del mezzo di trasporto: • - i macchinari • - gli attrezzi • - gli strumenti • - i mezzi di salvataggio • - le parti di ricambio • gli arredi ed ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione • reiterata

  6. Il Decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 (Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto) individua le dotazioni di bordo ed i mezzi di salvataggio minimi obbligatori per i natanti e le imbarcazioni – con o senza marcatura CE

  7. (il segno “X” indica l’obbligatorietà della specifica dotazione di bordo, mentre il numero ne indica la quantità)

  8. (il segno “X” indica l’obbligatorietà della specifica dotazione di bordo, mentre il numero ne indica la quantità)

  9. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 • Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale • 252. Generi costituenti provviste di bordo delle navi e degli aeromobili. • Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo delle navi e degli aeromobili i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare: • il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri; • b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave o dell'aeromobile ed il funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo; • c) la manutenzione e la riparazione della nave o dell'aeromobile nonché le relative dotazioni di bordo; • d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.

  10. Costituiscono invece provviste di bordo agli effetti doganali (Art. 252 del Testo Unico Leggi Doganali n. 43/73) i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare: • il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo • delle persone componenti l’equipaggio e dei passeggeri; • l’alimentazione degli organi di propulsione della nave o • dell’aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari • e apparati di bordo; • la manutenzione e la riparazione della nave o • dell’aeromobile nonché le relative dotazioni di bordo; • la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo • delle merci trasportate.

  11. Elemento essenziale che distingue le dotazioni di bordo dalle provviste è la possibilità di un’utilizzazione reiterata

  12. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO Nel caso di uso privato dei mezzi per la navigazione da diporto i beni che costituiscono dotazioni di bordo sono normalmente assoggettati ad IVA con l’applicazione dell’aliquota propria a ciascuno di essi. Infatti per tali beni non opera il regime di non imponibilità previsto per l’uso commerciale di tali mezzi

  13. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO Sono viceversa operazioni non imponibili gli acquisti di dotazioni di bordo fatti per mezzi per la navigazione da diporto qualora essi siano effettuati per unità da diporto adibite ad un uso commerciale

  14. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE Il riferimento alla legge n. 50 del 1971, contenuto nel primo comma, lett. a) dell’art. 8 – bis DPR 633/72: “… … escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971 n. 50” è avvenuto in epoca in cui alle unità da diporto era inibito l’utilizzo per fini di lucro a mezzo contratti di noleggio

  15. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE La Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 all’art. 15, par. 1, lett. a) prevede l’esenzione da imposta per le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca

  16. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE La direttiva n. 92/81/CEE del 19 ottobre 1992 ha previsto l’esenzione in materia di accisa sugli oli minerali forniti per essere usati come carburanti per la navigazione in acque comunitarie ( compresa la pesca) ma non imbarcazioni private da diporto La stessa direttiva prevede che per imbarcazione private da diporto si intende qualsiasi imbarcazione usata dal proprietario o dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo per scopi non commerciali. . .”

  17. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE L’art. 10, comma 11, del DL n. 535/96, convertito dalla legge n. 647/96, consente l’utilizzo delle unità da diporto mediante contratti di locazione e di noleggio in deroga alla disposizione sulla necessaria assenza del fine di lucro - art. 1 , secondo comma, della legge n. 50 del 1971

  18. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE Un’interpretazione logico sistematica delle norme in vigore ha portato a concludere che l’esclusione delle unità da diporto dal regime di non imponibilità dell’IVA – art. 8 – bis DPR n. 633/72, non riguardi le unità da diporto utilizzate per attività commerciali che si concretizzano nella stipula di contratti di noleggio

  19. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE Il contratto di locazione si risolve nella mero trasferimento della disponibilità del bene a favore del conduttore il quale si assume ogni onere e rischio connesso alla navigazione Il locatore consegue un vantaggio economico sotto forma di corrispettivo ma rimane estraneo all’impiego dell’unità nella navigazione

  20. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE Con il contratto di noleggio, art. 384 e ss del Cod. Navigazione, il noleggiatore si obbliga a compiere con l’unità da diporto una determinata navigazione, mantenendo per se la conduzione tecnica dell’unità da diporto.

  21. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE Per la corretta individuazione delle unità da diporto ammesse a fruire del trattamento di non imponibilità , occorrerà fare riferimento agli obblighi di registrazione in vigore – Nota Agenzia Dogane n. 7206/00 dell’ 8 febbraio 2001

  22. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE Per le navi e le imbarcazioni da diporto, secondo la distinzione ex art. 1, IV comma Legge n. 50/71, necessita l’annotazione nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione dell’utilizzo del bene per finalità di noleggio

  23. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE I natanti da diporto, ovvero le unità di lunghezza inferiore, che l’art. 13, III comma, della Legge n. 50 del 1971 non assoggetta all’obbligo di iscrizione nei registri marittimi, gli esercenti l’attività di noleggio, oltre ad assolvere l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, devono comprovare di essere stati autorizzati dalla locale autorità marittima all’impiego dei natanti mediante contratti di noleggio

