1 / 7

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58.

zurina
Download Presentation

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DECRETO LEGISLATIVO29 gennaio 2004, n. 58 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) 1760 e 1825 del 2000 relativi alla identificazione e registrazione de dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2002 n. 39”

  2. Articolo 1Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari …il detentore non è soggetto alla sanzione….ove dimostri che l’assenza di una sola delle due m.a. utilizzate per l’identificazione del capo è dovuta a cause di forza maggiore.

  3. Articolo 2Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari Fornitori di marchi auricolari Reiterazione delle violazioni: sanzione amministrativa raddoppiata e cancellazione dall’elenco fornitori

  4. Articolo 3Sanzioni in materia di cedole identificative epassaporti 1detentori che non registrano direttamente in BDN 2detentori che registrano direttamente in BDN Reiterazione delle violazioni: sanzione amministrativa raddoppiata senza ammissione del pagamento in misura ridotta

  5. Articolo 3 Sanzioni in materia di cedole identificative epassaporti

  6. Articolo 3 Sanzioni in materia di cedole identificative epassaporti

  7. Articolo 4 • L’autorità incaricata del controllo indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento. • Qualora si tratti di primo accertamento presso l’azienda l’autorità, nel caso accerti l’esistenza che possono essere sanate, prescrive gli adempimenti per la regolarizzazione fissando un termine di 5 giorni. • Se il detentore ottempera alle prescrizioni entro il termine fissato le sanzioni relative alle violazioni sono estinte.

More Related