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Prof. Piera Loi

CONTRATTO DEL COMPARTO UNIVERSITA’. Prof. Piera Loi. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO. LE FINALITA’ DELLA RIFORMA DEL P.I. AUMENTARE L’EFFICIENZA DELLE P.A. RAZIONALIZZARE IL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO PER CONTENERLO ENTRO I VINCOLI DELLA FINANZA PUBBLICA

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Presentation Transcript


  1. CONTRATTO DEL COMPARTO UNIVERSITA’ Prof. Piera Loi

  2. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO LE FINALITA’ DELLA RIFORMA DEL P.I. • AUMENTARE L’EFFICIENZA DELLE P.A. • RAZIONALIZZARE IL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO • PER CONTENERLO ENTRO I VINCOLI DELLA FINANZA • PUBBLICA • UNIFICARE LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI • LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE P.A.

  3. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO GLI STRUMENTI DELLA RIFORMA • E’ stato realizzato un processo di decentramento amministrativo (L. 59/97)-cd-Legge Bassanini • E’ stato “privatizzato” il rapporto di lavoro D.Lgs.29/93 ora D.Lgs.165/2001dei dipendenti pubblici con alcune esclusioni tra le quali i magistrati, personale militare e diplomatico, docenti universitar)- • Scelte alternative: • esternalizzare i servizi pubblici (RU) • rendere competitivo e qualificato il P.I.(FR) • differenziare statuti pubblici e privati a seconda della P.A. (D)

  4. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO I CARATTERI DEL P.I. PRIMA DELLA RIFORMA UNILATERALITÀ DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO • Il rapporto di P.I. derivava da un provvedimento unilaterale • di nomina del dipendente da parte della P.A. • La fonte del rapporto di lavoro era un atto amministrativo che • Rappresentava la fase finale di un procedimento amministrativo

  5. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO I CARATTERI DEL P.I. PRIMA DELLA RIFORMA a) la prestazione lavorativa era a completa disposizione della P.A. c) il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici era disciplinato solo dalla legge e da regolamenti in attuazione della legge (principio della riserva di legge) d) Il giudice che giudicava sulle controversie di lavoro tra il dipendente e la P.A. era esclusivamente il giudice amministrativo (il TAR e in appello il Consiglio di Stato)

  6. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO I CARATTERI DEL P.I. PRIMA DELLA RIFORMA LA RETRIBUZIONE • La retribuzione non era corrispondente alla quantità e qualità del • lavoro svolto dal dipendente pubblico ma era collegata • alla posizione del dipendente nella pianta organica (status) • in caso di distacco o comando l’A. continuava a retribuire il dipendente • Le somme erroneamente corrisposte a titolo di retribuzione e percepite • Dal dipendente in buona fede non dovevano essere restituite

  7. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO I CARATTERI DEL P.I. PRIMA DELLA RIFORMA STABILITA’ DEL POSTO DI LAVORO • Indica l’ inamovibilità del pubblico dipendente pubblico che sostanzialmente • non poteva essere licenziato • E’ tipica del rapporto di ruolo, derivante dell’inserimento del dipendente • in una posizione dell’organico determinata da norme legislative • o regolamentari

  8. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO Art. 2 D.Lgs.29/93 (ORA d.Lgs. 165/2001) (co. 2) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (co. 3) I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decreto Trasferimento del lavoro pubblico dall’area del diritto pubblico all’area del diritto privato

  9. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO Cosa significa che il rapporto di P.I. è stato contrattualizzato o privatizzato? • Il rapporto di lavoro si costituisce in base al contratto e non più in • base ad un atto unilaterale di nomina da parte della P.A. • Al rapporto di pubblico impiego si applicano tutte le norme che regolano i rapporti di lavoro nel settore privato, fatte salve alcune specificità. • Il rapporto di lavoro del P.I. è disciplinato dai contratti collettivi come nel settore privato

  10. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO Contratto individuale • Il rapporto di lavoro sorge in seguito alla stipulazione di un contratto • tra due soggetti la P.A. e il lavoratore posti in posizione di parità • La retribuzione è la controprestazione della prestazione lavorativa • e il dipendente pubblico è retribuito in base alla qualità e quantità del • lavoro svolto • Il giudice competente a giudicare le controversie in materia di lavoro • non è più il giudice amministrativo ma il giudice ordinario (Tribunale)