  24. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE Costituzione in mora – infrazione n. 2008/4219 - Art.148 della direttiva n. 2006/112/CE L’art. 8-bis del DPR 633/72 non menziona il criterio della “navigazione in alto mare” - espressamente richiesto dalla dir. IVA - il che da luogo all’interpretazione secondo la quale le operazioni relative a navi non adibite alla navigazione in alto mare sono anch’esse esenti da IVA”

  25. UNITA’ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE Costituzione in mora – infrazione n. 2008/4219 - Art.148 della direttiva 2006/112/CE Pertanto la Commissione Europea, ritiene che l’art. 8 - bis del DPR n. 633/72, con il quale è stato recepito l’art.148 della dir. IVA, debba essere modificato in modo tale da limitare l’esenzione alle navi adibite alla navigazione in alto mare

  26. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 • Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto • 8-bis.Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione. • Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: • Omissis • le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento; • Omissis

  27. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO (Art. 8 bis D.P.R. n. 633/1972) La lettera d) dell’art.8-bis prevede due distinte agevolazioni relative a beni di diversa tipologia

  28. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO (Art. 8 bis D.P.R. n. 633/1972) Sono assimilate all’esportazione le cessioni di apparati motori delle navi (assiportaelica, eliche, ecc.) se effettuate nei confronti di imprese di navigazione, marittima o aerea , di esercenti la pesca, (comprendendosi fra questi i piccoli imprenditori) o di organi statali dotati di personalità giuridica

  29. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO (Art. 8 bis D.P.R. n. 633/1972) L’assimilazione all’esportazione delle cessioni di beni destinati a dotazioni e provviste di bordo , qualora le cessioni medesime avvengano nei confronti di imprese di navigazione, marittima o aerea , di esercenti la pesca, o di organi statali, ovviamente quando i beni non si considerano esportati agli effetti delle norme vigenti

  30. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO (Art. 8 bis D.P.R. n. 633/1972) Nel primo caso gli apparati motori e le parti di ricambio sono considerate autonomamente. Nel secondo viene operato un rinvio implicito alla normativa doganale per l’individuazione dei beni e delle condizioni che determinano l’applicabilità della disposizione agevolativa

  31. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO (Art. 8 bis D.P.R. n. 633/1972) Nota M.F. 25 ottobre 1982 n.391505 L’art.8 bis lettera d) regola autonomamente le cessione degli apparati motore senza comprenderle tra quelle delle dotazioni di bordo per le quali la disciplina IVA è connessa alla normativa doganale che all’art. 267 del T.U. tiene conto del fatto che la nave sia in esercizio

  32. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO (Art. 8 bis D.P.R. n. 633/1972) Il rinvio alla disciplina doganale comporta delle conseguenze anche sull’applicabilità dell’agevolazione in relazione alle caratteristiche richieste per poter far rientrare i beni acquistati nei concetti di provviste e dotazioni di bordo

  33. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO (Art. 8 bis D.P.R. n. 633/1972) Risoluzione Min. Finanze n.520346 del 25 luglio 1975 Ad es. l’art.8 bis non è applicabile agli impianti anticendio e a tutti gli altri beni destinati a navi in costruzione o comunque non ancora in esercizio. Art. 267 T.U.D. - Dotazioni di Bordo - Oggetti suscettibili di utilizzazione reiterata, destinati a servizio e ornamento delle navi in esercizio

  34. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO Gli acquisti di beni destinati a dotazioni di bordo, compresi gli apparati motori e le parti di ricambio, sono operazioni non imponibili solo se effettuati dall’armatore che li utilizza direttamente sull’unità da diporto per fini commerciali. Gli stessi beni acquistati dai fornitori dell’armatore perdono la non imponibilità, a meno che i detti fornitori non siano esportatori abituali,ed effettuano l’acquisto con utilizzo del plafond

  35. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO Sentenza della Corte di Giustizia della CE nella causa C-185/89 Massima Il disposto dell’art. 15 n. 4 della sesta Direttiva 77/388 relativa all’esenzione dall’IVA delle cessioni di beni destinate al rifornimento di navi, deve essere interpretata nel senso che possono essere considerate tali solo le cessioni effettuate nei confronti dell’armatore che utilizzerà i beni per il rifornimento, e non le cessioni di tali beni effettuate ad uno stadio commerciale anteriore…

  36. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO Ris. min. n. 415373 del 2 ottobre 1986 (I.v.a.. Appalti di costruzione, riparazioni e modificazioni su navi) Ciò vale anche per i cantieri che effettuano riparazioni a meno che gli apparati motori ed i pezzi di ricambio non rientrino in contratti di subappalto per riparazioni o manutenzioni

  37. REGIME IVA DELLE DOTAZIONI DI BORDO Ris. Min. n. 391505 del 25 ottobre 1982 (I.v.a.. Importazione. Apparato motore da installare su nave destinata al servizio pesca) E’ stato precisato che la non imponibilità IVA è applicabile anche se gli apparati motori e le parti di ricambio vengano istallati su una nave che non sia in esercizio

  38. REGIME IVA DELLE PROVVISTE DI BORDO Nel caso di uso privato dei mezzi per la navigazione da diporto gli acquisti di beni che costituiscono provviste di bordo normalmente scontano l’IVA secondo l’aliquota propria di ciascuno di essi. Infatti in tali casi è escluso il regime di non imponibilità previsto invece nelle ipotesi di uso commerciale di tali mezzi

  39. REGIME IVA DELLE PROVVISTE DI BORDO Sono non imponibili le cessioni di provviste di bordo qualora essi siano effettuati per mezzi per la navigazione ad uso commerciale, oltre che naturalmente agli yacht commerciali iscritti al Registro Internazionale. Rientrano tra queste operazioni anche le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento, nonché le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo

  40. REGIME IVA DELLE PROVVISTE DI BORDO Agenzia Dogane Nota 7206/00 dell’8 febbraio 2001 - Agenzia delle Entrate, ris. 21 marzo 2002, n. 94/E (Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio) Il regime di non imponibilità si applica anche nel caso del rifornimento ad unità da diporto oggetto di contratti di noleggio o di contratti riguardanti altre attività commerciali, mentre è esclusa nel caso in cui le unità siano utilizzate in base a un contratto di locazione. Infatti, prevalendo l’utilizzo privato, nel caso di locazione l’IVA e le accise sui prodotti petroliferi sono dovute regolarmente. È da ritenersi che il regime di imponibilità ai fini dell’IVA in caso di locazione valga anche per le altre provviste di bordo.

  41. PROVE DELL’AVVENUTO IMBARCO Circ. Dir. Gen. Dogane n. 30819/8 Div XV dell’11 aprile - Circ. Min. Fin. n. 62, parte 3, del 3 novembre 1973 - Ris. Min. 15 febbraio 1993, n. 531289 – Circ. Min. Fin. n. 43 dell’11 luglio 1986 - Ris. Min. 10 marzo 1986, n. 357147 Trattandosi di operazioni subordinate al realizzo della condizione doganale dell’esportazione, sul problema della documentazione necessaria a provare l’effettiva destinazione delle provviste di bordo sulle unità ad utilizzo commerciale, occorre rilevare che la non imponibilità IVA è in generale subordinata alla prova dell’avvenuto imbarco, costituita dal visto apposto dalla Dogana o dalla Guardia di Finanza sul duplicato della fattura emessa nei confronti dell’armatore.

  42. PROVE DELL’AVVENUTO IMBARCO Circ. Min. Fin. n. 62, parte 3, del 3 novembre 1973 - Ris. Min. 15 febbraio 1993, n. 531289 – Circ. Min. Fin. n. 43 dell’11 luglio 1986 - Ris. Min. 10 marzo 1986, n. 357147 L’A. F., nonostante di norma sia il cessionario a curare l’imbarco dei beni, non ha mai ritenuto di poter accogliere le istanze, più volte proposte, relative alla possibilità di trasferire in capo all’acquirente la responsabilità della dimostrazione dell’avvenuto imbarco dei beni acquistati, fruendo dell’agevolazione fiscale, ciò in quanto il cedente, data l’assimilazione delle suddette cessioni a quelle all’esportazione, assume la veste di esportatore e come tale è tenuto a provare l’effettiva destinazione dei beni di cui trattasi. Nulla vieta ovviamente che la formalità venga espletata a mezzo restituzione di una copia della fattura debitamente vistata da parte cessionario

  43. PROVE DELL’AVVENUTO IMBARCO Circ. Min. Fin. n. 62, parte 3, del 3 novembre 1973 - Ris. Min. 15 febbraio 1993, n. 531289 – Circ. Min. Fin. n. 43 dell’11 luglio 1986 - Ris. Min. 10 marzo 1986, n. 357147 In casi particolari, quali ad esempio le forniture di beni di scarso valore alle unità navali militari, il predetto visto può essere sostituito da mezzi alternativi come l'esistenza di un contratto stipulato in forma pubblica amministrativa e dall’attestazione rilasciata dal Commissariato Militare Marittimo con la quale si dichiara che l'intero quantitativo della merce è stato complessivamente caricato a bordo delle unità navali

  44. PROVE DELL’AVVENUTO IMBARCO Ris. Min. n. 357147 del 10 marzo 1986 (I.v.a. Provviste di bordo. Fornitura di acqua alle navi) Sempre con riferimento alle forniture di cui sopra in generale è necessario distinguere tra beni suscettibili di utilizzazione univoca (beni che per la loro intrinseca natura trovano collocazione solo a bordo) e beni per i quali sia anche configurabile un uso diverso (ad esempio prodotti alimentari, biancheria, stoviglie etc).

  45. PROVE DELL’AVVENUTO IMBARCO Ris. Min. n. 357147 del 10 marzo 1986 (I.v.a.. Provviste di bordo. Fornitura di acqua alle navi) Per primi si può prescindere dalla prova dell’avvenuto imbarco, non essendo gli stessi utilizzabili se non a bordo, mentre per i secondi tale prova è indispensabile, pena la perdita del beneficio della non imponibilità IVA

  46. PROVE DELL’AVVENUTO IMBARCO L’esonero dal visto è infine consentito anche per alcuni beni di scarso valore commerciale quali, ad esempio, acqua o stracci

  47. GRAZIE

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