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1. IL RECUPERO DELL’IVA RELATIVA AI CREDITI VERSO I CLIENTI“INSOLVENTI”
2. Riferimenti normativi? Direttiva comunitaria 388 del 1977 (art. 11 e 20).? L’art. 2, comma 1, lettera c-bis), della L. 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e l’art. 13-bis, commi 1 e 2, della L. 28 maggio 1997, n. 140, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79
3. Procedure concorsuali a) il fallimento;b) la liquidazione coatta amministrativa;c) il concordato fallimentare;d) il concordato preventivo;e) accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis della LF.
4. DECRETO MARZANOa ) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.
7. Emissione delle note di credito? La variazione in diminuzione deve riguardare sia l’imponibile che l’imposta ? Non comporta per il soggetto creditore alcuna rinuncia al credito
10. Lettera di trasmissione
11. Nota di variazione
13. E’ stato sollevato da alcune aziende il problema legato ad una eventuale sindacabilitŕ da parte dell’amministrazione finanziaria delle modalitŕ di attuazione della procedura esecutiva.A tale riguardo occorre segnalare quanto segue:
14. Dal punto di vista pratico riterrei sicuramente opportuno sulla base
16. Interpretazione prudenzialeLa norma si rivela inadeguata e, di fatto, inapplicabile rispetto a quei crediti di modesta entitŕ, per i quali il ricorso alle procedure esecutive, siano esse individuali o concorsuali, comporterebbe una eccessiva onerositŕ non giustificata.
17. La possibilitŕ per l'azienda di emettere la nota di credito ex art. 26 comma 2 D.P.R. 633/72 relativamente ad una posta di modesto valore sarŕ tanto piů motivabile qualora sia stata ad esempio accertata giŕ in fase stragiudiziale:
19. Accertata l'esistenza dei presupposti di cui sopra č auspicabile che la nota di rettifica sia emessa immediatamente.
20. In questo caso si sono realizzate tutte le condizioni richieste dalla legge per l’ottenimento del beneficio. Il creditore potrŕ in ogni caso insinuarsi per l’importo dell’imponibile residuo non soddisfatto nel corso della procedura esecutiva individuale.
21. Nella prassi ciň puň verificarsi quando al fine di contenere i costi ed avvalersi di vie processuali piů veloci, il creditore azioni solo quella parte minore di credito garantita e documentata da un titolo di credito (cambiale).
22. Alla variazione in diminuzione potrŕ procedersi anche nel caso in cui il creditore non sia un soggetto imprenditore, per l’intero ammontare dell’imposta, qualora la procedura non consenta l’integrale recupero del credito, ovvero in relazione al minor importo recuperato
23. Nel caso di soggetto irreperibile, l’ufficiale giudiziario, recatosi presso l’ultima residenza del debitore, o presso altri soggetti che detengono beni di sua proprietŕ, redigerŕ un verbale di pignoramento che risulterŕ negativo ove l’ufficiale medesimo non possa accedere al locale per irreperibilitŕ del destinatario e, di conseguenza, non trovi cespiti pignorabili che soddisfino il credito e le spese di procedura esecutiva.
24. In questo caso non č piů possibile emettere una nota di credito ad un soggetto che ha giŕ cessato la propria posizione Iva. Qualora venisse ammessa la possibilitŕ di emissione della nota l’Erario non potrebbe recuperare l’importo dell’iva detratta dall’acquirente/committente inadempiente. Nel caso in cui si ottenesse una dichiarazione di fallimento entro l’anno dalla cessazione e pertanto non oltre il termine di cui all'art. 10 R.D. 267/42, la “riapertura della partita iva“ da parte del curatore permetterebbe l’emissione e l’invio alla procedura dellanota di credito.
25. Tale ipotesi appare oltre modo remota per le “piccole” imprese individuali per le quali l'assoggettabilitŕ a procedure concorsuali (fallimento/ concordato preventivo) esclusa ex legge (cfr. art. 2221 c.c. ed art. 1 R.D. 267/42).A tal proposito occorre ricordare i nuovi limiti dimensionali che individuano in maniera oggettiva il piccolo imprenditore indipendentemente dalla forma giuridica adottata (societaria o individuale)
26. In questo caso non č piů possibile emettere una nota di credito ad un soggetto che ha giŕ cessato la propria posizione Iva. Qualora venisse ammessa la possibilitŕ di emissione della nota l’Erario non potrebbe recuperare l’importo dell’iva detratta dall’acquirente/committente inadempiente. Nel caso in cui si ottenesse una dichiarazione di fallimento entro l’anno dalla cessazione, la “riapertura della partita iva “da parte del curatore permetterebbe l’emissione e l’invio alla procedura della nota di credito.
27. Sul punto preme ricordare come, giŕ a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. 21 luglio 2000 n. 319) il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento debba ritenersi esteso anche alle societŕ di persone e di capitali e decorra dalla cancellazione della societŕ stessa dal registro delle imprese. *Corte Cost. n. 570/89: non dichiarazione fallimento quando non vi č allarme sociale e quando i costi della procedura si appalesano tali da non giustificare l’apertura del fallimento, assorbendo tutto il possibile
29. L’eventuale recupero delle somme originerŕuna sopravvenienza attiva.
30. Identificazione del soggetto tenuto ademettere la nota di variazione
31. CASI PARTICOLARI LEGATI A PROCEDURE CONCORSUALI
32. Nel fallimento, con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (art. 110, comma 3, del R.D. n. 267/1942) o di quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento (art. 119 del R.D. n. 267/1942) in caso di mancanza del piano di riparto.
33. In caso di liquidazione coatta amministrativa, con riferimento al decorso del termine per la proposizione di contestazioni da parte dei creditori al piano di riparto (20 giorni dalla pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale");
34. In caso di concordato preventivo, con la scadenza del termine per l'appello alla sentenza di omologazione del concordato In questo caso č bene precisare che la somma che puň essere recuperata dal creditore corrisponde all’imposta relativa alla percentuale del credito che, in base alla sentenza di omologazione, sicuramente non sarŕ incassata dallo stesso creditore. Tale somma rappresenta la misura minima dell’imposta che potrŕ essere recuperata, in quanto se il concordato non viene portato a termine con successo, il conseguente fallimento dell’impresa riaprirŕ la possibilitŕ di recupero dell’ulteriore frazione di imposta non incassata.
35. In caso di concordato fallimentare (come nel caso di concordato a seguito di liquidazione coatta amministrativa), con la scadenza del termine per l’appello della sentenza che omologa o respinge il concordato
36. In questo caso occorre sottolineare la peculiaritŕ di questa procedura che prevede in caso di approvazione del concordato “la falcidia” dei creditori non privilegiati.Si puň fondatamente ritenere che in questo caso il creditore potrŕ emettere la nota di credito entro il termine per la proposizione dell’opposizione alla sentenza del Tribunale di approvazione del Concordato. L’importo della nota sarŕ rappresentato dalla differenza del credito originario e quanto riconosciuto dal Concordato.
37. L’approvazione del piano parziale di riparto dell’attivo anche se parziale non consente di determinare con esattezza l’importo per il quale la procedura si rivelerŕ infruttuosa. In tale caso si consiglia di aspettare il riparto finale prima di emettere la nota di credito. Nella pratica accade sovente che nei riparti parziali vengono soddisfatti principalmente i creditori privilegiati
39. LA PERDITA SUI CREDITIINTERRELAZIONI CON LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE