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I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA

I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA. ARTICOLO 50-bis, 1° e 2° c. D.L. N. 331 DEL 1993 Depositi fiscali ai fini IVA

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I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA

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  1. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA

  2. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA ARTICOLO 50-bis, 1° e 2° c. D.L. N. 331 DEL 1993 Depositi fiscali ai fini IVA 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi` considerati depositi IVA: a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa; b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti. 2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997, sono dettati le modalita` e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione puo` essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita` nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito e` destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo` essere rilasciata esclusivamente a societa` per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita` limitata, a societa` cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunita` europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

  3. BENI OGGETTO DELLA CUSTODIA NON È NECESSARIA ALCUNA SPECIFICAZIONE SULLA NATURA O QUALITÀ DELLE MERCI NE IL MOTIVO DELL’INTRODUZIONE • BENI NAZIONALI oggetto di • cessione verso soggetto IVA comunitario (non costituisce cessione intracomunitaria) • cessione interna per i beni elencati nella tabella A-bis • BENI COMUNITARI oggetto di invio in Italia per • cessione (acquisto intracomunitario) • trasferimento a se stesso (assimilazione all’acquisto intracomunitario) • consignment stock (con differente trattamento nel caso di deposito conto terzi o di deposito del cliente) • BENI PROVENIENTI DA PAESI TERZI immessi • in libera pratica in Italia (è necessaria la dichiarazione in dogana di destinazione al deposito IVA) • l’immissione in libera pratica in altro stato membro da luogo ad acquisto intracomunitario • se non immessi in libera pratica possono fruire del regime di deposito doganale • se definitivamente importato operano le situazioni previste per i beni nazionali

  4. SOGGETTI CHE POSSONO GESTIRE UN DEPOSITO FISCALE AI FINI IVA Imprese che non necessitano di autorizzazione per custodire beni nazionali o beni comunitari Imprese che possono essere autorizzate a custodire beni nazionali o beni comunitari dal Direttore Regionale delle Entrate o dal Direttore delle Entrate delle provincie autonome di Trento Bolzano e Valle d’Aosta 1 DEPOSITI IN CONTO TERZI viene concessa a S.p.a, S.a.p.a., S.r.l., Società Cooperative con capitale o fondo di dotazione non inferiore a un miliardo 2 DEPOSITI IN CONTO PROPRIO viene concessa a qualsiasi impresa di qualunque natura giuridica o dimensione limitatamente ai beni inviati da operatore comunitario e destinati ad essere ceduti allo stesso depositario (consignment stock) 1 Imprese esercenti magazzini generali con autorizzazione doganale 2 Imprese esercenti depositi franchi 3 Imprese operanti nei punti franchi 4 depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa 5 depositi doganali (compresi i depositi custodia e lavorazioni lane)

  5. IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE • Nessun procedimento o condanna penale per reato finanziario • nessuna violazione iva grave e ripetuta • nessun procedimento fallimentare o liquidazione In presenza di particolari requisiti • Certificato iscrizione CCIAA • certificato carichi pendenti • certificato generale del casellario • certificato del tribunale • certificato legge 575/1965 • certificato antimafia Istanza al Direttore delle Entrate in base alla localizzazione del deposito, corredata Risposta entro 180 giorni comunicata dal Direttore regionale • Al soggetto interessato • all’ufficio competente in base al domicilio del richiedente

  6. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA ARTICOLO 50-bis, 3° c. D.L. N. 331 DEL 1993 Depositi fiscali ai fini IVA 3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresi`, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalita` relative alla tenuta del predetto registro, nonche` quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi. (D.M. 20 ottobre 1997 Numero 419) ARTICOLO 3 D.M. 20 ottobre 1997 N. 419Tenuta del registro 1. Il registro relativo alla movimentazione dei beni custoditi nel deposito I.V.A., di cui all'articolo 50 bis, comma 3, del decreto legge n. 331 del 1993, e` tenuto in conformita` all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Dallo stesso registro devono risultare: a) il numero e la specie dei colli; b) la natura, la qualita` e la quantita` dei beni; c) il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni stessi; d) il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta introdotti e di quelli usciti; e) il soggetto per conto del quale l'introduzione o l'estrazione dei beni e` effettuata. 2. Il gestore del deposito puo` avvalersi, nella tenuta della contabilita`, di sistemi informatici. 3. Il registro di cui al comma 1 del presente articolo e` istituito anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito.

  7. IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO REGISTRO TENUTO IN CONFORMITA’ DELL’ART. 39 DEL DPR N. 633 DEL 1972 • IN ESENZIONE DEI TRIBUTI DI BOLLO E CONCESSIONE GOVERNATIVA; • A NORMA DELL’ART. 2219 CC (ORDINATA CONTABILITA’); • NUMERATO IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEVE CONTENERE LE SEGUENTI ANNOTAZIONI • A) IL CARICO • NUMERO E SPECIE DEI COLLI • NATURA QUALITÀ E QUANTITÀ • CORRISPETTIVO DEI BENI (O IN MANCANZA IL VALORE NORMALE) • LUOGO DI PROVENIENZA DEI BENI • SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L’INTRODUZIONE DEI BENI È EFFETTUATA • B) LO SCARICO • NUMERO E SPECIE DEI COLLI • NATURA QUALITÀ E QUANTITÀ • CORRISPETTIVO DEI BENI (O IN MANCANZA IL VALORE NORMALE) • LUOGO DI DESTINAZIONE DEI BENI • SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L’ESTRAZIONE DEI BENI È EFFETTUATA

  8. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA ARTICOLO 4 D.M. 20 ottobre 1997 N. 419 Introduzione dei beni nei depositi e loro estrazione 1. L'introduzione dei beni nei depositi I.V.A. e la loro estrazione avvengono sulla scorta di un documento amministrativo, commerciale o di trasporto con l'indicazione dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, fatti salvi i casi di cui all'articolo 50 bis, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 331 del 1993, per i quali l'introduzione avviene sulla base del documento doganale di importazione. In tal caso copia di detto documento, munito dell'attestazione di avvenuta presa in carico delle merci nel registro di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, sottoscritta dal depositario, e` rimessa alla dogana emittente. 2. Nella ipotesi di cui all'articolo 50 bis, comma 4, lettera g), del decreto legge n. 331 del 1993, l'estrazione avviene sulla base della dichiarazione doganale.

  9. IL DOCUMENTO PER L’INTRODUZIONE E L’ESTRAZIONE DAL DEPOSITO • PER TUTTE LE OPERAZIONI IL DEPOSITARIO DEVE CONSERVARE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CHE VENGONO EMESSI DAGLI OPERATORI PER LE SINGOLE OPERAZIONI • I BENI POSSONO ESSERE INTRODOTTI E/O ESTRATTI A CONDIZIONE CHE VI SIA IL DOCUMENTO CONTABILE AMMINISTRATIVO O DI TRASPORTO CONTENENTE I DATI CHE IDENTIFICANO, I BENI, LA LORO QUANTITÀ, PROVENIENZA E DESTINAZIONE, NONCHÉ I SOGGETTI INTERESSATI ALL’OPERAZIONE • I DATI DEVONO ESSERE TRASCRITTI DAL DEPOSITARIO SUL REGISTRO • L’INTRODUZIONE DEI BENI IMMESSI IN LIBERA PRATICA AVVIENE SULLA BASE DEL DOCUMENTO DOGANALE

  10. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA ARTICOLO 50-bis, 4° c. D.L. N. 331 DEL 1993, Depositi fiscali ai fini IVA 4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA; b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA; c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunita` europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA; d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c); e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA; f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunita` europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato; g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita` europea; h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche`, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

  11. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA 6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo` essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e` costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu` cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia` compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e` dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi`, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

  12. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA • LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA • NON VANNO CONSIDERATE COME OPERAZIONI NON IMPONIBILI • NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND, NE ALLA COSTITUZIONE DELLO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE • SONO OPERAZIONI DEFINIBILI A TASSO ZERO • NON COMPORTANO APPLICAZIONE DI ALIQUOTA IVA • NECESSITANO DI EMISSIONE DI FATTURA • DANNO DIRITTO A DETRAZIONE • COMPORTANO IL RINVIO DELLA RISCOSSIONE DELL’IVA ALL’USCITA DEI BENI DAL REGIME DI DEPOSITO (SALVO CHE L’ESTRAZIONE AVVENGA SULLA BASE DI OPERAZIONE NON IMPONIBILE ESPORTAZIONE O CESSIONE INTRACOMUNITARIA)

