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TUTELA DELLE ACQUE

TUTELA DELLE ACQUE. Ing. Zaffaroni Davide Provincia di Monza e Brianza Settore Ambiente, Agricoltura Servizio Risorse Idriche. Corso di formazione per GEV del Parco del Rio Vallone Ornago, 14 Aprile 2011. Presentazione della serata.

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TUTELA DELLE ACQUE

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Presentation Transcript


  1. TUTELA DELLE ACQUE Ing. Zaffaroni Davide Provincia di Monza e Brianza Settore Ambiente, Agricoltura Servizio Risorse Idriche Corso di formazione per GEV del Parco del Rio Vallone Ornago, 14 Aprile 2011

  2. Presentazione della serata • Presentazione generale del macrosettore Acque, suddivise come da normative in derivazioni e scarichi; • Quadro delle principali normative relative alla tutela di corpi idrici superficiali e sotterranei, e delle relative aree di pertinenza; • Presentazione degli strumenti (normativi e di pianificazione) di tutela dell’ambiente circostante al corpo idrico;

  3. ACQUE SCARICHI Superficiali Sotterranee DERIVAZIONI Prelievi Restituzione

  4. Derivazioni Superficiali e sotterranee: alcuni esempi Uso Potabile Uso Irriguo Uso Irriguo Uso Idroelettrico Uso Industriale & altri usi

  5. Le origini della attuale Normativa sulle Acque: Già nel 1995, l’Agenzia europea per l’ambiente, di fronte ad uno scenario normativo dei singoli Stati membri che, essendo molto variegato, non garantiva un’uniforme applicazione delle normative comunitarie, affermava la necessità di una politica coerente per la tutela delle acque comunitarie. Le preoccupanti relazioni sullo stato di salute del patrimonio idrico europeo confermavano la necessità di stabilire i principi di base per una politica sostenibile delle acque a livello comunitario, allo scopo di integrare all’interno di un unico quadro i diversi aspetti gestionali ed ecologici. Dalla necessità di dare una risposta alle esigenze di cui sopra nasce l’adozione da parte del legislatore comunitario della Direttiva 2000/60/CE il cui obiettivo è, infatti, quello di fornire principi comuni e un quadro “trasparente efficace e coerente” in cui inserire gli interventi volti alla protezione delle acque (superficiali interne, di transizione, costiere e sotterranee).

  6. La Direttiva 2000/60/CEE o Direttiva Quadro sulle Acque: • protegge tutte le acque, fiumi, laghi, mari e falde acquifere dall’inquinamento causato da tutte le fonti come l’agricoltura, le attività industriali, le aree urbane, ecc; • prevede un nuovo piano per gestire le acque, organizzato per bacino idrografico, cioè quella parte di territorio drenato direttamente o tramite affluenti da un determinato corso d’acqua. • poiché tutti noi utilizziamo l’acqua nella vita di tutti i giorni e nel nostro lavoro (sia in fabbrica, fattoria o ufficio, scuola,ecc), ascolta il punto di vista e chiede la collaborazione di tutti quelli che la usano, ossia quelli che vengono chiamati gli stakeholders; • Si regge sul principio “chi inquina paga”.

  7. La direttiva definisce una modalità di determinazione e classificazione della qualità ambientale dei corsi d’acqua molto diversa dalle precedenti. La qualità del corso d’acqua viene infatti definita per comparazione con un ambiente di riferimento che presenta una qualità vicina alla naturalità. Inoltre tale comparazione non investe solo le caratteristiche fisico-chimiche della matrice acquosa, me riguarda anche le condizioni della biomassa, dei sedimenti e idromorfologiche dei corpi idrici. Questa comparazione viene resa possibile dalla individuazione e definizione di organismi e ambienti ottimali nelle acque, ma anche nelle zone ripariali.

  8. Direttiva europea 2000/60/CE (23 ottobre 2000, Direttiva Quadro sulle acque): Tutela lo stato naturale dei corsi idrici; Visione da corso d’acqua ad “Ambiente fluviale”; Valore di riferimento = ambiente naturale ( stato buono entro dicembre 2015) Direttiva europea: recepita in Italia con il D.Lgs. 152/06:“Norme in materia ambientale” Per quanto riguarda il sistema acque, vengono ripresi gli obbiettivi della Direttiva; si mantiene il monitoraggio chimico fisico delle acque ma tramite indicatori naturali (ecosistemi acquatici)

  9. Dalla Direttiva europea 2000/60/CE A scala di Bacino Idrografico: - Piano di Gestione: strumento operativo attraverso cui gli Stati membri dell’ Unione Europea devono applicare i contenuti della Direttiva a livello locale  All. VII allla Direttiva 2000/60/CE • continuazione di attività di pianificazione già svolte (Piani di Tutela delle Acque, Piani di Assetto Idrogeologico, Piani d’Ambito, ecc.) • Cercare la maggiore collaborazione e partecipazione possibile (comunità scientifica, civile e politica) per considerare lo studio non solo degli effetti causati dalle attività umane sull’ambiente, ma anche le cause politiche (modelli di sviluppo), economiche (produzione e mercato) e sociali (comportamenti e stili e di vita) che tali effetti determinano; • Migliorare la gestione delle risorse attraverso una maggiore consapevolezza degli utilizzatori.