  11. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO Art. 97 Cost. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge. Questa norma ci ricorda che una parte dell’attività delle P.A. continua ad essere sottoposta al principio della riserva di legge e come tale non Può essere “privatizzata” e regolata dal contratto

  12. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO Limiti all’autonomia negoziale delle parti del rapporto di P.I. • Le materie per le quali esiste la riserva di legge sono regolate da atti amministrativi pertanto • per le controversie relative a tali materie continua ad esserci la • competenza del giudice amministrativo • Organi, uffici, modi di conferimento dei medesimi • principi fondamentali di organizzazione degli uffici • ruoli e dotazioni organiche • procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro • responsabilità nell’espletamento delle procedure amministrative • incompatibilità tra impiego pubblico e altre attività • didattica e ricerca

  13. LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO Il contratto collettivo nel P.I. prima della riforma Ruolo del contratto collettivo e del sindacato nella L. quadro n. 83/93 • Il contratto collettivo era una parte del procedimento amministrativo per la • determinazione del trattamento economico dei dipendenti • La contrattazione collettiva era più politica che sindacale • Le pressioni politico-sindacali avevano creato una micro-legislazione a pioggia • Spinte rivendicative di alcuni comparti con conseguenti posizioni di • privilegio • Crescita del sindacalismo autonomo e corporativista • Perdita di rappresentatività del sindacato confederale

  14. Contratto collettivo nel pubblico impiego • La struttura della contrattazione • contratti quadro • contratto nazionale • contratto decentrato • Gli attori • Aran • Rappresentanze sindacali • La procedura

  15. Contratto collettivo nel pubblico impiego Contratto collettivo quadro Contratto nazionale di comparto Contratto integrativo

  16. Contratto collettivo nel pubblico impiego Parti e durata del contratto collettivo parte normativa:disciplina il rapporto di lavoro in generale durata quadriennale parte obbligatoria: disciplina i rapporti tra i soggetti che hanno firmato il contratto collettivo durata quadriennale parte economica: disciplina il trattamento economico tabellare Durata biennale

  17. Contratto collettivo nel pubblico impiego Chi partecipa alle trattative per il contratto collettivo di comparto? La parte datoriale: Le P.A. sono obbligatoriamente rappresentate dall’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) che è un’Agenzia pubblica Nell’impiego privato ogni datore di lavoro è libero se associarsi ad una associazione di categoria che lo rappresenta in sede di negoziazione del CCNL di categoria La parte sindacale: l’Aran non può negoziare con chi vuol ma solo con i sindacati che abbiano i requisiti di rappresentatività fissati dalla legge e siano considerati affidabili N.B.

  18. Contratto collettivo nel pubblico impiego LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE • La legge individua criteri oggettivi di misurazione • della rappresentatività • ai fini della contrattazione collettiva • ai fini dell’attribuzione dei diritti sindacali 5 % come media del dato associativo e del dato elettorale Dato elettorale percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze Unitarie del personale rispetto al totale dei voti Dato associativo – percentuale delle deleghe sindacali rispetto al totale delle deleghe nel comparto

  19. Contratto collettivo nel pubblico impiego LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE Chi verifica la rappresentatività delle Associazioni sindacali? E’ l’Aran che raccoglie i dati sui voti e sulle deleghe Un Comitato Paritetico presso l’Aran delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe l’Aran firma il contratto collettivo: Con le OOSS che rappresentino il 51 % (media elettorale e associativa) O il 60% (dato elettorale) del comparto

  20. Contratto collettivo nel pubblico impiego La procedura di contrattazione • Fase di preparazione del negoziato attraverso gli indirizzi che ciascuna Amministrazione fornisce all’Aran attraverso i comitati di settore che sono delle istanze rappresentative delle P.A. • Fase di gestione del negoziato: l’Aran informa i comitati di settore dell’andamento Delle trattative • Fase di raggiungimento dell’accordo:l’Aran ottiene il parere favorevole dei Comitati di settore • Fase di controllo della Corte dei Conti: l’Aran invia l’ipotesi di accordo e la Corte entro 15 giorni deve certificare la compatibilità dei costi del contratto con gli strumenti di programmazione e di bilancio • Fase della firma del contratto:il CCNL di comparto è firmato dal Presidente dell’Aran e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

  21. Contratto collettivo nel pubblico impiego Gli effetti del contratto collettivo • Il contratto collettivo nel P.I. deve essere applicato a tutti i dipendenti, • ai quali deve essere riconosciuta: • la parità di trattamento • trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi Nell’impiego privato il contratto collettivo si applica ai datori di lavoro che sono iscritti alle associazioni datoriali che hanno firmato il contratto collettivo di categoria N.B.

  22. Contratto collettivo nel pubblico impiego Contratto integrativo • Il contratto integrativo è firmato dalle amministrazioni • Decentrate. • nel caso del comparto Regioni Autonomie Locali: • Da ogni singola Amministrazione (ad es.Comune) • A livello territoriale per enti con un numero di dipendenti • non superiore a 30 unità I limiti del C.C. integrativo sono stabiliti dal Contratto di comparto. Le clausole del contratto integrativo in contrasto con quelle del Contratto di comparto sono invalide (nulle)

  23. Contratto collettivo nel pubblico impiego La parte economica Contratto di comparto: stabilisce la retribuzione tabellare o retribuzione base in base all’inquadramento N.B Può essere ricontrattata entro i limiti dell’inflazione programmata Contratto integrativo: stabilisce le voci retributive legate alla Produttività nei limiti stabiliti dal contratto di comparto N.B Se il contratto integrativo supera gli oneri previsti le clausole retributive sono nulle

  24. CCNL Regioni autonomie locali Le disposizioni per l’area di vigilanza e della Polizia locale • Quadro normativo: • L. 65/1986 (Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale)-attribuisce lo • Svolgimento delle funzioni di Polizia Locale ai Comuni che devono adottare un Regolamento • Che disciplini le attività del personale addetto a tali funzioni. • Principi fondamentali: • autonomia del Corpo di Polizia Municipale rispetto al Comune • autonomia della posizione del Comandante rispetto alle altre figure dirigenziali • Il Comandante risponde solo al Sindaco e non può interporsi alcuna figura dirigenziale • Art. 117 lett. h) Cost. • Attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza ad esclusione • Della polizia amministrativa locale • Art. 118 Cost.Principio di sussidarietà amministrativa • Art. 118 , co. 3, Cost. coordinamento della legge statale fra Stato e Regioni

  25. CCNL Regioni autonomie locali Le disposizioni per l’area di vigilanza e della Polizia locale Autonomia organizzativa Il nuovo contratto ribadisce l’autonomia organizzativa del Corpo di Polizia Municipale quindi gli Enti non possono istituire Il Corpo all’interno di un’altra area amministrativa ma devono individuarla come Struttura autonoma il cui vertice è responsabile solo nei confronti del sindaco (vedi anche Cons. Stato 2000 n.4663) Indennità prevista dal CCNL 1995 Indennità per il personale dell’area di vigilanza che eserciti le funzioni di polizia Giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza (art. 37 co. 1 lett.b) Indennità di minore importo prevista per l’Area di vigilanza Deve essere corrisposta anche in caso di assenza per malattia o comando E’ parte della retribuzione fissa

  26. CCNL Regioni autonomie locali Le disposizioni per l’area di vigilanza e della Polizia locale Progressione verticale: Art. 29 CCNL 14/9/2000: individua i requisiti soggettivi e oggettivi, le procedure Per la progressione verticale nella cat.D,( D1)degli ex sesta qualifica funzionale valeva per il personale che avesse avuto incarichi formali di responsabile del servizio dell’ Area di vigilanza (profilo di responsabile dei servizi Di Vigilanza)o che avesse svolto effettivi compiti di coordinamento e controllo di Operatori di pari qualifica (specialista di vigilanza) Il nuovo contratto (premessa capo III,Titolo III) stabilisce che tra i criteri per la progressione Verticale siano prevalentemente considerati i percorsi di aggiornamento e di qualificazione

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