  13. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA ESTRAZIONE DEI BENI DAI DEPOSITI • Può essere effettuata solo da soggetti IVA (non è ammessa la vendita al minuto) • L’utilizzo o la commercializzazione nello Stato comporta il pagamento dell’IVA • L’imposta è assolta da chi procede all’estrazione (anche tramite autofatturazione) • Base imponibile • corrispettivo non assoggettato ad IVA per l’immissione in deposito • corrispettivo dell’ultima delle cessioni avvenute in deposito, aumentato se non compreso, del corrispettivo dei servizi sui beni durante la giacenza in deposito fino all’estrazione • Chi estrae i beni acquistati in precedenza senza pagamento d’imposta anche per acquisto intracomunitario deve: • integrare la fattura con IVA compresa degli eventuali servizi cui ha beneficiato • annotare la variazione in aumento nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall’estrazione con riferimento a tale data • annotare la variazione nel registro degli acquisti entro il mese successivo a quello dell’estrazione

  14. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA OPERAZIONI IN CUI NON SI APPLICA L’IVA 8) OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO E MANIPOLAZIONE 4) CESSIONE INTRA UE 1) ACQUISTO E CESSIONI INTRA UE 9) CESSIONE DI BENI IVI CUSTODITI 2) CONSIGNMENT STOCK 5) CESSIONE EXTRA UE 3) IMPORTAZIONE AD IVA SOSPESA 10) CESSIONE DI BENI TAB A BIS 6) TRASFERIMENTO IN ALTRO DEPOSITO OPERAZIONI IN CUI SI APPLICA L’IVA 7) ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO PER UTILIZZO/CESSIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO

  15. INTRODUZIONE NEI DEPOSITI DEPOSITO FISCALE A OPERATORE RESIDENTE IN AUSTRIA BOPERATORE RESIDENTE IN ITALIA 1) ACQUISTI INTRAUE L’OPERATORE ITALIANO CHE ACQUISTA I BENI IN UN ALTRO PAESE DELLA COMUNITÀ E LI INTRODUCE IN UN DEPOSITO IVA DEVE: • integrare la fattura di acquisto (senza applicazione dell’imposta richiamando l’articolo 50-bis) • effettuare la doppia annotazione nei registri IVA degli acquisti e delle vendite • presentare dell’elenco Intra 2 bis • all’atto dell’introduzione nel deposito la merce deve essere accompagnata da copia della fattura o da altro documento contenente i dati necessari per compilare il registro tenuto dal depositario • se il soggetto che introduce è soggetto passivo in altro stato UE deve nominare un proprio rappresentante fiscale nel caso possa essere utilizzata la figura del “rappresentante fiscale leggero” tale funzione può essere assolta dal depositario • il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico la introduzione della merce e conserva il documento che ha accompagnato i beni

  16. INTRODUZIONE NEI DEPOSITI DEPOSITO FISCALE A OPERATORE RESIDENTE IN ITALIA B OPERATORE RESIDENTE IN AUSTRIA 1) CESSIONI INTRAUE L’OPERATORE ITALIANO CHE CEDE I BENI AD OPERATORE DI ALTRO PAESE DELLA COMUNITÀ MA LI INTRODUCE IN UN DEPOSITO IVA DEVE: • emettere la fattura di vendita che non è una cessione intracomunitaria (indicando la non applicazione dell’imposta “non soggetta ad IVA - art. 50-bis, co. 4 lett. c DL 331/93”) • effettuare l’annotazione nei registri IVA delle vendite (non determina plafond ne concorre allo status di esportatore abituale) • il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico la introduzione della merce e conserva il documento che ha accompagnato i beni

  17. INTRODUZIONE NEI DEPOSITI DEPOSITO FISCALE IN CONTO PROPRIO DI B A OPERATORE RESIDENTE IN AUSTRIA B OPERATORE RESIDENTE IN ITALIA 2) CONSIGNMENT STOCK - BENI COMUNITARI INTRODOTTI IN ITALIA IN CONTO DEPOSITO PRESSO IL CLIENTE OPERATORE ITALIANO. QUEST’ULTIMO DEVE: • richiedere l’autorizzazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente • prendere in carico nel registro di carico e scarico la merce la quale deve essere accompagnata da un documento che identifica i beni, il documento deve essere conservato dal depositario operatore italiano • l’acquisto si realizza al momento dell’impiego da parte del depositario che quindi deve comunicare il prelievo al fornitore, quindi effettuare la doppia annotazione nei registri IVA degli acquisti e delle vendite la fattura che perviene dal fornitore ed infine presentare dell’elenco Intra 2 bis

  18. INTRODUZIONE NEI DEPOSITI DEPOSITO FISCALE 3) IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA OPERATORE ITALIANO CHE IMMETTE I BENI IN LIBERA PRATICA PRESSO UNA DOGANA ITALIANA E LI INTRODUCE IN UN DEPOSITO FISCALE AI FINI IVA DEVE: chiudere la procedura d’importazione sdoganando la merce e dichiarando che essa è destinata ad essere introdotta in un deposito IVA (indicazione sulla bolletta IM-4 importazione a IVA sospesa); il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico la merce accompagnata dalla bolletta doganale IM-4 importazione a IVA sospesa, che viene restituita alla dogana previa apposizione sul documento dell’avvenuta presa in carico della merce da parte del gestore del deposito A OPERATORE RESIDENTE IN ITALIA

  19. ESTRAZIONE DAI DEPOSITI B OPERATORE RESIDENTE IN AUSTRIA DEPOSITO FISCALE • 4) CESSIONI INTRAUE • OPERATORE ITALIANO CHE ESTRAE I BENI DAL DEPOSITO PER CEDERLI AD UN OPERATORE UE DEVE: • emettere fattura non imponibile richiamando gli art. 41 e 50-bis del D.L. n. 331 del 1993 (l’operazione determina il plafond e serve a determinare lo status di esportatore abituale) • presentazione dell’elenco Intra 1- bis per la cessione intracomunitaria • se l’estrazione avviene da parte dell’operatore UE gli adempimenti di estrazione possono essere effettuati dal “rappresentante fiscale leggero” • il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico la estrazione della merce, richiede e conserva il documento che dimostra la corretta applicazione dell’IVA A OPERATORE RESIDENTE IN ITALIA

  20. ESTRAZIONE DAI DEPOSITI DEPOSITO FISCALE • 5) ESPORTAZIONI • OPERATORE ITALIANO CHE ESTRAE I BENI PER CEDERLI AD UN SOGGETTO NON RESIDENTE UE DEVE: • emettere fattura non imponibile richiamando gli art. 8 del DPR n. 633 del 1972 e 50-bis del D.L. n. 331 del 1993 (l’operazione determina il plafond e serve a determinare lo status di esportatore abituale) • se si estraggono i beni in base alla dichiarazione doganale è necessario il documento di esportazione (DAU-EX) • se l’operazione viene effettuata da un non residente gli adempimenti di estrazione vengono assolti tramite rappresentante fiscale • il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico la estrazione della merce richiede e conserva il documento che dimostra la corretta applicazione dell’IVA A OPERATORE RESIDENTE IN ITALIA

  21. ESTRAZIONE DAI DEPOSITI • 6) PASSAGGIO DEI BENI AD UN ALTRO DEPOSITO - • L’OPERATORE ITALIANO CHE ESTRAE I BENI PER TRASFERIRLI IN UN ALTRO DEPOSITO DEVE: • emettere un documento per giustificare il passaggio di beni da un deposito ad un altro • il gestore del deposito da parte sua annota nel registro di carico e scarico la estrazione della merce DEPOSITO FISCALE DEPOSITO FISCALE A OPERATORE RESIDENTE IN ITALIA

  22. ESTRAZIONE DAI DEPOSITI • 7) ESTRAZIONI DI BENI • CHE RESTANO IN ITALIA • L’ OPERATORE ITALIANO CHE ESTRAE I BENI PER IMPIEGARLI IN ITALIA DEVE: • emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, 3° co, del DPR n. 633 del 1972. • se l’operazione viene effettuata da un non residente gli adempimenti di estrazione vengono assolti tramite rappresentante fiscale • i gestori dei depositi provvedono alle rispettive annotazioni nei propri registri di carico e scarico per la estrazione/introduzione della merce DEPOSITO FISCALE A OPERATORE RESIDENTE IN ITALIA

