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IL CONSIGLIO EUROPEO

IL CONSIGLIO EUROPEO. Il Consiglio europeo: struttura. Deriva dalle riunioni al vertice dopo il “compromesso di Lussemburgo” del 1966  istituzionalizzato con decisione del vertice di Parigi del dicembre 1974  prassi formalmente codificata con l’AUE.

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IL CONSIGLIO EUROPEO

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Presentation Transcript


  1. IL CONSIGLIO EUROPEO

  2. Il Consiglio europeo: struttura • Deriva dalle riunioni al vertice dopo il “compromesso di Lussemburgo” del 1966  istituzionalizzato con decisione del vertice di Parigi del dicembre 1974  prassi formalmente codificata con l’AUE. • E’ l’unica istituzione propriamente dell’UE, menzionata all’art. 4 TUE (le altre istituzioni riguardano l’ambito CE). • Riunione dei capi (di Stato e) di governo dei paesi membri, assistiti dai ministri degli esteri, dal Presidente della Commissione e dal commissario europeo responsabile per gli affari esteri. Per le sessioni relative all’UEM si aggiungono anche i ministri di economia e finanze. • Presidenza semestrale a turno (come per il Consiglio)  in materia di PESC la Presidenza è assistita dall’Alto rappresentante per la Pesc.

  3. Il Consiglio europeo: riunioni • Il C. E. si riunisce almeno due volte l’anno (dicembre e giugno), ma di solito quattro (anche ottobre e marzo) a Bruxelles (Trattato di Nizza) + eventuali riunioni straordinarie. • I vertici durano 2 gg. e si concludono con le “conclusioni della Presidenza”, che sono un documento di indirizzo politico adottato all’unanimità. • Non vi è nessun argomento di cui il Consiglio europeo non possa discutere e su cui non possa decidere.

  4. Il Consiglio europeo: poteri • Il C. E. prende decisioni circa: • gli obiettivi dell’Unione a medio e a lungo termine; • le grandi questioni istituzionali (es. riforma dei Trattati): • i rapporti con i paesi terzi; • questioni particolarmente delicate (es. posizione Ue in crisi internazionali). • Però NON ha competenze legislative, ma solo di direzione politica.

  5. Le competenze nei Trattati vigenti • Art. 7 TUE: il “Consiglio riunito a livello di capi di Stato e di governo” constata violazione grave e persistente della democrazia e dei diritti umani. • Art. 4 TUE: il C. E. dà l’impulso necessario allo sviluppo dell’Unione definendo orientamenti politici generali. Presenta una relazione annuale. • Art. 13 e 17 TUE: il C. E. definisce orientamenti generali di Pesc e Pesd e decide strategie comuni. • Art. 99 CE: il C. E. fissa indirizzi di massima per coordinamento politiche economiche. • At. 113: il C.E. riceve la relazione annuale della BCE • Art. 112 CE: il “Consiglio riunito a livello di capi di Stato e di governo” nomina il Presidente e i membri del Comitato esecutivo della BCE. • Art. 214 CE (mod. Nizza): il Presidente della Commissione europea è designato a maggioranza qualificata dal “Consiglio riunito a livello di Capi di Stato e di governo”.

  6. Il Consiglio europeo nel Trattato di Lisbona • Diventa una vera e propria istituzione dell’UE al pari delle altre. • Si ribadisce che non ha compiti legislativi. • Gli atti da esso adottati sono soggetti al controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia qualora producano effetti nei confronti di terzi. • E’ composto dai capi di Stato e di governo assistiti da un ministro (quello competente per materia) + Presidente del C. E. + Presidente della Commissione. Partecipa ai lavori l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza. • Si riunisce ogni trimestre con possibilità di riunioni straordinarie. • Si pronuncia per consensus. Le astensioni non ostano al raggiungimento dell’unanimità. • Possibilità di delegare il voto a un altro Stato membro (max una delega per Stato).

  7. Il Presidente del Consiglio europeo • Il T. di Lisbona prevede che il Consiglio europeo sia presieduto da una figura stabile (non più rotazione semestrale). • Avrà un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta. • La sua carica è incompatibile con qualsiasi carica nazionale. • Sarà nominato a MQ dal Consiglio europeo. Potrà essere costretto alle dimissioni con la medesima procedura per impedimento o colpa grave.

  8. Le funzioni del Presidente del Consiglio europeo Il presidente del Consiglio europeo: a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio “Affari generali”; c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. • Problema: come coordinare il suo ruolo con il Presidente della Commissione e con l’Alto Rappresentante?

  9. Il prossimo Consiglio europeo http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=668&lang=it

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