  10. A livello regionale( Lombardia): Regolamenti Regionali n. 2, 3, 4 /2006 del 24 Marzo 2006 per la disciplina di: R.R. 2/2006  derivazioni superficiali e sotterranee R.R. 3/2006  scarichi acque reflue R.R. 4/2006  scarichi acque meteoriche Programma di Tutela e Uso delle Acque • Il Piano di gestione del bacino idrografico è costituito da:Atto di indirizzo;Programma di tutela e uso delle acque - PTUA.  • Esso ha il compito di: • Fornire un quadro conoscitivo sullo stato delle acque rispetto alla situazione esistente (2006) • Guidare e fornire un supporto alla pianificazione territoriale; • Definire misure di intervento prioritarie e garantire il coordinamento tra i vari livelli di governo.

  11. Regolamentazione attività e zone di pertinenza dei corpi idrici: - R.D. 523 del 1904 Polizia Idraulica - Autorità di bacino del Fiume Po  Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - D.Lgs. 42/2004 riafferma e definisce il concetto di autorizzazione paesaggistica

  12. La direttiva quadro 2000/60 (WFD) sulle acque impone agli Stati membri di raggiungere il “buono stato ecologico” in tutti i corsi d’acqua entro il 2015. Alcuni corpi idrici potrebbero non essere nelle condizioni di raggiungere questi obiettivi. CORPI IDRICI ALTAMENTE MODIFICATI CORPI IDRICI ARTIFICIALI corsi d’acqua creati artificialmente dall’attività dell’uomo corsi d’acqua che, a seguito di forti alterazioni fisiche determinate dall’attività dell’uomo, risultano fortemente compromessi Un “corpi idrico altamente modificato” per essere considerato tale deve assolutamente essere: • fortemente alterato dall’attività dell’uomo sia da un punto di vista idrologico e morfologico; • le caratteristiche naturali originarie sono irrimediabilmente compromesse; • le misure per riportarlo in condizioni compatibili con il buono stato ecologico non sono tecnicamente fattibili o comportano costi eccessivamente elevati

  13. Stato ecologico dei corsi d’acqua e laghi lombardi (PTUA Regione Lombardia - Marzo 2006)

  14. Direttiva europea 2000/60/CE : DIRETTIVA QUADRO ACQUE: • Scopo della direttiva: • Istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che: • Impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide; • Agevoli un utilizzo idrico sostenibile; • Miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione ed eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie; • Assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee; • Contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità

  15. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (e s.m.i.) Norme in materia ambientale PARTE TERZA NORME IN MATERIA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

  16. D.LGS 152/06 Parte Terza SEZIONE II – TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO • Art. 73. Finalità • (…) riprende obiettivi direttiva quadro: • e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a: • 1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo; • 2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee; • 3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche; • f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

  17. D.LGS 152/06 Parte III - Tutela della falda acquifera - Una breve riflessione… perché è importante salvaguardare la risorsa idrica sotterranea? Crescente urbanizzazione Tropicalizzazione del clima

  18. Maggiore ruscellamento superficiale durante gli eventi meteorici, e minore infiltrazione nel terreno Minore Ricarica per la falda!!!

  19. D.LGS 152/06 Parte III Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano c. 3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. c. 4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

  20. Zona di tutela assoluta e zona di rispetto 200 m Criterio Geometrico

  21. Zona di tutela assoluta e zona di rispetto 200 m Criterio Temporale

  22. Zona di tutela assoluta e zona di rispetto 200 m Criterio Idrogeologico

  23. D.LGS 152/06 TITOLO III ACQUE SOTTERRANEE: TUTELA FALDE Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.e) aree cimiteriali;…

  24. D.LGS 152/06 TITOLO III ACQUE SOTTERRANEE: TUTELA FALDE Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano … f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;h) gestione di rifiuti;i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;m) pozzi perdenti;n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

  25. D.LGS 152/06 TITOLO III – Acque superficiali Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi • 101. Criteri generali della disciplina degli scarichi • Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. Gli scarichi sono ammessi purché rispettino i valori limite dettati dalla normativa, con recapito preferenziale a seconda della tipologia di scarico

  26. PROPRIETA’ DELLE ACQUE ED AREE DI PERTINENZA FLUVIALI D.Lgs. 152/06 Art. 144. Tutela e uso delle risorse idriche 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato. Acque “pubbliche” – non le può usare nessuno senza concessione da parte dell’Autorità competente, non “le possono usare tutti”

  27. D.Lgs. 152/06 - Art. 144. Tutela e uso delle risorse idriche 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato. 2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. 5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.

  28. PROPRIETA’ DELLE ACQUE ED AREE DI PERTINENZA FLUVIALI Art. 115 c. 4 del D.Lgs 152/06  legge 5 gennaio 1994, n. 37 I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Sponda in erosione Sponda in abbandono

  29. R.R. 2/2006 Derivazioni acque superficiali e sotterranee Pozzi: punto di possibile contaminazione falda • Cautele in fase di escavazione (es ove possibile non perforare setti argillosi per preservare falde più profonde) • Cautele per la cementazione (ricostruzione orizzonti impermeabili)

  30. Autorità di Bacino del Fiume Po Pianificare la gestione delle risorse idriche sia sotterranee che superficiali a scala di bacino del fiume Po Strumenti: Piano di bacino idrografico, mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (L.183/89 art.17, comma 1). Piani Stralcio: atti settoriali, o riferiti a parti dell'intero bacino, che consentono un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità ed urgenze

  31. Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - « Fascia A» di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena; - «Fascia B» di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Con l’accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione dell’onda di piena con riduzione delle portate di colmo. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata; - «Fascia C» di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.

  32. PAI – fasce di rispetto fiumi

  33. PAI – esempio fasce di tutela fiumi (Monza)

  34. Tutela aree di pertinenza corpi idrici RD 523 del 1904: Competenza. Polizia Idraulica Capo VII - Polizia delle acque pubbliche 93. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti. 94. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati. 95. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi. (…)

  35. 96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: • la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. • (…) • f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le • fabbriche e per gli scavi; • g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; • h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; • k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori(…)

  36. Tutela aree di pertinenza corpi idrici Norme Bassanini (1997): Polizia idraulica  Regioni Reticolo idrografico principale Reticolo idrografico minore Regione Comuni Rio Vallone: Reticolo idrografico principale La gestione del corso d’acqua e delle aree di pertinenza spetta a Regione Lombardia (R.D. 1904) - Modifiche al contesto fluviale previa autorizzazione dell’ente; - Funzionalità idraulica del corpo idrico (anche manutenzioni opere esistenti) in capo alla Regione.

  37. Paesaggio fluviale Paesaggio “antropizzato” Senza regolamentazione Paesaggio naturale

  38. Aspetti di tutela ambientale D.Lgs 42 del 2004: autorizzazione paesaggistica Interventi fino a 150 m dalla sponda fluviale necessitano Autorizzazione Paesaggistica, rilasciata dal Comune Art. 142. Aree tutelate per legge(articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: (…)c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acqueed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; (…)f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; (…)

  39. Pianificazione Territoriale Pianificazione: strumento di indirizzo, non prescrittivo Piani e Programmi: forniscono linee guida per orientare le decisioni dei soggetti, non impongono vincoli o limiti da rispettare • Piano Paesaggistico Regionale: • indicazioni a livello generale per la redazione di Piani Provinciali e Piani di Governo del Territorio Comunali per la tutela e la conservazione della componente paesaggistica. • PTCP Provincia di Monza e Brianza • Parte II – Sistemi territoriali – Difesa del suolo • Art. 46 – “Corsi d’acqua” • c. 2 – Il PTCP individua ai fini della loro tutela e salvaguardia i seguenti indirizzi • Favorire il naturale evolversi di dinamica fluviale e degli ecosistemi; • Migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque.

  40. R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica Regio decreto 25.07.1904, n. 523(Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234) Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

  41. Regio decreto 25.07.1904, n. 523 Articolo 4 - [Opere della prima categoria] Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine. Esse si eseguiscono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato. (…) Articolo 5 - [Opere della seconda categoria] Appartengono alla seconda categoria: a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia; b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi. Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente. Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge.

  42. R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 Capo II - Contravvenzioni 15. Gli ufficiali o guardiani idraulici e qualunque agente giurato hanno il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica, di navigazione e delle opere di bonifica, od alle condizioni imposte con atti di autorizzazione d'opere e di concessioni idrauliche. L'accertamento viene fatto mediante verbale firmato dall'agente e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovasi presente. Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e deve contenere la indicazione delle cose eventualmente sequestrate in conseguenza della contravvenzione. Uno degli originali del verbale viene consegnato al contravventore, che deve rilasciare dichiarazione di ricevuta.

  43. In sintesi: • Tutte le opere di pertinenza del corpo idrico devono essere preventivamente autorizzate dall’ente competente • Proprietà delle sponde: • Riferimento catastale  proprietà privata /demaniale • Tutte le derivazioni di acqua da corpo idrico superficiale o sotterraneo devono essere autorizzate • Qualunque variazione delle opere di raccolta delle acque deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata • In caso di cessazione dell’utenza, il concessionario è tenuto alla chiusura o rimozione delle opere di derivazione, ed al ripristino dello stato naturale dei luoghi.

  44. Tutela aree di pertinenza corpi idrici N.B. questa presentazione non vuole essere una descrizione esaustiva dell’argomento, ma proporre uno spunto di riflessione da approfondire a seconde del proprio interesse Alcuni siti utili: http://www.ors.regione.lombardia.it http://www.adbpo.it http://ita.arpalombardia.it/ita/index.asp http://www.provincia.mb.it/ (fine prima parte)

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