  23. PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI DEPOSITI • 8) 9) PRESTAZIONI DI SERVIZI SU BENI GIACENTI NEI DEPOSITI - • VALGONO TUTTI I TIPI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ESEMPIO: LE PRESTAZIONI DI CUSTODIA RESE DAL DEPOSITARIO; LE OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO; LE MANIPOLAZIONI USUALI • LE PRESTAZIONI SE EFFETTUATE AL DI FUORI DEL DEPOSITO IN LOCALI “LIMITROFI” NON DEVONO AVERE DURATA SUPERIORE A 60 GORNI • PER “LOCALI LIMITROFI” DEVONO INTENDERSI I LOCALI FUNZIONALMENTE E LOGISTICAMENTE COLLEGATI CON IL DEPOSITO IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ

  24. CESSIONI NEI DEPOSITI • 10) CESSIONI DI BENI GIACENTI NEI DEPOSITI - • SONO OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL’IMPOSTA, MA GLI OPERATORI NAZIONALI (SOGGETTI IVA) DEVONO OSSERVARE GLI OBBLIGHI STABILITI DAL DPR N. 663 (FATTURAZIONE, REGISTRAZIONE, LIQUIDAZIONE ECC.) • LE CESSIONI RIENTRANO NEL VOLUME D’AFFARI • L’OPERATORE NAZIONALE DEVE EMETTERE FATTURA (SENZA APPLICAZIONE DELL’IVA INDICANDONE IL MOTIVO “NON SOGGETTA AD IVA AI SENSI DELL’ART. 50 BIS, CO 4, LETT. C, DL N. 331 DEL 1993”) • L’OPERATORE NAZIONALE CHE ACQUISTA BENI NEL DEPOSITO DA SOGGETTO ESTERO (PRIVO DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA E CHE NON HA NOMINATO IL PROPRIO RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA) DEVE EMETTERE AUTOFATTURA AI SENSI DELLA’ART. 17, 3° CO, DEL DPR N. 633 DEL 1972 • L’OPERAZIONE TRA SOGGETTI ESTERI (COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI, PRIVI DI NUMERO DI PARTITA IVA IN ITALIA) NON OCOMPORTA ALCUN OBBLIGO

  25. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA 5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e` demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che gia` esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati. 6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato puo` essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile e` costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o piu` cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non gia` compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e` dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi`, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

  26. ORGANI DI CONTROLLO UFFICIO DOGANALE UFFICIO TECNICO DI FINANZA UFFICIO DELLE ENTRATE Per i depositi già sotto regime doganale o per quelli accise Per i depositi autorizzati dalle direzioni delle entrate Gli uffici delle entrate e i comandi della Guardia di Finanza possono eseguire i controlli sui depositi sotto regime doganale o accise, previa intesa con gli uffici cui è demandato istituzionalmente il controllo

  27. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA 7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono, la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell’adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d’imposta non residenti da essi rappresentati. 8.Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.

  28. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA La necessità dell’effettiva operazione di deposito, pur in mancanza di previsione normativa specifica sul tempo minimo di deposito. La sentenza n. 12581 del 21/05/2010 della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria.

  29. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA La sentenza n. 12581 del 21/05/2010 della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria. Massima L’avvenuto assolvimento, mediante autofatturazione, dell’IVA interna, non può compensare il mancato pagamento dell’IVA all’importazione. L’introduzione della merce d’importazione nel deposito IVA costituisce il presupposto per l’esenzione dall’IVA all’importazione su merci comunitarie, parificate a merci non comunitarie immagazzinate, fruenti dell’esenzione daziaria purchè vincolate al regime del deposito doganale.

  30. I DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA La sentenza n. 12581 del 21/05/2010 della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria. Massima (continua) Poiché il presupposto per fruire dell’esenzione da dazi ed IVA è costituito dall’immagazzinamento, qualora questo manchi, l’IVA all’importazione è dovuta da tutti i soggetti che hanno concorso alla’introduzione irregolare della merce.

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